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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/12/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1221/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
OL, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1221/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NG OR, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NG OR
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO
IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 8.10.2025, ricorre nei Parte_1 confronti dell' , esponendo che è titolare di pensione 018-05003036288; che CP_2
con Nota del 25.10.2024 gli richiedeva il rimborso della somma di € 655,00 in quanto accertata quale somma aggiuntiva a seguito di verifiche effettuate sui redditi 2021, mentre con Nota del 5.12.2024 gli richiedeva il rimborso della somma di € 150,00 in quanto accertata quale indennità una tantum erogata in via provvisoria e risultata non dovuta a seguito di verifiche effettuate sui redditi
2021; che l' sarebbe decaduta dall'azione recuperatoria;
che l'erogazione CP_2
indebita è da imputare ad errore dell'istituto.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_3
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, la prestazione relativa alla cd. quattordicesima del 2021 è una prestazione accessoria, elargita dall' per i pensionati meno abbienti, CP_3
vincolata al limite di reddito posseduto, disciplinato dalla L. 127/2007, che per il
2021 era di € 13.405,08. Il meccanismo prevede l'anticipazione da parte dell' della quattordicesima, erogata in via provvisoria e condizionata alla CP_2
verifica sui redditi.
L'istituto resistente ha dimostrato per tabulas che nell'anno di cui è causa i redditi del ricorrente da pensione 2021 erano pari a € 9.835,67, mentre i redditi d'impresa risultavano pari ad € 19.578,00. La sommatoria dei due redditi (pari ad
€ 29.413,67) ha comportato, pertanto, il superamento del limite di € 13.405,08.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
2
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di – delle CP_2
spese di lite, che liquida in € 250,00, oltre spese generali nella misura del 15%, e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 09/12/2025
Il giudice
Giorgio OL
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
OL, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1221/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NG OR, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NG OR
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO
IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 8.10.2025, ricorre nei Parte_1 confronti dell' , esponendo che è titolare di pensione 018-05003036288; che CP_2
con Nota del 25.10.2024 gli richiedeva il rimborso della somma di € 655,00 in quanto accertata quale somma aggiuntiva a seguito di verifiche effettuate sui redditi 2021, mentre con Nota del 5.12.2024 gli richiedeva il rimborso della somma di € 150,00 in quanto accertata quale indennità una tantum erogata in via provvisoria e risultata non dovuta a seguito di verifiche effettuate sui redditi
2021; che l' sarebbe decaduta dall'azione recuperatoria;
che l'erogazione CP_2
indebita è da imputare ad errore dell'istituto.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_3
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, la prestazione relativa alla cd. quattordicesima del 2021 è una prestazione accessoria, elargita dall' per i pensionati meno abbienti, CP_3
vincolata al limite di reddito posseduto, disciplinato dalla L. 127/2007, che per il
2021 era di € 13.405,08. Il meccanismo prevede l'anticipazione da parte dell' della quattordicesima, erogata in via provvisoria e condizionata alla CP_2
verifica sui redditi.
L'istituto resistente ha dimostrato per tabulas che nell'anno di cui è causa i redditi del ricorrente da pensione 2021 erano pari a € 9.835,67, mentre i redditi d'impresa risultavano pari ad € 19.578,00. La sommatoria dei due redditi (pari ad
€ 29.413,67) ha comportato, pertanto, il superamento del limite di € 13.405,08.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
2
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di – delle CP_2
spese di lite, che liquida in € 250,00, oltre spese generali nella misura del 15%, e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 09/12/2025
Il giudice
Giorgio OL
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