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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/11/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3539/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente relatore
SS Tolettini GI
CC GL DE GI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
nata a [...] il [...] e domiciliata in ZZ Parte_1
(TN), Via alla Madonnina n. 14, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Tamara Lorenzi (C.F. ) con studio in Pergine C.F._2
Valsugana (TN), Località Fratte n. 44, giusta procura allegata al ricorso ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
e
, nato a [...] il [...] e domiciliato in Fornace Controparte_1
(TN), Vicolo Gerolamo de Roccabruna n. 4, C.F. , C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Ildebrando Lazzarotto (C.F. ) C.F._4 con studio in Borgo Valsugana (TN), Viale Roma n. 1/B, giusta procura allegata al ricorso ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 29 luglio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 26 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 29 luglio 2025.
All'udienza del 26 novembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) i coniugi vivranno separati, fermi restando gli obblighi di legge;
2) la casa famigliare di ZZ (TN), Via alla Madonnina n. 14, identificata come pp.edd. 1595/5, 1595/14, 1605/7 C.C. ZZ, sino alla maggiore età e autosufficienza economica dei figli, sarà assegnata in uso esclusivo alla signora la quale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1
provvederà a pagare per intero, ed in via esclusiva, ogni spesa di carattere ordinario connessa all'uso di detta abitazione, ivi comprese le spese condominiali ordinarie. Le eventuali spese condominiali straordinarie saranno ripartite in base alla quota di proprietà dell'immobile. La signora ed il signor provvederanno a Pt_1 CP_1
pagare, con la quota del 50% ciascuno, la rata del mutuo relativa al contratto d.d. 19/1/2021, sottoscritto con Webank - Banco BPM. In tal senso, le parti si obbligano a trasferire sul conto corrente di appoggio del mutuo una quota, per ciascuno, pari alla metà della rata mensile del mutuo medesimo, in tempo utile per l'integrale pagamento nei termini della rata stessa. Qualora ciò non avvenisse, ed un cointestatario si trovasse obbligato a pagare anche la quota parte dell'altro, avrà immediato titolo per ripetere l'indebito nei confronti del medesimo. Eventuali spese straordinarie, di qualsivoglia importo, che dovessero interessare l'immobile dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente concordate tra i comproprietari. Il signor si impegna, quanto prima, a trasferire altrove la propria residenza;
3) le CP_1
parti precisano che, in caso di futura compravendita dell'immobile de quo, tavolarmente contraddistinto come come pp.edd. 1595/5, 1595/14, 1605/7 C.C.
ZZ, il ricavato dovrà essere prioritariamente destinato a saldare il menzionato mutuo in essere con Webank - Banco BPM. L'eventuale eccedenza sarà destinata a rimborsare quanto versato da ciascuna parte a saldo del mutuo medesimo sino alla data della vendita;
in caso di insufficienza, il ricavato sarà suddiviso in proporzione ai versamenti effettuati. L'eventuale ulteriore eccedenza sarà suddivisa tra la signora ed il signor in proporzione alle quote di proprietà dell'immobile. Nel Pt_1 CP_1
caso in cui uno dei due comproprietari decidesse di rilevare la quota dell'altro varranno le medesime indicazioni in merito ai pagamenti eseguiti ad estinzione del mutuo. Le parti precisano che, tenute in considerazione anche le somme corrisposte dal conto corrente comune, alla data odierna 01.07.2025 il signor ha CP_1
personalmente corrisposto la cifra di Euro 19.961,41, mentre la signora ha Pt_1
personalmente corrisposto la cifra di Euro 18.497,50; 4) relativamente al mutuo cointestato contratto con i signori e , le parti si Persona_1 Parte_2
obbligano a domandare ai mutuanti la concessione della divisione del debito residuo, in parti eguali, ferme restando le rimanenti condizioni;
5) i figli ed Persona_2
saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_3
collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione famigliare di ZZ (TN),
Via alla Madonnina n. 14, che, come precisato, sarà occupata in via esclusiva dalla madre sino alla maggiore età e autosufficienza economica dei figli;
6) le decisioni più importanti nell'interesse dei figli e relative alla loro educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi figli;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni che potranno interessare lo sviluppo, l'educazione e l'istruzione dei figli;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli medesimi per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi come di seguito precisati. I genitori si impegnano, inoltre, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli;
7) le parti convengono il seguente calendario, a cadenza bisettimanale, di reperibilità e custodia dei figli: settimana 1: lunedì (madre), martedì (madre), mercoledì (madre), giovedì (padre), venerdì (padre), sabato (madre), domenica (madre); settimana 2: lunedì (madre), martedì (madre), mercoledì (madre), giovedì (padre), venerdì (padre), sabato (padre), domenica (padre). Di norma, ogni turno giornaliero del calendario inizia alle ore 8.00 del giorno stesso e si conclude alle ore 8.00 del giorno successivo. Nei giorni scolastici, il turno giornaliero si conclude con l'accompagnamento o comunque con l'avvio a scuola dei figli. Le parti convengono altresì, in deroga al calendario di cui sopra, di istituire i seguenti turni straordinari di custodia dei figli: a) per n. 4 giorni consecutivi in occasione della Pasqua, ad anni alterni tra i genitori, dal venerdì santo al lunedì di Pasqua compresi;
