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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/09/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4552/2022 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, c.p.c., e vertente
TRA sito in Casavatore (NA) alla Via Salvatore Di Parte_1
Giacomo n. 32, in persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Nola, alla via Roma, presso lo studio dell'avv. Ilario Chiera che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Opponente
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Portico di Caserta, alla via F. Controparte_1
Iodice n. 19, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco De Pascale e Francesco Abbate che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
Opposta
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to presso la Casa Controparte_2
Comunale, Ufficio Legale, alla piazza G. Di Nocera n. 1, insieme all'avv. William Esposito che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Opposto
2
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.04.2022 a , il CP_1 [...]
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento prot. Parte_1
n. 164 del 14.03.2022, notificata in data 25.03.2022, con la quale la , per conto CP_1 del richiedeva il pagamento della complessiva somma di € Controparte_2
22.076,50 a titolo di canoni idrici, di cui € 9.487,00 per gli anni 2012-2013 (compresi interessi, sanzioni e altri oneri) ed € 12.584,00 per gli anni 2014-2015-2016 (compresi interessi, sanzioni e altri oneri).
L'opponente contestava l'omessa notifica degli atti prodromici indicati e riportati nell'atto impugnato e, di conseguenza, eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto dell'opposta alla riscossione delle somme intimate.
Con comparsa dell'1.07.2022, si costituiva Pubblialifana contestando la domanda dell'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 30.01.2024, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Ma, con provvedimento del 16.05.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore.
Con comparsa del 31.10.2024, si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
Con ordinanza del 22.05.2025, pronunciata alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'opposizione è parzialmente inammissibile e parzialmente infondata per quanto di ragione.
Innanzi tutto, l'azione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. laddove l'opponente contesta l'irregolarità delle notifiche degli atti prodromici, e ai sensi dell'art. 615 c.p.c. laddove è eccepita la prescrizione della pretesa creditoria.
Ebbene, l'opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, l'intimazione risulta notificata all'opponente in data 14.03.2022, mentre la notificazione dell'atto di opposizione è avvenuta alla solo in data CP_1
18.04.2022, cioè oltre il termine perentorio disposto per legge.
Pertanto, l'opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va dichiarata inammissibile. 3
Passando al secondo e ultimo motivo di opposizione, lo stesso appare infondato in quanto le notifiche degli atti presupposti (solleciti di pagamento e ingiunzioni di pagamento) alla intimazione di pagamento impugnata hanno interrotto il termine di prescrizione quinquennale (durata del termine non contestata da parte opponente).
In particolare, dagli atti si evince che il sollecito di pagamento (n. 1154 del 23.02.2016) per i canoni idrici dell'anno 2012 è stato notificato il 23.04.2016; il sollecito di pagamento (n.
1043 del 23.02.2016) per i canoni idrici dell'anno 2013 è stato notificato il 23.04.2016; il sollecito di pagamento (n. 910 del 5.01.2017) per i canoni idrici dell'anno 2014 è stato notificato il 27.02.2019 e il 13.06.2019; il sollecito di pagamento (n. 891 del 13.03.2017) per i canoni idrici dell'anno 2015 è stato notificato il 5.05.2017; il sollecito di pagamento (n. 925 del 3.10.2017) per i canoni idrici dell'anno 2016 è stato notificato il 9.11.2017; ed ancora e successivamente, l'ingiunzione di pagamento (n. 2540 del 24.07.2017) per i canoni idrici degli anni 2012 e 2013 è stata notificata il 18.09.2017; l'ingiunzione di pagamento (n. 1217 del 25.02.2020) per i canoni idrici degli anni 2014, 2015 e 2016 è stata notificata l'1.11.2020; ed infine la notifica dell'intimazione di pagamento de qua.
Pertanto, il termine di prescrizione per tutte le annualità è stato tempestivamente interrotto.
Per tutti questi motivi l'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in dispositivo, sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti di ciascuna delle due parti opposte, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione nei confronti della sola Pubblialifana.
