Ordinanza presidenziale 30 giugno 2022
Ordinanza presidenziale 10 agosto 2023
Sentenza 30 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026REG.PROV.COLL.
N. 08927/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8927 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saulle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08529/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. ST LO VI e udito per la parte appellante l’avvocato Francesco Saulle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS-, in servizio presso l’Ufficio Stranieri (oggi Ufficio Immigrazione) della Questura di Roma, è stato sottoposto al procedimento penale R.G. n. 15113/1998 della Procura di Roma e R.G. n. 8157/08 del Tribunale di Roma con l’accuso di aver rilasciato, a fini di lucro, il rilascio di permessi, rinnovi e sanatorie di permessi di soggiorno a soggetti che non ne avevano diritto.
L’odierno ricorrente è stato sospeso in via cautelativa dal servizio con decorrenza 18 luglio 2000 e fino al 7 luglio 2005.
Il suddetto procedimento penale è stato definito con due sentenze del Tribunale Penale di Roma:
- la sentenza del 6 dicembre 2007, n. 3453, divenuta irrevocabile dal 12 febbraio 2008, dichiarativa del nuovo luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 81 e 319 c.p.;
- la sentenza del 18 luglio 2016, n. 12769, divenuta irrevocabile dal 25 ottobre 2016, riguardante il capo di imputazione relativo al rato di cui all’art. 416 c.p., ove il Sig. -OMISSIS- è stato assolto per non aver commesso il fatto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.
In data 27 marzo 2017, l’Amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell’odierno ricorrente.
All’esito del procedimento disciplinare, sulla base delle conclusioni della delibera del 2 ottobre 2017 del Consiglio provinciale di Disciplina, con decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 6 dicembre 2017, notificato in data 5 gennaio 2018, l’Amministrazione ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione del servizio per mesi uno a decorrere dal 10 luglio 2000, in revoca del periodo di sospensione del servizio intercorrente tra il 18 agosto 2000 e il 17 luglio 2005, ai sensi dell’art. 6, n. 1 del D.P.R. n. 737/1981, per “ avere l’inquisito posto in essere un grave comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, consistito nell’aver agevolato, in contrasto con i suoi doveri d’ufficio, il rilascio di permessi di soggiorno a stranieri privi dei requisiti stabiliti dalla legge per l’ottenimento degli stessi ”.
Con ricorso numero di registro generale 2846 del 2018, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio, chiedendone l’annullamento, il predetto decreto di irrogazione della sanzione disciplinare, unitamente alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina.
A sostegno del ricorso di primo grado, il ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
- violazione di legge e dei regolamenti della Polizia di Stato, violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 737/1981;
- violazione dell’art. 653, comma 1, c.p.p.;
- illogicità e contraddittorietà manifesta dei provvedimenti impugnati, travisamento dei fatti.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio in data 1° agosto 2022.
Con ordinanza interlocutoria del 30 giugno 2022, il T.A.R. Lazio ha ordinato all’Amministrazione resistente il deposito di una relazione particolareggiata circa i fatti di causa, ricevendo riscontro solo in data 4 ottobre 2023.
All’esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha respinto il ricorso.
In particolare, quanto al primo motivo, il T.A.R. ha evidenziato che “ il dies a quo, ai fini del computo dei termini per l’avvio del procedimento disciplinare che venga instaurato all'esito della sentenza penale, deve coincidere con la comunicazione e/o notificazione formali agli uffici del giudicato penale ”; pertanto ne consegue che “ l'applicazione dei termini previsti dall'articolo 9, comma 6, DPR 737/1981 da parte dell'amministrazione può aversi solo a seguito della irrevocabilità della sentenza penale e della sua comunicazione in via ufficiale all'organo disciplinare competente ”.
In virtù del fatto che l'Amministrazione ha avuto conoscenza dell’irrevocabilità della sentenza in data 13 gennaio 2017, l'inchiesta disciplinare è stata avviata in data 20 marzo 2017 con la nomina del funzionario istruttore e la contestazione degli addebiti è avvenuta in data 27 marzo 2017, è conseguita la tempestività del procedimento disciplinare e l’infondatezza del primo motivo.
In merito al secondo motivo, il T.A.R. ha osservato che l’Amministrazione ha “ il potere di valutare, con giudizio autonomo e rinnovato, le risultanze del procedimento penale, anche in caso di pronuncia assolutoria ai sensi dell'articolo 129, comma 2, c.p.p. ” e che “ dagli atti sottesi all'ordinanza di custodia cautelare e dalle conversazioni intercettate, è emersa comunque una condotta del dipendente gravemente lesiva del decoro dell’amministrazione ”.
