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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO NO, nella causa civile iscritta al N. 7232/2025 R.G..L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDA ALESSIO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti MORREALE AGNELLO GABRIELE, elett. dom. presso l'Avvocatura dell'Istituto in VIA LAURANA 59 PALERMO resistente
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1561/2020 di questo Tribunale Sezione Lavoro, dichiarando insussistente l'indebito contestato dall' in relazione alla percezione da CP_1
parte dell'opponente di indennità di disoccupazione – non meglio indicata
1 – per l'importo ingiunto di € 3.836,88, per il periodo dal 20/05/2008 al
19/12/2008.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GUIDA
ALESSIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo - non provvisoriamente esecutivo
– n. 1561/2020 di questo Tribunale Sezione Lavoro, notificatogli dall'Istituto solo in data 3.04.2025, eccependone l'inefficacia e, comunque chiedendo accertare che la somma non era dovuta, per insussistenza dell'indebito contestato dall'Istituto, e l'eventuale indebito era in ogni caso prescritto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva CP_1
il rigetto del ricorso: asseriva che parte opponente aveva eccepito unicamente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e la prescrizione del credito per indebito relativo a indennità di disoccupazione, ove, invece, detta prescrizione decennale non si era maturata, come dimostrato dalla produzione in giudizio di un sollecito di pagamento inviato a marzo 2016 e ricevuto sempre a marzo 2016 (in data non indicata esattamente dal postino, ma che era da ritenersi quella del timbro postale del 23.03.2016).
Parte ricorrente insisteva in ricorso, evidenziando la fondatezza di tutte le eccezioni formulate, ivi inclusa quella di merito: il decreto ingiuntivo inefficace vale come domanda giudiziale, di cui l'opposto – attore in senso sostanziale - deve dimostrare la fondatezza, ciò che l' non aveva fatto, CP_1
oltre a non dimostrare la valida interruzione della prescrizione dell'eventuale credito.
La causa veniva rinviata per la decisione con termine per note, udienza che veniva sostituita con note scritte. 2 Parte ricorrente, nel ricorso in opposizione, ha dedotto che “Nel caso di specie si rileva che nel periodo dal 20.05.2008 al 19.12.2008, il ricorrente aveva i requisiti giuridici ed economici onde potere percepire l'indennità di disoccupazione e qualunque prova contraria a quanto oggi asserito dall'opponente-ricorrente dovrà dall' essere provata.”.
Orbene, non vi è dubbio che l' che ha contestato l'indebito per il CP_1
quale ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto (divenuto inefficace), ha l'onere di dimostrare che esso si è verificato e le ragioni dello stesso, cioè l'assenza o il mutamento del titolo del pagamento, asseritamente effettuato dall'Istituto in modo indebito.
Tuttavia, in atti si rinviene unicamente la nota di sollecito datata
4.03.2016, in cui è dato leggere “…Le abbiamo comunicato che, per il periodo dal
20/05/2008 al 19/12/2008, sono stati pagati 3.836,88 euro in più sulla Sua prestaz. di DISOCCUPAZIONE cat. DS n. ORD per i seguenti motivi: E' stata corrisposta indennita' di disoccupazione non spettante”, né maggiori precisazioni ha fornito l' nel costituirsi nel presente giudizio e neppure, invero, nel CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo che ha determinato l'emissione del medesimo, sulla scorta dell'attestazione dell'Ufficio.
Pertanto, nessuna allegazione – prima ancora che prova – ha fornito l'Istituto in merito al presunto indebito contestato, omettendo anche di indicare la esatta prestazione – il cui numero è stato omesso – sulla quale questo si sarebbe verificato, oltre che le ragioni per cui si sarebbe verificato.
In assenza di alcuna allegazione e prova in relazione alla sussistenza dell'indebito contestato – che era onere dell' fornire – il decreto CP_1
ingiuntivo opposto va revocato, dichiarando l'insussistenza dell'indebito contestato, che costituisce oggetto del monitorio.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, CP_1
come liquidare e distratte in parte dispositiva.
