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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Gudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 1172/2021 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del giorno 28 febbraio 2025 tra
, p.i. , in persona del sindaco pro tempo- Parte_1 P.IVA_1
re, rappresentato e difeso dall'avv. Cetty Di Bella giusta procura in atti;
attore e
p.i. in persona del legale rappresentante pro tem- CP_1 P.IVA_2
pore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Ruggeri giusta procura in at- ti;
convenuta avente ad oggetto: Proprietà
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il citava in giudizio la ex art. 950 c.c. per Parte_2 CP_1
un'azione di regolamento dei confini. Deduceva, infatti, che la società avesse contestato al con lettera del 28 gennaio 2021, l'occupazione illegit- Pt_1
tima dell'intera particella n. 1076 e di parte della particella n. 752, foglio di mappa n. 12 in seguito ai lavori in corso riguardanti la costruzione di un
1 complesso scolastico. Dopo aver tentato un sopralluogo alla presenza di tutte le parti, il Responsabile dell'Ufficio tecnico del riteneva ne- Parte_1
cessario sospendere il cantiere. Per questo adiva il Tribunale perché accertas- se ex art. 950 c.c. gli esatti confini tra le proprietà, apponesse i termini, ordi- nasse il ripristino dei luoghi a cura e spese della convenuta.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva di essere proprietaria, CP_1
dal 16 maggio 2006, del fondo sito in censito al catasto di detto comune Pt_1
al foglio di mappa n. 12, particelle nn. 752 e 1076. Rappresentava che la par- ticella n. 752 derivasse da un frazionamento realizzato il 12 ottobre 1999 mentre la particella catastale n. 1076 derivasse da un frazionamento del 14 luglio del 2000. Lamentava di aver denunziato l'occupazione illegittima da parte del di parte della particella n. 752 e dell'intera particella n. Pt_1
1076, mentre solo la particella n. 340 era di proprietà dell'ente. Chiedeva, pertanto, che fossero individuati ed apposti i corretti confini tra le particelle,
e, in ipotesi di accertato sconfinamento del , chiedeva in via Parte_1
riconvenzionale l'immediata restituzione del fondo illegittimamente occupato nonché la sua riduzione in pristino.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il 09 marzo 2023 veniva depositata la c.t.u.. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con provvedimento del 25 marzo 2025 ex art. 190 c.p.c..
Come noto, l'azione di regolamento di confini ha natura reale e petitoria e viene esperita in assenza di certezza di confini e/o quando sussiste l'esigenza di correggere un'inesattezza catastale. Nel caso di incertezza è, dunque, pos- sibile che la sua eliminazione comporti l'obbligo di rilascio della porzione di fondo indebitamente posseduta, ferma restando la natura ricognitiva
2 dell'azione in questione (Cass. civ. n. 6148/2016, conf. Cass. civ. n.
11942/2003).
D'altra parte, entrambi i proprietari hanno chiesto congiuntamente ex art. 950 che fossero definiti i confini tra le due proprietà e nello specifico tra le parti- celle censite al catasto del Comune di , foglio n. 12, partt. 340, di pro- Pt_1
prietà del e partt. 752 e 1076 di proprietà della Pt_1 CP_1
L'azione di regolamento dei confini è suscettibile di essere provata attraverso ogni mezzo di prova;
pertanto, alla luce dei rilievi del c.t.p. di parte attrice e delle osservazioni in risposta effettuate dal c.t.u., sembra ritenersi condivisi- bile la divisione tra le due proprietà di cui alla dividente catastale, di cui, in assenza di altro, ai sensi dell'art. 950, III comma c.c., il giudice ben può av- valersi. Invero, nell'elaborato grafico realizzato dal consulente di parte attrice
(tav. n. 3) che rappresenta anche la dividente riportata sulla cartografia cata- stale, i punti – seppur non materializzati – che delimitano il confine tra le due proprietà sono individuabili chiaramente, tuttavia, come ribadito dal c.t.u., non sembrerebbe che il tratto compreso tra i punti nn. 235, 268, 269 e 270 corrisponda all'esatto confine tra le due proprietà (p. 14, relazione del c.t.u.).
Per cui, in assenza di ulteriori prove, l'individuazione del confine tra le due proprietà deve essere fatta seguendo la dividente catastale di cui all'allegato n. 1 della relazione del c.t.u.
