Rigetto
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 5491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5491 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05491/2025REG.PROV.COLL.
N. 05259/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5259 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Guidetti e Maria Elisabetta Vandelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 4709/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno gravame è relativo alla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 4709/2023, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana motivato con riferimento a tre condanne penali sofferte dal richiedente tra il 2009 e il 2011, tutte inflitte con decreto penale e tutte concernenti il reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, comma 2, lettera c ), del d.lgs. n. 285 del 1992.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2025.
2. Il T.A.R., nel respingere il ricorso di primo grado, ha tra l’altro osservato che “ il comportamento delittuoso dell’istante, nonostante l’intervenuta estinzione di due dei tre reati (il ricorrente, infatti, ha documentato in giudizio l’avvenuta pronuncia di estinzione limitatamente a due dei tre decreti penali di condanna: cfr. suoi docc. nn. 14 e 15), rimane valutabile come fatto storico e, quindi, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e civili e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (così, da ultimo, anche sentenze n. 13901 e n. 13910 del 2022, citt.). Analogamente è a dirsi per la riabilitazione, ottenuta solo recentemente dal ricorrente, in data 24 maggio 2022 e pubblicata in data 4 agosto 2022 (cfr. il documento depositato in giudizio in data 28 dicembre 2022) – che è successiva rispetto all’atto impugnato (adottato il 5 ottobre 2021) – e che, ancora una volta, si riferisce solo a due dei tre decreti penali posti a base del provvedimento di diniego ”.
L’appellante deduce anzitutto un difetto di istruttoria, laddove afferma che “ Il fatto che il Ministero dell’Interno fosse a conoscenza dei provvedimenti di estinzione dei reati oltre che del lungo percorso di vita in Italia del ricorrente, e non ne abbia fatto espressa menzione nel provvedimento di rigetto della cittadinanza non risponde ai principi di leale collaborazione, di correttezza e buona fede oggettiva a cui anche l’azione della P.A. deve informarsi (….)”.
In realtà però sul punto il TAR ha ben motivato in merito alla valutabilità del fatto storico in sede di esercizio del potere discrezionale.
3. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto anche con riguardo agli ulteriori profili di doglianza, e segnatamente alla c.d. spettanza del bene della vita, dal momento che, se è vero che esistono precedenti nei quali si è affermato che un’unica isolata condanna riportata in passato per guida in stato di ebbrezza non è sufficiente a fondare un giudizio di mancata integrazione nel tessuto sociale italiano, tuttavia, alla stregua dell’ampia discrezionalità che pacificamente connota la valutazione dell’Amministrazione in subiecta materia , un siffatto giudizio può essere considerato immune da vizi in presenza di plurime e reiterate condanne per detto reato, considerate non irragionevolmente sintomatiche di una proclività a non rispettare le regole di convivenza civile, ferma restando l’irrilevanza dell’estinzione del reato (che si ricollega al decorso del tempo e non esclude che le condotte ascritte al richiedente possano essere valutate come fatto storico significativo) e della sopravvenuta riabilitazione (che è successiva al provvedimento impugnato, e pertanto potrà semmai legittimare la presentazione di una nuova istanza).
È appena il caso di osservare che la legittimità della valutazione discrezionale dell’Amministrazione circa il possesso del fondamentale elemento per ottenere la cittadinanza rende recessivo l’invocato bilanciamento con gli elementi che testimoniano dell’inserimento in Italia: proprio la circostanza che sia la moglie che il figlio abbiano ottenuto la cittadinanza dimostra semmai che la valutazione della sussistenza dei presupposti è strettamente individuale, e in ogni caso l’insieme di tutti gli elementi considerati dimostra un inserimento sul territorio sicuramente sussistente dal punto di vista materiale ma privo del fondamentale elemento sopra richiamato.
4. Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.