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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
PILIA PAOLO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
TT TR ANGELO, IU
LAFORGIA MARCO, IU
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 149/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro - Via Aosta N. 1 08100 Nuoro NU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Sardegna Centrale - 80002690917
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420240003463659000 CONTRIBUTO SPES 2018
- RUOLO n. 2024 000366 CONTRIBUTO SPES 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni per la Parte soc. Ricorrente_1 Srl nel Ricorso del 29.5.2024 - <<… Per tutto quanto sopra argomentato e prodotto, Ricorrente_1 S.r.l., come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado, di voler: A) dichiarare nulla e comunque annullare la Cartella di pagamento n. 0742024000346365900 emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il relativo “Ruolo n 2024/000366- Quota Consortile anno 2018” emesso dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, per l'importo di €. 26.750,98 (di cui €. 26.745,10 a titolo di “quote consortili anno 2018”, ed €. 5,88 per “diritti di notifica”), nonché gli ulteriori atti ad essi presupposti, connessi e/o comunque interdipendenti, ancorché non conosciuti dalla Società ricorrente;
B) in ogni caso dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa impugnata e, quindi, dichiarare che nulla è dovuto da Ricorrente_1 S.r.l. all'Agenzia delle Entrate- Riscossione e al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale in dipendenza degli atti qui impugnati, assolvendo la Società medesima da ogni avversa pretesa;
C) dichiarare, per l'effetto, il diritto di Ricorrente_1 S.r.l. di ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in forza degli atti qui impugnati;
D) con vittoria di spese e competenze>>.
conclusioni per la la Parte AdeR – nell'atto di costituzione in giudizio del 22.7.2024 - << A. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e rigettare nei confronti della stessa il ricorso;
B. Con vittoria di spese e competenze per la prestazione professionale.>>.
Conclusioni per la Parte Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale Nuoro – nell'atto di costituzione in giudizio del 23.7.2024 - <<… Piaccia all'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Nuoro disattesa ogni contraria istanza, - dichiarare inammissibile, anche per l'intervenuto pagamento del tributo e l'eccepito difetto di giurisdizione (appartenendo la medesima al T.A.R. Sardegna) o comunque infondato nel merito, con conseguente rigetto, il ricorso della Ricorrente_1 s.r.l. del 29 maggio 2024, sopra esattamente descritto;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio>>.
all'udienza del 22.10.2025
Ricorrente Il difensore insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti. Conferma il pagamento di quanto dovuto.
Resistente: L'ufficio insiste sul difetto di giurisdizione in favore del TAR e insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso della società Ricorrente_1 Srl, P.I./C.F. P.IVA_1, in persona del legale rapp. te Rappresentante_1 (C.F. CF_Rappresentante_1), con sede in Orosei, rapp.ta e difesa dall'avv.to Difensore_2
del Foro di Nuoro C.F. CF_Difensore_2, fax Telefono_1, pec. Difensore_2. it) e dal Dott. Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1, fax Telefono_2, Pec Email_1. it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Difensore_2 sito in Nuoro nella Via Salvatore Fancello n.17, agendo in contradditorio con il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, ha impugnato la “cartella esattoriale n. 07420240003463659000 … notificata … in data 4.4.2024, con la quale si è intimato alla Società ricorrente il pagamento di complessivi €. 26.750,98
(di cui €. 26.745,10 a titolo di “quote consortili anno 2018”, ed €. 5,88 per “diritti di notifica”), nonché del relativo “RUOLO N. 2024/000366 – Quota consortile anno 2018”, che nella predetta Cartella Esattoriale si afferma essere stato emesso dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
reso esecutivo in data 7.12.2023; consegnato il 10.2.2024, con il seguente dettaglio degli addebiti: n. anno codice tributo descrizione 1 2018 0630 spese funzionamento €. 287,00 2 2018 0642 spese manutenzione €. 15,80 3 2018 0750 contributo irriguo €. 26.443,00 Totale €. 26.745,10 Agente della Riscossione per le province della Regione Sardegna – Nuoro, notificata alla Ricorrente_1 S.r.l. in data 4.4.2024, con la quale si è intimato alla Società ricorrente il pagamento di complessivi €. 26.750,98 (di cui €. 26.745,10 a titolo di “quote consortili anno 2018”, ed €. 5,88 per “diritti di notifica”)”, nonché del relativo “RUOLO N. 2024/000366 – Quota consortile anno 2018”, che nella predetta Cartella Esattoriale si afferma essere stato emesso dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
reso esecutivo in data 7.12.2023; consegnato il 10.2.2024, con il seguente dettaglio degli addebiti: n. anno codice tributo descrizione 2018 0630 spese funzionamento €. 287,00 2 2018 0642 spese manutenzione €. 15,80 2018 0750 contributo irriguo €. 26.443,00 Totale €. 26.745,10”, deducendo
“IN FATTO 1) Ricorrente_1 S.r.l. beneficia del servizio idrico gestito dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale nel sub-comprensorio del Cedrino ed è titolare delle utenze (qui di interesse) attualmente distinte ai nn. 15460062127 (ex 392) e n. 1846000542 (ex 1401). 2) Più specificatamente la prima utenza è al servizio dei fondi distinti in catasto al F. 36, mappali 593 e 247 del Comune di Orosei, località “Laccu”, ed il Consorzio ha sempre autorizzato per gli stessi l'utilizzo dell'acqua “ad uso agricolo per scopo agricolo” (tra le tante, nota del Consorzio prot. 1930 del 19.4.2013, in riscontro alla richiesta di I.T.A. S.r.l. del 10.8.2012 - doc. 1 e 2). I terreni in parola, difatti, sono stati originariamente ricompresi nei ruoli consortili come “prato irriguo” (cfr. ad es. anno 2012, doc. 3). 3) Ciò fino all'anno 2018, quando su comunicazione del Consorzio prot. n. 604 del 5.2.2018 (doc. 4) l'utenza è stata iscritta al catasto irriguo per “uso diverso da quello agricolo”, nell'erroneo presupposto che – come meglio si evidenzierà in prosieguo – sia al fine sufficiente il mero mutamento della “destinazione d'uso urbanistica” del fondo relativo. 4) Analoghi rilevi valgono per la seconda utenza n. 1846000542 (ex 1.401), a servizio del terreno distinto in catasto al F. 36, mapp. 499/ZZ, da sempre destinato a “prato irriguo”. Pure detto contatore, infatti, è stato iscritto al Catasto irriguo Sez. B2, inerente le utenze relative a immobili “diversi dai terreni agricoli” (“usi diversi da quelli agricoli”), solamente con la citata comunicazione Consortile prot. 604 in data 5.2.2018 (doc. 4). 5) Anche in tal caso, il Consorzio di Bonifica, in occasione della riorganizzazione del proprio Catasto irriguo, ha ritenuto di poter unilateralmente modificare il rapporto di fornitura (in origine pacificamente “agricolo”) in “extra agricolo”, esclusivamente sulla base della circostanza che i terreni interessati sarebbero ricompresi “in Zona F (Turistico Residenziale) dello strumento urbanistico del Comune di Orosei” e che sugli stessi non verrebbero praticate attività irrigue prettamente agricole “essendo ricompresi all'interno di complessi turistici” di proprietà della Società ricorrente. 6) A nulla sono valsi i rilevi formulati da Ricorrente_1 con comunicazione in data 22.2.2018 (doc. 5), dove si è evidenziato che i terreni – in realtà – sono insuscettibili di edificazione in quanto ricompresi nelle Zone Hi4 del P.A.I. e che mai hanno mutato il loro utilizzo comunque agricolo, pur in presenza delle limitrofe strutture turistiche. 7) Così come la Società inutilmente ha segnalato, a conferma che l'acqua fornita dalle utenze de qua abbia “utilizzo irriguo”, il fatto che i servizi in dotazione dell'Albergo esistente nel comparto siano soddisfatti attraverso altre fonti di approvvigionamenti idrico (Società_3 S.p.a. e pozzi artesiani). Circostanza, questa, che pure ha costituito oggetto di verifica in contraddittorio con i Tecnici del Consorzio (Geom. P. Gallisai), nonché con i suoi Dirigenti (Ing. Nominativo_2) e Nominativo_3 (Presidente Sig. Nominativo_4). 8) Il Consorzio_2, difatti, con avviso di pagamento n. 82019000001010 dell'8.2.2021 (doc. 6), dapprima ha reclamato la complessiva somma di €. 53.139,84, a titolo di “saldo 2018” per i consumi asseritamente rilevati su entrambi i contatori in disamina (all'epoca individuati con i numeri 392 e 1401). La somma ex adverso pretesa, è stata poi ridotta ad €. 26.745,10 (importo ingiunto nella cartella qui impugnata) in ragione dei pagamenti nel frattempo intervenuti (doc. 7, 8, 9, 10). 9) Il Consorzio di Bonifica neppure ha degnato di riscontro la comunicazione del 27.3.2024 (doc. 11), con la quale Ricorrente_1 ha esposto in termini ancor più articolati le proprie ragioni, pure rendendosi disponibile “ad una verifica in contraddittorio, anche attraverso un incontro presso la Vs. sede e/o sui luoghi interessati, al fine della rideterminazione e imputazione dei consumi alle tariffe di corretta competenza, nonché per pervenire concordemente al conseguimento delle partite di dare e avere”. 10) In data 4.4.2024, invero, alla Società ricorrente è stata notificata la cartella esattoriale n. 0742024000346365900, emessa dalla Agenzia delle EntrateRiscossioni, di complessivi €. 26.750,98, di cui €. 26.745,10 a titolo di “quota consortile anno 2018” (doc. 12). 11) E' infine da dire che, esclusivamente per evitare la sospensione dell'erogazione del servizio idrico da parte del Consorzio (ai sensi dell'art. 22 del relativo “Regolamento”), Ricorrente_1 S.r.l. ha provveduto al pagamento dell'importo così azionato (doc. 13), “con espressa riserva di ripetizione di quanto corrisposto all'esito della favorevole impugnazione della cartella esattoriale” (doc. 14). Impugnazione qui proposta per i seguenti”, indi deduce
“… MOTIVI A) L'importo di cui alla cartella esattoriale ed al relativo ruolo, oggi impugnati, è stato determinato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale parametrando i consumi rilevati ad una tariffa, non applicabile al caso di specie. In particolare, la riconduzione della fornitura di cui ha beneficiato Ricorrente_1 S.r.l. al “servizio extra agricolo” e la qualificazione delle due utenze qui in disamina (attuali n. 1546006127 ex 392, e n. 1846000542 ex 1401) quali “diverse da quelle agricole”, appare in contrasto con la disciplina legislativa, regolamentare e pattizia non riferibile al rapporto. Ai sensi del “Regolamento per l'esercizio irriguo e la gestione della rete di dreno consortile” (doc. 15), un'utenza può ritenersi e divenire
“extra agricola” solo se sussistono due presupposti: a) il fondo, a seguito di trasformazione urbanistica, ha assunto una destinazione (giuridica) diversa da quella agricola;
b) il fondo ha concretamente perso l'originaria vocazione agricola, ovvero l'originaria “connotazione agricola”. Il Consorzio di Bonifica, ha ritenuto di poter unilateralmente modificare il rapporto di fornitura (in origine – come visto - pacificamente “agricolo”) in “extra agricolo”, esclusivamente sulla base della sussistenza della prima condizione, ovverossia accertando che i terreni interessati sono stati ricompresi “in Zona F (Turistico Residenziale) dello strumento urbanistico del Comune di Orosei” e che sugli stessi non verrebbero praticate attività irrigue prettamente agricole “essendo ricompresi all'interno di complessi turistici” di proprietà della Società ricorrente (doc. 4). Con conseguente iscrizione dei due contatori di cui sopra al Catasto irriguo nella “Sezione B2-Utenze relative a immobili diversi dai terreni agricoli, con calcolo del relativo ruolo attraverso l'applicazione del contributo unitario per le categorie di riferimento” (usi diversi da quelli agricoli). L'Ente non ha tuttavia considerato che i fondi, ricompresi nella tabella di consistenza catastale (lotti in località “Laccu” di Orosei), non hanno mutato la loro concreta connotazione a prescindere dal mutato regime urbanistico. Essi, difatti, lungi dall'aver subito trasformazioni per interventi ed opere edilizie, hanno conservato la vocazione a “prato irriguo” e “frutteto”, così come risultante dai risalenti ruoli consortili. I terreni, peraltro (come segnalato con comunicazione in data 22.2.2018 – doc. 5), sono insuscettibili di edificazione in quanto ricompresi nella Zona Hi4 del P.A.I. e mai hanno mutato il loro utilizzo comunque agricolo, pur in presenza delle limitrofe strutture turistiche. Queste ultime, invero, anche catastalmente risultano distinte (il corpo alberghiero è accatastato in N.C.E. al F. 36, mappali 499-500), senza che sussista alcun vincolo di pertinenza e/o accessorietà. Inoltre, come sopra anticipato, l'acqua fornita attraverso le utenze in parola ha “utilizzo irriguo”, anche perchè i servizi in dotazione all'Albergo esistente nel comparto vengono soddisfatti attraverso altre fonti di approvvigionamento idrico (Società_3 S.p.a. e pozzi artesiani). D'altro canto il criterio interpretativo qui propugnato (sull'effettività dell'utilizzo a prescindere dalla formale destinazione urbanistica delle aree) è stato in passato applicato dal Consorzio di Bonifica alla stessa Società ricorrente con l'accoglimento delle relative istanze (doc. 1 e 2), e –
a quanto risulta – viene tuttora utilizzato in favore di altre Ditte proprietarie. Il tutto in conformità al “Disciplinare per l'utilizzo delle risorse idriche”, che all'art 2 discrimina esclusivamente gli utilizzi aziendali “non irrigui” (doc. 16). IB) A nulla varrebbe obiettare che dalle aree irrigate trarrebbe utilità riflessa il servizio turistico offerto dalla scrivente Società con la sua struttura Alberghiera. Il “beneficio” sulla base ed in proporzione del quale deve intervenire la ripartizione delle quote tra i Consorziati deve avere carattere “diretto e specifico”.
