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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 997/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to APOLITO ANNA, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Pasut, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/07/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1545/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentir “accertare e dichiarare la ricorrente , invalida totale al 100% con necessità di assistenza Parte_1 continua, essendo ella impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ( Leggi 18/80 e 508/88) a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto, nonché persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott.ssa , in costanza di Persona_2 giuramento reso in seno all'opposto procedimento di accertamento tecnico preventivo), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha dapprima depositato prima integrazione, alla luce di nuova documentazione acquisita in corso del procedimento di merito. In questa sede il consulente rilevava il seguente quadro patologico: “ARTROSI
POLIDISTRETTUALE A PREVALENTE IMPEGNO GONILARE CON
DEAMBULAZIONE ANCORA POSSIBILE IN AUTONOMIA, CARDIOPATIA
IPERTENSIVA IN BUON COMPENSO EMODINAMICO, VASCULOPATIA
CEREBRALE CRONICA IN ASSENZA DI IMPORTANTI DEFICIT COGNITIVI,
PREGRESSA TROMBOSI ALL'OCCHIO SINISTRO CON SEVERO DEFICIT
DEL VISUS ”.
Valutata la natura cronica e invalidante di dette patologie, anche alla luce della nuova documentazione, non ravvisava però un peggioramento sufficiente all'ottenimento delle chieste provvidenze.
A seguito di ulteriore e documentato peggioramento delle condizioni di salute veniva disposta ulteriore integrazione in data 03/06/2025.
Da ultimo il CTU ha riferito, con l'elaborato depositato in data 03/09/2025, che con il verificarsi dell'evento traumatico documentato (frattura del femore) il quadro invalidante della ricorrente peggiorava ulteriormente, riportando “al di là
Pag. 2 di 4 della lesione ossea, la frattura del femore si associa ad un crollo delle residue capacità funzionali: comporta perdita immediata della mobilità, necessità di allettamento prolungato, esposizione a complicanze tromboemboliche, rischio di infezioni, comparsa di piaghe da decubito e peggioramento del tono muscolare.
Negli anziani, inoltre, la possibilità di recupero dopo l'intervento chirurgico è generalmente limitata, anche a causa del ridotto patrimonio muscolare, delle patologie cardiovascolari e metaboliche preesistenti, nonché del possibile concomitante declino cognitivo”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente l'impossibilità a deambulare e la necessità di assistenza continua e globale, con soddisfacimento pertanto dei requisiti di entrambe le misure invocate.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dalla dott.ssa , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata ed articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale. Tanto anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante, retrodatata al febbraio 2025.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU. espletata tanto nella fase di accertamento tecnico preventivo quanto nella presente fase. vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata a [...] il [...]], a decorrere Parte_1 dal febbraio 2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, nonché nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 2 L 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla integrazione alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre CP_1 eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 997/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to APOLITO ANNA, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Pasut, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/07/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1545/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentir “accertare e dichiarare la ricorrente , invalida totale al 100% con necessità di assistenza Parte_1 continua, essendo ella impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ( Leggi 18/80 e 508/88) a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto, nonché persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott.ssa , in costanza di Persona_2 giuramento reso in seno all'opposto procedimento di accertamento tecnico preventivo), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha dapprima depositato prima integrazione, alla luce di nuova documentazione acquisita in corso del procedimento di merito. In questa sede il consulente rilevava il seguente quadro patologico: “ARTROSI
POLIDISTRETTUALE A PREVALENTE IMPEGNO GONILARE CON
DEAMBULAZIONE ANCORA POSSIBILE IN AUTONOMIA, CARDIOPATIA
IPERTENSIVA IN BUON COMPENSO EMODINAMICO, VASCULOPATIA
CEREBRALE CRONICA IN ASSENZA DI IMPORTANTI DEFICIT COGNITIVI,
PREGRESSA TROMBOSI ALL'OCCHIO SINISTRO CON SEVERO DEFICIT
DEL VISUS ”.
Valutata la natura cronica e invalidante di dette patologie, anche alla luce della nuova documentazione, non ravvisava però un peggioramento sufficiente all'ottenimento delle chieste provvidenze.
A seguito di ulteriore e documentato peggioramento delle condizioni di salute veniva disposta ulteriore integrazione in data 03/06/2025.
Da ultimo il CTU ha riferito, con l'elaborato depositato in data 03/09/2025, che con il verificarsi dell'evento traumatico documentato (frattura del femore) il quadro invalidante della ricorrente peggiorava ulteriormente, riportando “al di là
Pag. 2 di 4 della lesione ossea, la frattura del femore si associa ad un crollo delle residue capacità funzionali: comporta perdita immediata della mobilità, necessità di allettamento prolungato, esposizione a complicanze tromboemboliche, rischio di infezioni, comparsa di piaghe da decubito e peggioramento del tono muscolare.
Negli anziani, inoltre, la possibilità di recupero dopo l'intervento chirurgico è generalmente limitata, anche a causa del ridotto patrimonio muscolare, delle patologie cardiovascolari e metaboliche preesistenti, nonché del possibile concomitante declino cognitivo”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente l'impossibilità a deambulare e la necessità di assistenza continua e globale, con soddisfacimento pertanto dei requisiti di entrambe le misure invocate.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dalla dott.ssa , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata ed articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale. Tanto anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante, retrodatata al febbraio 2025.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU. espletata tanto nella fase di accertamento tecnico preventivo quanto nella presente fase. vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata a [...] il [...]], a decorrere Parte_1 dal febbraio 2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, nonché nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 2 L 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla integrazione alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre CP_1 eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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