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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1469/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4355/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2034/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 14/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019968836000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 26 giugno 2023 il contribuente impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa la cartella di pagamento n. 29820220019968836000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – SS in relazione all'imposta sul valore aggiunto per il terzo trimestre dell'anno 2017.
Il ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra i quali l'inesistenza o nullità della notifica della cartella a mezzo PEC, il difetto di sottoscrizione dell'atto, la mancata notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972, la maturata decadenza dall'iscrizione a ruolo e la carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi afferenti alla pretesa tributaria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2034/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa rigettava il ricorso, condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva rituale appello, deducendo l'asserita omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla censura concernente la mancata notifica dell'avviso bonario nonché l'erronea applicazione dei principi in tema di notifica a mezzo posta elettronica certificata.
L'Agenzia delle Entrate – SS non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo alla mancata notifica della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
La censura non merita accoglimento.
Dalla lettura complessiva della sentenza impugnata emerge, infatti, che il giudice di prime cure, pur non soffermandosi in modo espresso sulla doglianza in esame, ha implicitamente disatteso tale motivo, ritenendo legittima la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la comunicazione di irregolarità non costituisce, di regola, atto obbligatorio né condizione di validità della successiva iscrizione a ruolo.
Deve ribadirsi che, anche trattandosi di tributo armonizzato quale l'imposta sul valore aggiunto, la comunicazione di irregolarità assolve a una funzione meramente collaborativa e deflattiva del contenzioso, non essendo prevista a pena di nullità dell'atto impositivo o della cartella di pagamento. La sua eventuale omissione non determina, di per sé,
l'illegittimità della pretesa tributaria, ove il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere l'an ed il quantum del tributo richiesto e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede giurisdizionale. Nel caso di specie, l'appellante ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento, articolando compiutamente le proprie difese, con ciò dimostrando che l'atto ha pienamente raggiunto il suo scopo.
Parimenti infondata è la censura relativa alla notifica della cartella di pagamento a mezzo
PEC. In applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza n. 15979 del 2022), la notifica eseguita mediante indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non inserito in pubblici elenchi, non può ritenersi inesistente qualora risulti certa la provenienza dell'atto e non sia stato pregiudicato il diritto di difesa del destinatario.
Nel caso in esame, non risulta contestato che la cartella sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del contribuente, il quale ha potuto esercitare senza limitazioni il proprio diritto di difesa.
Gli ulteriori motivi di appello, concernenti la dedotta decadenza dall'iscrizione a ruolo e la carenza di motivazione in ordine agli interessi, risultano infondati per le ragioni già correttamente illustrate dal giudice di prime cure, alle quali questa Corte integralmente rinvia, non emergendo profili di erroneità o illogicità della motivazione adottata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell'appellato.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
Il Presidente est.
UN AC
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4355/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2034/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 14/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019968836000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 26 giugno 2023 il contribuente impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa la cartella di pagamento n. 29820220019968836000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – SS in relazione all'imposta sul valore aggiunto per il terzo trimestre dell'anno 2017.
Il ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra i quali l'inesistenza o nullità della notifica della cartella a mezzo PEC, il difetto di sottoscrizione dell'atto, la mancata notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972, la maturata decadenza dall'iscrizione a ruolo e la carenza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi afferenti alla pretesa tributaria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2034/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa rigettava il ricorso, condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva rituale appello, deducendo l'asserita omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla censura concernente la mancata notifica dell'avviso bonario nonché l'erronea applicazione dei principi in tema di notifica a mezzo posta elettronica certificata.
L'Agenzia delle Entrate – SS non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo alla mancata notifica della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
La censura non merita accoglimento.
Dalla lettura complessiva della sentenza impugnata emerge, infatti, che il giudice di prime cure, pur non soffermandosi in modo espresso sulla doglianza in esame, ha implicitamente disatteso tale motivo, ritenendo legittima la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la comunicazione di irregolarità non costituisce, di regola, atto obbligatorio né condizione di validità della successiva iscrizione a ruolo.
Deve ribadirsi che, anche trattandosi di tributo armonizzato quale l'imposta sul valore aggiunto, la comunicazione di irregolarità assolve a una funzione meramente collaborativa e deflattiva del contenzioso, non essendo prevista a pena di nullità dell'atto impositivo o della cartella di pagamento. La sua eventuale omissione non determina, di per sé,
l'illegittimità della pretesa tributaria, ove il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere l'an ed il quantum del tributo richiesto e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede giurisdizionale. Nel caso di specie, l'appellante ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento, articolando compiutamente le proprie difese, con ciò dimostrando che l'atto ha pienamente raggiunto il suo scopo.
Parimenti infondata è la censura relativa alla notifica della cartella di pagamento a mezzo
PEC. In applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza n. 15979 del 2022), la notifica eseguita mediante indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non inserito in pubblici elenchi, non può ritenersi inesistente qualora risulti certa la provenienza dell'atto e non sia stato pregiudicato il diritto di difesa del destinatario.
Nel caso in esame, non risulta contestato che la cartella sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del contribuente, il quale ha potuto esercitare senza limitazioni il proprio diritto di difesa.
Gli ulteriori motivi di appello, concernenti la dedotta decadenza dall'iscrizione a ruolo e la carenza di motivazione in ordine agli interessi, risultano infondati per le ragioni già correttamente illustrate dal giudice di prime cure, alle quali questa Corte integralmente rinvia, non emergendo profili di erroneità o illogicità della motivazione adottata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell'appellato.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
Il Presidente est.
UN AC