TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/10/2025, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
10078/2023
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 29.09.2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10078/2023 R.G.L. promosso
DA
, c. f. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p. t. , con Sede in Caltagirone via Scala S. Maria del Parte_2
Monte n. 7, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Pietro Vizzini , come da procura in ati, domiciliato presso il suo studio in Palermo via Giacomo Cusmano 4 , rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente , giusta procura alle liti , dall'avv. Stefano Monasteri;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi e dall'avv. Alessandra Vetri , come da procura alle liti in atti depositata, domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura
Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito 593 2023 00012120 03 000
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/10/2023 parte ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito CP_ in epigrafe specificato , notificato a mezzo raccomandata in data 12.09.2023, con il quale ha richiesto il pagamento della somma di euro 11.472,21 per contributi omessi relativi al periodo intercorso dal 09/2021 al 09/2022. CP_ La pretesa contributiva nasce da verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022006767/DDL del 28.02.2023, notificato a mezzo PEC in data 01.03.2023, per omesso versamento di contributi, rapportati alla retribuzione corrisposta ai lavoratori in verbale specificati ed oggetto di controllo ispettivo , con la conseguente ricalcolo dei contributi omessi ed il recupero di agevolazioni contributive di cui aveva fruito l'organizzazione Sindacale.
Gli ispettori del Lavoro eseguivano un accesso in data 04/10/2022 presso i locali della a Pt_1 seguito di una segnalazione di reparto avente ad oggetto la verifica della posizione assicurativa e contributiva della lavoratrice , in riferimento al periodo intercorso da 01/10/2021 al Persona_1
31/7/2022 e successivamente al 05/09/2022. CP_ Successivamente il 25/10/2022 presso sede di Caltagirone veniva acquisita documentazione aziendale richiesta con il primo verbale di accesso ispettivo, nonché la dichiarazione del legale rappresentante , che indicava quale fosse la sede lavorativa della , in Parte_2 Persona_1
Caltagirone via Madonna della Via 161.
In data 10/11/2022 gli ispettori eseguivano un sopralluogo presso detta sede, ove risultavano operare e di cui venivano assunte le dichiarazioni spontanee acquisite Persona_1 Controparte_2 in verbale. All'esito dei controlli gli ispettori contestavano all'Organizzazione Sindacale di applicare al proprio personale la retribuzione prevista dal proprio Regolamento CGL , che presentava tabelle retributive inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL per il settore Terziario Servizi. Detto
Regolamento non contemplava l'irrinunciabilità di ferie e permessi, indennità di ferie e permessi non godute ecc. In riferimento ai lavoratori e veniva applicata la Persona_1 Controparte_2 retribuzione prevista per il livello D- Area Tecnica del Regolamento CGL , riservato agli addetti di prima nomina , per il periodo di prova di tre mesi, di cui in regolamento. In tale modalità la Pt_1 aveva denunciato un imponibile previdenziale inferiore a quello legalmente dovuto.
[...]
Gli ispettori pertanto avevano proceduto alla quantificazione dell'imponibile previdenziale corretto , applicando il CCNL del Terziario. Dai controlli ispettivi era emerso altresì che i lavoratori indicati avevano svolto un orario lavorativo di 4 ore giornaliere su sei giorni settimanali per 24 ore settimanali non godendo di ferie e permessi né di alcuna indennità sostitutiva.
Parte ricorrente odierna contestava tali conclusioni deducendo che per mero errore materiale gli di assunzione , riferiti ai lavoratori sottoposti a controllo, erano stati inviati contenendo CP_3 come tipologia di codice CD. Per mero errore nei modelli UNIEMENS trasmessi e presenti negli archivi è stato indicato il codice di contratto 042 corrispondente al CCNL per il settore Terziario CP_1 servizi, per tale errore la parte ricorrente provvedeva alla variazione di tali codici di contratto , indicando come codice contratto il Regolamento CGL. Evidenziava altresì che detto Regolamento era il testo consolidato del CCNL 20.10.2010 per il personale dipendente della Organizzazione Sindacale, depositato presso il Ministero.