Infine, il primo giudice ha concluso affermando la correttezza dell’azione amministrativa, coerente con la disciplina speciale inerente allo status di poliziotto.
Con ricorso notificato il 22 novembre 2024 e depositato il 29 novembre 2024, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato la suddetta sentenza chiedendone l’annullamento e/o la riforma, affidando il gravame alle medesime censure del ricorso di primo grado.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 13 novembre 2025.
DIRITTO
Con il primo motivo, l’appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9 D.P.R. n. 737/1981, considerando i termini di avvio del procedimento, iniziato con la contestazione degli addebiti notificata in data 28 marzo 2017, inutilmente decorsi.
Il motivo è infondato.
L’art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737/1981 prevede che “ [q]uando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione ”.
La corretta interpretazione del sopracitato articolo, che coincide con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, sostiene che “ quella che rileva, ai fini della conoscenza dell’Amministrazione, non è la sentenza di primo grado ma solo la sentenza passata in giudicato … .Peraltro, la regola al riguardo è quella per cui il termine ‘pubblicazione’ contenuto nella lettera del citato articolo debba farsi coincidere con quello di ‘conoscenza qualificata’ (..). In riferimento alla decorrenza del termine, tale norma deve necessariamente essere interpretata in modo tale da garantire che l’azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, che suggeriscono di individuare il dies a quo del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale. Diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l’esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione senza che l’Amministrazione competente abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio. (…) Detti approdi appaiono coerenti con le affermazioni contenute nella decisione della Corte Costituzionale n. 186 del 2004, che ha ritenuto ‘irragionevole e contraria al buon andamento’ la disposizione transitoria dell’art. 10, comma 3, l. 27 marzo 2001 n. 97, nella parte in cui fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dal momento della conclusione del giudizio penale, anziché dalla comunicazione della relativa sentenza all’amministrazione; pertanto il dies a quo per il computo dei termini che decorrono dalla sentenza penale, da qualunque norma siano previsti, non può che coincidere con la comunicazione della stessa alla amministrazione, essendo una diversa interpretazione del tutto irragionevole e contraria al buon andamento ” (Cons. Stato, Sez. II, 3 luglio 2023, n. 6455; in senso analogo si vedano anche Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2024, n. 5307; Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2025, n. 9081).
Siffatta interpretazione, di carattere costituzionalmente orientato, tutela la effettiva conoscenza da parte dell’Amministrazione, in funzione del bilanciamento dei vari interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento, tra cui l’esigenza, posta a base delle varie norme relative ai termini dei procedimenti disciplinari, di non lasciare il dipendente in una situazione di incertezza in ordine alla pendenza di un procedimento disciplinare.
In tal senso, si veda anche Corte cost. 21 marzo 2014, n. 51 che, nel pronunciarsi in ordine alla costituzionalità di una norma (art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 449/1992, secondo la quale, «quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione») avente tenore analogo a quella che viene in rilievo nel caso di specie, ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata ritenendo possibile intrepretare la disposizione in senso costituzionalmente orientato. Al riguardo, la Corte costituzionale ha affermato che “ il buon andamento dell'azione amministrativa sollecita un'interpretazione che valorizzi l'intervenuta conoscenza da parte dell'amministrazione della sentenza di non doversi procedere. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare un corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento ”.
Nel caso di specie, il procedimento penale si è concluso con sentenza del 18 luglio 2016, divenuta irrevocabile dal 25 ottobre 2016.
Risulta dagli atti che la piena conoscenza, da parte dell’Amministrazione, della sentenza penale irrevocabile è avvenuta con la comunicazione del 29 dicembre 2016 e, pertanto, la contestazione degli addebiti effettuata in data 28 marzo 2017 è tempestiva in quanto rispettosa del termine di cui all’art. 9, comma 6, D.P.R. n. 737/1981.
Non rileva la conoscenza della sentenza penale acquisita dall’Amministrazione prima della sua definitività, posto che, come si è detto, il termine per l’avvio del procedimento penale decorre dal momento in cui l’amministrazione acquisisce la conoscenza della sentenza penale definitiva (Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3151). Del resto, anche l’art. 11 del D.P.R. n. 737/1981, prevede, in caso di contemporanea pendenza del procedimento disciplinare e di quello penale, che il primo deve essere sospeso “fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
Né rileva, come vorrebbe parte appellante, il lasso di tempo intercorso tra la precedente sentenza di non luogo a procedere per prescrizione e il provvedimento con cui l’Amministrazione ha sospeso il procedimento disciplinare in attesa della definizione dell’ulteriore procedimento penale pendente. Una volta che l’Amministrazione abbia sospeso il procedimento disciplinare, il termine per la ripresa di detto procedimento è fissato dall’art. 9, comma 6, cit., da interpretarsi nei sensi sopra esposti, senza che sia prevista alcuna riduzione di tale termine (di 120 giorni) in ragione dei tempi impiegati dall’amministrazione per adottare il precedente provvedimento di sospensione del procedimento.
