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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6593 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Notaro Presidente
Dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1975 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in deliberazione all'udienza collegiale del
19.06.2025, vertente
Tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nella qualità di eredi della de cuius C.F._2 Per_1
entrambe elett.te domiciliate in Napoli, Via Colli Aminei, n. 36K,
[...]
presso lo studio dell'Avv. Roberta Leopardo, assistite e difese dagli Avv.ti
GI HE EN e SE ED in virtù di separata procura in calce all'atto di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c.;
- Appellanti -
Contro
( e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ), nella qualità di eredi della de cuius C.F._4 Per_2
, entrambi elett.te domiciliati in Ariano Irpino (AV), Via Tribunali,
[...]
n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Petitto e Lucio Ninfadoro che li assistono e difendono in virtù di separata procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione;
- Appellati - Nonché Contro
( ), CP_3 C.F._5 CP_4
( ) e ( ), C.F._6 Controparte_5 C.F._7
elett.te domiciliati in Caserta, Via F. Turati, 34, presso lo studio dell'Avv.
CA SU Di NZ che li assiste e difende in virtù di separata procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore.
- Appellati -
E Contro
Controparte_6
- Appellata contumace -
* * * * *
A) Con atto di citazione notificato in data 16.01.2009 Persona_1
premettendo di essere erede della propria madre , Persona_3
evocava in giudizio avanti il Tribunale di Ariano Irpino la sorella
[...]
e , e Per_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
rispettivamente moglie e figli del premorto fratello
[...] Per_4
per sentir dichiarare cessata la comunione ereditaria dei beni
[...]
dettagliatamente elencati caduti in successione e, per l'effetto, disporre la divisione in conformità alle quote ereditarie spettanti ai coeredi mediante assegnazione degli immobili, salvo eventuali conguagli in denaro.
Si costituivano in giudizio , CP_3 CP_4 Controparte_5
e per eccepire il loro difetto di legittimazione passiva, Controparte_6
avendo il loro dante causa già definito con le proprie Persona_4
germane la divisione dei beni caduti nella successione a fronte dell'atto di donazione dell'anno 1967, con il risultato di doversi attribuire alle sole parti e i beni oggetto di giudizio. Persona_1 Persona_2
Si costituiva infine per rilevare che due dei beni indicati Persona_2
dalla attrice come caduti in successione, segnatamente i fondi censiti alla part. 247 (ex 17/b), foglio 11 e part. 152, foglio 20, sarebbero stati
2 acquisiti da epoca immemorabile dal Comune di RE (AV), mentre per gli altri beni ubicati nel territorio del detto Comune l'asse ereditario non corrisponderebbe a quello descritto nell'atto introduttivo residuando all'attualità una comproprietà in favore degli eredi di , Persona_5
germano della defunta madre delle parti, di cui chiedeva disporsi la chiamata in causa, concludendo per la declaratoria di estromissione dei convenuti eredi di in conformità alla non contestata Persona_4
richiesta dagli stessi formulata.
Nel corso dell'istruttoria il giudice di primo grado onerava le parti di produrre idonea documentazione ipocatastale circa la proprietà dei beni e, all'esito delle integrazioni formulate nei termini di cui all'art. 183
c.p.c., ammetteva la C.T.U. come richiesta da parte attrice, con l'opposizione della sola convenuta sul presupposto del Persona_2
notevole ridimensionamento dell'asse ereditario, che appariva per buona parte indivisibile, rispetto a quanto prospettato nell'atto di citazione.
Le parti davano atto nel corso di successive udienze del tentativo di bonario componimento della causa ponendo il Tribunale nella condizione di desistere dal conferimento di incarico al già nominato ausiliario, finché, a fronte dell'ennesima istanza di rinvio per consentire al Notaio incaricato dai comparenti di portare a compimento la redazione della certificazione attestante il regime di proprietà dei beni compresi nella comunione ereditaria e dato atto del mancato accordo raggiunto, la causa era dapprima trattenuta in decisione e, successivamente, rimessa sul ruolo per sostituzione del magistrato assegnato a nuovo ufficio.