I lavoratori oggetto di controllo ispettivo percepivano trattamenti retributivi, previsti da Regolamento
CGL corrispondenti al livello B di valore economico superiore dal livello D ritenuto dagli ispettori , riferito al CCNL Terziario che richiamavano.
Pertanto la parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato poiché nulla era dovuto all' per le causali di cui all'avviso di addebito. Controparte_4
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussione, CP_ successivamente si costituiva che insisteva nella valenza probatoria dell'avviso di addebito , nella applicabilità del CCNL alla fattispecie e nella dovutezza di tutte le somme richieste in avviso di addebito, essendo illegittima la base retributiva applicata ai lavoratori, la cui posizione assicurativa e contributiva era stata oggetto di verifica ispettiva, ed erano illegittime le agevolazioni contributive fruite dalla resistente odierna. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la conferma dell'avviso di addebito, con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni , corredate da allegati, in corso di giudizio non venivano ammesse prove richieste da parte ricorrente in quanto afferenti a circostanze che dovevano provarsi documentalmente in giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione questo Giudice è stato delegato per la trattazione e decisione con l'udienza fissata al 29.09.2025 per la discussione , sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter. Le parti nulla hanno osservato ed eccepito in ordine la modalità di trattazione scritta nel termine all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note scritte come in atti depositate , il giudizio viene concluso dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché l'avviso di addebito
59320230001212003000 risulta notificato il 12.09.2023 , mentre l'opposizione risulta depositata in giudizio il 03/10/2023, pertanto risulta rispettato il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 24 D.LGS. 46/1999.
Dall'esame della documentazione in atti depositata, il verbale ispettivo e quanto in esso contenuto non risulta smentito da altri elementi probatori contrari.
Le stesse dichiarazioni rese a verbale dai lavoratori e Persona_1 Controparte_2 confermano il livello di retribuzione percepita dalla Organizzazione Sindacale datrice di lavoro , pari a 700/800 euro mensili , come indicati dalla lavoratrice , mentre il riferisce di Per_1 Tes_1 percepire euro 700 mensili. Risulta pertanto confermata la base retributiva più bassa rispetto il livello previsto dal CCNL del settore Terziario Servizi. Dalle medesime dichiarazioni risultano confermati gli orari di lavoro di 20 ore settimanali , come precisato dai verbalizzanti, dalle dichiarazioni acquisite agli atti e dalle verifiche eseguite dagli ispettori è emerso che la si occupava , nel periodo decorso da 01/10/2021 al 31/7/2022, Persona_1 dell'elaborazione delle pratiche riguardanti lavoratori agricoli e forestali nonché della trasmissione telematica di domande NASPI, invalidità civile ecc.
Invece per il è emerso che operava presso il patronato INCA di Caltagirone Controparte_2 in autonomia , sulla base di competenze tecniche adeguate e capacità tecnopratiche, aveva rapporti con l'utenza e garantiva il funzionamento del servizio cui era preposto.
Dall'esame delle mansioni risulta pertanto legittimo l'inquadramento operato dagli ispettori al livello
3 del CCNL del Terziario. Il Trattamento retributivo di fatto percepito dai lavoratori risulta oggettivamente al di sotto degli imponibili contributivi cui i lavoratori avrebbero avuto diritto.
La quantificazione del trattamento contributivo evaso e della contribuzione obbligatoria dovuta risultano legittime per i periodi e per i lavoratori interessati.
Giova richiamare l'art. 1 co, 1175 della legge 27/12/2006 n. 296 che stabilisce che i benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati oltre al possesso del documento di regolarità contributiva , fermi restando gli altri obblighi di legge, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali ( che appunto nella fattispecie non risulta avvenuto), nonché di quelli regionali , territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale CP_ presupposto risulta altresì presente nella circolare n. 190/2014 pertanto l'avviso di addebito risulta legittimo alla luce di quanto sopra osservato . Non sussistono in giudizio prove idonee a dimostrare il contrario rispetto la oggettiva realtà in cui i lavoratori versavano e come dagli stessi riferito, che si trova descritta in verbale di accertamento.