Il primo mezzo, pertanto, è infondato.
Con il secondo motivo, l’appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 653, comma 1, c.p.p. da parte dell’Amministrazione per avere contestato al ricorrente gli stessi fatti oggetto del procedimento penale e per i quali il dipendente è stato assolto per non avere commesso il fatto.
Il motivo è infondato.
In merito alla rilevanza del giudicato penale deve rammentarsi che l’efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., vale a dire quando all’esito del dibattimento sia stata raggiunta la prova positiva della insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all’imputato.
Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l’accertamento dei ‘fatti materiali’ e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile (Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1350; Cons. Stato, Sez. VI, 1° ottobre 2021, n. 6583; Cons. Stato, Sez. II 29 settembre 2025, n. 7588).
Anche l’art. 653, comma 1, c.p.p. fa discendere il vincolo penale solo in relazione all’«accertamento» del fatto, per cui nessuna efficacia vincolante può essere automaticamente attribuita alle sentenze assolutorie laddove manchi detto accertamento e si basino sulla regola di giudizio dell’art. 530, comma 2, c.p.p.
Tali sentenze, infatti, in quanto fondate sul dubbio, e cioè sulla mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove, non fanno che dichiarare l’impossibilità di accertare pienamente la realizzazione della fattispecie incriminatrice e, dunque, non integrano la condizione che l’art. 653 c.p.p. richiede per la produzione del vincolo: la presenza di un giudizio processualmente pieno, dunque, di un “accertamento”.
Il dato normativo è infatti inequivoco nel dimostrare la volontà del legislatore di collegare l’efficacia preclusiva della pronuncia penale a un accertamento pieno. Posto che la equiparazione ai fini penali tra la prova dell’inesistenza dell’addebito e il dubbio sullo stesso risponde alle specifiche esigenze di certezza (oltre ogni ragionevole dubbio) del giudizio penale di colpevolezza, non è possibile estendere la regola di giudizio da cui discende tale equiparazione a casi diversi da quelli per cui è stata appositamente stabilita, sì che deve escludersi la possibilità di attribuire efficacia vincolante in sede disciplinare all’assoluzione dubbiosa (Cons. Stato, Sez. II, 14 luglio 2025, n. 6130).
Difatti, se in sede penale è possibile pervenire alla sentenza di condanna solamente laddove gli elementi costitutivi della fattispecie siano accertati sulla base dello standard probatorio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, lo standard probatorio proprio dei procedimenti disciplinari è differente. Pertanto, è possibile che, pur a fronte di un’assoluzione pronunciata in sede penale ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., in sede disciplinare possa giungersi ad un accertamento di responsabilità sulla base dello standard probatorio meno rigoroso proprio di tale procedimento.
Nel caso di specie, per un capo di imputazione il procedimento penale si è concluso per prescrizione; per gli altri capi, si è concluso con assoluzione per insufficienza di prove ex art. 530, comma 2, c.p.p. Entrambe dette pronunce, pertanto, non rappresentano un giudicato vincolante nel procedimento disciplinare.
Il secondo motivo, pertanto, è infondato.
Con il terzo motivo, l’appellante rileva la illogicità e contraddittorietà manifesta dei provvedimenti impugnati e travisamento dei fatti della sanzione disciplinare comminata.
Ad avviso dell’appellante all’interno degli atti processuali non esiste alcuna prova che possa collegare -OMISSIS- ai fatti contestati e la sentenza di prime cure ha errato nel ritenere legittima la scelta dell’amministrazione di porre a fondamento del provvedimento sanzionatorio la scelta del dipendente di non rinunciare, in sede penale, all’intervenuta prescrizione.
Il motivo è infondato.
