Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 314
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Produzione documentale in appello

    La Corte ha ritenuto l'appello infondato, poiché la produzione documentale in appello, sebbene prima consentita dall'art. 58 D.Lgs. 546/92, non è più ammessa secondo la nuova formulazione del medesimo articolo, entrata in vigore prima della notifica dell'atto di appello. La nuova disciplina preclude ai giudici di secondo grado di fondare la decisione su prove e documenti che avrebbero potuto essere disposti o acquisiti nel giudizio di primo grado, salvo eccezioni non applicabili al caso di specie.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 314
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 314
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo