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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8293 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 5745/2025 Verbale dell'udienza del 23/09/2025 È presente per la appellante per delega dell'avvocato Parte_1
Porcelli l'avv. Davide Villani. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia del sig. e della Controparte_1
, ritualmente citati e non comparsi, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti CP_2
a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Villani si riporta all'atto di appello, reitera tutte le eccezioni preliminari in punto di difetto di giurisdizione del giudice di prime cure, incompetenza per territorio inderogabile del giudice di prime cure in favore del Giudice di Pace di Gragnano, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e domandato in quanto inammissibile e infondato, conclude per l'accoglimento del gravame e per la riforma della sentenza appellata, con vittoria di spese, e chiede che la causa sia decisa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 5745 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Porcelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via S.M. di Costantinopoli n. 104 APPELLANTE E
, Controparte_1 CP_2
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 316 c.p.c. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Capri, l'agente della riscossione e l'ente impositore, , formulando CP_2 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 07120220087053604000, afferente a tassa automobilistica relativa all'anno 2020. A sostegno dell'opposizione, l'istante deduceva che la cartella di pagamento impugnata era stata notificata, ad opera dell' , soltanto in data 5.6.2024, Controparte_3 successivamente allo spirare del termine di prescrizione triennale, e ne chiedeva, pertanto, l'annullamento, previo accertamento dell'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere in executivis, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio l' , resistendo alla domanda e Controparte_3 chiedendone il rigetto, mentre non si costituiva la , nonostante la regolare CP_2 notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Il giudice di pace di Capri, con sentenza n. 101/2025 del 17.2.2025, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, accertata l'intervenuta prescrizione, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava che nulla era dovuto dal contribuente in forza della cartella di pagamento n. 07120220087053604000; condannava la al CP_2 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, mentre compensava le stesse nei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione. Con atto di appello tempestivamente notificato l' ha Controparte_3 impugnato la sentenza sopra indicata, deducendo, come motivi di gravame ex art. 339, comma 2 c.p.c., in via principale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via subordinata, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Capri, essendo competente per territorio il Giudice di Pace di Gragnano, nella cui circoscrizione ricade il luogo della notificazione della cartella di pagamento, ai Controparte_4 sensi degli artt. 26, 615 comma 1 c.p.c. e 480 comma 3 c.p.c.; nel merito, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione atteso che la cartella di pagamento n. 07120220087053604000 era stata ritualmente notificata il 25.5.2023. Non si sono costituiti in giudizio, benché regolarmente evocati, né , Controparte_1 né la . CP_2
L'appello è fondato, dovendosi ritenere meritevole di pregio il motivo di gravame, formulato in via principale, con il quale l'appellante ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che, avendo il contribuente impugnato la cartella di pagamento n. 07120220087053604000, relativa a tassa automobilistica dell'anno 2020, prospettando l'intervenuta prescrizione della pretesa, maturata antecedentemente alla notifica della cartella stessa, la giurisdizione sulla presente controversia spetta al giudice tributario. Invero, in materia di riscossione esattoriale a mezzo ruolo di crediti tributari, il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudica ordinario è delineato dagli artt. 2 e 19 d. lgs. n. 546/1992. Limitatamente a ciò che interessa in questa sede, giova rappresentare che:
- l'art. 2, comma 1 d. lgs. n. 546/1992 stabilisce, tra l'altro, che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
- l'art. 19, comma 1 lettera d) d. lgs. n. 546/1992 annovera espressamente tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario “il ruolo e la cartella di pagamento”. A fronte di tale quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, sussista la giurisdizione del giudice tributario non solo in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento, ma anche in ordine all'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche in caso di ritenuta validità della notifica della stessa, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (cfr. Cass. civ. sez. un., n.16986/2022; Cass. civ. n. 23894/2023; Cass. civ. n. 32539/2024). In sostanza, ciò che radica la giurisdizione del giudice ordinario, fermi restando gli ulteriori presupposti normativi, è il compimento, da parte dell'agente della riscossione, di un atto esecutivo e tale, certamente, non può ritenersi la cartella di pagamento che, nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, costituisce soltanto un atto prodromico all'esecuzione forzata tributaria (cfr. Cass. n. 3021/2018, secondo cui nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica). Ciò posto, nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 07120220087053604000 ha ad oggetto un credito tributario (tassa automobilistica relativa all'anno 2020). Nell'impugnare la stessa, è stato lo stesso contribuente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dopo aver premesso che la cartella di pagamento è atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 546/1992, a prospettare l'infondatezza della relativa pretesa impositiva per prescrizione maturata anteriormente all'asserita data di notifica della stessa, seppur avvalendosi impropriamente del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., il quale certamente non può svolgere una funzione recuperatoria di doglianze che avrebbero potuto e dovuto farsi valere innanzi al giudice tributario (Cass. civ. n.23894/2023). Alla luce di tali argomentazioni, in accoglimento del motivo di gravame formulato dall'appellante in via principale, deve declinarsi la giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, con la precisazione che esse saranno liquidate esclusivamente in favore dell' , non avendo la Controparte_3
, contumace in entrambi i gradi di giudizio, svolto alcuna attività difensiva. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 101/2025 del 17.2.2025 del Giudice di Pace di Capri, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, dei compensi di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 173,00 per
[...] il primo grado, e in € 332,00 per il presente, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 23/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott.ssa Teresa Barile CP_5
Porcelli l'avv. Davide Villani. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia del sig. e della Controparte_1
, ritualmente citati e non comparsi, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti CP_2
a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Villani si riporta all'atto di appello, reitera tutte le eccezioni preliminari in punto di difetto di giurisdizione del giudice di prime cure, incompetenza per territorio inderogabile del giudice di prime cure in favore del Giudice di Pace di Gragnano, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e domandato in quanto inammissibile e infondato, conclude per l'accoglimento del gravame e per la riforma della sentenza appellata, con vittoria di spese, e chiede che la causa sia decisa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 5745 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Porcelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via S.M. di Costantinopoli n. 104 APPELLANTE E
, Controparte_1 CP_2
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 316 c.p.c. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Capri, l'agente della riscossione e l'ente impositore, , formulando CP_2 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 07120220087053604000, afferente a tassa automobilistica relativa all'anno 2020. A sostegno dell'opposizione, l'istante deduceva che la cartella di pagamento impugnata era stata notificata, ad opera dell' , soltanto in data 5.6.2024, Controparte_3 successivamente allo spirare del termine di prescrizione triennale, e ne chiedeva, pertanto, l'annullamento, previo accertamento dell'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere in executivis, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio l' , resistendo alla domanda e Controparte_3 chiedendone il rigetto, mentre non si costituiva la , nonostante la regolare CP_2 notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Il giudice di pace di Capri, con sentenza n. 101/2025 del 17.2.2025, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, accertata l'intervenuta prescrizione, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava che nulla era dovuto dal contribuente in forza della cartella di pagamento n. 07120220087053604000; condannava la al CP_2 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, mentre compensava le stesse nei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione. Con atto di appello tempestivamente notificato l' ha Controparte_3 impugnato la sentenza sopra indicata, deducendo, come motivi di gravame ex art. 339, comma 2 c.p.c., in via principale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via subordinata, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Capri, essendo competente per territorio il Giudice di Pace di Gragnano, nella cui circoscrizione ricade il luogo della notificazione della cartella di pagamento, ai Controparte_4 sensi degli artt. 26, 615 comma 1 c.p.c. e 480 comma 3 c.p.c.; nel merito, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione atteso che la cartella di pagamento n. 07120220087053604000 era stata ritualmente notificata il 25.5.2023. Non si sono costituiti in giudizio, benché regolarmente evocati, né , Controparte_1 né la . CP_2
L'appello è fondato, dovendosi ritenere meritevole di pregio il motivo di gravame, formulato in via principale, con il quale l'appellante ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che, avendo il contribuente impugnato la cartella di pagamento n. 07120220087053604000, relativa a tassa automobilistica dell'anno 2020, prospettando l'intervenuta prescrizione della pretesa, maturata antecedentemente alla notifica della cartella stessa, la giurisdizione sulla presente controversia spetta al giudice tributario. Invero, in materia di riscossione esattoriale a mezzo ruolo di crediti tributari, il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudica ordinario è delineato dagli artt. 2 e 19 d. lgs. n. 546/1992. Limitatamente a ciò che interessa in questa sede, giova rappresentare che:
- l'art. 2, comma 1 d. lgs. n. 546/1992 stabilisce, tra l'altro, che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
- l'art. 19, comma 1 lettera d) d. lgs. n. 546/1992 annovera espressamente tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario “il ruolo e la cartella di pagamento”. A fronte di tale quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, sussista la giurisdizione del giudice tributario non solo in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento, ma anche in ordine all'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche in caso di ritenuta validità della notifica della stessa, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (cfr. Cass. civ. sez. un., n.16986/2022; Cass. civ. n. 23894/2023; Cass. civ. n. 32539/2024). In sostanza, ciò che radica la giurisdizione del giudice ordinario, fermi restando gli ulteriori presupposti normativi, è il compimento, da parte dell'agente della riscossione, di un atto esecutivo e tale, certamente, non può ritenersi la cartella di pagamento che, nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, costituisce soltanto un atto prodromico all'esecuzione forzata tributaria (cfr. Cass. n. 3021/2018, secondo cui nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica). Ciò posto, nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 07120220087053604000 ha ad oggetto un credito tributario (tassa automobilistica relativa all'anno 2020). Nell'impugnare la stessa, è stato lo stesso contribuente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dopo aver premesso che la cartella di pagamento è atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 546/1992, a prospettare l'infondatezza della relativa pretesa impositiva per prescrizione maturata anteriormente all'asserita data di notifica della stessa, seppur avvalendosi impropriamente del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., il quale certamente non può svolgere una funzione recuperatoria di doglianze che avrebbero potuto e dovuto farsi valere innanzi al giudice tributario (Cass. civ. n.23894/2023). Alla luce di tali argomentazioni, in accoglimento del motivo di gravame formulato dall'appellante in via principale, deve declinarsi la giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, con la precisazione che esse saranno liquidate esclusivamente in favore dell' , non avendo la Controparte_3
, contumace in entrambi i gradi di giudizio, svolto alcuna attività difensiva. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 101/2025 del 17.2.2025 del Giudice di Pace di Capri, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, dei compensi di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 173,00 per
[...] il primo grado, e in € 332,00 per il presente, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 23/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott.ssa Teresa Barile CP_5