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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1905/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1905/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MESCOLI MARIASTELLA, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 8, IO LI presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. NOTARI GIORGIO e dell'avv. TONDELLI Controparte_1
ANGELA, elettivamente domiciliata in VIA P. BORSELLINO N. 2, IO LI presso il difensore avv. Notari Giorgio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28 ottobre 2025
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a GI EM in data 6 aprile 1986, e dalla loro unione sono nati i due figli (nato l'[...]) e (nato il [...]). Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, esponendo che il procedimento di separazione era stato definito con la sentenza del Tribunale di GI EM emessa in data 07/05/2024 e passata in giudicato, che aveva pronunciato la sola separazione tra i coniugi.
Il ricorrente ha inoltre precisato che i due figli erano economicamente autosufficienti e vivevano con le loro rispettive famiglie in immobile sito in Cavriago (RE), via Brodolini n. 3, la moglie viveva nella ex casa coniugale a Montecchio EM, e lui viveva in immobile di sua esclusiva proprietà sito in GI
EM.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/09/2025, si è costituita in giudizio la resistente , la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto che in Controparte_1 via provvisoria ed urgente le venisse assegnata la casa coniugale, ed in via riconvenzionale ha avanzato domanda di assegno divorzile nella misura di € 1.500,00 mensili.
Entrambe le parti sono concordi sulla pronuncia di una sentenza non definitiva sul vincolo.
Invero, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche: la separazione tra i coniugi è stata infatti già dichiarata con sentenza di questo Tribunale n.
529/2024 del 07/05/2024, ed è decorso il periodo minimo previsto ex lege, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fatto che entrambi i coniugi, all'odierna udienza, hanno riconosciuto che la convivenza sia cessata nell'anno 2020 e non sia più stata ripresa.
È evidente quindi che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto all'ulteriore questione rimasta controversa, relativa alla domanda della resistente di assegno divorzile, la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza, essendo peraltro pendenti trattative tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GI EM in data 6 aprile
1986 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1 di GI EM (Atto n. 54, Parte 2, Serie A dell'anno 1986);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GI EM di procedere all' annotazione pagina 2 di 3 della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese di lite.
Così deciso a GI EM nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 28 ottobre
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1905/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MESCOLI MARIASTELLA, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 8, IO LI presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. NOTARI GIORGIO e dell'avv. TONDELLI Controparte_1
ANGELA, elettivamente domiciliata in VIA P. BORSELLINO N. 2, IO LI presso il difensore avv. Notari Giorgio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28 ottobre 2025
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a GI EM in data 6 aprile 1986, e dalla loro unione sono nati i due figli (nato l'[...]) e (nato il [...]). Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, esponendo che il procedimento di separazione era stato definito con la sentenza del Tribunale di GI EM emessa in data 07/05/2024 e passata in giudicato, che aveva pronunciato la sola separazione tra i coniugi.
Il ricorrente ha inoltre precisato che i due figli erano economicamente autosufficienti e vivevano con le loro rispettive famiglie in immobile sito in Cavriago (RE), via Brodolini n. 3, la moglie viveva nella ex casa coniugale a Montecchio EM, e lui viveva in immobile di sua esclusiva proprietà sito in GI
EM.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/09/2025, si è costituita in giudizio la resistente , la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto che in Controparte_1 via provvisoria ed urgente le venisse assegnata la casa coniugale, ed in via riconvenzionale ha avanzato domanda di assegno divorzile nella misura di € 1.500,00 mensili.
Entrambe le parti sono concordi sulla pronuncia di una sentenza non definitiva sul vincolo.
Invero, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche: la separazione tra i coniugi è stata infatti già dichiarata con sentenza di questo Tribunale n.
529/2024 del 07/05/2024, ed è decorso il periodo minimo previsto ex lege, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fatto che entrambi i coniugi, all'odierna udienza, hanno riconosciuto che la convivenza sia cessata nell'anno 2020 e non sia più stata ripresa.
È evidente quindi che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto all'ulteriore questione rimasta controversa, relativa alla domanda della resistente di assegno divorzile, la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza, essendo peraltro pendenti trattative tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GI EM in data 6 aprile
1986 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1 di GI EM (Atto n. 54, Parte 2, Serie A dell'anno 1986);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GI EM di procedere all' annotazione pagina 2 di 3 della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese di lite.
Così deciso a GI EM nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 28 ottobre
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 3 di 3