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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16285 / 2024
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 16285/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; nato Parte_1 Controparte_1 in Argentina il 26.6.1989 in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli Persona_1 nato in [...] il [...] e minori:
[...] nato in [...] il [...]; Controparte_2 nato in [...]
Argentina il 3.9.1991; nato in [...] 1'1.6.2001; CP_4 Controparte_3
[...] nata in Argentina l'[...] in [...] e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: Persona 3 nato in [...] il [...] e Persona_4 nato in [...] il [...]; [...] nato in [...] il [...]; CP_5
Parte 2 , nata in [...] il [...]; Parte_3 nato in [...] il nata in [...] il [...]; 18.5.1975; Parte_4 Parte_5 nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annalaura Carbone, dall'Avv. Geltrude Longo e dall'Avv. Carlo Rombolà
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_6 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: "Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione o domanda,
A. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE l'avvenuta trasmissione in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile da avo italiano e, per l'effetto, DICHIARARE i ricorrenti medesimi cittadini italiani dalla nascita e ORDINARE al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile."
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
23.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_6 chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], Persona_5 come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
emigrato in Argentina, in data 16.12.1897 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_5 "
Controparte 7 (cfr. doc. 3) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 9.5.1900 il loro figlio
Persona_6 (cfr. doc. 5).
Risulta che l'avo si naturalizzava cittadino argentino, come attestato dal certificato positivo di naturalizzazione rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale - Potere Giudiziario della Nazione (cfr. doc. n. 2), soltanto dopo il compimento della maggiore età da parte del figlio e precisamente in data
11.2.1927. Conseguentemente, in base ad una lettura a contrario dell'art. 12, comma 2, della L.
555/1912, il medesimo non ha mai perduto la cittadinanza trasmessagli per via paterna, oltre ad aver acquisito la cittadinanza argentina iure soli ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 346/1869
e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di padre cittadino italiano.
A riguardo, la Corte di cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 454/2024, che "il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti".
Nella pronuncia citata, la Corte di cassazione ha chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 12 della L.
555/1912, quale disciplina di una fattispecie caratterizzata da un quid pluris rispetto a quella di cui all'art. 7 della medesima legge, prevedendo che il minorenne non emancipato, a seguito della perdita della cittadinanza da parte del padre esercente la potestà genitoriale con cui abbia la residenza,
"diventi straniero”, e "ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961.
Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene 'straniero' rispetto allo Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato 'straniero' dallo
Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino".
Stante quanto esposto, il figlio dell'avo italiano, Persona_6 acquisiva la cittadinanza iure sanguinis senza perderla per effetto della naturalizzazione del padre quale cittadino argentino, avvenuta dopo il compimento della sua maggiore età. Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi possiamo ritenere che cittadino italiano iure sanguinis, abbia potuto trasmettere la Persona_6 '
, e, per l'effetto, che quest'ultima l'abbia cittadinanza italiana alla figlia Persona_7 nata in [...] in data [...], [...] potuta trasmettere ai propri figli: Controparte_8 Parte_3 nato in Argentina in [...]_4 nata in [...] in data [...] e
18.5.1975, odierni ricorrenti.
Controparte_6 e, per esso,Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 19.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 22.10.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nato in Argentina in [...]_1 nato in [...] in data [...], Persona_3 nato in 12.8.2019, Persona_2
, و
Persona_4 nato in [...] in data [...] e [...] Argentina in data 6.1.2010,
,
Parte_4 nata in [...] in data [...], il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio
,
da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Controparte_6 , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Il notificazioni, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
Parte 6 . Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei Parte_7 siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono". La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge: ,cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. che l'avo Persona_5 doc. 1) e in data 16.12.1897 contraeva matrimonio in Argentina con la sig.ra Controparte_7
(cfr. doc. 3);
che il sig. Persona_5 si è naturalizzato cittadino argentino come da certificato
-
positivo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 2);
Controparte_7 nasceva in che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_5
Argentina in data 9.5.1900 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_6
che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 3.11.1926 tra il sig. Persona_6
(cfr. doc. 6) nasceva in Argentina in data 25.8.1941 la sig.ra e la sig.ra Parte_8
(cfr. doc. 8); Persona_7
che dall'unione avvenuta in Argentina in data 28.10.1963 tra la sig.ra
[...]
Persona_7 e il sig. (cfr. doc. 9) nascevano in Argentina in data Persona_8
2.8.1968 la sig.ra (cfr. doc. 11), in data 11.3.1974 la sig.ra Parte_1
Controparte_4 (cfr. doc. 20) e in data 18.5.1975 il sig. (cfr. Parte_3 doc. 26), odierni ricorrenti;
che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 16.2.1989 tra la sig.ra Parte_1
(cfr. doc. 12) nascevano in Argentina in data
[...] e il sig. Persona_9
26.6.1989 il sig. (cfr. doc. 13), in data 3.9.1991 il sig. [...] Controparte_1
Controparte_2 (cfr. doc. 17) e in data 1.6.2001 il sig. Controparte_3 (cfr. doc.
19), odierni ricorrenti;
che dall'unione tra il sig. Controparte_1 e la sig.ra (cfr. Parte_9 doc. 14) nascevano in Argentina in data 12.8.2019 i minori (cfr. Persona_1 doc. 15) e Per_2 Persona_1 (cfr. doc. 16), odierni ricorrenti;
contraeva matrimonio in Argentina con che in data 17.5.2024 il sig. Controparte_2 la sig.ra Persona_10 (cfr. doc. 18);
che dall'unione avvenuta in Argentina in data 4.5.2000 tra la sig.ra Controparte_4 e il
(cfr. doc. 21) nascevano in Argentina in data 18.7.2001 il sig. sig. Parte_10
(cfr. doc. 23), in CP_5 (cfr. doc. 22), in data 3.6.2004 la sig.ra Parte_2 data 6.1.2010 il minore Persona_3 (cfr. doc. 24) e in data 23.5.2014 il minore
Persona_4 (cfr. doc. 25), odierni ricorrenti;
che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 21.3.2003 tra il sig. Parte_3
(cfr. doc. 27) nascevano in Argentina in data 17.7.2005 il e la sig.ra Parte_11
(cfr. doc. 28) e in data 14.2.2008 la minore sig. Parte_4 Parte_5
(cfr. doc. 29), odierni ricorrenti.
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita". Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano
è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del
Controparte_6 dei provvedimenti conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Parte 1 nata in [...] il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
Controparte_1 nato in [...] il [...]; Argentina il 2.8.1968; nato in [...] il [...]; Persona_1
[...] nato in nato in [...] il [...]; 'Controparte_2 Persona_2
Argentina il 3.9.1991; nato in [...] 1'1.6.2001; Controparte_3 nato in Persona_3nata in [...] l'[...]; Controparte_4 nato in [...] il [...]; CP_5 Argentina il 6.1.2010; Persona_4 nata in [...] il [...];
[...] nato in [...] il [...]; Parte_2 nato in [...] il [...]; Parte_4 Parte_3 nata in [...] il [...]; nato in [...] il [...], il Parte_5 diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Controparte_6 e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di ordina al procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
-
Torino, 24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 16285/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; nato Parte_1 Controparte_1 in Argentina il 26.6.1989 in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli Persona_1 nato in [...] il [...] e minori:
[...] nato in [...] il [...]; Controparte_2 nato in [...]
Argentina il 3.9.1991; nato in [...] 1'1.6.2001; CP_4 Controparte_3
[...] nata in Argentina l'[...] in [...] e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: Persona 3 nato in [...] il [...] e Persona_4 nato in [...] il [...]; [...] nato in [...] il [...]; CP_5
Parte 2 , nata in [...] il [...]; Parte_3 nato in [...] il nata in [...] il [...]; 18.5.1975; Parte_4 Parte_5 nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annalaura Carbone, dall'Avv. Geltrude Longo e dall'Avv. Carlo Rombolà
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_6 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: "Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione o domanda,
A. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE l'avvenuta trasmissione in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile da avo italiano e, per l'effetto, DICHIARARE i ricorrenti medesimi cittadini italiani dalla nascita e ORDINARE al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile."
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
23.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_6 chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], Persona_5 come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
emigrato in Argentina, in data 16.12.1897 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_5 "
Controparte 7 (cfr. doc. 3) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 9.5.1900 il loro figlio
Persona_6 (cfr. doc. 5).
Risulta che l'avo si naturalizzava cittadino argentino, come attestato dal certificato positivo di naturalizzazione rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale - Potere Giudiziario della Nazione (cfr. doc. n. 2), soltanto dopo il compimento della maggiore età da parte del figlio e precisamente in data
11.2.1927. Conseguentemente, in base ad una lettura a contrario dell'art. 12, comma 2, della L.
555/1912, il medesimo non ha mai perduto la cittadinanza trasmessagli per via paterna, oltre ad aver acquisito la cittadinanza argentina iure soli ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 346/1869
e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di padre cittadino italiano.
A riguardo, la Corte di cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 454/2024, che "il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti".
Nella pronuncia citata, la Corte di cassazione ha chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 12 della L.
555/1912, quale disciplina di una fattispecie caratterizzata da un quid pluris rispetto a quella di cui all'art. 7 della medesima legge, prevedendo che il minorenne non emancipato, a seguito della perdita della cittadinanza da parte del padre esercente la potestà genitoriale con cui abbia la residenza,
"diventi straniero”, e "ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961.
Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene 'straniero' rispetto allo Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato 'straniero' dallo
Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino".