Nel corso dell'udienza del 06.02.2014, non avendo le parti ancora provveduto alla produzione documentale richiesta, la causa era definitivamente trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n.
136/2014 resa in data 12.02-08.04.2014 in forza della quale il Tribunale di Benevento - competente a seguito della soppressione di alcune sedi di
3 Tribunale e delle sezioni distaccate stabilita con D.Lgs. n. 155/12 - disponeva il rigetto della domanda non avendo la parte istante assolto all'ordine di allegare la documentazione da cui potesse individuarsi la titolarità dei beni costituenti la comunione ereditaria e la loro provenienza, dichiarando l'integrale compensazione delle spese.
B) Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello con Persona_1
atto di citazione notificato ai sensi della L. n. 53/94 a mezzo del servizio postale in data 24.04.2015, eccependo nel merito due motivi di gravame con il primo dei quali veniva dedotta omessa motivazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale, nonostante l'avvenuto deposito da parte della attrice della certificazione catastale relativa ai beni costituenti l'asse ereditario, respingeva la richiesta di rinvio della causa per consentire al
Notaio di redigere la relazione ordinata d'ufficio sulla provenienza dei vari cespiti, della cui titolarità pro indiviso in capo alle eredi e Per_1 [...]
non era stata mai mossa alcuna contestazione con unanime Per_2
accettazione della prospettazione fatta dalla attrice, ad eccezione dei beni espropriati dal RE, per poi procedere al già disposto CP_7
espletamento della C.T.U. per la formazione delle relative quote.
Con il secondo motivo di censura la appellante denunciava erronea statuizione per avere il Tribunale dichiarato l'infondatezza nel merito della domanda e non anche l'improcedibilità dell'azione di petitio hereditatis - risultando certa la qualità di eredi delle parti e del fatto che i beni oggetto di divisione facessero parte dell'eredità al momento dell'apertura della successione - non essendo stata allegata la documentazione necessaria a verificare la provenienza dei cespiti risultando, invece, fornita la prova del diritto vantato.
Concludeva per la riforma della sentenza impugnata e, Persona_1
previo espletamento di idonea C.T.U. per la valutazione dei cespiti e per la formazione delle relative quote, chiedeva dichiararsi lo scioglimento
4 della comunione ereditaria e la divisione dei beni in essa compresi in conformità alle quote ereditarie spettanti a ciascuno degli eredi, con sostituzione della pronuncia di rigetto con quella di improcedibilità e vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio , e CP_3 CP_4 Controparte_5
mentre restava contumace per rilevare Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestarne il contenuto critico avendo correttamente il Tribunale preso atto dell'inerzia della parte onerata nella produzione documentale idonea a dimostrare la proprietà dei beni caduti in successione, che oggi viene allegata agli atti del presente giudizio in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c., altresì rilevando l'esattezza della disposizione di rigetto per non avere la appellante dimostrato l'esistenza delle condizioni dell'azione e la titolarità del diritto fatto valere, dunque concludendo per l'inammissibilità dell'appello e la conferma della sentenza gravata, pur ribadendo la declaratoria di estromissione dal giudizio, di fatto assorbita dalla pronuncia di rigetto, per carenza di interesse alla divisione che avrebbe avuto effetti tra le sole coeredi e Per_1 Persona_2
Si costituiva altresì in giudizio per eccepire anch'essa Persona_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestarne il contenuto risultando la quasi totalità dei beni di cui è stata chiesta la divisione ereditaria non intestati, né in via esclusiva né in quota, alle parti presenti nel giudizio in forza di trasferimenti ad altri soggetti avvenuti con atti pubblici antecedenti alla domanda introduttiva, tal ché la pronuncia resa ha correttamente disposto in carenza della richiesta documentazione giustificativa della domanda di divisione, contestando il deposito tardivo ex art. 345 c.p.c. della relazione notarile.
