Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/04/2026, n. 6617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6617 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01383/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2026, proposto da Md AB SI Jibon, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l'Immigrazione sull'istanza volta ad ottenere la convocazione del ricorrente e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato Prot. N° P-RM/L/Q/2023/103882, e perché si ordini all'Amministrazione resistente di provvedere espressamente sull'istanza di cui è causa, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 2 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa VI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- col ricorso in esame si chiede, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l'Immigrazione sull'istanza volta ad ottenere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato Prot. N° P-RM/L/Q/2023/103882, e di ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere espressamente sull'istanza di cui è causa, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento;
- con memoria depositata in data 2 aprile 2026 il ricorrente ha dichiarato venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio, in ragione dell’intervenuta convocazione del ricorrente e del datore di lavoro, il giorno 31 marzo 2026, per la stipula del contratto di soggiorno per lo Sportello Unico per l’Immigrazione, all’esito della quale il ricorrente ha regolarizzato la sua posizione in Italia;
- con memoria depositata in data 3 aprile 2026 l’Amministrazione resistente ha confermato l’avvenuto rilascio del c.d. “modello 209” in favore del ricorrente;
- alla camera di consiglio del 10 aprile 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- che, in ragione di quanto dichiarato da parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio, attesa l’intervenuta convocazione delle parti da parte dell’Amministrazione ai fini del rilascio del titolo richiesto, ricorrano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio e, dunque, l’improcedibilità del ricorso;
- che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso sul silenzio, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
VI ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ON | SA NA |
IL SEGRETARIO