Nel caso in esame il c.t.u. ha, altresì, rilevato che “dai sopralluoghi e rilievi topografici dell'area interessata, eseguiti nel secondo e terzo accesso con ade- guata strumentazione GPS e successiva elaborazione dei dati rilevati è emer- so che i termini di confine rivenuti sui luoghi non coincidono con le dividenti catastali risultanti dalla mappa catastale (vedasi allegato 1 e le mappe elabo-
3 rate dell'allegato 2) con uno sconfinamento dell'area del cantiere comunale sulle particelle 752 e 1056 di proprietà della rispettivamente di CP_1
mq. 212 ca. e di mq. 34 ca., quindi complessivamente di mq. 246 ca. Ciò emerge dall'attività topografica eseguita ampiamente descritta nell'allegato 2 che riporta l'area oggetto di rilievo, la procedura adottata comprendente l'e- lenco dei punti di appoggio, le coordinate dei punti topografici e n° 4 mappe elaborate con lo schema del rilievo, la sovrapposizione del rilievo topografico con l'estratto di mappa catastale in due versioni che riportano la posizione delle pannellature mobili di recinzione in ferro zincato, rappresentate con co- lorazione blu, e la tavola finale che riporta quanta superficie delle due parti- celle della risulta occupata dall'area del cantiere comunale, colora- CP_1
ta in giallo” (p. 10, relazione del c.t.u.). Pertanto, in considerazione del confi- ne tra le proprietà e dell'occupazione illegittima posta in essere dal Pt_1
di ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1
deve essere ordinato il rilascio delle particelle, su cui si è realiz- CP_1
zato lo sconfinamento, libero da persone e/o cose.
La domanda riconvenzionale volta ad ottenere la riduzione in pristino dei luoghi deve essere parimenti accolta per le ragioni che seguono.
Allorquando sia accertato, come nel caso di specie, il confine a seguito della proposizione dell'azione di regolamento e risultino essersi realizzati degli sconfinamenti in uno dei fondi, il proprietario del fondo che abbia sconfinato
è tenuto, indipendentemente dalla intenzionalità o meno della sua condotta (e ciò in virtù della natura reale della relativa azione e dell'effetto recuperatorio ad essa connesso), al ripristino dei luoghi e, quindi, alla restituzione della porzione oggetto di sconfinamento. In altri termini, nel caso in cui il confine
4 sia stato giudizialmente accertato, l'effetto recuperatorio, e quindi, conse- guentemente anche l'obbligo di conformare a proprie spese la situazione di fatto a quella di diritto non è condizionato dall'intenzionalità dell'occupazione abusiva, ma è sufficiente che sia rimasta accertata la illegit- timità dell'occupazione, anche se realizzata in buona fede (Cass. civ. n.
8693/2019, conf. Cass. civ. n. 13986/2010, conf. Cass. civ. n. 12139/1997).
In sintesi, in punto di diritto, deve ribadirsi il principio alla stregua del quale l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra due fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto, ulteriore, recuperatorio che non altera la predetta natura ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto in- debitamente posseduto e della riduzione in pristino laddove, nelle more, siano intervenuti elementi che abbiano modificato lo stato dei luoghi.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, rilevato che lo sconfina- mento è stato realizzato dal sul fondo della de- Parte_1 CP_1
ve essere ordinato al primo, oltre al rilascio delle aree occupate illegittima- mente, la riduzione in pristino delle stesse.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo, valore fino ad euro 1.100,00, parametri medi stante la modesta comples- sità delle questioni trattate, ponendosi definitivamente, come da decreto del
03 novembre 2022, le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 1172/2021 R.G., così decide:
5 1. Accerta che il confine tra il terreno di proprietà del Comune di
, censito al catasto di detto comune, foglio n. 12, part. 340 e quel- Pt_1
lo di proprietà della convenuta, censita al foglio n. 12, CP_1
partt. 752 e 1076, corrispondono alla dividente catastale di cui all'allegato n. 1 della relazione del c.t.u. del 09 marzo 2023;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale, ordina al
Comune di il rilascio della porzione della particella n. 752 e Pt_1
dell'intera particella n. 1056, occupate illegittimamente per mq. 212 ca. e per mq. 34 ca, per come indicato nelle mappe allegate alla c.t.u.;
3. Per l'effetto, condanna il alla riduzione in pri- Parte_1
stino dei luoghi;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna il alla refusione delle spese legali Parte_1
che liquida in euro 662,00 per compensi professionali, oltre spese ge- nerali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u..