Essi venivano assunti con contratti a termine che poi si rinnovavano e non sempre con il carattere di continuità , mantenendo i lavoratori ad un livello retributivo basso, come quello previsto da
Regolamento invocato dalla parte ricorrente, che prevedeva per la prima nomina e per un periodo di tre mesi di prova , una retribuzione sicuramente inferiore a quella prevista dal CCNL.
Il trattamento retributivo , in linea generale , non può legittimamente essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oltre che da altri accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore.
Secondo la norma di interpretazione autentica , art. 2 comma 25 L. 549/1995, l'art. 1, co. 1, D.L.n.
338/1989 ( convertito in L. 389/1989), va inteso nel senso che a fronte di una pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi è quella stabilita dagli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Atteso pertanto che la legislazione dispone il rispetto di tali accordi stipulati sul piano nazionale, occorre avere riguardo, nella fattispecie, al trattamento economico e normativo effettivamente applicato ai lavoratori , nulla rilevando una formale indicazione, inserita nella lettera di assunzione, circa l'applicazione di uno specifico contratto collettivo.
Nella fattispecie la parte ricorrente ha applicato al proprio personale un trattamento economico e normativo oggettivamente inferiore a quello previsto nel Contratto Nazionale Collettivo del Terziario, come provato dalle medesime dichiarazioni dei lavoratori e come riscontrato dagli ispettori.
In ragione del riscontrato mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, co. 1175 della L.
27/12/2006 n. 296 per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti, legittimamente la parte resistente ha emesso l'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore del giudizio e dei parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato da D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10078/2023 R.G. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione così provvede
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito impugnato;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in euro 1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , Iva e CPA nella misura di legge.
Catania 03/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 29.09.2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10078/2023 R.G.L. promosso
DA
, c. f. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p. t. , con Sede in Caltagirone via Scala S. Maria del Parte_2
Monte n. 7, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Pietro Vizzini , come da procura in ati, domiciliato presso il suo studio in Palermo via Giacomo Cusmano 4 , rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente , giusta procura alle liti , dall'avv. Stefano Monasteri;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi e dall'avv. Alessandra Vetri , come da procura alle liti in atti depositata, domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura
Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito 593 2023 00012120 03 000
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/10/2023 parte ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito CP_ in epigrafe specificato , notificato a mezzo raccomandata in data 12.09.2023, con il quale ha richiesto il pagamento della somma di euro 11.472,21 per contributi omessi relativi al periodo intercorso dal 09/2021 al 09/2022. CP_ La pretesa contributiva nasce da verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022006767/DDL del 28.02.2023, notificato a mezzo PEC in data 01.03.2023, per omesso versamento di contributi, rapportati alla retribuzione corrisposta ai lavoratori in verbale specificati ed oggetto di controllo ispettivo , con la conseguente ricalcolo dei contributi omessi ed il recupero di agevolazioni contributive di cui aveva fruito l'organizzazione Sindacale.
Gli ispettori del Lavoro eseguivano un accesso in data 04/10/2022 presso i locali della a Pt_1 seguito di una segnalazione di reparto avente ad oggetto la verifica della posizione assicurativa e contributiva della lavoratrice , in riferimento al periodo intercorso da 01/10/2021 al Persona_1
31/7/2022 e successivamente al 05/09/2022. CP_ Successivamente il 25/10/2022 presso sede di Caltagirone veniva acquisita documentazione aziendale richiesta con il primo verbale di accesso ispettivo, nonché la dichiarazione del legale rappresentante , che indicava quale fosse la sede lavorativa della , in Parte_2 Persona_1
Caltagirone via Madonna della Via 161.
In data 10/11/2022 gli ispettori eseguivano un sopralluogo presso detta sede, ove risultavano operare e di cui venivano assunte le dichiarazioni spontanee acquisite Persona_1 Controparte_2 in verbale. All'esito dei controlli gli ispettori contestavano all'Organizzazione Sindacale di applicare al proprio personale la retribuzione prevista dal proprio Regolamento CGL , che presentava tabelle retributive inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL per il settore Terziario Servizi. Detto
Regolamento non contemplava l'irrinunciabilità di ferie e permessi, indennità di ferie e permessi non godute ecc. In riferimento ai lavoratori e veniva applicata la Persona_1 Controparte_2 retribuzione prevista per il livello D- Area Tecnica del Regolamento CGL , riservato agli addetti di prima nomina , per il periodo di prova di tre mesi, di cui in regolamento. In tale modalità la Pt_1 aveva denunciato un imponibile previdenziale inferiore a quello legalmente dovuto.
[...]
Gli ispettori pertanto avevano proceduto alla quantificazione dell'imponibile previdenziale corretto , applicando il CCNL del Terziario. Dai controlli ispettivi era emerso altresì che i lavoratori indicati avevano svolto un orario lavorativo di 4 ore giornaliere su sei giorni settimanali per 24 ore settimanali non godendo di ferie e permessi né di alcuna indennità sostitutiva.
Parte ricorrente odierna contestava tali conclusioni deducendo che per mero errore materiale gli di assunzione , riferiti ai lavoratori sottoposti a controllo, erano stati inviati contenendo CP_3 come tipologia di codice CD. Per mero errore nei modelli UNIEMENS trasmessi e presenti negli archivi è stato indicato il codice di contratto 042 corrispondente al CCNL per il settore Terziario CP_1 servizi, per tale errore la parte ricorrente provvedeva alla variazione di tali codici di contratto , indicando come codice contratto il Regolamento CGL. Evidenziava altresì che detto Regolamento era il testo consolidato del CCNL 20.10.2010 per il personale dipendente della Organizzazione Sindacale, depositato presso il Ministero.
I lavoratori oggetto di controllo ispettivo percepivano trattamenti retributivi, previsti da Regolamento
CGL corrispondenti al livello B di valore economico superiore dal livello D ritenuto dagli ispettori , riferito al CCNL Terziario che richiamavano.
Pertanto la parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato poiché nulla era dovuto all' per le causali di cui all'avviso di addebito. Controparte_4
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussione, CP_ successivamente si costituiva che insisteva nella valenza probatoria dell'avviso di addebito , nella applicabilità del CCNL alla fattispecie e nella dovutezza di tutte le somme richieste in avviso di addebito, essendo illegittima la base retributiva applicata ai lavoratori, la cui posizione assicurativa e contributiva era stata oggetto di verifica ispettiva, ed erano illegittime le agevolazioni contributive fruite dalla resistente odierna. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la conferma dell'avviso di addebito, con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni , corredate da allegati, in corso di giudizio non venivano ammesse prove richieste da parte ricorrente in quanto afferenti a circostanze che dovevano provarsi documentalmente in giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione questo Giudice è stato delegato per la trattazione e decisione con l'udienza fissata al 29.09.2025 per la discussione , sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter. Le parti nulla hanno osservato ed eccepito in ordine la modalità di trattazione scritta nel termine all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note scritte come in atti depositate , il giudizio viene concluso dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché l'avviso di addebito
59320230001212003000 risulta notificato il 12.09.2023 , mentre l'opposizione risulta depositata in giudizio il 03/10/2023, pertanto risulta rispettato il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 24 D.LGS. 46/1999.
Dall'esame della documentazione in atti depositata, il verbale ispettivo e quanto in esso contenuto non risulta smentito da altri elementi probatori contrari.