La appellata concludeva per la declaratoria di inammissibilità del gravame, non opponendosi all'invocata riforma della sentenza che
5 statuisca l'improcedibilità della domanda in luogo del rigetto della stessa, con vittoria di spese di lite.
Nel corso del procedimento venivano dichiarati i decessi delle parti
[...]
e cui succedevano i rispettivi eredi Per_1 Persona_2 Parte_1
e per la de cuius e
[...] Parte_2 Persona_1 CP_1
e per la de cuius , che si
[...] Controparte_2 Persona_2
costituivano in giudizio nei termini e modalità di rito riportandosi alle domande ed eccezioni già formulate dalle loro danti causa.
La Corte, dato atto dell'affermato principio di diritto secondo cui nei giudizi di divisione ereditaria non è richiesta la dimostrazione rigorosa della comproprietà, né la produzione di certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni da dividere, ritenuto altresì che una produzione documentale operata in corso di causa non incorra in alcuna preclusione poiché rivolta a vantaggio della comunità dei condividenti, disponeva con ordinanza del 02.03.2023, da ultimo prorogata in data
19.12.2024 a seguito di ben tre rinunce di ausiliari che dichiaravano non poter assumere l'incarico e della disposta interruzione del procedimento ex art. 300 c.p.c. e della successiva riassunzione, l'espletamento di
C.T.U. con mandato infine conferito all'Ing. il quale Persona_6
portava a compimento l'incarico assegnatogli.
Acquisito in atti l'elaborato tecnico disposto, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c. la causa, già assegnata al G. Rel. Avv. Fabrizio Carmina in seno all'udienza del 01.07.2022, era trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Devesi anzitutto dichiarare la contumacia processuale dell'appellata non costituita in giudizio. Controparte_6
6 Dovrà poi, in via preliminare, disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalle parti appellate tanto sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c., mostrando l'atto di appello in modo chiaro ed inequivoco il
"quantum appellatum" e, con esso, le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice con riguardo al mancato espletamento dei mezzi istruttori e, per l'effetto, la chiara volontà di ottenere la sostituzione del provvedimento che si è reputato illegittimo con una nuova decisione contemplante il riesame della controversia sotto nuovo punto di osservazione, quanto in relazione all'art. 348 bis c.p.c. non risultando l'azione proposta sprovvista di elementi valutativi da cui trarre ragionevole convincimento di una prognosi di probabile rigetto dell'impugnazione.
Nel merito gli appellanti deducevano con il primo motivo di censura omessa motivazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale, nonostante la istante avesse già depositato in atti le certificazioni catastali relative ai beni costituenti l'asse ereditario, respingeva la richiesta di rinvio della causa per consentire al notaio da lei incaricato di portare a compimento la redazione della certificazione ipocatastale ordinata d'ufficio riguardo gli immobili di incontestata proprietà indivisa tra le eredi e Per_1 [...]
ad eccezione dei beni espropriati dal Comune di RE, Per_2
senza disporre l'espletamento della C.T.U. per la formazione delle quote.
Pur dovendo rilevare la fondatezza dell'obiezione sollevata dalla convenuta all'atto della costituzione in giudizio circa Persona_2
l'estraneità degli eredi rispetto ad alcuni dei beni indicati dalla istante quali costituenti il compendio ereditario, è tuttavia innegabile che il tempestivo deposito da parte della attrice dei certificati catastali anche di immobili compresi nella comunione, avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a disporre la C.T.U. finalizzata alla descrizione dei beni, alla
7 loro titolarità e alla provenienza, con incarico di redigere un progetto divisionale per la formazione dei lotti da assegnare ai condividenti.
E' evidente che il rigetto dell'istanza probatoria si pone oggi in contrasto con i principi affermati dalla S.C. in tempi successivi all'emissione della sentenza appellata in materia di prova della comproprietà dei beni in ipotesi di divisione ereditaria, secondo cui “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta
a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti” (Cass. Civ. Ord. n. 6228/2023, vedi in tal senso Cass. Civ.