b) per n. 2 settimane consecutive nel periodo estivo, secondo un calendario da convenire entro il 31 marzo dello stesso anno;
c) per n. 4 giorni consecutivi in occasione di Natale, ad anni alterni tra i genitori, dal 24 al 27 dicembre compreso. I genitori hanno facoltà di concordemente pattuire deroghe ai turni di reperibilità e custodia convenuti. Le parti danno altresì atto che: a) il protocollo di visita di cui sopra è applicato già a decorrere da lunedì 01.01.2024, quale primo giorno della “settimana 1”; b) il turno di Pasqua 2025 è stato assegnato a;
c) il turno di Natale 2025 è stato assegnato a;
Controparte_1 Controparte_1 8) i ricorrenti consensualmente stabiliscono che il signor avrà Controparte_1
l'obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento dei figli dell'importo di
Euro 380,00 (Euro 190,00 per ciascun figlio). Detti importi saranno da corrispondersi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal prossimo 10 Parte_1
agosto 2025. Tale importo sarà riva-lutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti danno atto che, sino alla mensilità di luglio 2025 compresa, il signor CP_1
ha regolarmente versato il mantenimento in favore dei figli. Tali somme così come corrisposte sono da ritenersi, naturalmente, non ripetibili. Le parti precisano che qualora l'immobile sito in ZZ (TN), Via alla Madonnina n. 14, fosse venduto con contestuale saldo integrale del mutuo in essere, o qualora l'istituto di credito dovesse liberare da ogni obbligazione economica il signor , da quel momento CP_1
quest'ultimo corrisponderà alla signora l'importo mensile Euro 700 euro (Euro Pt_1
350 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento ordinario dei figli;
9) i ricorrenti pattuiscono, altresì, che le spese di carattere straordinario che dovranno essere sostenute nell'interesse dei figli saranno a carico del 50% per ciascun genitore.
Qualora un genitore dovesse affrontare spese straordinarie senza il previo consenso dell'altro, dove necessariamente previsto, dovrà sopportarne interamente i costi.
L'eventuale dissenso da parte di uno dei genitori dovrà essere formalmente comunicato entro 7 giorni dalla relativa richiesta scritta (di norma, con invio di e-mail o PEC al genitore richiedente). Il rimborso di tutte le spese straordinarie dovrà avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, la quale dovrà essere supportata dalle relative pezze giustificative e prove documentali. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Per quanto non diversamente previsto nel presente ricorso,
i genitori fanno riferimento al protocollo redatto dal Consiglio nazionale forense, che viene allegato, in merito alla regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli;
10) a titolo di integrazione dell'assegno di mantenimento, il signor CP_1
rinuncia a favore della signora alla quota ad esso spettante degli assegni e delle Pt_1
provvidenze volti al sostegno economico generale delle famiglie con figli. In sede di prima applicazione, tale clausola si applica all'Assegno unico provinciale erogato dalla Provincia autonoma di Trento ed all'Assegno unico familiare erogato da CP_2
11) in luogo della cessione alla signora dell'automobile in proprietà familiare Pt_1
(Dacia KK targata FP123TD, intestata al signor ), la quale ha Controparte_1
subìto nel corso del negoziato dei presenti accordi un sinistro stradale, il signor ha ceduto gratuita-mente in piena proprietà alla signora i ricavi CP_1 Pt_1
derivanti dalla vendita del veicolo e dal risarcimento dei danni ricevuti dal mezzo, pari ad euro 7.040,00; 12) il signor cede gratuitamente alla signora la CP_1 Pt_1
piena proprietà delle somme residue sul conto cointestato presso la Banca per il
Trentino-Alto Adige (IBAN [...]) e autorizza la signora a chiudere detto conto. Il conto corrente presso presso Webank – Banco BPM Pt_1
(IBAN [...]), di appoggio del mutuo bancario, resta cointestato. Le parti stabiliscono che ogni altro rapporto finanziario (compresi conti correnti bancari, conti Paypal, carte conto, carte di credito, fondi pensione) o assicurativo non cointestato resta di esclusiva proprietà del rispettivo titolare;
13) le parti danno atto che il signor ha già ritenuto i pezzi di arredamento della CP_1
casa coniugale (un letto matrimoniale, due materassi singoli, un comodino, un servomuto, una libreria) e gli altri beni mobili, appartenenti alla comunione, necessari per le proprie esigenze ed individuati di comune accordo. Rilevato che il valore complessivo di detti beni è inferiore alla metà dei beni mobili appartenenti alla comunione, il signor cede gratuitamente alla signora la piena CP_1 Pt_1
proprietà dei residui beni mobili in comunione. Le parti riconoscono reciprocamente che i beni ed i diritti acquisiti successivamente al 01.01.2024 sono esclusi dalla comunione dei beni e rinunciano, conseguentemente, ad ogni pretesa sopra di essi;
14) fatto salvo quanto espressamente indicato nel presente accordo, le parti rinunciano ad ogni altro credito non saldato tra di esse, rimettendo i relativi debiti;
15) le spese legali relative alla presente procedura sono integralmente compensate tra le parti in favore dei rispettivi legali;
16) le parti convengono che tutte le pattuizioni qui intercorse avranno piena efficacia tra le stesse sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese stante la natura consensuale del presente giudizio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 29 luglio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 4 giugno 2016 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al N. 20 - P.
2 - Serie A - Ufficio 1 - Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Bernardi