In tale senso dispone l'art. 33 della L.R. Sardegna n. 6/2008 e medesime norme sono rinvenibili nel R.D. n. 368/1904 (art. 83) e nel R.D. n. 215/1933 (art. 11). In termini analoghi le previsioni del “Piano di Classifica”, adottato dal Consorzio con Del. del C.d. D. n. 1/2018 (doc. 17-18), che fanno specifico riferimento alla necessità di un beneficio irriguo “diretto e specifico” (artt. 69, 73, 75), legato alle varie tipologie culturali, tra le quali rientrano anche “prati” e “frutteti” (art. 79). E' la stessa giurisprudenza, poi, ad individuare i presupposti dell'imposizione dei contributi consortili di bonifica nei “vantaggi diretti e immediati” (Cass. n 26395/2019; Cass. n. 11431/2022) ed a prescindere che detti vantaggi si traducano in una qualità del fondo (Cass. S.U. n. 8960/1996). In particolare, secondo la Suprema Corte, ai fini dell'obbligo di contribuzione “non è sufficiente una utilitas che risulti in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile e che si riverberi a favore del proprietario di uno degli immobili, ma è necessario che tale utilitas si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso”. II Prescindendo, ma non si vede come, dai suesposti assorbenti rilievi, è comunque da dire che l'art. 32 comma 2 del citato “Regolamento per l'esercizio irriguo e la gestione della rete di dreno consortile” dispone che “le modifiche introdotte nel Catasto irriguo consortile avranno effetto dall'esercizio successivo alla data della comunicazione, se le stesse si verificano durante la stagione irrigua”. Nessuna maggiore somma, pertanto, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale avrebbe potuto pretendere per i consumi relativi all'annualità 2018, posti a base del Ruolo e della Cartella di pagamento qui impugnati (“quota consortile anno 2018”). Si è sopra sottolineato, difatti, che il Consorzio solo con nota prot. 604 del 5.2.2018 (doc. 5) ha comunicato a Ricorrente_1 che le utenze n. 392 (oggi n. 1546006127) e n. 1401 (oggi n. 1846000542) erano state iscritte al Catasto irriguo Sez. B2, inerente le utenze relative a immobili “diversi dai terreni agricoli” (“usi diversi da quelli agricoli”). Ne consegue che sono stati emessi in assenza di titolo giustificativo, e comunque in violazione dell'art. 32 del Regolamento Consortile, così l'avviso di pagamento n. 82019000001010 dell'8.2.2021 (doc. 6), come il Ruolo e la Cartella di pagamento oggetto del presente ricorso (doc. 12), che risultano pertanto illegittimi.”. Allega documntazione.
Con atto de Memoria illustrativa del 27.2.2025, la Riccorrente ha inteso replicare alle avverse controdeduzioni.
Con atto d COSTITUZIONE e CONTRODEDUZIONI del 22.7.2024 l'Agenzia delle entrate-Riscossione
(subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Società_4, ai sensi del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016), con sede in Roma, Indirizzo_2 - C.F. e P.I. P.IVA_2 - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio dall'avv. Difensore_3 , C.F. CF_Difensore_3, responsabile del contezioso esattoriale della Sardegna, iscritta, quale dipendente dell'ente, nell'elenco speciale degli avvocati del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliata in Cagliari, Indirizzo_3, pec Email_2 , controdeduce eccependo “… il proprio difetto di legittimazione ad causam, poiché la domanda della ricorrente attiene al cosiddetto merito della pretesa iscritta a ruolo - che si assume determinata in modo errato - su cui solo l'ente impositore è legittimato a contraddire, poiché, com'è noto: “il debitore esecutato… può dedurre anche fatti che attengono all'esistenza del credito iscritto a ruolo ovvero all'identificazione del soggetto debitore risultante dal ruolo (c.d. merito della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva) con le seguenti precisazioni: • - legittimato passivo è l'ente impositore, non certo l'Agente della riscossione…” (Cassazione, sentenza n. 12415/2016, del 16.06.2016). L'Agente della riscossione, pertanto, estraneo alla materia del contendere, chiede che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione …”.
Con atto de “Controdeduzioni”, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Nuoro, con sede in Nuoro, Indirizzo_4 (C.F.: 80002690917), in persona del suo Presidente e legale rappresentante, sig. Nominativo_4, rappresentato e difeso, dall'avv. Difensore_4 (C.F.: CF_Difensore_4; pec avv. Email_4; fax: Telefono_3) ed elettivamente domiciliato nello studio del medesimo in Nuoro alla Indirizzo_5, ha controdedotto assumendo “IN Nominativo_5- Con ricorso del 29 maggio 2024, notificato a mezzo pec in pari data, la Ricorrente_1 s.r.l. ha convenuto in giudizio il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, chiedendo a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Nuoro di accogliere le seguenti conclusioni: II.- A sostegno del proprio ricorso la società Ricorrente_1 s. r.l. ha dedotto quanto testualmente si riporta: “1) Ricorrente_1 S.r.l. beneficia del servizio idrico gestito dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale nel sub-comprensorio del Cedrino ed è titolare delle utenze (qui di interesse) attualmente distinte ai nn. 15460062127 (ex 392) e n. 1846000542 (ex 1401). 2) Più specificatamente la prima utenza è al servizio dei fondi distinti in catasto al F. 36, mappali 593 e 247 del Comune di Orosei, località “Laccu”, ed il Consorzio ha sempre autorizzato per gli stessi l'utilizzo dell'acqua
“ad uso agricolo per scopo agricolo” (tra le tante, nota del Consorzio prot. 1930 del 19.4.2013, in riscontro alla richiesta di I.T.A. S.r.l. del 10.8.2012 - doc. 1 e 2). I terreni in parola, difatti, sono stati originariamente ricompresi nei ruoli consortili come “prato irriguo” (cfr. ad es. anno 2012, doc. 3). 3) Ciò fino all'anno 2018, quando su comunicazione del Consorzio prot. n. 604 del 5.2.2018 (doc. 4) l'utenza è stata iscritta al catasto irriguo per “uso diverso da quello agricolo”, nell'erroneo presupposto che - come meglio si evidenzierà in prosieguo - sia al fine sufficiente il mero mutamento della “destinazione d'uso urbanistica” del fondo relativo. 4) Analoghi rilevi valgono per la seconda utenza n. 1846000542 (ex 1.401), a servizio del terreno distinto in catasto al F. 36, mapp. 499/ZZ, da sempre destinato a “prato irriguo". Pure detto contatore, infatti, è stato iscritto al Catasto irriguo Sez. B2, inerente le utenze relative a immobili “diversi dai terreni agricoli” (“usi diversi da quelli agricoli”), solamente con la citata comunicazione Consortile prot. 604 in data 5.2.2018 (doc. 4). 5) Anche in tal caso, il Consorzio di Bonifica, in occasione della riorganizzazione del proprio catasto irriguo, ha ritenuto di poter unilateralmente modificare il rapporto di fornitura (in origine pacificamente
“agricolo") in “extra agricolo", esclusivamente sulla base della circostanza che i terreni interessati sarebbero ricompresi “in Zona F (Turistico Residenziale) dello strumento urbanistico del Comune di Orosei” e che sugli stessi non verrebbero praticate attività irrigue prettamente agricole “essendo ricompresi all'interno di complessi turistici” di proprietà della Società ricorrente. 6) A nulla sono valsi i rilevi formulati da Ricorrente_1 con comunicazione in data 22.2.2018 (doc. 5), dove si è evidenziato che i terreni — in realtà — sono insuscettibili di edificazione in quanto ricompresi nelle Zone Hi4 del P.A.I. e che mai hanno mutato il loro utilizzo comunque agricolo, pur in presenza delle limitrofe strutture turistiche. 7) Così come la Società inutilmente ha segnalato, a conferma che l'acqua fornita dalle utenze de qua abbia “utilizzo irriguo", il fatto che i servizi in dotazione dell'Albergo esistente nel comparto siano soddisfatti attraverso altre fonti di approvvigionamenti idrico (Società_3 S.p.a. e pozzi artesiani). Circostanza, questa, che pure ha costituito oggetto di verifica in contraddittorio con i Tecnici del Consorzio (Geom. P. Gallisai), nonché con i suoi Dirigenti (Ing. Nominativo_2) e Nominativo_3 (Presidente Sig. Nominativo_4). 8) Il Consorzio_2, difatti, con avviso di pagamento n. 82019000001010 dell'8.2.2021 (doc. 6), dapprima ha reclamato la complessiva somma di C. 53.139,84, a titolo di "saldo 2018" per i consumi asseritamente rilevati su entrambi i contatori in disamina (all'epoca individuati con i numeri 392 e 1401). La somma ex adverso pretesa è stata poi ridotta ad €. 26.745,10 (importo ingiunto nella cartella qui impugnata) in ragione dei pagamenti nel frattempo intervenuti (doc. 7, 8, 9, 10). 9) Il Consorzio di Bonifica neppure ha degnato di riscontro la comunicazione del 27.3.2024 (doc. 11), con la quale Ricorrente_1 ha esposto in termini ancor più articolati le proprie ragioni, pure rendendosi disponibile “ad una verifica in contraddittorio, anche attraverso un incontro presso la Vs. sede e/o sui luoghi interessati, al fine della rideterminazione e imputazione dei consumi alle tariffe di corretta competenza, nonché per pervenire concordemente al conseguimento delle partite di dare e avere”. 10) In data 4.4.2024, invero, alla Società ricorrente è stata notificata la cartella esattoriale n.
0742024000346365900, emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossioni, di complessivi £. 26.750,98, di cui €. 26.745,10 a titolo di “quota consortile anno 2018” (doc. 12). 11) E' infine da dire che, esclusivamente per evitare la sospensione dell'erogazione del servizio idrico da parte del Consorzio (ai sensi dell'art. 22 del relativo “Regolamento”), Ricorrente_1 S.r.l. ha provveduto al pagamento dell'importo così azionato (doc. 13), “con espressa riserva di ripetizione di quanto corrisposto all'esito della favorevole impugnazione della cartella esattoriale” (doc. 14)””. III.-“, indi contro deduce “IN DIRITTO I.- Eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi l'obbligazione tributaria già estinta prima della proposizione del ricorso medesimo La società ricorrente riferisce a pag. 3 fine del proprio atto introduttivo che la richiesta contributiva del Consorzio_2 di Bonifica relativa all'annualità 2018 era stata oggetto di un previo avviso bonario di pagamento notificato in data 8 febbraio 2021 con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 53.139,84 con riguardo ad entrambi i contatori per cui è causa. Su detta somma la società ricorrente asserisce di avere fatto luogo nel tempo a pagamenti parziali (la circostanza è vera, come risulta anche dalla documentazione che produciamo, che attesta anche il pagamento parziale dei contributi per cui è causa), così riducendo il proprio debito contributivo ad € 26.745,10 il quale, non essendo stato mai saldato, ha poi costituito oggetto della cartella oggi impugnata (cfr. ricorso avversario, pag. 4). La società riferisce pure che l'importo (residuale rispetto al debito originario) di € 26.745,10, oltre le spese di notifica della cartella, è stato saldato prima della notifica del ricorso cui oggi si resiste (anche questa circostanza è vera, come emerge dalla stessa documentazione ex adverso prodotta). Stando così le cose il ricorso è inammissibile, in quanto con l'adempimento come sopra intervenuto, prima ancora della notifica del ricorso dinanzi a codesta Corte di Giustizia Tributaria (ed in parte anche prima della notifica della cartella di pagamento), l'obbligazione tributaria si è definitivamente estinta. E' ben noto che l'adempimento è il modo ordinario di estinzione dell'obbligazione, ivi inclusa quella tributaria. Ed in virtù della sua natura giuridica di atto materiale e non di negozio giuridico, alcun rilevo assume l'elemento soggettivo del solvens. Trattandosi di prestazione dovuta per legge (siamo invero in presenza del pagamento di tributi e non certo di somme oggetto di pattuizioni contrattuali), poco importano la volontà del debitore, ovvero le riserve o condizioni da questo espresse all'atto del pagamento, ove questo sia intervenuto, come è pacifico, ripetesi, prima della proposizione del ricorso tributario, come nella specie. Si chiede dunque che il ricorso venga dichiarato inammissibile in limine per essere venuta meno con l'adempimento del contribuente la prestazione tributaria oggetto della cartella di pagamento oggi impugnata. I.- Difetto di giurisdizione Si eccepisce altresì il difetto di giurisdizione di codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con riguardo alle doglianze avversarie che riguardano gli atti ed i provvedimenti consortili che hanno statuito, a decorrere dall'anno 2018, per una classificazione dei terreni gravati da contributo diversa da quella (originariamente) agricola, con conseguente destinazione dell'acqua erogata per usi extra agricoli. La cognizione della legittimità di detti provvedimenti è invero riservata in via esclusiva al T.A.R. Sul punto preferiamo lasciare la parola ad una recente sentenza del T.A.R. Pescara (n. 139 del 11 aprile 2023, passata in giudicato): “L'individuazione del giudice munito di giurisdizione, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione, va effettuata ai sensi dell'art. 386 c.p.c. sulla base dell'oggetto della domanda ossia del petitum sostanziale rispetto al quale non rileva tanto la prospettazione fornita dalle parti, bensì il riferimento alla causa petendi, ossia alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr ex plurimis Cass. S.S.U.U. n. 20350/2018, 16536/2019, 17123/2019, 6075/2020, 7830/2020, 21993/2020, 28181/2020, 10105/2021, 27541/2021). Laddove si discuta della spettanza della giurisdizione al IU Amministrativo occorre valutare se i vizi dell'atto o della condotta dell'Amministrazione si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento impugnato e se la controversia involga il vaglio di legittimità di provvedimenti autoritativi (Cass. S.S.U.U.. 25575/2020; id. 13492/2021). Inoltre, come chiarito nella nota pronuncia della Corte Costituzionale n.204/2004, condizione ineludibile per configurare la giurisdizione amministrativa, sia di legittimità sia esclusiva, è che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e non come qualsiasi litigante privato, per cui l'intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, che costituisce l'oggetto dell'indagine sul petitum sostanziale, viene a coincidere- con la verifica dell' esistenza o meno di una contestazione in concreto dell'esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass. S.S.U.U. n. 26921/2021). Nella specie non è in discussione la natura autoritativa delle delibere impugnate con il ricorso principale. Come noto i Consorzi di Bonifica, qualificati ai sensi dell'art. 862 c.c. comma 3 come persone giuridiche pubbliche, sono qualificati dalla giurisprudenza a determinati fini anche come “enti pubblici economici”, e pertanto sono degli enti pubblici sui generis poiché svolgono funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale anche in ragione del rilievo costituzionale riconosciuto all'attività di bonifica dall'art. 44 della Costituzione che “prefigura la bonifica delle terre come uno degli strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nella agricoltura”. Ed infatti, i Consorzi di bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi”. (cfr Corte Cost. 24 luglio 1998 n.326; Corte Cost. 24 febbraio 1992 n.66). Nel Protocollo di intesa Stato-Regioni per l'attuazione dell'art. 27 della l. 28 febbraio 2008, n. 31, siglato in data 18 settembre 2008, nella ricognizione dei principi fondamentali della materia, i
Consorzi sono stati qualificati come persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati. Essi esercitano l'attività di bonifica come servizio pubblico che si sostanzia nella produzione, senza scopo di lucro, ad essi affidata in concessione o gestione, delle attività finalizzate alla gestione ed allo sviluppo del suolo e delle connesse risorse e quindi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario. Come noto nella tematica degli organismi di diritto pubblico, la natura “ibrida” di un soggetto giuridico comporta che esso possa essere considerato alla stregua di una pubblica amministrazione, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, anche solo per alcune delle attività che svolge, per cui, l'elemento fondante la nozione e la qualificazione dei Consorzi di Bonifica va rinvenuto nella funzionalizzazione delle attività che essi svolgono e nell'interesse da soddisfare. In particolare, nell'allegato IV al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i Consorzi di Bonifica sono inseriti all'interno dell'elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari ai fini dell'applicazione dei principi e delle regole sull'evidenza pubblica nello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Pertanto, si tratta di enti che esercitano, pacificamente, funzioni pubblicistiche attraverso l'esercizio di “poteri autoritativi” attraverso l'espletamento di attività provvedimentali nei confronti degli utenti proprietari delle aree incluse nel perimetro consortile. Sulla base di tali premesse, e stante la natura pubblicistica del potere tributario riconosciuto ai Consorzi dalla legge, rientrano, indubbiamente, nella giurisdizione del giudice amministrativo ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo, le domande volte a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del Consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di Classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima (Cass. civ., S.S.U.U., 6 agosto 2010, n. 18327, id. 21 aprile 1995, n. 4485). In ogni caso, sono attratte nella giurisdizione amministrativa le sole controversie aventi comunque ad oggetto – ai sensi dell'art. 7, primo comma, c.p.a. – i provvedimenti autoritativi posti in essere da tali enti, in qualsiasi modo riconducibili all'esercizio del loro potere organizzativo e/o impositivo di indubbia rilevanza pubblicistica. Da ciò consegue che, qualora la domanda sia diretta, come nella specie rispetto alle delibere consortili impugnate, a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del Consorzio attraverso l'adozione di atti autoritativi di carattere generale, come nel caso di errori od abusi nella adozione di atti autoritativi generali posti a fondamento della liquidazione medesima in tema di contributi in favore dei Consorzi di bonifica, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Non osta a siffatta interpretazione la circostanza che per effetto dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 12 della l.n. 448/2001, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sia stata estesa a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie. Tale devoluzione, in assenza di un'espressa previsione normativa, non può tradursi in una deroga alla giurisdizione generale di legittimità del IU Amministrativo….. - Infondatezza nel merito del ricorso Ferme restando le eccezioni che precedono, il ricorso è comunque marcatamente infondato anche nel merito. Nel determinare il quantum della contribuzione a carico della società ricorrente, con riguardo all'annualità 2018, il Consorzio di Bonifica, invero, ha legittimamente e correttamente applicato il Piano di Classifica, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati del 28 febbraio 2018 n. 1, il proprio Regolamento Irriguo del 2005 ed il Disciplinare relativo alla erogazione di acqua per usi extra agricoli, atti amministrativi come si è visto mai impugnati ex adverso e dei quali non è stata neppure richiesta in questa sede l'eventuale disapplicazione. A nulla vale, come già detto, l'invocazione del Regolamento Irriguo approvato dal Consorzio con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 in data 23 luglio 2021, applicandosi quest'ultimo solo alla contribuzione agricola ed extra agricola a decorrere dall'annualità 2022. Dal canto suo il Consorzio di Bonifica sin dal 5 febbraio 2018 con nota prot. n. 604 aveva reso noto alla società ricorrente come da accertamenti effettuati dal proprio personale tecnico, fosse risultato che i fondi di cui si discute non avevano più (e questo ancor prima del 2018, ma il Consorzio aveva preferito attendere l'adozione del proprio Piano di Classifica del 2018 prima di procedere alle dovute variazioni catastali) destinazione agricola, essendo stati ricompresi in un complesso turistico alberghiero. Nello specifico era risultato anche che il terreno ricompreso nel mappale 593 fosse ormai adibito a parcheggio, mentre il terreno ricompreso nel mappale 499 fosse in larga parte occupato da un capannone. Il Consorzio di Bonifica ha dunque correttamente fatto luogo all'applicazione degli artt. 35, 37 e 28 del Regolamento Irriguo del 2005 (ripetesi, il solo applicabile alla specie ratione temporis). Dispone l'art.35: “Art. 35: Aggiornamento Il Consorzio provvede alla conservazione del catasto irriguo mediante rettifica e aggiornamento. La rettifica avviene quando si accertano errori materiali o discordanze col Nuovo Catasto Terreni, indipendentemente da variazioni successive alla sua formazione. L'aggiornamento avviene in base alle modificazioni dei dati di fatto dei terreni e della loro appartenenza, successive alla sua formazione. Tanto la rettifica, quanto l'aggiornamento, possono avvenire d'ufficio, a seguito di nuovi accertamenti degli uffici del Consorzio, o su richiesta degli interessati, mediante domanda recante le generalità del richiedente e corredata degli elementi e dei documenti idonei a comprovare la richiesta medesima. Delle rettifiche e degli aggiornamenti introdotti, il Consorzio informa gli interessati a mezzo di lettera raccomandata”. Trascriviamo per completezza anche l'art. 37, comma primo, del regolamento Irriguo del 2005: “Art. 37: Cambiamento di destinazione d'uso Qualora un fondo agricolo veda mutare, all'interno dello strumento urbanistico del Comune di appartenenza, la propria destinazione d'uso, il Consorzio concederà ancora l'uso dell'acqua per scopi irrigui solo ed esclusivamente se su detto fondo non verranno realizzati interventi e opere che, di fatto, realizzeranno, anche su piccole parti del fondo, il cambio programmato dallo strumento urbanistico (quali frazionamenti, piani di lottizzazione, richieste