Sentenza 7 ottobre 1998
Massime • 1
Nel caso in cui gli errori contenuti nella sentenza diano luogo alla nullità della stessa non è esperibile la procedura per la correzione di errori materiali di cui agli artt. 130 e 547 c.p.p. In tale ipotesi il giudice appello - salvo che non ricorra uno degli specifici casi di cui all'art. 604 cod. proc. pen. - non ha il potere di annullare la decisione, rinviando al giudice di primo grado per il giudizio, ma deve, entro i limiti del devoluto e nel rispetto del divieto di "reformatio in peius", decidere nel merito, sanando i difetti e le mancanze della sentenza impugnata (Nella specie, il pretore, con la sentenza di primo grado, aveva omesso la pronuncia, nel dispositivo, su un'imputazione, e, sempre nel dispositivo, aveva prima dichiarato colpevole e poi assolto l'imputato relativamente ad altra imputazione dopo che, nella motivazione, aveva ritenuto responsabile il prevenuto di entrambi i reati; in tale situazione il giudice di appello aveva annullato la sentenza rimettendo gli atti al pretore per un nuovo giudizio. La Cassazione ha annullato la pronuncia di appello rinviando ad altra corte territoriale per nuovo giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1998, n. 11267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11267 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 7.10.98
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO TRIFONE Consigliere N.1281
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N.12469/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DE NS TO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 29.1.1998 della Corte d'Appello di Potenza. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Elena Paciotti che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 12.11.1996 il Pretore di Melfi, giudicando EL NS AN, imputato, tra l'altro, "del reato di cui agli artt.341 - 337 - 91 cpv c.p.", lo dichiarava colpevole dei reati di cui agli artt.341 c.p. e 4 L. n.110/75 e, concesse le attenuanti generiche lo condanna(va) alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto e L.50.000 di ammenda". Assolveva indi il "predetto dal reato di oltraggio perché il fatto non sussiste".
Nella motivazione della sentenza, dava invece per certo secondo le evidenziate risultanze "l'elemento oggettivo di entrambi i reati sub a) e della contravvenzione sub b)", riteneva evidente l'unicità del disegno criminoso" "quanto al capo a)" e "determinata la pena base, per il reato più grave (art.337 c.p.) in mesi sei di reclusione ridotta di 1/3 ex art.62 bis c.p." stabiliva che "l'aumento per la continuazione, ex art.81 c.p." andava "effettuato irrogando la pena pecuniaria di L.50.000 di ammenda, per il reato di cui all'art.4 L.110/750 omettendo di provvedere quanto al delitto di oltraggio contestato in rubrica sub a), insieme con la resistenza a pubblico ufficiale.
Si gravava l'imputato, lamentando di essere stato condannato per il delitto di resistenza non menzionato nel dispositivo, sostenendo l'insussistenza dei reati contestatigli e deducendo in subordine l'eccessività della pena e la Corte d'Appello di Potenza con sentenza del 29.1.1998, su conforme richiesta del Procuratore Generale e della difesa;
rilevato che il "contrasto di decisione contenuto nel dispositivo non è superabile neppure integrando il medesimo con la motivazione" e ritenuta pertanto l'abnormità della sentenza di primo grado ne dichiarava la nullità e ordinava la trasmissione degli atti al primo giudice.
Tramite difensore di fiducia, ricorre per cassazione il EL NS denunziando violazione degli artt.597, 546 e 547 c.p.p. perché la Corte di merito, annullando la sentenza anche nel capo relativo alla sua assoluzione, è andata oltre i limiti del devoluto e ha riformato in peggio la sentenza quando si sarebbe dovuta limitare "unicamente a verificare se in riferimento all'art.337", rectius al contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale, "vi era un errore materiale o una omessa pronuncia" e "decidere nel merito, sanando il difetto denunciato, o dichiarare la nullità della sentenza sul punto, con la remissione al I giudice".
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Di vero il dispositivo della sentenza di primo grado è incompleto perché secondo la sua letterale dizione, come riportata in narrativa, non provvede in ordine al reato più grave contestato all'imputato, vale a dire in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e, se ciò non bastasse, è affetto da una inestricabile contraddizione interna laddove prima si condanna e poi si assolve il medesimo imputato dal medesimo delitto di oltraggio. In quest'ultima parte è altresì incongruo alla motivazione, con la quale si dà per certa la penale responsabilità dell'imputato anche in ordine al predetto delitto di oltraggio.
Nel caso di specie mancano dunque i presupposti di esperibilità del procedimento per correzione di errore materiale di cui agli artt.130 e 547 c.p.p., sia e in generale perché, essendo l'istituto processuale volto al fine di porre rimedio ad errori od omissioni, rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificarne il contenuto essenziale, non si è in grado di determinare in base a quali considerazioni ulteriori, non trascritte in motivazione, il giudice di primo grado si sia determinato ad assolvere dal delitto di oltraggio l'imputato da lui medesimo ritenuto colpevole sia e in particolare perché in forza degli artt.547 e 546/3 c.p.p. la mancanza o l'incompletezza del dispositivo non può essere oggetto della procedura di correzione di cui al citato art.130, ostandovi la limitazione in quest'ultima norma contenuta e per la quale si può procedere alla correzione solo quando l'errore non determini, come in fattispecie ex art.546/3, la nullità dell'atto (Cass.VI, 20.1.1994, n. 2760, rv.197718). Tanto perché l'obbligo della pronuncia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato ad ottenerla, pu6 dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa, di guisa che ad un'eventuale omissione non si pu6 supplire con la motivazione, che adempie ad una finalità strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la propria conclusione nel dispositivo (Cass.I, 22.7.1995 n. 8277, rv. 202119).
E se è vero che l'omissione parziale determina la nullità della sentenza limitatamente ai capi d'imputazione formalmente contestati e non decisi (Cass.9 ibidem), con conseguente necessità di una distinta pronunzia, che non travolga l'intero provvedimento, pienamente valido nelle altre parti, è pur vero che nel caso di specie, checché ne dica il ricorrente, la rilevata e palese contraddizione del dispositivo quanto al delitto di oltraggio e l'omessa pronuncia quanto a quello di resistenza non consentono in alcun modo di ritenere valida e quindi di conservare la pronuncia assolutoria, ma di ritenere valida e intaccata la sola pronuncia relativa alla contravvenzione.
Epperò, essendo il potere di annullamento dall'art. 604 c.p.p attribuito alle Corti territoriali limitato ai casi tassativamente calendati nella norma medesima, in caso di rilevata nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti, che hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione, il giudice d'appello siccome giudice di merito, senza arrogarsi il generale potere di annullamento dalla legge riservato al giudice di legittimità, non può annullarlo con rinvio al giudice di primo grado, come disposto in fattispecie;
ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze (Cfr. Cass.I, 2.12.1992, n. 4490, rv. 192430) entro i limiti del devoluto e, in mancanza d'impugnazione da parte del pubblico ministero, nel rispetto del divieto di reformatio in peius.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno, che nel giudicare si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1998