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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2477/2023 pendente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Fabio, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dagli Avv.i Donatella Bottoni e Stefano Controparte_1
Muccifuora, per procura congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2023 e ritualmente notificato, ha Parte_1 adito questo Tribunale, chiedendo, nei confronti dell'ex convivente, di dettare Controparte_1 la disciplina della loro figlia minorenne, nata dalla relazione more uxorio tra le parti, prevedendo l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre, con collocamento presso la stessa madre;
in via subordinata, di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento della stessa presso la madre;
di regolamentare le visite paterne alla figlia minore;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore, pari ad euro 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: le parti intrattenevano una relazione more uxorio e dalla detta unione nasceva una figlia, nella data del 25.02.2020; le stesse fissavano la Per_1 residenza familiare in Ferentino (FR), presso l'abitazione della dopo la nascita della Parte_1 figlia, il tornava a vivere con la propria famiglia in Boville NI (FR); a partire da CP_1 quel momento, il padre frequentava saltuariamente la minore e contribuiva al mantenimento della stessa versando alla madre un contributo mensile pari ad euro 400,00; lo stesso, tuttavia, a partire dall'aprile del 2023, interrompeva la frequentazione con la minore e ometteva di corrispondere alla madre le somme necessarie per il mantenimento;
la lavorava alle dipendenze della società Parte_1
ABB SACE con contratto di lavoro a tempo determinato e osservava un orario otto ore su tre turni lavorativi;
la stessa si occupava in via esclusiva della figlia minore e veniva coadiuvata dai propri genitori nella gestione della bambina. si è costituito in giudizio, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso della Controparte_1 figlia minore delle parti, con collocamento della stessa presso la madre;
di regolamentare le visite paterne alla figlia minore, prevedendole a week end alternati, per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, per sette giorni consecutivi durante le vacanze invernali, secondo il principio dell'alternanza durante le altre festività; di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: dopo la nascita della figlia, la convivenza tra le parti, iniziata nell'ottobre del 2019, diveniva intollerabile a causa delle continue intromissioni dei genitori della nella vita di coppia e nella gestione della minore;
il pertanto, con il Parte_1 CP_1 consenso della tornava a vivere dai propri genitori in Boville NI (FR); nei primi mesi Parte_1 successivi alla cessazione della convivenza, il padre coltivava il rapporto con la figlia, frequentandola e facendola pernottare presso di sé; lo stesso, da fine 2020 e sino all'aprile 2023, corrispondeva alla madre per il mantenimento della minore la somma mensile di euro 400,00; successivamente, i rapporti tra le parti si incrinavano a causa dell'incremento dell'orario lavorativo del che limitava le disponibilità orarie dello stesso a frequentare la figlia minore;
in CP_1 tale clima conflittuale il interrompeva la corresponsione di somme per il CP_1 mantenimento della minore;
il lavorava alle dipendenze della società CP_1 Controparte_2 con qualifica di operaio comune, e percepiva stipendio mensile netto pari a circa euro
[...]
1.400,00.
Successivamente, sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa recependo le condizioni dell'accordo. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22. c.p.c..
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione della figlia minore secondo le condizioni concordate dalle parti, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse della minore.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso della figlia minorenne delle parti, con collocamento della stessa presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne Per_1 alla figlia minorenne prevedendole a week end alternati, dalle ore 9:30 del sabato e sino alle ore
20:00 della domenica, le altre domeniche dalle ore 9:30 alle ore 20:00, un pomeriggio infrasettimanale concordato con la madre dalle ore 17:00 alle ore 20:00, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo;
la contribuzione paterna per il mantenimento della minore nella misura di euro
300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale per l'intero.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la definizione concordata del giudizio.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore,
[...]
secondo le condizioni concordate dalle parti con le note in sostituzione Persona_2 dell'udienza dell'11.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2477/2023 pendente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Fabio, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dagli Avv.i Donatella Bottoni e Stefano Controparte_1
Muccifuora, per procura congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2023 e ritualmente notificato, ha Parte_1 adito questo Tribunale, chiedendo, nei confronti dell'ex convivente, di dettare Controparte_1 la disciplina della loro figlia minorenne, nata dalla relazione more uxorio tra le parti, prevedendo l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre, con collocamento presso la stessa madre;
in via subordinata, di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento della stessa presso la madre;
di regolamentare le visite paterne alla figlia minore;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore, pari ad euro 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: le parti intrattenevano una relazione more uxorio e dalla detta unione nasceva una figlia, nella data del 25.02.2020; le stesse fissavano la Per_1 residenza familiare in Ferentino (FR), presso l'abitazione della dopo la nascita della Parte_1 figlia, il tornava a vivere con la propria famiglia in Boville NI (FR); a partire da CP_1 quel momento, il padre frequentava saltuariamente la minore e contribuiva al mantenimento della stessa versando alla madre un contributo mensile pari ad euro 400,00; lo stesso, tuttavia, a partire dall'aprile del 2023, interrompeva la frequentazione con la minore e ometteva di corrispondere alla madre le somme necessarie per il mantenimento;
la lavorava alle dipendenze della società Parte_1
ABB SACE con contratto di lavoro a tempo determinato e osservava un orario otto ore su tre turni lavorativi;
la stessa si occupava in via esclusiva della figlia minore e veniva coadiuvata dai propri genitori nella gestione della bambina. si è costituito in giudizio, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso della Controparte_1 figlia minore delle parti, con collocamento della stessa presso la madre;
di regolamentare le visite paterne alla figlia minore, prevedendole a week end alternati, per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, per sette giorni consecutivi durante le vacanze invernali, secondo il principio dell'alternanza durante le altre festività; di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: dopo la nascita della figlia, la convivenza tra le parti, iniziata nell'ottobre del 2019, diveniva intollerabile a causa delle continue intromissioni dei genitori della nella vita di coppia e nella gestione della minore;
il pertanto, con il Parte_1 CP_1 consenso della tornava a vivere dai propri genitori in Boville NI (FR); nei primi mesi Parte_1 successivi alla cessazione della convivenza, il padre coltivava il rapporto con la figlia, frequentandola e facendola pernottare presso di sé; lo stesso, da fine 2020 e sino all'aprile 2023, corrispondeva alla madre per il mantenimento della minore la somma mensile di euro 400,00; successivamente, i rapporti tra le parti si incrinavano a causa dell'incremento dell'orario lavorativo del che limitava le disponibilità orarie dello stesso a frequentare la figlia minore;
in CP_1 tale clima conflittuale il interrompeva la corresponsione di somme per il CP_1 mantenimento della minore;
il lavorava alle dipendenze della società CP_1 Controparte_2 con qualifica di operaio comune, e percepiva stipendio mensile netto pari a circa euro
[...]
1.400,00.
Successivamente, sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa recependo le condizioni dell'accordo. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22. c.p.c..
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione della figlia minore secondo le condizioni concordate dalle parti, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse della minore.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso della figlia minorenne delle parti, con collocamento della stessa presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne Per_1 alla figlia minorenne prevedendole a week end alternati, dalle ore 9:30 del sabato e sino alle ore
20:00 della domenica, le altre domeniche dalle ore 9:30 alle ore 20:00, un pomeriggio infrasettimanale concordato con la madre dalle ore 17:00 alle ore 20:00, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo;
la contribuzione paterna per il mantenimento della minore nella misura di euro
300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale per l'intero.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la definizione concordata del giudizio.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore,
[...]
secondo le condizioni concordate dalle parti con le note in sostituzione Persona_2 dell'udienza dell'11.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema