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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/07/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21/04/2025, assunto in decisione in data 09/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/03/1969;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avvocato SCOLARI ANGELICA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto e la relativa comunione dei beni cesserà contestualmente alla pronuncia di separazione;
pagina 1 di 3 2) la casa familiare in Bernareggio (MB), Via Camillo Benso Cavour, n. 11, con le relative pertinenze, già di proprietà del signor è assegnata al signor , che sosterrà in via Pt_1 Parte_1 esclusiva tutte le spese e gli oneri relativi al predetto immobile;
3) la signora dà atto di avere già lasciato la casa coniugale e che provvederà entro tre mesi Parte_2 dal deposito del presente ricorso a depositare domanda di cambio residenza;
4) le parti concordano nel chiudere il conto corrente cointestato presso la Banca Banco BPM S.p.A. entro tre mesi dalla sentenza di separazione con accredito delle intere somme sul conto corrente del signor affinché utilizzi tali somme per il sostentamento del figlio;
Pt_1
5) il figlio maggiorenne non autosufficiente resterà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con residenza e collocamento presso il padre in Bernareggio (MB), Via Camillo Benso Cavour, n. 11;
6) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali la eserciteranno separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio maggiorenne autosufficiente, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del medesimo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio fatta la salva la nomina di amministratore di sostegno;
7) la madre potrà incontrare il figlio ogni qual volta avrà desiderio;
Per_1
8) la signora si impegna entro e non oltre tre mesi dalla sentenza di separazione a depositare Parte_2 congiuntamente al signor richiesta di cambio dell'amministratore di sostegno Parte_1 di in favore del signor;
Per_1 Parte_1
9) il padre si farà carico integralmente del mantenimento e delle spese straordinarie del figlio Per_1
10) i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari per l'espatrio per sé e per il figlio fatta salva la nomina di amministratore di sostengo;
11) gli assegni familiari verranno incassati dal signor;
Parte_1
12) le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dall'altra e viceversa, neppure a titolo di mantenimento;
13) le parti danno atto di non voler impugnare la sentenza di separazione;
14) Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
07.12.2002 Bernareggio (MB);
- Dall'unione è nato il figlio (13.03.2003); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 09.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio (MB) per le annotazioni di legge
(atto n. 5, parte I, anno 2002);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21/04/2025, assunto in decisione in data 09/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/03/1969;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avvocato SCOLARI ANGELICA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto e la relativa comunione dei beni cesserà contestualmente alla pronuncia di separazione;
pagina 1 di 3 2) la casa familiare in Bernareggio (MB), Via Camillo Benso Cavour, n. 11, con le relative pertinenze, già di proprietà del signor è assegnata al signor , che sosterrà in via Pt_1 Parte_1 esclusiva tutte le spese e gli oneri relativi al predetto immobile;
3) la signora dà atto di avere già lasciato la casa coniugale e che provvederà entro tre mesi Parte_2 dal deposito del presente ricorso a depositare domanda di cambio residenza;
4) le parti concordano nel chiudere il conto corrente cointestato presso la Banca Banco BPM S.p.A. entro tre mesi dalla sentenza di separazione con accredito delle intere somme sul conto corrente del signor affinché utilizzi tali somme per il sostentamento del figlio;
Pt_1
5) il figlio maggiorenne non autosufficiente resterà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con residenza e collocamento presso il padre in Bernareggio (MB), Via Camillo Benso Cavour, n. 11;
6) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali la eserciteranno separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio maggiorenne autosufficiente, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del medesimo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio fatta la salva la nomina di amministratore di sostegno;
7) la madre potrà incontrare il figlio ogni qual volta avrà desiderio;
Per_1
8) la signora si impegna entro e non oltre tre mesi dalla sentenza di separazione a depositare Parte_2 congiuntamente al signor richiesta di cambio dell'amministratore di sostegno Parte_1 di in favore del signor;
Per_1 Parte_1
9) il padre si farà carico integralmente del mantenimento e delle spese straordinarie del figlio Per_1
10) i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari per l'espatrio per sé e per il figlio fatta salva la nomina di amministratore di sostengo;
11) gli assegni familiari verranno incassati dal signor;
Parte_1
12) le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dall'altra e viceversa, neppure a titolo di mantenimento;
13) le parti danno atto di non voler impugnare la sentenza di separazione;
14) Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
07.12.2002 Bernareggio (MB);
- Dall'unione è nato il figlio (13.03.2003); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 09.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio (MB) per le annotazioni di legge
(atto n. 5, parte I, anno 2002);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona pagina 3 di 3