Aversa, 1.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, c.p.c., e vertente
TRA sito in Casavatore (NA) alla Via Salvatore Di Parte_1
Giacomo n. 32, in persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Nola, alla via Roma, presso lo studio dell'avv. Ilario Chiera che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Opponente
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Portico di Caserta, alla via F. Controparte_1
Iodice n. 19, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco De Pascale e Francesco Abbate che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
Opposta
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to presso la Casa Controparte_2
Comunale, Ufficio Legale, alla piazza G. Di Nocera n. 1, insieme all'avv. William Esposito che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Opposto
2
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.04.2022 a , il CP_1 [...]
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento prot. Parte_1
n. 164 del 14.03.2022, notificata in data 25.03.2022, con la quale la , per conto CP_1 del richiedeva il pagamento della complessiva somma di € Controparte_2
22.076,50 a titolo di canoni idrici, di cui € 9.487,00 per gli anni 2012-2013 (compresi interessi, sanzioni e altri oneri) ed € 12.584,00 per gli anni 2014-2015-2016 (compresi interessi, sanzioni e altri oneri).
L'opponente contestava l'omessa notifica degli atti prodromici indicati e riportati nell'atto impugnato e, di conseguenza, eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto dell'opposta alla riscossione delle somme intimate.
Con comparsa dell'1.07.2022, si costituiva Pubblialifana contestando la domanda dell'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 30.01.2024, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Ma, con provvedimento del 16.05.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore.
Con comparsa del 31.10.2024, si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
Con ordinanza del 22.05.2025, pronunciata alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'opposizione è parzialmente inammissibile e parzialmente infondata per quanto di ragione.
Innanzi tutto, l'azione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. laddove l'opponente contesta l'irregolarità delle notifiche degli atti prodromici, e ai sensi dell'art. 615 c.p.c. laddove è eccepita la prescrizione della pretesa creditoria.
Ebbene, l'opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, l'intimazione risulta notificata all'opponente in data 14.03.2022, mentre la notificazione dell'atto di opposizione è avvenuta alla solo in data CP_1
18.04.2022, cioè oltre il termine perentorio disposto per legge.
Pertanto, l'opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va dichiarata inammissibile. 3
Passando al secondo e ultimo motivo di opposizione, lo stesso appare infondato in quanto le notifiche degli atti presupposti (solleciti di pagamento e ingiunzioni di pagamento) alla intimazione di pagamento impugnata hanno interrotto il termine di prescrizione quinquennale (durata del termine non contestata da parte opponente).
In particolare, dagli atti si evince che il sollecito di pagamento (n. 1154 del 23.02.2016) per i canoni idrici dell'anno 2012 è stato notificato il 23.04.2016; il sollecito di pagamento (n.
1043 del 23.02.2016) per i canoni idrici dell'anno 2013 è stato notificato il 23.04.2016; il sollecito di pagamento (n. 910 del 5.01.2017) per i canoni idrici dell'anno 2014 è stato notificato il 27.02.2019 e il 13.06.2019; il sollecito di pagamento (n. 891 del 13.03.2017) per i canoni idrici dell'anno 2015 è stato notificato il 5.05.2017; il sollecito di pagamento (n. 925 del 3.10.2017) per i canoni idrici dell'anno 2016 è stato notificato il 9.11.2017; ed ancora e successivamente, l'ingiunzione di pagamento (n. 2540 del 24.07.2017) per i canoni idrici degli anni 2012 e 2013 è stata notificata il 18.09.2017; l'ingiunzione di pagamento (n. 1217 del 25.02.2020) per i canoni idrici degli anni 2014, 2015 e 2016 è stata notificata l'1.11.2020; ed infine la notifica dell'intimazione di pagamento de qua.
Pertanto, il termine di prescrizione per tutte le annualità è stato tempestivamente interrotto.
Per tutti questi motivi l'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in dispositivo, sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti di ciascuna delle due parti opposte, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione nei confronti della sola Pubblialifana.
Aversa, 1.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lorella Triglione