Ord. n. 12660/2025), sì che l'eccezione circa l'appartenenza dei beni formulata nel primo grado dalla convenuta, che deduceva l'esclusione di solo alcuni degli immobili indicati dalla attrice come facenti parte della massa ereditaria poiché in parte acquisiti dal Comune di RE, in altra parte riferibili a soggetti estranei alla comunione tra i coeredi, non appare sufficiente per escludere l'applicazione del surrichiamato principio al caso trattato, dovendo rilevare che la certificazione allegata da
[...]
comprendesse anche quei beni poi accertati dalla verifica tecnica Per_1
espletata in concreto attribuiti alla massa ereditaria.
Si osserva sul punto che la giurisprudenza più risalente riteneva che, in assenza della certificazione ipocatastale attestante la provenienza dei beni costituenti la massa ereditaria e l'accertamento delle eventuali trascrizioni pregiudizievoli a carico dei cespiti, la domanda di divisione
8 dovesse dichiararsi inammissibile e/o infondata, senza che a tale mancanza potesse porsi riparo con un ordine del giudice alla parte ovvero mediante una consulenza tecnica e neppure con il deposito della relazione notarile sostitutiva.
Tale orientamento è stato disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi più recenti sulla questione, ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità di acquisire la prova rigorosa della proprietà dei beni.
A sostegno della tesi introdotta è stata in primo luogo ravvisata l'esigenza che nel giudizio di divisione ereditaria occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà, non incombendo sull'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, operandosi la mera trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno dei condividenti, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza l'intervento di alcun atto di cessione o di alienazione e senza che si verifichi alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro di essi (Cass. Civ. Sent. n. 17061/2011).
In secondo luogo, non fornendosi la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. Civ. Ord. n.
1065/2022), la domanda di divisione, anche quando sia proposta da uno solo degli aventi diritto, è sempre comune a tutti i condividenti, i quali restano tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione, dovendosi ritenere la prova indiziaria della proprietà e le verifiche compiute dal consulente tecnico elementi istruttori acquisiti a vantaggio della collettività dei partecipanti alla comunione.
L'evoluzione interpretativa operata in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità e l'effettiva produzione della certificazione catastale nel fascicolo del primo grado operato dalla attrice impone
9 disporsi l'accoglimento del primo motivo di censura e la contestuale riforma della sentenza impugnata nel senso di ritenere fornita la prova dell'appartenenza dei beni alla de cuius da parte Persona_3
dell'originaria appellante e sussistenti i presupposti della piena Per_2
esperibilità dell'attività istruttoria finalizzata allo scioglimento della comunione ereditaria ex art. 786 c.p.c. con attribuzione ai condividenti, previa formazione del piano di riparto ai sensi dell'art. 789 c.p.c., delle rispettive quote di proprietà, restando il secondo rilievo critico assorbito nella disposta pronuncia di revisione.
La compiuta verifica della realizzabilità dello scioglimento della comunione impone alla Corte, che già si era pronunciata con ordinanza istruttoria del 02.03.2023 aderendo pienamente ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di prova e produzione di documenti nei giudizi di divisione ereditaria come in precedenza illustrati, di provvedere alla verifica del progetto divisionale e alla successiva assegnazione delle quote ereditarie alle parti condividenti secondo la stima contenuta nell'elaborato peritale redatto dal C.T.U. Ing. Per_6
, apparsa congrua e coerente, oltreché esaustiva in relazione alle
[...]
deduzioni sollevate dal C.T.P. delle parti appellate e CP_1 CP_2
e immune da vizi logico-interpretativi.
[...]
Si ritiene tuttavia svolgere alcune premesse preliminari.