P.Q.M.
come sopra. 3 Così deciso in Palermo, lì 9/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025
La Giudice
AO NO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO NO, nella causa civile iscritta al N. 7232/2025 R.G..L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDA ALESSIO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti MORREALE AGNELLO GABRIELE, elett. dom. presso l'Avvocatura dell'Istituto in VIA LAURANA 59 PALERMO resistente
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1561/2020 di questo Tribunale Sezione Lavoro, dichiarando insussistente l'indebito contestato dall' in relazione alla percezione da CP_1
parte dell'opponente di indennità di disoccupazione – non meglio indicata
1 – per l'importo ingiunto di € 3.836,88, per il periodo dal 20/05/2008 al
19/12/2008.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GUIDA
ALESSIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo - non provvisoriamente esecutivo
– n. 1561/2020 di questo Tribunale Sezione Lavoro, notificatogli dall'Istituto solo in data 3.04.2025, eccependone l'inefficacia e, comunque chiedendo accertare che la somma non era dovuta, per insussistenza dell'indebito contestato dall'Istituto, e l'eventuale indebito era in ogni caso prescritto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva CP_1
il rigetto del ricorso: asseriva che parte opponente aveva eccepito unicamente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e la prescrizione del credito per indebito relativo a indennità di disoccupazione, ove, invece, detta prescrizione decennale non si era maturata, come dimostrato dalla produzione in giudizio di un sollecito di pagamento inviato a marzo 2016 e ricevuto sempre a marzo 2016 (in data non indicata esattamente dal postino, ma che era da ritenersi quella del timbro postale del 23.03.2016).
Parte ricorrente insisteva in ricorso, evidenziando la fondatezza di tutte le eccezioni formulate, ivi inclusa quella di merito: il decreto ingiuntivo inefficace vale come domanda giudiziale, di cui l'opposto – attore in senso sostanziale - deve dimostrare la fondatezza, ciò che l' non aveva fatto, CP_1
oltre a non dimostrare la valida interruzione della prescrizione dell'eventuale credito.
La causa veniva rinviata per la decisione con termine per note, udienza che veniva sostituita con note scritte. 2 Parte ricorrente, nel ricorso in opposizione, ha dedotto che “Nel caso di specie si rileva che nel periodo dal 20.05.2008 al 19.12.2008, il ricorrente aveva i requisiti giuridici ed economici onde potere percepire l'indennità di disoccupazione e qualunque prova contraria a quanto oggi asserito dall'opponente-ricorrente dovrà dall' essere provata.”.
Orbene, non vi è dubbio che l' che ha contestato l'indebito per il CP_1
quale ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto (divenuto inefficace), ha l'onere di dimostrare che esso si è verificato e le ragioni dello stesso, cioè l'assenza o il mutamento del titolo del pagamento, asseritamente effettuato dall'Istituto in modo indebito.
Tuttavia, in atti si rinviene unicamente la nota di sollecito datata
4.03.2016, in cui è dato leggere “…Le abbiamo comunicato che, per il periodo dal
20/05/2008 al 19/12/2008, sono stati pagati 3.836,88 euro in più sulla Sua prestaz. di DISOCCUPAZIONE cat. DS n. ORD per i seguenti motivi: E' stata corrisposta indennita' di disoccupazione non spettante”, né maggiori precisazioni ha fornito l' nel costituirsi nel presente giudizio e neppure, invero, nel CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo che ha determinato l'emissione del medesimo, sulla scorta dell'attestazione dell'Ufficio.
Pertanto, nessuna allegazione – prima ancora che prova – ha fornito l'Istituto in merito al presunto indebito contestato, omettendo anche di indicare la esatta prestazione – il cui numero è stato omesso – sulla quale questo si sarebbe verificato, oltre che le ragioni per cui si sarebbe verificato.
In assenza di alcuna allegazione e prova in relazione alla sussistenza dell'indebito contestato – che era onere dell' fornire – il decreto CP_1
ingiuntivo opposto va revocato, dichiarando l'insussistenza dell'indebito contestato, che costituisce oggetto del monitorio.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, CP_1
come liquidare e distratte in parte dispositiva.
P.Q.M.
come sopra. 3 Così deciso in Palermo, lì 9/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025
La Giudice
AO NO
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