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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 26/02/2026, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2962/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13029/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0121718216 000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso la società ricorrente - Ricorrente_1 - ha impugnato la cartella di pagamento n. 9720240121718216 -notificata in data 06/05/2024- inerente al controllo automatizzato operato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione Unico/2021, redditi 2020 (sez. 1) per II.DD. +
I.V.A., del valore di euro 2.109,94 Euro, contro l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Roma.
La società ha rappresentato di avere inviato dichiarazione integrativa in data 04/07/24 per emendare gli errori di compilazione commessi nella dichiarazione originaria con riferimento ai crediti d'imposta esposti avendo invertito, nei due moduli del quadro RU, l'inserimento del codice H8 invece che il codice I1 e viceversa e i relativi utilizzi in compensazione dei rispettivi crediti.
2.L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto, con la dichiarazione integrativa presentata, risultano riportati correttamente i crediti utilizzati in compensazione nei rispettivi moduli e azzerati i crediti d'imposta residui precedentemente riportati nella successiva dichiarazione, oggetto del ruolo della cartella di pagamento in argomento contestato dalla parte.
Ha rappresentato che considerata la tempestiva azione amministrativa e la correttezza del proprio operato derivante dall'erronea dichiarazione presentata dalla società, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, con compensazione delle spese.
3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle Parti, si ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
2. Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Si compensano le spese di lite.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 13.02.2026 Il Giudice
PE Di TO
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13029/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0121718216 000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso la società ricorrente - Ricorrente_1 - ha impugnato la cartella di pagamento n. 9720240121718216 -notificata in data 06/05/2024- inerente al controllo automatizzato operato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione Unico/2021, redditi 2020 (sez. 1) per II.DD. +
I.V.A., del valore di euro 2.109,94 Euro, contro l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Roma.
La società ha rappresentato di avere inviato dichiarazione integrativa in data 04/07/24 per emendare gli errori di compilazione commessi nella dichiarazione originaria con riferimento ai crediti d'imposta esposti avendo invertito, nei due moduli del quadro RU, l'inserimento del codice H8 invece che il codice I1 e viceversa e i relativi utilizzi in compensazione dei rispettivi crediti.
2.L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto, con la dichiarazione integrativa presentata, risultano riportati correttamente i crediti utilizzati in compensazione nei rispettivi moduli e azzerati i crediti d'imposta residui precedentemente riportati nella successiva dichiarazione, oggetto del ruolo della cartella di pagamento in argomento contestato dalla parte.
Ha rappresentato che considerata la tempestiva azione amministrativa e la correttezza del proprio operato derivante dall'erronea dichiarazione presentata dalla società, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, con compensazione delle spese.
3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle Parti, si ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
2. Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Si compensano le spese di lite.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 13.02.2026 Il Giudice
PE Di TO