Articolo 2 della Legge 8 novembre 1963, n. 1519
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 dicembre 1963
Art. 2.
Alla determinazione dei contributi agli Enti indicati nell'articolo 1 provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all' articolo 2 - primo comma - del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 .
Entrata in vigore il 10 dicembre 1963