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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2262/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1966/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 12/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160113354379000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170015228143001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170043873759000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180054042783000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190057650661000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001942533001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200060695683000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1544/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con sentenza di primo grado (n.1966/2023) La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, annullando l'Intimazione di pagamento per mancanza di prova della notifica delle cartelle, eccetto alcune posizioni per le quali la notifica risultava provata, COME DA
DISPOSITIVO CHE SI RIASSUME:” Accoglie il ricorso eccetto per la parte di esso che riguarda: *la cartella di pagamento n.296200190004185971000; gli avvisi di accertamento nn.TY301G20175772018; * TY301SL04113/2016; TY301G201762/2018; TY301G204297/2012; TY301G201714/2013; TY301G201757/2018."
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede la riforma della sentenza, sostenendo di aver prodotto in appello la prova della regolare notifica delle cartelle .L'art.58 D.Lgs. 546/92 consente la produzione di documenti in appello).
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. La Commissione di primo grado ha correttamente rilevato la mancanza di prova della notifica degli atti prodromici. La produzione documentale in appello, sebbene prima consentita dall'art.58
D.Lgs. 546/92, ora non può piu' ammessa.
Il novellato art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, intitolato “Nuove prove in appello”, è stato recentemente modificato dal D. Lgs. n. 220/2023, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, ed è entrato in vigore il 4 gennaio 2024. Agli appelli notificati a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore si applica il succitato art. 58 che dispone un nuovo regime processuale delle nuove prove, dei nuovi documenti e dei motivi aggiunti in appello.
L'intervenuta modifica ha espressamente precluso ai giudici di secondo grado di fondare la propria decisione su prove e documenti che avrebbero potuto essere disposti o acquisiti nel giudizio di primo grado, salvo talune eccezioni espressamente previste.
Nella precedente formulazione l'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992 prevedeva, al primo comma, che il giudice d'appello non potesse disporre nuove prove, salvo che le ritenesse necessarie ai fini della decisione, ovvero che la parte dimostrasse di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. Il medesimo art. 58 prevedeva, al secondo comma, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Ora tale facoltà è preclusa, tenuto conto che l'atto di appello è stato notificato il 3.5.24 dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.
Sotto altro profilo, si osserva che la produzione in appello è giustificata qualora non vi sia stata la possibilità di produrla in primo grado Pertanto l'appello è infondato.
Nulla per le spese per effetto dell amanca costituzione in giudizio dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.Nulla per le spese. Palermo 11.9.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2262/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1966/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 12/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160113354379000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170015228143001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170043873759000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180054042783000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190057650661000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001942533001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200060695683000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1544/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con sentenza di primo grado (n.1966/2023) La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, annullando l'Intimazione di pagamento per mancanza di prova della notifica delle cartelle, eccetto alcune posizioni per le quali la notifica risultava provata, COME DA
DISPOSITIVO CHE SI RIASSUME:” Accoglie il ricorso eccetto per la parte di esso che riguarda: *la cartella di pagamento n.296200190004185971000; gli avvisi di accertamento nn.TY301G20175772018; * TY301SL04113/2016; TY301G201762/2018; TY301G204297/2012; TY301G201714/2013; TY301G201757/2018."
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede la riforma della sentenza, sostenendo di aver prodotto in appello la prova della regolare notifica delle cartelle .L'art.58 D.Lgs. 546/92 consente la produzione di documenti in appello).
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. La Commissione di primo grado ha correttamente rilevato la mancanza di prova della notifica degli atti prodromici. La produzione documentale in appello, sebbene prima consentita dall'art.58
D.Lgs. 546/92, ora non può piu' ammessa.
Il novellato art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, intitolato “Nuove prove in appello”, è stato recentemente modificato dal D. Lgs. n. 220/2023, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, ed è entrato in vigore il 4 gennaio 2024. Agli appelli notificati a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore si applica il succitato art. 58 che dispone un nuovo regime processuale delle nuove prove, dei nuovi documenti e dei motivi aggiunti in appello.
L'intervenuta modifica ha espressamente precluso ai giudici di secondo grado di fondare la propria decisione su prove e documenti che avrebbero potuto essere disposti o acquisiti nel giudizio di primo grado, salvo talune eccezioni espressamente previste.
Nella precedente formulazione l'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992 prevedeva, al primo comma, che il giudice d'appello non potesse disporre nuove prove, salvo che le ritenesse necessarie ai fini della decisione, ovvero che la parte dimostrasse di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. Il medesimo art. 58 prevedeva, al secondo comma, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Ora tale facoltà è preclusa, tenuto conto che l'atto di appello è stato notificato il 3.5.24 dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.
Sotto altro profilo, si osserva che la produzione in appello è giustificata qualora non vi sia stata la possibilità di produrla in primo grado Pertanto l'appello è infondato.
Nulla per le spese per effetto dell amanca costituzione in giudizio dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.Nulla per le spese. Palermo 11.9.25 IL PRESIDENTE