di concessione edilizia ecc.).” E' pertanto indubbio che il Consorzio abbia operato correttamente, dato che quella di cui si controverte è pacificamente una utenza 'extra-agricola', in cui l'acqua erogata dal Consorzio non è certo destinata a colture agricole, quali seminativi, cereali, foraggi, agrumi, ulivo, vite, ecc., ma all'irrigazione di aree pacificamente adibite ad attività turistico-alberghiera (come lo sono certamente il parcheggio ed il capannone di cui si è detto), che è (notoriamente) attività economica altamente più redditizia rispetto a quella agricola (ma sul punto torneremo infra). In definitiva, i terreni di cui la società ricorrente è titolare hanno perso da tempo la loro originaria vocazione agricola per trovarsi ormai inseriti all'interno di aree classificate come urbanizzate dallo strumento comunale di Orosei, con destinazione economica diversa da quella agricola, ossia appunto, e tra le altre, quella turistico – alberghiera (come riconosciuto dalla stessa società a pag. 5 del proprio ricorso e come del resto pacifico ed incontroverso). E tutto questo a prescindere dalla asserita “insucettibilità edificatoria” dei fondi in esame (circostanza, peraltro, non del tutto vera, come attesta la presenza di un capannone nel mappale 499), dato che i fondi irrigati si trovano al diretto servizio (e costituiscono pertanto pertinenze) di immobili edificati (le strutture turistiche ed alberghiere, appunto). Ed anche a volere ritenere (in via del tutto gradata) applicabile il Regolamento Irriguo del 2021, non vi è chi non veda come ricorrano nella specie entrambe le condizioni previste all'art. 25 comma secondo del regolamento irriguo, fermo restando che le anzidette condizioni non devono comunque coesistere simultaneamente, al contrario di quanto si assume (erroneamente) dalla società. Non corrisponde poi al vero che il Consorzio abbia adottato comportamenti diversi nei riguardi di altre ditte che si troverebbero nelle medesime condizioni della società ricorrente. Dopo l'approvazione del Piano di Classifica del 2018 il Consorzio di Bonifica ha riclassificato le aree irrigate in agricole ed extragricole sulla base di criteri uniformi ed omogenei valevoli per tutte le utenze servite, senza fare luogo ad alcuna discriminazione. Se qualcosa può rimproverarsi all'ente consortile è quello di avere continuato a classificare le utenze per cui è causa come “agricole” anche dopo (e questo molto tempo prima del 2018) che queste avevano perduto la vocazione
“agricola”. Non ricorre poi alcuna violazione dell'art.32 del Regolamento Irriguo approvato nel 2021 (sempre a volere, in via gradata, ritenere applicabile detto regolamento alla fattispecie in esame), dato che le modifiche al catasto irriguo sono state introdotte nel febbraio 2018 (come peraltro tempestivamente comunicato alla ditta, mentre la stagione irrigua ha inizio il 1^ aprile di ogni anno (cfr. art.7 del regolamento). Parimenti prive di pregio sono le censure di non corretta applicazione del Piano di Classifica del 2018 con riguardo al beneficio specifico e diretto che - a dire della società ricorrente - difetterebbe nel caso di specie (o comunque non sarebbe proporzionale al quantum, ritenuto “eccessivo”, del contributo imposto). Ed invero, il beneficio arrecato dal Consorzio ai terreni (pacificamente) irrigati della società Ricorrente_1 è un beneficio diretto e specifico, che si traduce in un beneficio di natura economica. Grazie all'acqua erogata dal Consorzio, le strutture alberghiere della società ricorrente ritraggono un vantaggio che si traduce in un aumento del valore economico delle aree medesime ed un conseguente incremento del reddito societario. Basti pensare che nell'anno 2022 la società ha conseguito un fatturato di € 18.949.638,00 e che nel 2024 i propri dipendenti sono saliti a n. 249 unità. In un siffatto contesto crediamo che la diversa classificazione dei terreni da agricoli ad extragricoli non sia stata affatto illegittima (fermo restando l'eccepito difetto di giurisdizione), ma abbia attuato una maggiore equità contributiva, oltre a ragguagliare il quantum del contributo all'effettivo valore economico dei beni immobili serviti dall'attività irrigua del Consorzio ed al beneficio in tal guisa apportato.”. Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il IU non può esimersi dal richiamare i principi affermati nel tempo dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., con la sentenza n. 8770, dep.ta il 3.5.2026, per cui "I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (Cass. Sez. Un., 5 febbraio 2013, n. 2598). Queste Sezioni Unite hanno in particolare chiarito come, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento " ex " art. 50 del DPR n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs." (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2008, n. 8279). Si è, in particolare, puntualizzato che l'attribuzione alle Commissioni Tributarie (recte ora Corti di Giustizia tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, "si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione" (Cass. sez. un., 19 novembre 2007, n. 23832).". E ancora “… la giurisdizione del giudice tributario è esclusa solo per la fase dell'espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma dell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, tanto la cartella esattoriale, quanto l'avviso di mora (o intimazione di pagamento ex art. 50, D.P.R. n. 602 del 1973), che costituisce nel caso l'oggetto specifico dell'impugnazione proposta dal contribuente. Siffatto principio è stato già affermato da queste Associazione_1, sia pur con riferimento a fattispecie differenti, ma coinvolgenti le medesime problematiche, con la sentenza n. 23832 del 2007 e l'ordinanza 10958 del 2005, e deve essere ora confermato.” (Corte di Cassazione a SS. UU. , sentenza n. 8279, dep.ta il 31.3.2008);“ … deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario, in quanto i contributi spettanti ai consorzi di bonifica (come a quelli per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinati di uso pubblico) ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il 1° gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (v. Cass. n. 10703 del 23 maggio 2005, n. 14934 del 15 luglio 2005). “ (Corte di Cassazione a SS. UU., sentenza n. 2598, dep.ta il 5.2.2013).
Fermo restando <<… 2.1 … l'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (“Nuove norme sulla bonifica integrale”), prevede che: «1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.
2. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21»;
2.2 l'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dispone che: «1. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.
2. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette»;
2.3 secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (“Nuove norme Corte di Cassazione
- copia non ufficiale 5 sulla bonifica integrale”), che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007”), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento
(Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2012, n. 21797; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2013, n. 8371; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2014, n. 3594; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2017, n. 4309; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. 6^-5, 18 luglio 2022, n. 22483), non essendo stato abrogato tale sistema dall'art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19192);
2.4 ciò posto, ancora oggi, i contributi consortili sono solitamente riscossi mediante l'emanazione di cartelle di pagamento …>> (Corte Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 16118/2023) nessun dubbio può sussistere che ogni questione afferente l'avversata “cartella esattoriale n. cartella esattoriale n. 07420240003463659000 … notificata … in data 4.4.2024 ……” nonché il correlato “RUOLO N. 2024/000366 – Quota consortile anno 2018”, rientri nella competenza e giurisdizione del IU tributario.
Quanto alla questione del coinvolgimento in questa sede tributaria, e non piuttosto nanti al IU amministrativo, della questione afferente la “…comunicazione del Consorzio prot. n. 604 del 5.2.2018 (doc. 4)…” con cui si vuole che “… l'utenza è stata iscritta al catasto irriguo per “uso diverso da quello agricolo”, nell'erroneo presupposto che - come meglio si evidenzierà in prosieguo - sia al fine sufficiente il mero mutamento della “destinazione d'uso urbanistica” del fondo relativo. 4) Analoghi rilevi valgono per la seconda utenza n. 1846000542 (ex 1.401), a servizio del terreno distinto in catasto al F. 36, mapp. 499/ZZ, da sempre destinato a “prato irriguo". Pure detto contatore, infatti, è stato iscritto al Catasto irriguo Sez. B2, inerente le utenze relative a immobili “diversi dai terreni agricoli” (“usi diversi da quelli agricoli”), solamente con la citata comunicazione Consortile prot. 604 in data 5.2.2018 (doc. 4)…”, rileva il dato - incontroverso in causa - che mai detto provvedimento sia stato impugnato nanti al IU amministrativo;
ne potrebbe esserlo utilmente d'ora innanzi, in ragione della irrimediabile tardivita all'evidenza consumata per inerzia, in quanto che ab initio cognito.
Rileva, invece e, piuttosto, che “Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art. 7 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, degli atti amministrativi illegittimi, presupposti agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la relativa cognizione in sede di legittimità: esso sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato”. Questo il principio di diritto, ben noto aliunde, e stato recentemete ribadito con Ordinanza n. 2216 del 25 gennaio 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Lo Sardo).
La “definitività” della suddetta “comunicazione del Consorzio prot. n. 604 del 5.2.2018 (doc. 4)…” assume rilevo – altrimenti – per quanto di seguito, in ordine alla decisione nel merito dell'odierna controversia.
La questione dell'eccepito difetto di giurisdizione è, dunque, infondata e da rigettarsi.
Non miglior sorte è destinata alla eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi l'obbligazione tributaria già estinta prima della proposizione del ricorso medesimo, atteso che la Ricorrente ha effettuato il pagamento, con espressa riserva di ripetizione (“… Si è detto che la Società esponente, per evitare la sospensione dell'erogazione del servizio idrico da parte del Consorzio di Bonifica (come previsto dall'art. 22 del relativo Regolamento), nonché per porsi al riparo dalla preannunciata esecuzione coattiva, ha provveduto al pagamento dell'importo azionato (doc. 13). Ma con espressa riserva di ripetizione all'esito della favorevole definizione del presente giudizio (doc. 14)…”), avendo comunque interesse ad una pronuncia nel merito della debenza della pretesa tribuaria da parte del giudice adito. Sul piano processuale, infatti, l'estinzione per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se le parti di comune accordo dichiarano di non avere più pretese contrapposte in atto, quanto all'oggetto della lite: il giudice non può rilevare tale cessazione in assenza di tale concorde dichiarazione (Cass., 2 marzo 2015, ord. n. 4137); che pertanto è da rigettarsi.
Quanto al merito delle doglianze di Parte ricorrente, ritiene il IU, che le stesse, siano da rigettarsi, per due ordini di ragioni, da un lato vi è che il decisum di cui alla ridetta “comunicazione del Consorzio prot. n.
604 del 5.2.2018 (doc. 4)… “ e gli atti amministrativi “correlati” alla stessa adottati nel tempo dal resistente Consorzio, siccome incondiviso/i dalla stessa consorziata, non sia(no) mai stato/i impugnato/i nelle deputate sedi, ma di fatto sia stato concludentemente accettato per oltre un quinquennio, vieppiù e nonostante il tacito
“rigetto” delle istanze avversative allo stesso intese frapporsi dalla medesima Ricorrente, da comsorziata.
Dall'altro, la Ricorrente, in questa sede non ha formito elementi decisivi (quale ad es. una CT di parte descrittiva dello stato e consistenza dei luoghi od altra essenziale evidenza probatoria utile al fine di dimostrare l'immutata connotazioe agricola originaria dei fondi per cui è causa) al fine di comprovare il proprio assunto ne ha introdotto elementi di reale ed effettiva illegittimità a supporto di una disapplicazione della succitata “comunicazione”, di cui invero – neanche ha espressamente avanzato formale richiesta in tal senso con il proprio atto introduttivo del presente giudizio.
Il IU rigettare nel merito il Ricorso proposto e ogni altra questione proposta.
La reciprocità della soccombenza all'esito della decisione sulle questioni ed ecezioni sollevate dalle Parti e trattate nel corso del giudizio, giustifica, circa la sorte delle spese di lite, la pronuncia d'integrale compensazione fra loro stesse.
P.Q.M.
Il IU rigetta il Ricorso e compensa integramente tra le Parti le spese di lite.
Il IU
Dott. Paolo Giuseppe Pilia
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
PILIA PAOLO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
TT TR ANGELO, IU
LAFORGIA MARCO, IU
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 149/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro - Via Aosta N. 1 08100 Nuoro NU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Sardegna Centrale - 80002690917
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420240003463659000 CONTRIBUTO SPES 2018
- RUOLO n. 2024 000366 CONTRIBUTO SPES 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni per la Parte soc. Ricorrente_1 Srl nel Ricorso del 29.5.2024 - <<… Per tutto quanto sopra argomentato e prodotto, Ricorrente_1 S.r.l., come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado, di voler: A) dichiarare nulla e comunque annullare la Cartella di pagamento n. 0742024000346365900 emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il relativo “Ruolo n 2024/000366- Quota Consortile anno 2018” emesso dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, per l'importo di €. 26.750,98 (di cui €. 26.745,10 a titolo di “quote consortili anno 2018”, ed €. 5,88 per “diritti di notifica”), nonché gli ulteriori atti ad essi presupposti, connessi e/o comunque interdipendenti, ancorché non conosciuti dalla Società ricorrente;
B) in ogni caso dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa impugnata e, quindi, dichiarare che nulla è dovuto da Ricorrente_1 S.r.l. all'Agenzia delle Entrate- Riscossione e al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale in dipendenza degli atti qui impugnati, assolvendo la Società medesima da ogni avversa pretesa;
C) dichiarare, per l'effetto, il diritto di Ricorrente_1 S.r.l. di ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in forza degli atti qui impugnati;
D) con vittoria di spese e competenze>>.
conclusioni per la la Parte AdeR – nell'atto di costituzione in giudizio del 22.7.2024 - << A. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e rigettare nei confronti della stessa il ricorso;
B. Con vittoria di spese e competenze per la prestazione professionale.>>.
Conclusioni per la Parte Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale Nuoro – nell'atto di costituzione in giudizio del 23.7.2024 - <<… Piaccia all'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Nuoro disattesa ogni contraria istanza, - dichiarare inammissibile, anche per l'intervenuto pagamento del tributo e l'eccepito difetto di giurisdizione (appartenendo la medesima al T.A.R. Sardegna) o comunque infondato nel merito, con conseguente rigetto, il ricorso della Ricorrente_1 s.r.l. del 29 maggio 2024, sopra esattamente descritto;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio>>.
all'udienza del 22.10.2025
Ricorrente Il difensore insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti. Conferma il pagamento di quanto dovuto.
Resistente: L'ufficio insiste sul difetto di giurisdizione in favore del TAR e insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso della società Ricorrente_1 Srl, P.I./C.F. P.IVA_1, in persona del legale rapp. te Rappresentante_1 (C.F. CF_Rappresentante_1), con sede in Orosei, rapp.ta e difesa dall'avv.to Difensore_2
del Foro di Nuoro C.F. CF_Difensore_2, fax Telefono_1, pec. Difensore_2. it) e dal Dott. Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1, fax Telefono_2, Pec Email_1. it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Difensore_2 sito in Nuoro nella Via Salvatore Fancello n.17, agendo in contradditorio con il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, ha impugnato la “cartella esattoriale n. 07420240003463659000 … notificata … in data 4.4.2024, con la quale si è intimato alla Società ricorrente il pagamento di complessivi €. 26.750,98
(di cui €. 26.745,10 a titolo di “quote consortili anno 2018”, ed €. 5,88 per “diritti di notifica”), nonché del relativo “RUOLO N. 2024/000366 – Quota consortile anno 2018”, che nella predetta Cartella Esattoriale si afferma essere stato emesso dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
reso esecutivo in data 7.12.2023; consegnato il 10.2.2024, con il seguente dettaglio degli addebiti: n. anno codice tributo descrizione 1 2018 0630 spese funzionamento €. 287,00 2 2018 0642 spese manutenzione €. 15,80 3 2018 0750 contributo irriguo €. 26.443,00 Totale €. 26.745,10 Agente della Riscossione per le province della Regione Sardegna – Nuoro, notificata alla Ricorrente_1 S.r.l. in data 4.4.2024, con la quale si è intimato alla Società ricorrente il pagamento di complessivi €. 26.750,98 (di cui €. 26.745,10 a titolo di “quote consortili anno 2018”, ed €. 5,88 per “diritti di notifica”)”, nonché del relativo “RUOLO N. 2024/000366 – Quota consortile anno 2018”, che nella predetta Cartella Esattoriale si afferma essere stato emesso dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
reso esecutivo in data 7.12.2023; consegnato il 10.2.2024, con il seguente dettaglio degli addebiti: n. anno codice tributo descrizione 2018 0630 spese funzionamento €. 287,00 2 2018 0642 spese manutenzione €. 15,80 2018 0750 contributo irriguo €. 26.443,00 Totale €. 26.745,10”, deducendo
“IN FATTO 1) Ricorrente_1 S.r.l. beneficia del servizio idrico gestito dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale nel sub-comprensorio del Cedrino ed è titolare delle utenze (qui di interesse) attualmente distinte ai nn. 15460062127 (ex 392) e n. 1846000542 (ex 1401). 2) Più specificatamente la prima utenza è al servizio dei fondi distinti in catasto al F. 36, mappali 593 e 247 del Comune di Orosei, località “Laccu”, ed il Consorzio ha sempre autorizzato per gli stessi l'utilizzo dell'acqua “ad uso agricolo per scopo agricolo” (tra le tante, nota del Consorzio prot. 1930 del 19.4.2013, in riscontro alla richiesta di I.T.A. S.r.l. del 10.8.2012 - doc. 1 e 2). I terreni in parola, difatti, sono stati originariamente ricompresi nei ruoli consortili come “prato irriguo” (cfr. ad es. anno 2012, doc. 3). 3) Ciò fino all'anno 2018, quando su comunicazione del Consorzio prot. n. 604 del 5.2.2018 (doc. 4) l'utenza è stata iscritta al catasto irriguo per “uso diverso da quello agricolo”, nell'erroneo presupposto che – come meglio si evidenzierà in prosieguo – sia al fine sufficiente il mero mutamento della “destinazione d'uso urbanistica” del fondo relativo. 4) Analoghi rilevi valgono per la seconda utenza n. 1846000542 (ex 1.401), a servizio del terreno distinto in catasto al F. 36, mapp. 499/ZZ, da sempre destinato a “prato irriguo”. Pure detto contatore, infatti, è stato iscritto al Catasto irriguo Sez. B2, inerente le utenze relative a immobili “diversi dai terreni agricoli” (“usi diversi da quelli agricoli”), solamente con la citata comunicazione Consortile prot. 604 in data 5.2.2018 (doc. 4). 5) Anche in tal caso, il Consorzio di Bonifica, in occasione della riorganizzazione del proprio Catasto irriguo, ha ritenuto di poter unilateralmente modificare il rapporto di fornitura (in origine pacificamente “agricolo”) in “extra agricolo”, esclusivamente sulla base della circostanza che i terreni interessati sarebbero ricompresi “in Zona F (Turistico Residenziale) dello strumento urbanistico del Comune di Orosei” e che sugli stessi non verrebbero praticate attività irrigue prettamente agricole “essendo ricompresi all'interno di complessi turistici” di proprietà della Società ricorrente. 6) A nulla sono valsi i rilevi formulati da Ricorrente_1 con comunicazione in data 22.2.2018 (doc. 5), dove si è evidenziato che i terreni – in realtà – sono insuscettibili di edificazione in quanto ricompresi nelle Zone Hi4 del P.A.I. e che mai hanno mutato il loro utilizzo comunque agricolo, pur in presenza delle limitrofe strutture turistiche. 7) Così come la Società inutilmente ha segnalato, a conferma che l'acqua fornita dalle utenze de qua abbia “utilizzo irriguo”, il fatto che i servizi in dotazione dell'Albergo esistente nel comparto siano soddisfatti attraverso altre fonti di approvvigionamenti idrico (Società_3 S.p.a. e pozzi artesiani). Circostanza, questa, che pure ha costituito oggetto di verifica in contraddittorio con i Tecnici del Consorzio (Geom. P. Gallisai), nonché con i suoi Dirigenti (Ing. Nominativo_2) e Nominativo_3 (Presidente Sig. Nominativo_4). 8) Il Consorzio_2, difatti, con avviso di pagamento n. 82019000001010 dell'8.2.2021 (doc. 6), dapprima ha reclamato la complessiva somma di €. 53.139,84, a titolo di “saldo 2018” per i consumi asseritamente rilevati su entrambi i contatori in disamina (all'epoca individuati con i numeri 392 e 1401). La somma ex adverso pretesa, è stata poi ridotta ad €. 26.745,10 (importo ingiunto nella cartella qui impugnata) in ragione dei pagamenti nel frattempo intervenuti (doc. 7, 8, 9, 10). 9) Il Consorzio di Bonifica neppure ha degnato di riscontro la comunicazione del 27.3.2024 (doc. 11), con la quale Ricorrente_1 ha esposto in termini ancor più articolati le proprie ragioni, pure rendendosi disponibile “ad una verifica in contraddittorio, anche attraverso un incontro presso la Vs. sede e/o sui luoghi interessati, al fine della rideterminazione e imputazione dei consumi alle tariffe di corretta competenza, nonché per pervenire concordemente al conseguimento delle partite di dare e avere”. 10) In data 4.4.2024, invero, alla Società ricorrente è stata notificata la cartella esattoriale n. 0742024000346365900, emessa dalla Agenzia delle EntrateRiscossioni, di complessivi €. 26.750,98, di cui €. 26.745,10 a titolo di “quota consortile anno 2018” (doc. 12). 11) E' infine da dire che, esclusivamente per evitare la sospensione dell'erogazione del servizio idrico da parte del Consorzio (ai sensi dell'art. 22 del relativo “Regolamento”), Ricorrente_1 S.r.l. ha provveduto al pagamento dell'importo così azionato (doc. 13), “con espressa riserva di ripetizione di quanto corrisposto all'esito della favorevole impugnazione della cartella esattoriale” (doc. 14). Impugnazione qui proposta per i seguenti”, indi deduce
“… MOTIVI A) L'importo di cui alla cartella esattoriale ed al relativo ruolo, oggi impugnati, è stato determinato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale parametrando i consumi rilevati ad una tariffa, non applicabile al caso di specie. In particolare, la riconduzione della fornitura di cui ha beneficiato Ricorrente_1 S.r.l. al “servizio extra agricolo” e la qualificazione delle due utenze qui in disamina (attuali n. 1546006127 ex 392, e n. 1846000542 ex 1401) quali “diverse da quelle agricole”, appare in contrasto con la disciplina legislativa, regolamentare e pattizia non riferibile al rapporto. Ai sensi del “Regolamento per l'esercizio irriguo e la gestione della rete di dreno consortile” (doc. 15), un'utenza può ritenersi e divenire
“extra agricola” solo se sussistono due presupposti: a) il fondo, a seguito di trasformazione urbanistica, ha assunto una destinazione (giuridica) diversa da quella agricola;
b) il fondo ha concretamente perso l'originaria vocazione agricola, ovvero l'originaria “connotazione agricola”. Il Consorzio di Bonifica, ha ritenuto di poter unilateralmente modificare il rapporto di fornitura (in origine – come visto - pacificamente “agricolo”) in “extra agricolo”, esclusivamente sulla base della sussistenza della prima condizione, ovverossia accertando che i terreni interessati sono stati ricompresi “in Zona F (Turistico Residenziale) dello strumento urbanistico del Comune di Orosei” e che sugli stessi non verrebbero praticate attività irrigue prettamente agricole “essendo ricompresi all'interno di complessi turistici” di proprietà della Società ricorrente (doc. 4). Con conseguente iscrizione dei due contatori di cui sopra al Catasto irriguo nella “Sezione B2-Utenze relative a immobili diversi dai terreni agricoli, con calcolo del relativo ruolo attraverso l'applicazione del contributo unitario per le categorie di riferimento” (usi diversi da quelli agricoli). L'Ente non ha tuttavia considerato che i fondi, ricompresi nella tabella di consistenza catastale (lotti in località “Laccu” di Orosei), non hanno mutato la loro concreta connotazione a prescindere dal mutato regime urbanistico. Essi, difatti, lungi dall'aver subito trasformazioni per interventi ed opere edilizie, hanno conservato la vocazione a “prato irriguo” e “frutteto”, così come risultante dai risalenti ruoli consortili. I terreni, peraltro (come segnalato con comunicazione in data 22.2.2018 – doc. 5), sono insuscettibili di edificazione in quanto ricompresi nella Zona Hi4 del P.A.I. e mai hanno mutato il loro utilizzo comunque agricolo, pur in presenza delle limitrofe strutture turistiche. Queste ultime, invero, anche catastalmente risultano distinte (il corpo alberghiero è accatastato in N.C.E. al F. 36, mappali 499-500), senza che sussista alcun vincolo di pertinenza e/o accessorietà. Inoltre, come sopra anticipato, l'acqua fornita attraverso le utenze in parola ha “utilizzo irriguo”, anche perchè i servizi in dotazione all'Albergo esistente nel comparto vengono soddisfatti attraverso altre fonti di approvvigionamento idrico (Società_3 S.p.a. e pozzi artesiani). D'altro canto il criterio interpretativo qui propugnato (sull'effettività dell'utilizzo a prescindere dalla formale destinazione urbanistica delle aree) è stato in passato applicato dal Consorzio di Bonifica alla stessa Società ricorrente con l'accoglimento delle relative istanze (doc. 1 e 2), e –
a quanto risulta – viene tuttora utilizzato in favore di altre Ditte proprietarie. Il tutto in conformità al “Disciplinare per l'utilizzo delle risorse idriche”, che all'art 2 discrimina esclusivamente gli utilizzi aziendali “non irrigui” (doc. 16). IB) A nulla varrebbe obiettare che dalle aree irrigate trarrebbe utilità riflessa il servizio turistico offerto dalla scrivente Società con la sua struttura Alberghiera. Il “beneficio” sulla base ed in proporzione del quale deve intervenire la ripartizione delle quote tra i Consorziati deve avere carattere “diretto e specifico”.
