Art. 25. (Procedimento per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero dall'incarico)
Il procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, a richiesta del Ministero di grazia e giustizia, o del Ministero della sanita', o di propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di un fatto commesso da un medico incaricato addetto a un istituto situato nell'ambito della circoscrizione e che possa comportare la irrogazione della sospensione o dell'esonero dall'incarico, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, provvede o alla archiviazione degli atti o a contestare per iscritto all'interessato il fatto stesso.
L'incolpato ha il termine di giorni quindici per presentare le eventuali giustificazioni.
Il procuratore generale della corte d'appello, scaduto tale termine, qualora ritenga che non debba essere irrogata alcuna sanzione, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero.
Nel caso in cui non ricorra la ipotesi di cui al precedente comma, il detto procuratore generale espleta la eventuale istruttoria, che deve essere compiuta entro trenta giorni; a conclusione dell'istruttoria, qualora non ritenga di dover irrogare la sanzione del richiamo, rimette gli atti al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per lo ulteriore inoltro alla commissione di cui al successivo articolo 48.
Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facolta' di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.
La commissione, conclusa la trattazione orale, con deliberazione motivata, propone il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.
Il Ministro provvede con decreto motivato o a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'incolpato.
Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato.
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.
Il medico incaricato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennita' di missione.
Il procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, a richiesta del Ministero di grazia e giustizia, o del Ministero della sanita', o di propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di un fatto commesso da un medico incaricato addetto a un istituto situato nell'ambito della circoscrizione e che possa comportare la irrogazione della sospensione o dell'esonero dall'incarico, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, provvede o alla archiviazione degli atti o a contestare per iscritto all'interessato il fatto stesso.
L'incolpato ha il termine di giorni quindici per presentare le eventuali giustificazioni.
Il procuratore generale della corte d'appello, scaduto tale termine, qualora ritenga che non debba essere irrogata alcuna sanzione, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero.
Nel caso in cui non ricorra la ipotesi di cui al precedente comma, il detto procuratore generale espleta la eventuale istruttoria, che deve essere compiuta entro trenta giorni; a conclusione dell'istruttoria, qualora non ritenga di dover irrogare la sanzione del richiamo, rimette gli atti al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per lo ulteriore inoltro alla commissione di cui al successivo articolo 48.
Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facolta' di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.
La commissione, conclusa la trattazione orale, con deliberazione motivata, propone il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.
Il Ministro provvede con decreto motivato o a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'incolpato.
Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato.
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.
Il medico incaricato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennita' di missione.