Art. 37.
Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio di di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.
Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio di di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.