Stante quanto esposto, il figlio dell'avo italiano, Persona_6 acquisiva la cittadinanza iure sanguinis senza perderla per effetto della naturalizzazione del padre quale cittadino argentino, avvenuta dopo il compimento della sua maggiore età. Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi possiamo ritenere che cittadino italiano iure sanguinis, abbia potuto trasmettere la Persona_6 '
, e, per l'effetto, che quest'ultima l'abbia cittadinanza italiana alla figlia Persona_7 nata in [...] in data [...], [...] potuta trasmettere ai propri figli: Controparte_8 Parte_3 nato in Argentina in [...]_4 nata in [...] in data [...] e
18.5.1975, odierni ricorrenti.
Controparte_6 e, per esso,Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 19.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 22.10.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nato in Argentina in [...]_1 nato in [...] in data [...], Persona_3 nato in 12.8.2019, Persona_2
, و
Persona_4 nato in [...] in data [...] e [...] Argentina in data 6.1.2010,
,
Parte_4 nata in [...] in data [...], il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio
,
da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Controparte_6 , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Il notificazioni, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
Parte 6 . Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei Parte_7 siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono". La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge: ,cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. che l'avo Persona_5 doc. 1) e in data 16.12.1897 contraeva matrimonio in Argentina con la sig.ra Controparte_7
(cfr. doc. 3);
che il sig. Persona_5 si è naturalizzato cittadino argentino come da certificato
-
positivo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 2);
Controparte_7 nasceva in che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_5
Argentina in data 9.5.1900 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_6
che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 3.11.1926 tra il sig. Persona_6
(cfr. doc. 6) nasceva in Argentina in data 25.8.1941 la sig.ra e la sig.ra Parte_8
(cfr. doc. 8); Persona_7
che dall'unione avvenuta in Argentina in data 28.10.1963 tra la sig.ra
[...]
Persona_7 e il sig. (cfr. doc. 9) nascevano in Argentina in data Persona_8
2.8.1968 la sig.ra (cfr. doc. 11), in data 11.3.1974 la sig.ra Parte_1
Controparte_4 (cfr. doc. 20) e in data 18.5.1975 il sig. (cfr. Parte_3 doc. 26), odierni ricorrenti;
che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 16.2.1989 tra la sig.ra Parte_1
(cfr. doc. 12) nascevano in Argentina in data
[...] e il sig. Persona_9
26.6.1989 il sig. (cfr. doc. 13), in data 3.9.1991 il sig. [...] Controparte_1
Controparte_2 (cfr. doc. 17) e in data 1.6.2001 il sig. Controparte_3 (cfr. doc.
19), odierni ricorrenti;
che dall'unione tra il sig. Controparte_1 e la sig.ra (cfr. Parte_9 doc. 14) nascevano in Argentina in data 12.8.2019 i minori (cfr. Persona_1 doc. 15) e Per_2 Persona_1 (cfr. doc. 16), odierni ricorrenti;
contraeva matrimonio in Argentina con che in data 17.5.2024 il sig. Controparte_2 la sig.ra Persona_10 (cfr. doc. 18);
che dall'unione avvenuta in Argentina in data 4.5.2000 tra la sig.ra Controparte_4 e il
(cfr. doc. 21) nascevano in Argentina in data 18.7.2001 il sig. sig. Parte_10
(cfr. doc. 23), in CP_5 (cfr. doc. 22), in data 3.6.2004 la sig.ra Parte_2 data 6.1.2010 il minore Persona_3 (cfr. doc. 24) e in data 23.5.2014 il minore
Persona_4 (cfr. doc. 25), odierni ricorrenti;
che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 21.3.2003 tra il sig. Parte_3
(cfr. doc. 27) nascevano in Argentina in data 17.7.2005 il e la sig.ra Parte_11
(cfr. doc. 28) e in data 14.2.2008 la minore sig. Parte_4 Parte_5
(cfr. doc. 29), odierni ricorrenti.
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita". Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano
è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del
Controparte_6 dei provvedimenti conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Parte 1 nata in [...] il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
Controparte_1 nato in [...] il [...]; Argentina il 2.8.1968; nato in [...] il [...]; Persona_1
[...] nato in nato in [...] il [...]; 'Controparte_2 Persona_2
Argentina il 3.9.1991; nato in [...] 1'1.6.2001; Controparte_3 nato in Persona_3nata in [...] l'[...]; Controparte_4 nato in [...] il [...]; CP_5 Argentina il 6.1.2010; Persona_4 nata in [...] il [...];
[...] nato in [...] il [...]; Parte_2 nato in [...] il [...]; Parte_4 Parte_3 nata in [...] il [...]; nato in [...] il [...], il Parte_5 diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Controparte_6 e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di ordina al procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
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Torino, 24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea