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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro
Dott.ssa NA Di RO in data 17/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.236/2024R.g.
Tra
n.27/01/1962 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Marrabello Daniela
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Esposito Gianfranco
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 06/02/2024, depositato in data 05/02/2024,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione n.OI-001440182.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze dell'1.04.2024, 11.11.2025 e all'udienza del 26.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine
1 assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti , ha adottato la senten za con contestuale motivazione, nei termini di seguito precisati , di cui dispone la comunicazione alle parti.
In ordine al dies a quo, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Velletri sez. lav., nella sentenza del 04/10/2022 n.1013, “La giurisprudenza ha chiarito che "tale disposizione (L.
n. 689 del 1981, art. 14, comma 2), nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità
o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n.
26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatone, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua
(eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno
2 sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)" (Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2014, n. 7681): pertanto, "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie" (Cassazione civile, sez. 1^,
15/07/1996, n. 6408). La giurisprudenza ha pure precisato che "La L. n. 689 del 1981, art. 14 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa" (Cassazione civile, sez. lav., 02/02/1999, n. 865) e che il fatto che la contestazione della violazione possa non essere immediata, in quanto necessiti di una valutazione che sposti il dies a quo dal fatto al momento dell'accertamento, non esime l'amministrazione dall'operare in un tempo ragionevole sanzionando con la decadenza per tardività un'irragionevole dilazione dei tempi. Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830" (Cassazione civile, sez. 2^, 26/01/2021, n. 1614). In riferimento agli illeciti amministrativi, quindi, la decorrenza del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 è collegata al momento della acquisizione (e della valutabilità) di tutti gli elementi istruttori”.
Anche di recente la Cassazione civile sez. II, 11/09/2024 n.24401 ha osservato che “È noto il principio - richiamato sia in sentenza, sia da entrambe le parti - affermato da questa Corte, in virtù del quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito
3 di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte:
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683-01; conf. da Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 3712 del 2024 non massimata, riportata in memoria dal ricorrente). Dunque: la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'"acquisizione informativa" e, in particolare, la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi rimessi alla valutazione del giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato di cui dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5)”.
Nel caso di specie, il completamento di queste attività può ritenersi compiuto allorquando risultano redatti gli esiti degli accertamenti e risultano notificati i provvedimenti di accertamento della violazione (diffide notificate in data 21.11.2018), in mancanza di diversi riscontri probatori per cui l'obbligazione di pagamento non si è estinta.
La tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981, ragione per cui il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa, non si può ritenere estinto.
Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio si liquidano come da dispositivo in base al principio della soccombenza ex art.91c.p.c.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1300,00, nei confronti dell' resistente. CP_2
Si comunichi.
Vibo Valentia, 17 dicembre 2025
Il Giudice
NA Di RO
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