In primo luogo dovrà dichiararsi la non contestazione del progetto divisionale da parte delle appellanti e di , eredi di Pt_1 Pt_2 Pt_1
, che hanno concluso intendendo rinunciare ad ogni Persona_1
questione sollevata a proposito della consulenza tecnica d'ufficio, precisando che “La Corte, pertanto, dovrà decidere la causa sulla scorta della consulenza tecnica sulla quale tutte le parti sono d'accordo”, e degli appellati e , eredi di che CP_1 Controparte_2 Persona_2
hanno, a loro volta, concluso accettando espressamente i due progetti
10 divisionali formulati dal C.T.U. e rimettendosi alla Corte “sia relativamente all'attribuzione dei beni secondo il primo o il secondo progetto divisionale che per quanto attiene alle modalità di tale attribuzione, eventualmente anche a mezzo sorteggio”.
In secondo luogo dovrà darsi atto della manifesta carenza di interesse alla divisione della comunione ereditaria e alla conseguente assegnazione di quote espressa sin dal primo grado di giudizio dagli appellati CP_3
, e quali eredi di
[...] Controparte_8 Controparte_6
, e ribadita nella presente fase processuale, finanche Persona_4
chiedendo riconoscersi la loro estraneità ai fatti di causa e disporsi l'estromissione dal processo, per avere il proprio genitore ancora in vita disposto bonariamente della divisione con le sorelle e Persona_1
danti causa degli odierni comparenti, in conseguenza Persona_2
della donazione da lui ricevuta dai genitori e CP_4 [...]
per atto notarile Dott. del 14.10.1967, per cui i Per_3 Per_7
beni che avrebbero composto l'asse ereditario dovessero conferirsi unicamente alle comparenti e Per_1 Persona_2
In terzo luogo si acquisiscono per validi i valori di mercato, peraltro incontestati dalle parti, assegnati dal C.T.U. ai singoli beni tratti dal
Listino dei Valori Immobiliari dei Terreni Agricoli dei Comuni di
AL (BN) e di RE (AV) per l'anno 2024, stante la difficoltà di reperire dati valutativi risalenti all'anno 1981 relativo all'apertura della successione della de cuius , prendendo atto della Persona_3
predisposizione del progetto divisionale in n. 2 o n. 3 quote a seconda dell'inclusione o meno degli eredi di Persona_4
Tenuto conto della rinuncia all'azione per carenza di interesse alla divisione ereditaria dichiarata dagli appellati eredi di , Persona_4
dovrà dunque procedersi alla suddivisione del compendio ereditario di valore complessivo stimato dall'ausiliario in €. 57.478,00 in due quote di
11 pari valore corrispondenti all'importo di €. 28.739,00 ciascuna, con definitiva assegnazione alle parti appellanti e in Pt_1 Parte_2
comunione tra loro, dei beni compresi nel lotto denominato “Eredi
Lignelli 1” (pag. 24 e 25 C.T.U.) e alle parti appellate e CP_1 CP_2
, in comunione tra loro, dei beni compresi nel lotto denominato
[...]
“Eredi Lignelli 2” (pag. 25 C.T.U.), già parzialmente nel loro possesso come relazionato dall'ausiliario incaricato.
Per effetto delle osservazioni che precedono dovranno assegnarsi:
a e , quali eredi di , in Parte_1 Parte_2 Persona_1
comunione tra loro i seguenti beni:
1) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 48;
2) piena proprietà di fabbricato rurale in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 49;
3) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 135;
4) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 53;
5) quota pari a 2/3 di piena proprietà enfiteutica di bosco ceduo in
RE (AV), alla DA Pescolatorre, censito al Catasto Terreni al foglio 8, part. 109;
6) quota pari a 1/2 di piena proprietà di terreno agricolo in
RE (AV), alla località Le Coste, censito al Catasto Terreni al foglio
20, part. 155;
7) quota pari a 2/3 di piena proprietà di terreno agricolo in
RE (AV), alla località Le Coste, censito al Catasto Terreni al foglio
20, part. 133;
- dedotto conguaglio a debito di - €. 233,00;
12 a e , quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
in comunione tra loro, i seguenti beni:
1) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 50;
2) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 51;
3) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 55;
4) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 136;
5) piena proprietà di bosco ceduo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 54;
6) quota pari a 2/3 di piena proprietà enfiteutica di bosco ceduo in
RE (AV), alla DA Pescolatorre, censito al Catasto Terreni al foglio 8, part. 105;
7) quota pari a 2/3 di piena proprietà enfiteutica di bosco ceduo in
RE (AV), alla DA Pescolatorre, censito al Catasto Terreni al foglio 8, part. 116;
- oltre conguaglio a credito di + €. 233,00.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento dell'accoglimento dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito prospettata in atti, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi gli esborsi di C.T.U. liquidati nel presente grado, vengono integralmente compensate tra le parti in linea col principio secondo cui le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti (Cass. Civ., Ord. n.
21184/15), circostanza nel caso di specie avvalorata dalla comune espressa accettazione dei progetti di divisione redatti dal C.T.U.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e , quali Pt_1 Parte_2
eredi di , nei confronti di e , Persona_1 CP_1 Controparte_2
quali eredi di , nonché di , Persona_2 CP_3 CP_4
e per la riforma della sentenza n. Controparte_5 Controparte_6
136/2014 resa dal Tribunale Civile di Benevento in data 12.02-
08.04.2014, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_6
b) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_1
e , quali eredi di e, in riforma
[...] Parte_2 Persona_1
della sentenza impugnata, dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria di nata a [...] il [...] e Persona_3
quivi deceduta in data 10.09.1981, di valore complessivo all'attualità pari a €. 57.478,00;
c) dichiara cessata materia del contendere per rinuncia all'azione formulata nel giudizio di primo grado e ribadita in atti da , CP_3
e quali eredi di Controparte_8 Controparte_6 Per_4
[...]
d) assegna ai coeredi della de cuius Persona_8
e , quali eredi di , e
[...] Parte_2 Persona_1 CP_1
e , quali eredi di , i seguenti
[...] Controparte_2 Persona_2
lotti immobiliari formati dal C.T.U. Ing. e non contestati Persona_6
dalle parti, di valore attualizzato pari a €. 28.739,00 ciascuno;
- quanto a e , quali eredi di Parte_1 Parte_2
, in comunione tra loro, il lotto denominato “Eredi Lignelli 1” Persona_1
così composto:
1) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 48;
14 2) piena proprietà di fabbricato rurale in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 49;
3) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 135;
4) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 53;
5) quota pari a 2/3 di piena proprietà enfiteutica di bosco ceduo in
RE (AV), alla DA Pescolatorre, censito al Catasto Terreni al foglio 8, part. 109;
6) quota pari a 1/2 di piena proprietà di terreno agricolo in
RE (AV), alla località Le Coste, censito al Catasto Terreni al foglio
20, part. 155;
7) quota pari a 2/3 di piena proprietà di terreno agricolo in
RE (AV), alla località Le Coste, censito al Catasto Terreni al foglio
20, part. 133; dedotto conguaglio a debito di €. 233,00;
- quanto a e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
, in comunione tra loro, il lotto denominato “Eredi Lignelli Persona_2
2”, così composto:
1) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 50;
2) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 51;
3) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 55;
4) piena proprietà di terreno agricolo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 136;
5) piena proprietà di bosco ceduo in AL (BN), alla
DA PU, censito al Catasto Terreni al foglio 10, part. 54;
15 6) quota pari a 2/3 di piena proprietà enfiteutica di bosco ceduo in
RE (AV), alla DA Pescolatorre, censito al Catasto Terreni al foglio 8, part. 105;
7) quota pari a 2/3 di piena proprietà enfiteutica di bosco ceduo in
RE (AV), alla DA Pescolatorre, censito al Catasto Terreni al foglio 8, part. 116; oltre conguaglio a credito di €. 233,00;
e) compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
f) pone definitivamente in via solidale a carico delle parti Parte_1
e , quali eredi di , e
[...] Parte_2 Persona_1 CP_1
e , quali eredi di le spese di
[...] Controparte_2 Persona_2
C.T.U. come liquidate con decreto del 18.09.2025.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
16