Art. 2.
Alla determinazione dei contributi agli Enti indicati nell'articolo 1 provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all' articolo 2 - primo comma - del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 .
Alla determinazione dei contributi agli Enti indicati nell'articolo 1 provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all' articolo 2 - primo comma - del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 .