La sentenza penale di assoluzione ha ritenuto che le risultanze “non sono sufficienti a ritenere la colpevolezza degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio”. In particolare, quanto all’odierno appellante, la sentenza ha evidenziato quanto segue:
“ Quanto all’imputato -OMISSIS-, in servizio presso l’Ufficio Immigrazioni della Questura Centrale, si è appurato in dibattimento che veniva identificato dagli inquirenti come “l’-OMISSIS-” che -OMISSIS- indicava ai propri interlocutori descrivendone gli occhiali, i capelli brizzolati, la postazione, la scrivania “centrale” della Sala Soggiorni, l’unico a portare quel nome di battesimo nell’ufficio della sanatoria (cfr deposizioni -OMISSIS- e -OMISSIS-). L’agente -OMISSIS-, collega del -OMISSIS-, ha riferito a discarico che nella Sala Soggiorni il personale provvedeva soltanto al rinnovo dei permessi a favore degli extracomunitari regolari, non curava le pratiche in sanatoria; gli stranieri non vi avevano accesso ed era l’Ufficio Informazioni a fare da filtro; era ubicata al piano terra dell’edificio e la postazione del -OMISSIS-, tra le scrivanie presenti, era l’ultima o la penultima, in fondo a destra (cfr trascrizioni 17.11.2015).
Alla stregua delle risultanze illustrate, va emessa sentenza di assoluzione a favore degli odierni imputati poiché deficitaria la prova che abbiano commesso i reati loro ascritti in rubrica.
Si è detto che, in mancanza di servizi di OCP e di intercettazioni a carico del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, la prova di reità riposa principalmente sui riferimenti “indiretti” e nominativi forniti dai conversanti quanto ai funzionari compiacenti cui gli extracomunitari avrebbero dovuto rivolgersi per le pratiche di soggiorno basate su false attestazioni. Orbene, siffatte risultanze non sono sufficienti a ritenere la colpevolezza degli imputati, al di là di ogni ragionevole dubbio, trattandosi di mera coincidenza dei nomi di battesimo (rispettivamente “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”), oltretutto non dirimente nel caso del -OMISSIS- visti i colleghi indagati e rinviati a giudizio (-OMISSIS-) e di incarichi assolti nei rispettivi Uffici non in via esclusiva, ma con altro personale in servizio.
….. Parimenti è a dirsi per le indicazioni – contenute nelle conversazioni intercettate – che portavano gli inquirenti ad identificare -OMISSIS- -OMISSIS- (occhiali al computer, capelli brizzolati, scrivania “centrale”) e la cui sommatoria integra al più un indizio, senza assurgere a prova piena ed indiretta della responsabilità ex art. 192 n. 2 c.p.p. Oltretutto il teste -OMISSIS- – parimenti in servizio nella Sala Soggiorni all’epoca dei fatti – ha escluso l’ingresso diretto in Ufficio dei richiedenti extracomunitari (menzionato nelle conversazioni intercettate) e ha menzionato una diversa postazione del collega (non la “scrivania centrale”, ma l’ultima o la penultima, in fondo a destra, cfr trascrizioni cit.)”.
La sentenza, pertanto, ha assolto l’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.
Come si è sopra esposto, in assenza di un giudicato penale vincolante nel procedimento disciplinare, l’amministrazione deve autonomamente valutare i fatti per stabilire, sulla base dello standard probatorio proprio di tale procedimento, l’eventuale sussistenza di una responsabilità disciplinare.
Nel caso di specie la sentenza di assoluzione con formula dubitativa non impediva il seguito disciplinare.
Il Tar ha rilevato che con rinnovato opinamento, l'organo collegiale ha potuto ravvisare, di là dagli esiti penali assolutori (per insufficienza di prove e per prescrizione), la responsabilità disciplinare del dipendente, peraltro riconducendo la condotta in una fattispecie di minore gravità rispetto all'ipotesi accusatoria originariamente formulata dal funzionario istruttore.
Il livello probatorio necessario per l’affermazione della responsabilità penale ha condotto ad un esito assolutorio per insufficienza di prove ma tal esito non esclude che tale materiale possa essere rivalutato in sede disciplinare.
La rivalutazione è avvenuta ed ha portato a ritenere che l’incolpazione potesse ritenersi fondata alla luce delle attività tecniche di intercettazione e delle informazioni fornite dalle persone informate dei fatti in ordine all’identificazione dell’incolpato relative a dati somatici ed alla localizzazione nell’ufficio e che, a questo proposito, l’Amministrazione ha ritenuto anche di valutare il fatto di minore gravità rispetto a quello ritenuto dal funzionario istruttore con ciò mostrando di aver fatto un uso prudente della sua facoltà sanzionatoria oltre che del tutto coerente con le coordinate normative che regolano la fattispecie.
Pertanto l’appello merita il rigetto e le spese possono compensarsi per la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe specificato, lo rigetta.
Compensa le spese processuali di questo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI ED, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
LO Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
ST LO VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST LO VI | GI ED |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.