CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2031/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15859/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto - Via E. De Nicola N. 8 80010 Quarto NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020518309000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020518309000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020518309000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2176/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Indirizzo_1 - C.F.: CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 che lo rapp.ta e difende svolgeva ricorso contro il Comune di Quarto e ADER in persona dei rispettivi legali rapp. ti avente ad oggetto ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
07120259020518309000 notificata in data 16.8.2025 ed ANNULLAMENTO INTEGRALE DELLA
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120210041593403000, asserita notificata 08.06.2022, per la TARES anno 2013, Tari 2014, Tari 2015, pari ad euro 2.222,77 . I motivi della impugnativa erano : mancata notifica atti prodromici , prescrizione e decadenza .
Nessuno si costituiva per parte resistente
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dà atto della mancata costituzione degli uffici convenuti , sia Ente Impositore che Concessionario per la riscossione e quindi dà altresì atto che parte ricorrente non ha comprovato di aver notificato il ricorso alle parti resistenti e pertanto di aver instaurato ritualmente il contraddittorio , conseguenzialmente di aver altresì proposto il ricorso nei termini di legge ex art. 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21 e 22 dlgs 546/1992).
Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 67 cit. dlgs il ricorso deve essere presentato a pena di inammissibilità entro 60 gg dalla data di notificazione dell'atto impugnato .
E' evidente che i termini in esame sono perentori in quanto finalizzati al principio generale di certezza delle situazioni giuridiche , ragion per cui la parte interessata all' opposizione è vincolata dall'onere del rispetto del termine decadenziale che , se inosservato , in quanto appunto perentorio, visto che è stabilito dalla legge, determina la inammissibilità del rimedio, con conseguenziale compiuta definitività dell'atto notificato .
Inoltre per questa stessa considerazione si tiene conto , ex lege, sotto il profilo del termine ad quem , del termine dell' “inoltro” del ricorso, ovvero del termine indice di compiuta diligente attivazione dell'opponente,
e non quello della formale conoscenza dell'atto da parte del destinatario, in quanto la finalità della normativa
è proprio quella di verificare , appunto, che l'interessato si sia attivato nei termini stabiliti come utili ed inderogabili dalla legge .
Nel caso in esame mancando la prova del rituale inoltro e soprattutto mancando la prova che il contraddittorio
è stato instaurato il ricorso va dichiarato inammissibile
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione di parte resistente
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO.NULLA PER LE SPESE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15859/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto - Via E. De Nicola N. 8 80010 Quarto NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020518309000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020518309000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020518309000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2176/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Indirizzo_1 - C.F.: CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 che lo rapp.ta e difende svolgeva ricorso contro il Comune di Quarto e ADER in persona dei rispettivi legali rapp. ti avente ad oggetto ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
07120259020518309000 notificata in data 16.8.2025 ed ANNULLAMENTO INTEGRALE DELLA
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120210041593403000, asserita notificata 08.06.2022, per la TARES anno 2013, Tari 2014, Tari 2015, pari ad euro 2.222,77 . I motivi della impugnativa erano : mancata notifica atti prodromici , prescrizione e decadenza .
Nessuno si costituiva per parte resistente
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dà atto della mancata costituzione degli uffici convenuti , sia Ente Impositore che Concessionario per la riscossione e quindi dà altresì atto che parte ricorrente non ha comprovato di aver notificato il ricorso alle parti resistenti e pertanto di aver instaurato ritualmente il contraddittorio , conseguenzialmente di aver altresì proposto il ricorso nei termini di legge ex art. 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21 e 22 dlgs 546/1992).
Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 67 cit. dlgs il ricorso deve essere presentato a pena di inammissibilità entro 60 gg dalla data di notificazione dell'atto impugnato .
E' evidente che i termini in esame sono perentori in quanto finalizzati al principio generale di certezza delle situazioni giuridiche , ragion per cui la parte interessata all' opposizione è vincolata dall'onere del rispetto del termine decadenziale che , se inosservato , in quanto appunto perentorio, visto che è stabilito dalla legge, determina la inammissibilità del rimedio, con conseguenziale compiuta definitività dell'atto notificato .
Inoltre per questa stessa considerazione si tiene conto , ex lege, sotto il profilo del termine ad quem , del termine dell' “inoltro” del ricorso, ovvero del termine indice di compiuta diligente attivazione dell'opponente,
e non quello della formale conoscenza dell'atto da parte del destinatario, in quanto la finalità della normativa
è proprio quella di verificare , appunto, che l'interessato si sia attivato nei termini stabiliti come utili ed inderogabili dalla legge .
Nel caso in esame mancando la prova del rituale inoltro e soprattutto mancando la prova che il contraddittorio
è stato instaurato il ricorso va dichiarato inammissibile
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione di parte resistente
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO.NULLA PER LE SPESE