Messina, 01/10/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Gudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 1172/2021 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del giorno 28 febbraio 2025 tra
, p.i. , in persona del sindaco pro tempo- Parte_1 P.IVA_1
re, rappresentato e difeso dall'avv. Cetty Di Bella giusta procura in atti;
attore e
p.i. in persona del legale rappresentante pro tem- CP_1 P.IVA_2
pore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Ruggeri giusta procura in at- ti;
convenuta avente ad oggetto: Proprietà
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il citava in giudizio la ex art. 950 c.c. per Parte_2 CP_1
un'azione di regolamento dei confini. Deduceva, infatti, che la società avesse contestato al con lettera del 28 gennaio 2021, l'occupazione illegit- Pt_1
tima dell'intera particella n. 1076 e di parte della particella n. 752, foglio di mappa n. 12 in seguito ai lavori in corso riguardanti la costruzione di un
1 complesso scolastico. Dopo aver tentato un sopralluogo alla presenza di tutte le parti, il Responsabile dell'Ufficio tecnico del riteneva ne- Parte_1
cessario sospendere il cantiere. Per questo adiva il Tribunale perché accertas- se ex art. 950 c.c. gli esatti confini tra le proprietà, apponesse i termini, ordi- nasse il ripristino dei luoghi a cura e spese della convenuta.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva di essere proprietaria, CP_1
dal 16 maggio 2006, del fondo sito in censito al catasto di detto comune Pt_1
al foglio di mappa n. 12, particelle nn. 752 e 1076. Rappresentava che la par- ticella n. 752 derivasse da un frazionamento realizzato il 12 ottobre 1999 mentre la particella catastale n. 1076 derivasse da un frazionamento del 14 luglio del 2000. Lamentava di aver denunziato l'occupazione illegittima da parte del di parte della particella n. 752 e dell'intera particella n. Pt_1
1076, mentre solo la particella n. 340 era di proprietà dell'ente. Chiedeva, pertanto, che fossero individuati ed apposti i corretti confini tra le particelle,
e, in ipotesi di accertato sconfinamento del , chiedeva in via Parte_1
riconvenzionale l'immediata restituzione del fondo illegittimamente occupato nonché la sua riduzione in pristino.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il 09 marzo 2023 veniva depositata la c.t.u.. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con provvedimento del 25 marzo 2025 ex art. 190 c.p.c..
Come noto, l'azione di regolamento di confini ha natura reale e petitoria e viene esperita in assenza di certezza di confini e/o quando sussiste l'esigenza di correggere un'inesattezza catastale. Nel caso di incertezza è, dunque, pos- sibile che la sua eliminazione comporti l'obbligo di rilascio della porzione di fondo indebitamente posseduta, ferma restando la natura ricognitiva
2 dell'azione in questione (Cass. civ. n. 6148/2016, conf. Cass. civ. n.
11942/2003).
D'altra parte, entrambi i proprietari hanno chiesto congiuntamente ex art. 950 che fossero definiti i confini tra le due proprietà e nello specifico tra le parti- celle censite al catasto del Comune di , foglio n. 12, partt. 340, di pro- Pt_1
prietà del e partt. 752 e 1076 di proprietà della Pt_1 CP_1
L'azione di regolamento dei confini è suscettibile di essere provata attraverso ogni mezzo di prova;
pertanto, alla luce dei rilievi del c.t.p. di parte attrice e delle osservazioni in risposta effettuate dal c.t.u., sembra ritenersi condivisi- bile la divisione tra le due proprietà di cui alla dividente catastale, di cui, in assenza di altro, ai sensi dell'art. 950, III comma c.c., il giudice ben può av- valersi. Invero, nell'elaborato grafico realizzato dal consulente di parte attrice
(tav. n. 3) che rappresenta anche la dividente riportata sulla cartografia cata- stale, i punti – seppur non materializzati – che delimitano il confine tra le due proprietà sono individuabili chiaramente, tuttavia, come ribadito dal c.t.u., non sembrerebbe che il tratto compreso tra i punti nn. 235, 268, 269 e 270 corrisponda all'esatto confine tra le due proprietà (p. 14, relazione del c.t.u.).
Per cui, in assenza di ulteriori prove, l'individuazione del confine tra le due proprietà deve essere fatta seguendo la dividente catastale di cui all'allegato n. 1 della relazione del c.t.u.
