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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 517/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EG Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500001162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500001162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500001162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500001162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500001162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nata a [...] il data_1 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa come indicato in atti ed ammessa al gratuito patrocinio, ha impugnato, contro l'A.D.E.R. e la EG LI, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29480202500001162000 riconducibile ai seguenti atti prodromici:
a) cartella n. 29420200003044268000 notificata il 13.02.2023 avente ad oggetto tassa auto 2017;
b) cartella n. 29420210004934979000 avente ad oggetto contravvenzioni codice della strada;
c) cartella n. 29420210012581506000 notificata il 13.03.2023 avente ad oggetto tassa auto 2016;
d) cartella n. 29420210015597029000 notificata il 13.03.2023 avente ad oggetto tassa auto 2018;
e) cartella n. 29420220003986968000 notificata il 13.03.2023 avente ad oggetto tassa auto 2019;
f) cartella n. 29420230003820056000 notificata il 21.08.2023 avente ad oggetto tassa auto 2020.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Prescrizione del tributo e decadenza della potestà impositiva dell'Ente.
2) Violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
3) Nullità/Illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 – omessa allegazione - .
4) Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
5) Illegittimità del provvedimento impugnato in quanto relativo a mezzo strumentale utilizzato per recarsi al lavoro.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E.R. contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone, in via preliminare, la inammissibilità e, nel merito il rigetto in quanto infondato.
Si è costituita, altresì, la EG LI la quale chiede di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per l'anno 2016, limitatamente al veicolo targato Targa_2, in quanto l'avviso di accertamento prodromico alla cartella ha avuto esito negativo e pertanto l'Ente Regionale ha provveduto all'annullamento della relativa posizione tributaria, e di confermare l'atto impugnato in ordine alle restanti pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la pretesa riconducibile alla prodromica cartella indicata alla succitata lettera b) è stata impugnata innanzi al Giudice di Pace di Piazza Armerina non rientrando, tale atto, nella giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, dalla documentazione versata in atti risulta che le restanti prodromiche cartelle di pagamento riconducibili all'atto impugnato, sono state notificate alla parte ricorrente.
Risulta altresì depositata in atti la intimazione di pagamento n. 29420249004063853000 (notificata alla ricorrente in data 23.12.2024 e dalla stessa non impugnata) nella quale vengono richiamate le cartelle indicate alle succitate lettere a), c), d), ed e).
Orbene essendo la intimazione di pagamento atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art. 19 D. Lgs. n. 542/1992 la mancata impugnazione, nei termini previsti, determina la cristallizzazione della pretesa (rendendola definitiva) e preclude la possibilità di eccepire la eventuale prescrizione. Pertanto il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Parimenti, attesa la notifica delle prodromiche cartelle all'atto opposto, nessuna violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nessuna violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e nessuna omessa notifica degli atti presupposti viene riscontrata.
In riferimento all'ultimo motivo di ricorso, ossia illegittimità del provvedimento opposto perchè relativo a mezzo strumentale utilizzato dalla ricorrente per recarsi al lavoro, non risulta versata in atti, a tal fine, alcuna documentazione probatoria e pertanto tale motivo non può essere accolto.
A seguito di quanto fin qui esplicitato il ricorso risulta meritevole di parziale accoglimento esclusivamente per quanto riconosciuto dall'Ente impositore ( EG LI ) e l'atto impugnato viene parzialmente annullato nei limiti della pretesa, per l'anno 2016, riconducibile al veicolo targato Targa_2, in ordine alla quale la EG LI ha provveduto all'annullamento.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'atto impugnato nei limiti della pretesa, per l'anno 2016, riconducibile al veicolo targato Targa_2 Spese compensate tra le parti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 517/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EG Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500001162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500001162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500001162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500001162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500001162000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nata a [...] il data_1 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa come indicato in atti ed ammessa al gratuito patrocinio, ha impugnato, contro l'A.D.E.R. e la EG LI, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29480202500001162000 riconducibile ai seguenti atti prodromici:
a) cartella n. 29420200003044268000 notificata il 13.02.2023 avente ad oggetto tassa auto 2017;
b) cartella n. 29420210004934979000 avente ad oggetto contravvenzioni codice della strada;
c) cartella n. 29420210012581506000 notificata il 13.03.2023 avente ad oggetto tassa auto 2016;
d) cartella n. 29420210015597029000 notificata il 13.03.2023 avente ad oggetto tassa auto 2018;
e) cartella n. 29420220003986968000 notificata il 13.03.2023 avente ad oggetto tassa auto 2019;
f) cartella n. 29420230003820056000 notificata il 21.08.2023 avente ad oggetto tassa auto 2020.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Prescrizione del tributo e decadenza della potestà impositiva dell'Ente.
2) Violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
3) Nullità/Illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 – omessa allegazione - .
4) Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
5) Illegittimità del provvedimento impugnato in quanto relativo a mezzo strumentale utilizzato per recarsi al lavoro.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E.R. contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone, in via preliminare, la inammissibilità e, nel merito il rigetto in quanto infondato.
Si è costituita, altresì, la EG LI la quale chiede di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per l'anno 2016, limitatamente al veicolo targato Targa_2, in quanto l'avviso di accertamento prodromico alla cartella ha avuto esito negativo e pertanto l'Ente Regionale ha provveduto all'annullamento della relativa posizione tributaria, e di confermare l'atto impugnato in ordine alle restanti pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la pretesa riconducibile alla prodromica cartella indicata alla succitata lettera b) è stata impugnata innanzi al Giudice di Pace di Piazza Armerina non rientrando, tale atto, nella giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, dalla documentazione versata in atti risulta che le restanti prodromiche cartelle di pagamento riconducibili all'atto impugnato, sono state notificate alla parte ricorrente.
Risulta altresì depositata in atti la intimazione di pagamento n. 29420249004063853000 (notificata alla ricorrente in data 23.12.2024 e dalla stessa non impugnata) nella quale vengono richiamate le cartelle indicate alle succitate lettere a), c), d), ed e).
Orbene essendo la intimazione di pagamento atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art. 19 D. Lgs. n. 542/1992 la mancata impugnazione, nei termini previsti, determina la cristallizzazione della pretesa (rendendola definitiva) e preclude la possibilità di eccepire la eventuale prescrizione. Pertanto il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Parimenti, attesa la notifica delle prodromiche cartelle all'atto opposto, nessuna violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nessuna violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e nessuna omessa notifica degli atti presupposti viene riscontrata.
In riferimento all'ultimo motivo di ricorso, ossia illegittimità del provvedimento opposto perchè relativo a mezzo strumentale utilizzato dalla ricorrente per recarsi al lavoro, non risulta versata in atti, a tal fine, alcuna documentazione probatoria e pertanto tale motivo non può essere accolto.
A seguito di quanto fin qui esplicitato il ricorso risulta meritevole di parziale accoglimento esclusivamente per quanto riconosciuto dall'Ente impositore ( EG LI ) e l'atto impugnato viene parzialmente annullato nei limiti della pretesa, per l'anno 2016, riconducibile al veicolo targato Targa_2, in ordine alla quale la EG LI ha provveduto all'annullamento.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'atto impugnato nei limiti della pretesa, per l'anno 2016, riconducibile al veicolo targato Targa_2 Spese compensate tra le parti.