In tale senso dispone l'art. 33 della L.R. Sardegna n. 6/2008 e medesime norme sono rinvenibili nel R.D. n. 368/1904 (art. 83) e nel R.D. n. 215/1933 (art. 11). In termini analoghi le previsioni del “Piano di Classifica”, adottato dal Consorzio con Del. del C.d. D. n. 1/2018 (doc. 17-18), che fanno specifico riferimento alla necessità di un beneficio irriguo “diretto e specifico” (artt. 69, 73, 75), legato alle varie tipologie culturali, tra le quali rientrano anche “prati” e “frutteti” (art. 79). E' la stessa giurisprudenza, poi, ad individuare i presupposti dell'imposizione dei contributi consortili di bonifica nei “vantaggi diretti e immediati” (Cass. n 26395/2019; Cass. n. 11431/2022) ed a prescindere che detti vantaggi si traducano in una qualità del fondo (Cass. S.U. n. 8960/1996). In particolare, secondo la Suprema Corte, ai fini dell'obbligo di contribuzione “non è sufficiente una utilitas che risulti in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile e che si riverberi a favore del proprietario di uno degli immobili, ma è necessario che tale utilitas si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso”. II Prescindendo, ma non si vede come, dai suesposti assorbenti rilievi, è comunque da dire che l'art. 32 comma 2 del citato “Regolamento per l'esercizio irriguo e la gestione della rete di dreno consortile” dispone che “le modifiche introdotte nel Catasto irriguo consortile avranno effetto dall'esercizio successivo alla data della comunicazione, se le stesse si verificano durante la stagione irrigua”. Nessuna maggiore somma, pertanto, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale avrebbe potuto pretendere per i consumi relativi all'annualità 2018, posti a base del Ruolo e della Cartella di pagamento qui impugnati (“quota consortile anno 2018”). Si è sopra sottolineato, difatti, che il Consorzio solo con nota prot. 604 del 5.2.2018 (doc. 5) ha comunicato a Ricorrente_1 che le utenze n. 392 (oggi n. 1546006127) e n. 1401 (oggi n. 1846000542) erano state iscritte al Catasto irriguo Sez. B2, inerente le utenze relative a immobili “diversi dai terreni agricoli” (“usi diversi da quelli agricoli”). Ne consegue che sono stati emessi in assenza di titolo giustificativo, e comunque in violazione dell'art. 32 del Regolamento Consortile, così l'avviso di pagamento n. 82019000001010 dell'8.2.2021 (doc. 6), come il Ruolo e la Cartella di pagamento oggetto del presente ricorso (doc. 12), che risultano pertanto illegittimi.”. Allega documntazione.
Con atto de Memoria illustrativa del 27.2.2025, la Riccorrente ha inteso replicare alle avverse controdeduzioni.
Con atto d COSTITUZIONE e CONTRODEDUZIONI del 22.7.2024 l'Agenzia delle entrate-Riscossione
(subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Società_4, ai sensi del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016), con sede in Roma, Indirizzo_2 - C.F. e P.I. P.IVA_2 - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio dall'avv. Difensore_3 , C.F. CF_Difensore_3, responsabile del contezioso esattoriale della Sardegna, iscritta, quale dipendente dell'ente, nell'elenco speciale degli avvocati del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliata in Cagliari, Indirizzo_3, pec Email_2 , controdeduce eccependo “… il proprio difetto di legittimazione ad causam, poiché la domanda della ricorrente attiene al cosiddetto merito della pretesa iscritta a ruolo - che si assume determinata in modo errato - su cui solo l'ente impositore è legittimato a contraddire, poiché, com'è noto: “il debitore esecutato… può dedurre anche fatti che attengono all'esistenza del credito iscritto a ruolo ovvero all'identificazione del soggetto debitore risultante dal ruolo (c.d. merito della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva) con le seguenti precisazioni: • - legittimato passivo è l'ente impositore, non certo l'Agente della riscossione…” (Cassazione, sentenza n. 12415/2016, del 16.06.2016). L'Agente della riscossione, pertanto, estraneo alla materia del contendere, chiede che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione …”.
Con atto de “Controdeduzioni”, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Nuoro, con sede in Nuoro, Indirizzo_4 (C.F.: 80002690917), in persona del suo Presidente e legale rappresentante, sig. Nominativo_4, rappresentato e difeso, dall'avv. Difensore_4 (C.F.: CF_Difensore_4; pec avv. Email_4; fax: Telefono_3) ed elettivamente domiciliato nello studio del medesimo in Nuoro alla Indirizzo_5, ha controdedotto assumendo “IN Nominativo_5- Con ricorso del 29 maggio 2024, notificato a mezzo pec in pari data, la Ricorrente_1 s.r.l. ha convenuto in giudizio il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, chiedendo a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Nuoro di accogliere le seguenti conclusioni: II.- A sostegno del proprio ricorso la società Ricorrente_1 s. r.l. ha dedotto quanto testualmente si riporta: “1) Ricorrente_1 S.r.l. beneficia del servizio idrico gestito dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale nel sub-comprensorio del Cedrino ed è titolare delle utenze (qui di interesse) attualmente distinte ai nn. 15460062127 (ex 392) e n. 1846000542 (ex 1401). 2) Più specificatamente la prima utenza è al servizio dei fondi distinti in catasto al F. 36, mappali 593 e 247 del Comune di Orosei, località “Laccu”, ed il Consorzio ha sempre autorizzato per gli stessi l'utilizzo dell'acqua
“ad uso agricolo per scopo agricolo” (tra le tante, nota del Consorzio prot. 1930 del 19.4.2013, in riscontro alla richiesta di I.T.A. S.r.l. del 10.8.2012 - doc. 1 e 2). I terreni in parola, difatti, sono stati originariamente ricompresi nei ruoli consortili come “prato irriguo” (cfr. ad es. anno 2012, doc. 3). 3) Ciò fino all'anno 2018, quando su comunicazione del Consorzio prot. n. 604 del 5.2.2018 (doc. 4) l'utenza è stata iscritta al catasto irriguo per “uso diverso da quello agricolo”, nell'erroneo presupposto che - come meglio si evidenzierà in prosieguo - sia al fine sufficiente il mero mutamento della “destinazione d'uso urbanistica” del fondo relativo. 4) Analoghi rilevi valgono per la seconda utenza n. 1846000542 (ex 1.401), a servizio del terreno distinto in catasto al F. 36, mapp. 499/ZZ, da sempre destinato a “prato irriguo". Pure detto contatore, infatti, è stato iscritto al Catasto irriguo Sez. B2, inerente le utenze relative a immobili “diversi dai terreni agricoli” (“usi diversi da quelli agricoli”), solamente con la citata comunicazione Consortile prot. 604 in data 5.2.2018 (doc. 4). 5) Anche in tal caso, il Consorzio di Bonifica, in occasione della riorganizzazione del proprio catasto irriguo, ha ritenuto di poter unilateralmente modificare il rapporto di fornitura (in origine pacificamente
“agricolo") in “extra agricolo", esclusivamente sulla base della circostanza che i terreni interessati sarebbero ricompresi “in Zona F (Turistico Residenziale) dello strumento urbanistico del Comune di Orosei” e che sugli stessi non verrebbero praticate attività irrigue prettamente agricole “essendo ricompresi all'interno di complessi turistici” di proprietà della Società ricorrente. 6) A nulla sono valsi i rilevi formulati da Ricorrente_1 con comunicazione in data 22.2.2018 (doc. 5), dove si è evidenziato che i terreni — in realtà — sono insuscettibili di edificazione in quanto ricompresi nelle Zone Hi4 del P.A.I. e che mai hanno mutato il loro utilizzo comunque agricolo, pur in presenza delle limitrofe strutture turistiche. 7) Così come la Società inutilmente ha segnalato, a conferma che l'acqua fornita dalle utenze de qua abbia “utilizzo irriguo", il fatto che i servizi in dotazione dell'Albergo esistente nel comparto siano soddisfatti attraverso altre fonti di approvvigionamenti idrico (Società_3 S.p.a. e pozzi artesiani). Circostanza, questa, che pure ha costituito oggetto di verifica in contraddittorio con i Tecnici del Consorzio (Geom. P. Gallisai), nonché con i suoi Dirigenti (Ing. Nominativo_2) e Nominativo_3 (Presidente Sig. Nominativo_4). 8) Il Consorzio_2, difatti, con avviso di pagamento n. 82019000001010 dell'8.2.2021 (doc. 6), dapprima ha reclamato la complessiva somma di C. 53.139,84, a titolo di "saldo 2018" per i consumi asseritamente rilevati su entrambi i contatori in disamina (all'epoca individuati con i numeri 392 e 1401). La somma ex adverso pretesa è stata poi ridotta ad €. 26.745,10 (importo ingiunto nella cartella qui impugnata) in ragione dei pagamenti nel frattempo intervenuti (doc. 7, 8, 9, 10). 9) Il Consorzio di Bonifica neppure ha degnato di riscontro la comunicazione del 27.3.2024 (doc. 11), con la quale Ricorrente_1 ha esposto in termini ancor più articolati le proprie ragioni, pure rendendosi disponibile “ad una verifica in contraddittorio, anche attraverso un incontro presso la Vs. sede e/o sui luoghi interessati, al fine della rideterminazione e imputazione dei consumi alle tariffe di corretta competenza, nonché per pervenire concordemente al conseguimento delle partite di dare e avere”. 10) In data 4.4.2024, invero, alla Società ricorrente è stata notificata la cartella esattoriale n.
0742024000346365900, emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossioni, di complessivi £. 26.750,98, di cui €. 26.745,10 a titolo di “quota consortile anno 2018” (doc. 12). 11) E' infine da dire che, esclusivamente per evitare la sospensione dell'erogazione del servizio idrico da parte del Consorzio (ai sensi dell'art. 22 del relativo “Regolamento”), Ricorrente_1 S.r.l. ha provveduto al pagamento dell'importo così azionato (doc. 13), “con espressa riserva di ripetizione di quanto corrisposto all'esito della favorevole impugnazione della cartella esattoriale” (doc. 14)””. III.-“, indi contro deduce “IN DIRITTO I.- Eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi l'obbligazione tributaria già estinta prima della proposizione del ricorso medesimo La società ricorrente riferisce a pag. 3 fine del proprio atto introduttivo che la richiesta contributiva del Consorzio_2 di Bonifica relativa all'annualità 2018 era stata oggetto di un previo avviso bonario di pagamento notificato in data 8 febbraio 2021 con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 53.139,84 con riguardo ad entrambi i contatori per cui è causa. Su detta somma la società ricorrente asserisce di avere fatto luogo nel tempo a pagamenti parziali (la circostanza è vera, come risulta anche dalla documentazione che produciamo, che attesta anche il pagamento parziale dei contributi per cui è causa), così riducendo il proprio debito contributivo ad € 26.745,10 il quale, non essendo stato mai saldato, ha poi costituito oggetto della cartella oggi impugnata (cfr. ricorso avversario, pag. 4). La società riferisce pure che l'importo (residuale rispetto al debito originario) di € 26.745,10, oltre le spese di notifica della cartella, è stato saldato prima della notifica del ricorso cui oggi si resiste (anche questa circostanza è vera, come emerge dalla stessa documentazione ex adverso prodotta). Stando così le cose il ricorso è inammissibile, in quanto con l'adempimento come sopra intervenuto, prima ancora della notifica del ricorso dinanzi a codesta Corte di Giustizia Tributaria (ed in parte anche prima della notifica della cartella di pagamento), l'obbligazione tributaria si è definitivamente estinta. E' ben noto che l'adempimento è il modo ordinario di estinzione dell'obbligazione, ivi inclusa quella tributaria. Ed in virtù della sua natura giuridica di atto materiale e non di negozio giuridico, alcun rilevo assume l'elemento soggettivo del solvens. Trattandosi di prestazione dovuta per legge (siamo invero in presenza del pagamento di tributi e non certo di somme oggetto di pattuizioni contrattuali), poco importano la volontà del debitore, ovvero le riserve o condizioni da questo espresse all'atto del pagamento, ove questo sia intervenuto, come è pacifico, ripetesi, prima della proposizione del ricorso tributario, come nella specie. Si chiede dunque che il ricorso venga dichiarato inammissibile in limine per essere venuta meno con l'adempimento del contribuente la prestazione tributaria oggetto della cartella di pagamento oggi impugnata. I.- Difetto di giurisdizione Si eccepisce altresì il difetto di giurisdizione di codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con riguardo alle doglianze avversarie che riguardano gli atti ed i provvedimenti consortili che hanno statuito, a decorrere dall'anno 2018, per una classificazione dei terreni gravati da contributo diversa da quella (originariamente) agricola, con conseguente destinazione dell'acqua erogata per usi extra agricoli. La cognizione della legittimità di detti provvedimenti è invero riservata in via esclusiva al T.A.R. Sul punto preferiamo lasciare la parola ad una recente sentenza del T.A.R. Pescara (n. 139 del 11 aprile 2023, passata in giudicato): “L'individuazione del giudice munito di giurisdizione, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione, va effettuata ai sensi dell'art. 386 c.p.c. sulla base dell'oggetto della domanda ossia del petitum sostanziale rispetto al quale non rileva tanto la prospettazione fornita dalle parti, bensì il riferimento alla causa petendi, ossia alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr ex plurimis Cass. S.S.U.U. n. 20350/2018, 16536/2019, 17123/2019, 6075/2020, 7830/2020, 21993/2020, 28181/2020, 10105/2021, 27541/2021). Laddove si discuta della spettanza della giurisdizione al IU Amministrativo occorre valutare se i vizi dell'atto o della condotta dell'Amministrazione si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento impugnato e se la controversia involga il vaglio di legittimità di provvedimenti autoritativi (Cass. S.S.U.U.. 25575/2020; id. 13492/2021). Inoltre, come chiarito nella nota pronuncia della Corte Costituzionale n.204/2004, condizione ineludibile per configurare la giurisdizione amministrativa, sia di legittimità sia esclusiva, è che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e non come qualsiasi litigante privato, per cui l'intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, che costituisce l'oggetto dell'indagine sul petitum sostanziale, viene a coincidere- con la verifica dell' esistenza o meno di una contestazione in concreto dell'esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass. S.S.U.U. n. 26921/2021). Nella specie non è in discussione la natura autoritativa delle delibere impugnate con il ricorso principale. Come noto i Consorzi di Bonifica, qualificati ai sensi dell'art. 862 c.c. comma 3 come persone giuridiche pubbliche, sono qualificati dalla giurisprudenza a determinati fini anche come “enti pubblici economici”, e pertanto sono degli enti pubblici sui generis poiché svolgono funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale anche in ragione del rilievo costituzionale riconosciuto all'attività di bonifica dall'art. 44 della Costituzione che “prefigura la bonifica delle terre come uno degli strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nella agricoltura”. Ed infatti, i Consorzi di bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi”. (cfr Corte Cost. 24 luglio 1998 n.326; Corte Cost. 24 febbraio 1992 n.66). Nel Protocollo di intesa Stato-Regioni per l'attuazione dell'art. 27 della l. 28 febbraio 2008, n. 31, siglato in data 18 settembre 2008, nella ricognizione dei principi fondamentali della materia, i
Consorzi sono stati qualificati come persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati. Essi esercitano l'attività di bonifica come servizio pubblico che si sostanzia nella produzione, senza scopo di lucro, ad essi affidata in concessione o gestione, delle attività finalizzate alla gestione ed allo sviluppo del suolo e delle connesse risorse e quindi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario. Come noto nella tematica degli organismi di diritto pubblico, la natura “ibrida” di un soggetto giuridico comporta che esso possa essere considerato alla stregua di una pubblica amministrazione, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, anche solo per alcune delle attività che svolge, per cui, l'elemento fondante la nozione e la qualificazione dei Consorzi di Bonifica va rinvenuto nella funzionalizzazione delle attività che essi svolgono e nell'interesse da soddisfare. In particolare, nell'allegato IV al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i Consorzi di Bonifica sono inseriti all'interno dell'elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari ai fini dell'applicazione dei principi e delle regole sull'evidenza pubblica nello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Pertanto, si tratta di enti che esercitano, pacificamente, funzioni pubblicistiche attraverso l'esercizio di “poteri autoritativi” attraverso l'espletamento di attività provvedimentali nei confronti degli utenti proprietari delle aree incluse nel perimetro consortile. Sulla base di tali premesse, e stante la natura pubblicistica del potere tributario riconosciuto ai Consorzi dalla legge, rientrano, indubbiamente, nella giurisdizione del giudice amministrativo ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo, le domande volte a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del Consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di Classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima (Cass. civ., S.S.U.U., 6 agosto 2010, n. 18327, id. 21 aprile 1995, n. 4485). In ogni caso, sono attratte nella giurisdizione amministrativa le sole controversie aventi comunque ad oggetto – ai sensi dell'art. 7, primo comma, c.p.a. – i provvedimenti autoritativi posti in essere da tali enti, in qualsiasi modo riconducibili all'esercizio del loro potere organizzativo e/o impositivo di indubbia rilevanza pubblicistica. Da ciò consegue che, qualora la domanda sia diretta, come nella specie rispetto alle delibere consortili impugnate, a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del Consorzio attraverso l'adozione di atti autoritativi di carattere generale, come nel caso di errori od abusi nella adozione di atti autoritativi generali posti a fondamento della liquidazione medesima in tema di contributi in favore dei Consorzi di bonifica, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Non osta a siffatta interpretazione la circostanza che per effetto dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 12 della l.n. 448/2001, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sia stata estesa a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie. Tale devoluzione, in assenza di un'espressa previsione normativa, non può tradursi in una deroga alla giurisdizione generale di legittimità del IU Amministrativo….. - Infondatezza nel merito del ricorso Ferme restando le eccezioni che precedono, il ricorso è comunque marcatamente infondato anche nel merito. Nel determinare il quantum della contribuzione a carico della società ricorrente, con riguardo all'annualità 2018, il Consorzio di Bonifica, invero, ha legittimamente e correttamente applicato il Piano di Classifica, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati del 28 febbraio 2018 n. 1, il proprio Regolamento Irriguo del 2005 ed il Disciplinare relativo alla erogazione di acqua per usi extra agricoli, atti amministrativi come si è visto mai impugnati ex adverso e dei quali non è stata neppure richiesta in questa sede l'eventuale disapplicazione. A nulla vale, come già detto, l'invocazione del Regolamento Irriguo approvato dal Consorzio con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 in data 23 luglio 2021, applicandosi quest'ultimo solo alla contribuzione agricola ed extra agricola a decorrere dall'annualità 2022. Dal canto suo il Consorzio di Bonifica sin dal 5 febbraio 2018 con nota prot. n. 604 aveva reso noto alla società ricorrente come da accertamenti effettuati dal proprio personale tecnico, fosse risultato che i fondi di cui si discute non avevano più (e questo ancor prima del 2018, ma il Consorzio aveva preferito attendere l'adozione del proprio Piano di Classifica del 2018 prima di procedere alle dovute variazioni catastali) destinazione agricola, essendo stati ricompresi in un complesso turistico alberghiero. Nello specifico era risultato anche che il terreno ricompreso nel mappale 593 fosse ormai adibito a parcheggio, mentre il terreno ricompreso nel mappale 499 fosse in larga parte occupato da un capannone. Il Consorzio di Bonifica ha dunque correttamente fatto luogo all'applicazione degli artt. 35, 37 e 28 del Regolamento Irriguo del 2005 (ripetesi, il solo applicabile alla specie ratione temporis). Dispone l'art.35: “Art. 35: Aggiornamento Il Consorzio provvede alla conservazione del catasto irriguo mediante rettifica e aggiornamento. La rettifica avviene quando si accertano errori materiali o discordanze col Nuovo Catasto Terreni, indipendentemente da variazioni successive alla sua formazione. L'aggiornamento avviene in base alle modificazioni dei dati di fatto dei terreni e della loro appartenenza, successive alla sua formazione. Tanto la rettifica, quanto l'aggiornamento, possono avvenire d'ufficio, a seguito di nuovi accertamenti degli uffici del Consorzio, o su richiesta degli interessati, mediante domanda recante le generalità del richiedente e corredata degli elementi e dei documenti idonei a comprovare la richiesta medesima. Delle rettifiche e degli aggiornamenti introdotti, il Consorzio informa gli interessati a mezzo di lettera raccomandata”. Trascriviamo per completezza anche l'art. 37, comma primo, del regolamento Irriguo del 2005: “Art. 37: Cambiamento di destinazione d'uso Qualora un fondo agricolo veda mutare, all'interno dello strumento urbanistico del Comune di appartenenza, la propria destinazione d'uso, il Consorzio concederà ancora l'uso dell'acqua per scopi irrigui solo ed esclusivamente se su detto fondo non verranno realizzati interventi e opere che, di fatto, realizzeranno, anche su piccole parti del fondo, il cambio programmato dallo strumento urbanistico (quali frazionamenti, piani di lottizzazione, richieste di concessione