Nel caso in esame il c.t.u. ha, altresì, rilevato che “dai sopralluoghi e rilievi topografici dell'area interessata, eseguiti nel secondo e terzo accesso con ade- guata strumentazione GPS e successiva elaborazione dei dati rilevati è emer- so che i termini di confine rivenuti sui luoghi non coincidono con le dividenti catastali risultanti dalla mappa catastale (vedasi allegato 1 e le mappe elabo-
3 rate dell'allegato 2) con uno sconfinamento dell'area del cantiere comunale sulle particelle 752 e 1056 di proprietà della rispettivamente di CP_1
mq. 212 ca. e di mq. 34 ca., quindi complessivamente di mq. 246 ca. Ciò emerge dall'attività topografica eseguita ampiamente descritta nell'allegato 2 che riporta l'area oggetto di rilievo, la procedura adottata comprendente l'e- lenco dei punti di appoggio, le coordinate dei punti topografici e n° 4 mappe elaborate con lo schema del rilievo, la sovrapposizione del rilievo topografico con l'estratto di mappa catastale in due versioni che riportano la posizione delle pannellature mobili di recinzione in ferro zincato, rappresentate con co- lorazione blu, e la tavola finale che riporta quanta superficie delle due parti- celle della risulta occupata dall'area del cantiere comunale, colora- CP_1
ta in giallo” (p. 10, relazione del c.t.u.). Pertanto, in considerazione del confi- ne tra le proprietà e dell'occupazione illegittima posta in essere dal Pt_1
di ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1
deve essere ordinato il rilascio delle particelle, su cui si è realiz- CP_1
zato lo sconfinamento, libero da persone e/o cose.
La domanda riconvenzionale volta ad ottenere la riduzione in pristino dei luoghi deve essere parimenti accolta per le ragioni che seguono.
Allorquando sia accertato, come nel caso di specie, il confine a seguito della proposizione dell'azione di regolamento e risultino essersi realizzati degli sconfinamenti in uno dei fondi, il proprietario del fondo che abbia sconfinato
è tenuto, indipendentemente dalla intenzionalità o meno della sua condotta (e ciò in virtù della natura reale della relativa azione e dell'effetto recuperatorio ad essa connesso), al ripristino dei luoghi e, quindi, alla restituzione della porzione oggetto di sconfinamento. In altri termini, nel caso in cui il confine
4 sia stato giudizialmente accertato, l'effetto recuperatorio, e quindi, conse- guentemente anche l'obbligo di conformare a proprie spese la situazione di fatto a quella di diritto non è condizionato dall'intenzionalità dell'occupazione abusiva, ma è sufficiente che sia rimasta accertata la illegit- timità dell'occupazione, anche se realizzata in buona fede (Cass. civ. n.
8693/2019, conf. Cass. civ. n. 13986/2010, conf. Cass. civ. n. 12139/1997).
In sintesi, in punto di diritto, deve ribadirsi il principio alla stregua del quale l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra due fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto, ulteriore, recuperatorio che non altera la predetta natura ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto in- debitamente posseduto e della riduzione in pristino laddove, nelle more, siano intervenuti elementi che abbiano modificato lo stato dei luoghi.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, rilevato che lo sconfina- mento è stato realizzato dal sul fondo della de- Parte_1 CP_1
ve essere ordinato al primo, oltre al rilascio delle aree occupate illegittima- mente, la riduzione in pristino delle stesse.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo, valore fino ad euro 1.100,00, parametri medi stante la modesta comples- sità delle questioni trattate, ponendosi definitivamente, come da decreto del
03 novembre 2022, le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 1172/2021 R.G., così decide:
5 1. Accerta che il confine tra il terreno di proprietà del Comune di
, censito al catasto di detto comune, foglio n. 12, part. 340 e quel- Pt_1
lo di proprietà della convenuta, censita al foglio n. 12, CP_1
partt. 752 e 1076, corrispondono alla dividente catastale di cui all'allegato n. 1 della relazione del c.t.u. del 09 marzo 2023;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale, ordina al
Comune di il rilascio della porzione della particella n. 752 e Pt_1
dell'intera particella n. 1056, occupate illegittimamente per mq. 212 ca. e per mq. 34 ca, per come indicato nelle mappe allegate alla c.t.u.;
3. Per l'effetto, condanna il alla riduzione in pri- Parte_1
stino dei luoghi;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna il alla refusione delle spese legali Parte_1
che liquida in euro 662,00 per compensi professionali, oltre spese ge- nerali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u..
Messina, 01/10/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
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