Articolo 4 della Legge 11 luglio 2002, n. 148
Articolo 3Articolo 5
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9 agosto 2002
Art. 4. 1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione e' disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 9 agosto 2002
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