edilizia ecc.).” E' pertanto indubbio che il Consorzio abbia operato correttamente, dato che quella di cui si controverte è pacificamente una utenza 'extra-agricola', in cui l'acqua erogata dal Consorzio non è certo destinata a colture agricole, quali seminativi, cereali, foraggi, agrumi, ulivo, vite, ecc., ma all'irrigazione di aree pacificamente adibite ad attività turistico-alberghiera (come lo sono certamente il parcheggio ed il capannone di cui si è detto), che è (notoriamente) attività economica altamente più redditizia rispetto a quella agricola (ma sul punto torneremo infra). In definitiva, i terreni di cui la società ricorrente è titolare hanno perso da tempo la loro originaria vocazione agricola per trovarsi ormai inseriti all'interno di aree classificate come urbanizzate dallo strumento comunale di Orosei, con destinazione economica diversa da quella agricola, ossia appunto, e tra le altre, quella turistico – alberghiera (come riconosciuto dalla stessa società a pag. 5 del proprio ricorso e come del resto pacifico ed incontroverso). E tutto questo a prescindere dalla asserita “insucettibilità edificatoria” dei fondi in esame (circostanza, peraltro, non del tutto vera, come attesta la presenza di un capannone nel mappale 499), dato che i fondi irrigati si trovano al diretto servizio (e costituiscono pertanto pertinenze) di immobili edificati (le strutture turistiche ed alberghiere, appunto). Ed anche a volere ritenere (in via del tutto gradata) applicabile il Regolamento Irriguo del 2021, non vi è chi non veda come ricorrano nella specie entrambe le condizioni previste all'art. 25 comma secondo del regolamento irriguo, fermo restando che le anzidette condizioni non devono comunque coesistere simultaneamente, al contrario di quanto si assume (erroneamente) dalla società. Non corrisponde poi al vero che il Consorzio abbia adottato comportamenti diversi nei riguardi di altre ditte che si troverebbero nelle medesime condizioni della società ricorrente. Dopo l'approvazione del Piano di Classifica del 2018 il Consorzio di Bonifica ha riclassificato le aree irrigate in agricole ed extragricole sulla base di criteri uniformi ed omogenei valevoli per tutte le utenze servite, senza fare luogo ad alcuna discriminazione. Se qualcosa può rimproverarsi all'ente consortile è quello di avere continuato a classificare le utenze per cui è causa come “agricole” anche dopo (e questo molto tempo prima del 2018) che queste avevano perduto la vocazione
“agricola”. Non ricorre poi alcuna violazione dell'art.32 del Regolamento Irriguo approvato nel 2021 (sempre a volere, in via gradata, ritenere applicabile detto regolamento alla fattispecie in esame), dato che le modifiche al catasto irriguo sono state introdotte nel febbraio 2018 (come peraltro tempestivamente comunicato alla ditta, mentre la stagione irrigua ha inizio il 1^ aprile di ogni anno (cfr. art.7 del regolamento). Parimenti prive di pregio sono le censure di non corretta applicazione del Piano di Classifica del 2018 con riguardo al beneficio specifico e diretto che - a dire della società ricorrente - difetterebbe nel caso di specie (o comunque non sarebbe proporzionale al quantum, ritenuto “eccessivo”, del contributo imposto). Ed invero, il beneficio arrecato dal Consorzio ai terreni (pacificamente) irrigati della società Ricorrente_1 è un beneficio diretto e specifico, che si traduce in un beneficio di natura economica. Grazie all'acqua erogata dal Consorzio, le strutture alberghiere della società ricorrente ritraggono un vantaggio che si traduce in un aumento del valore economico delle aree medesime ed un conseguente incremento del reddito societario. Basti pensare che nell'anno 2022 la società ha conseguito un fatturato di € 18.949.638,00 e che nel 2024 i propri dipendenti sono saliti a n. 249 unità. In un siffatto contesto crediamo che la diversa classificazione dei terreni da agricoli ad extragricoli non sia stata affatto illegittima (fermo restando l'eccepito difetto di giurisdizione), ma abbia attuato una maggiore equità contributiva, oltre a ragguagliare il quantum del contributo all'effettivo valore economico dei beni immobili serviti dall'attività irrigua del Consorzio ed al beneficio in tal guisa apportato.”. Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il IU non può esimersi dal richiamare i principi affermati nel tempo dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., con la sentenza n. 8770, dep.ta il 3.5.2026, per cui "I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (Cass. Sez. Un., 5 febbraio 2013, n. 2598). Queste Sezioni Unite hanno in particolare chiarito come, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento " ex " art. 50 del DPR n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs." (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2008, n. 8279). Si è, in particolare, puntualizzato che l'attribuzione alle Commissioni Tributarie (recte ora Corti di Giustizia tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, "si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione" (Cass. sez. un., 19 novembre 2007, n. 23832).". E ancora “… la giurisdizione del giudice tributario è esclusa solo per la fase dell'espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma dell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, tanto la cartella esattoriale, quanto l'avviso di mora (o intimazione di pagamento ex art. 50, D.P.R. n. 602 del 1973), che costituisce nel caso l'oggetto specifico dell'impugnazione proposta dal contribuente. Siffatto principio è stato già affermato da queste Associazione_1, sia pur con riferimento a fattispecie differenti, ma coinvolgenti le medesime problematiche, con la sentenza n. 23832 del 2007 e l'ordinanza 10958 del 2005, e deve essere ora confermato.” (Corte di Cassazione a SS. UU. , sentenza n. 8279, dep.ta il 31.3.2008);“ … deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario, in quanto i contributi spettanti ai consorzi di bonifica (come a quelli per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinati di uso pubblico) ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il 1° gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (v. Cass. n. 10703 del 23 maggio 2005, n. 14934 del 15 luglio 2005). “ (Corte di Cassazione a SS. UU., sentenza n. 2598, dep.ta il 5.2.2013).
Fermo restando <<… 2.1 … l'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (“Nuove norme sulla bonifica integrale”), prevede che: «1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.
2. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21»;
2.2 l'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dispone che: «1. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.
2. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette»;
2.3 secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (“Nuove norme Corte di Cassazione
- copia non ufficiale 5 sulla bonifica integrale”), che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007”), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento
(Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2012, n. 21797; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2013, n. 8371; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2014, n. 3594; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2017, n. 4309; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. 6^-5, 18 luglio 2022, n. 22483), non essendo stato abrogato tale sistema dall'art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19192);
2.4 ciò posto, ancora oggi, i contributi consortili sono solitamente riscossi mediante l'emanazione di cartelle di pagamento …>> (Corte Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 16118/2023) nessun dubbio può sussistere che ogni questione afferente l'avversata “cartella esattoriale n. cartella esattoriale n. 07420240003463659000 … notificata … in data 4.4.2024 ……” nonché il correlato “RUOLO N. 2024/000366 – Quota consortile anno 2018”, rientri nella competenza e giurisdizione del IU tributario.
Quanto alla questione del coinvolgimento in questa sede tributaria, e non piuttosto nanti al IU amministrativo, della questione afferente la “…comunicazione del Consorzio prot. n. 604 del 5.2.2018 (doc. 4)…” con cui si vuole che “… l'utenza è stata iscritta al catasto irriguo per “uso diverso da quello agricolo”, nell'erroneo presupposto che - come meglio si evidenzierà in prosieguo - sia al fine sufficiente il mero mutamento della “destinazione d'uso urbanistica” del fondo relativo. 4) Analoghi rilevi valgono per la seconda utenza n. 1846000542 (ex 1.401), a servizio del terreno distinto in catasto al F. 36, mapp. 499/ZZ, da sempre destinato a “prato irriguo". Pure detto contatore, infatti, è stato iscritto al Catasto irriguo Sez. B2, inerente le utenze relative a immobili “diversi dai terreni agricoli” (“usi diversi da quelli agricoli”), solamente con la citata comunicazione Consortile prot. 604 in data 5.2.2018 (doc. 4)…”, rileva il dato - incontroverso in causa - che mai detto provvedimento sia stato impugnato nanti al IU amministrativo;
ne potrebbe esserlo utilmente d'ora innanzi, in ragione della irrimediabile tardivita all'evidenza consumata per inerzia, in quanto che ab initio cognito.
Rileva, invece e, piuttosto, che “Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art. 7 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, degli atti amministrativi illegittimi, presupposti agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la relativa cognizione in sede di legittimità: esso sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato”. Questo il principio di diritto, ben noto aliunde, e stato recentemete ribadito con Ordinanza n. 2216 del 25 gennaio 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Lo Sardo).
La “definitività” della suddetta “comunicazione del Consorzio prot. n. 604 del 5.2.2018 (doc. 4)…” assume rilevo – altrimenti – per quanto di seguito, in ordine alla decisione nel merito dell'odierna controversia.
La questione dell'eccepito difetto di giurisdizione è, dunque, infondata e da rigettarsi.
Non miglior sorte è destinata alla eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi l'obbligazione tributaria già estinta prima della proposizione del ricorso medesimo, atteso che la Ricorrente ha effettuato il pagamento, con espressa riserva di ripetizione (“… Si è detto che la Società esponente, per evitare la sospensione dell'erogazione del servizio idrico da parte del Consorzio di Bonifica (come previsto dall'art. 22 del relativo Regolamento), nonché per porsi al riparo dalla preannunciata esecuzione coattiva, ha provveduto al pagamento dell'importo azionato (doc. 13). Ma con espressa riserva di ripetizione all'esito della favorevole definizione del presente giudizio (doc. 14)…”), avendo comunque interesse ad una pronuncia nel merito della debenza della pretesa tribuaria da parte del giudice adito. Sul piano processuale, infatti, l'estinzione per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se le parti di comune accordo dichiarano di non avere più pretese contrapposte in atto, quanto all'oggetto della lite: il giudice non può rilevare tale cessazione in assenza di tale concorde dichiarazione (Cass., 2 marzo 2015, ord. n. 4137); che pertanto è da rigettarsi.
Quanto al merito delle doglianze di Parte ricorrente, ritiene il IU, che le stesse, siano da rigettarsi, per due ordini di ragioni, da un lato vi è che il decisum di cui alla ridetta “comunicazione del Consorzio prot. n.
604 del 5.2.2018 (doc. 4)… “ e gli atti amministrativi “correlati” alla stessa adottati nel tempo dal resistente Consorzio, siccome incondiviso/i dalla stessa consorziata, non sia(no) mai stato/i impugnato/i nelle deputate sedi, ma di fatto sia stato concludentemente accettato per oltre un quinquennio, vieppiù e nonostante il tacito
“rigetto” delle istanze avversative allo stesso intese frapporsi dalla medesima Ricorrente, da comsorziata.
Dall'altro, la Ricorrente, in questa sede non ha formito elementi decisivi (quale ad es. una CT di parte descrittiva dello stato e consistenza dei luoghi od altra essenziale evidenza probatoria utile al fine di dimostrare l'immutata connotazioe agricola originaria dei fondi per cui è causa) al fine di comprovare il proprio assunto ne ha introdotto elementi di reale ed effettiva illegittimità a supporto di una disapplicazione della succitata “comunicazione”, di cui invero – neanche ha espressamente avanzato formale richiesta in tal senso con il proprio atto introduttivo del presente giudizio.
Il IU rigettare nel merito il Ricorso proposto e ogni altra questione proposta.
La reciprocità della soccombenza all'esito della decisione sulle questioni ed ecezioni sollevate dalle Parti e trattate nel corso del giudizio, giustifica, circa la sorte delle spese di lite, la pronuncia d'integrale compensazione fra loro stesse.
P.Q.M.
Il IU rigetta il Ricorso e compensa integramente tra le Parti le spese di lite.
Il IU
Dott. Paolo Giuseppe Pilia