Le stesse dichiarazioni rese a verbale dai lavoratori e Persona_1 Controparte_2 confermano il livello di retribuzione percepita dalla Organizzazione Sindacale datrice di lavoro , pari a 700/800 euro mensili , come indicati dalla lavoratrice , mentre il riferisce di Per_1 Tes_1 percepire euro 700 mensili. Risulta pertanto confermata la base retributiva più bassa rispetto il livello previsto dal CCNL del settore Terziario Servizi. Dalle medesime dichiarazioni risultano confermati gli orari di lavoro di 20 ore settimanali , come precisato dai verbalizzanti, dalle dichiarazioni acquisite agli atti e dalle verifiche eseguite dagli ispettori è emerso che la si occupava , nel periodo decorso da 01/10/2021 al 31/7/2022, Persona_1 dell'elaborazione delle pratiche riguardanti lavoratori agricoli e forestali nonché della trasmissione telematica di domande NASPI, invalidità civile ecc.
Invece per il è emerso che operava presso il patronato INCA di Caltagirone Controparte_2 in autonomia , sulla base di competenze tecniche adeguate e capacità tecnopratiche, aveva rapporti con l'utenza e garantiva il funzionamento del servizio cui era preposto.
Dall'esame delle mansioni risulta pertanto legittimo l'inquadramento operato dagli ispettori al livello
3 del CCNL del Terziario. Il Trattamento retributivo di fatto percepito dai lavoratori risulta oggettivamente al di sotto degli imponibili contributivi cui i lavoratori avrebbero avuto diritto.
La quantificazione del trattamento contributivo evaso e della contribuzione obbligatoria dovuta risultano legittime per i periodi e per i lavoratori interessati.
Giova richiamare l'art. 1 co, 1175 della legge 27/12/2006 n. 296 che stabilisce che i benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati oltre al possesso del documento di regolarità contributiva , fermi restando gli altri obblighi di legge, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali ( che appunto nella fattispecie non risulta avvenuto), nonché di quelli regionali , territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale CP_ presupposto risulta altresì presente nella circolare n. 190/2014 pertanto l'avviso di addebito risulta legittimo alla luce di quanto sopra osservato . Non sussistono in giudizio prove idonee a dimostrare il contrario rispetto la oggettiva realtà in cui i lavoratori versavano e come dagli stessi riferito, che si trova descritta in verbale di accertamento.
Essi venivano assunti con contratti a termine che poi si rinnovavano e non sempre con il carattere di continuità , mantenendo i lavoratori ad un livello retributivo basso, come quello previsto da
Regolamento invocato dalla parte ricorrente, che prevedeva per la prima nomina e per un periodo di tre mesi di prova , una retribuzione sicuramente inferiore a quella prevista dal CCNL.
Il trattamento retributivo , in linea generale , non può legittimamente essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oltre che da altri accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore.
Secondo la norma di interpretazione autentica , art. 2 comma 25 L. 549/1995, l'art. 1, co. 1, D.L.n.
338/1989 ( convertito in L. 389/1989), va inteso nel senso che a fronte di una pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi è quella stabilita dagli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Atteso pertanto che la legislazione dispone il rispetto di tali accordi stipulati sul piano nazionale, occorre avere riguardo, nella fattispecie, al trattamento economico e normativo effettivamente applicato ai lavoratori , nulla rilevando una formale indicazione, inserita nella lettera di assunzione, circa l'applicazione di uno specifico contratto collettivo.
Nella fattispecie la parte ricorrente ha applicato al proprio personale un trattamento economico e normativo oggettivamente inferiore a quello previsto nel Contratto Nazionale Collettivo del Terziario, come provato dalle medesime dichiarazioni dei lavoratori e come riscontrato dagli ispettori.
In ragione del riscontrato mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, co. 1175 della L.
27/12/2006 n. 296 per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti, legittimamente la parte resistente ha emesso l'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore del giudizio e dei parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato da D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10078/2023 R.G. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione così provvede
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito impugnato;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in euro 1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , Iva e CPA nella misura di legge.
Catania 03/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo