TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2288
TAR
Decreto cautelare 15 aprile 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo di motivazione sia soddisfatto quando le ragioni della decisione siano desumibili dagli atti del procedimento. Nel caso di specie, la quantificazione della sanzione è attività vincolata, e l'amministrazione ha fornito chiarimenti successivi alla richiesta del ricorrente, rendendo la motivazione sufficiente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 14-22 L. 392/1978 e art. 34 D.P.R. 380/01

    Il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che prevede l'attualizzazione del costo di produzione al momento dell'irrogazione della sanzione, in quanto l'abuso edilizio è un illecito permanente e le sanzioni devono avere efficacia dissuasiva. La superficie lorda, comprensiva dei muri, è stata ritenuta corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2288
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2288
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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