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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 527 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
02/03/1977,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato DE ROSSI VALENTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'accoglimento delle seguenti concordate condizioni:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori Parte_3
e in data 4.09.2004 in Vicenza, iscritto nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 del Comune di Vicenza al n. 149, parte 1, serie A, dell'anno 2004 ordinando all'ufficiale di stato civile di compiere le annotazioni di legge;
2) disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore nato a [...]
Vicenza il 23 febbraio 2009 con collocamento prevalente presso la madre in Costabissara via Lago di Como 68 con la quale manterrà la residenza;
1 3) disporsi che il padre potrà vedere il figlio minore a week end alternati dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera quando verrà prelevato e riaccompagnato a casa della madre e comunque fermo restando che potrà recarsi in visita dal padre anche in altri momenti quando lo desideri. Il Per_1 minore trascorrerà ad anni alterni una settimana col padre ed una con la madre durante le vacanze natalizie avendo cura di alternare di anno in anno la settimana dal giorno di natale all'ultimo dell'anno e dalla sera dell'ultimo dell'anno fino all'epifania. La vigilia di Natale verrà trascorsa dal minore con il genitore con il quale non trascorrerà il giorno di Natale. Le vacanze pasquali verranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori. potrà trascorrere col padre durante le Per_1 vacanze scolastiche estive un periodo di due settimane anche non consecutive da concordarsi con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno.
4) porre a carico del sig. , quale contributo al mantenimento del figlio Parte_2 [...]
minorenne non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €360,00 Per_1
(corrispondente a quanto era già stato previsto in sede di separazione oltre rivalutazione istat), da versarsi a decorrere dal mese di febbraio 2025 sul conto corrente bancario intestato alla signora noto alle parti, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo verrà rivalutato Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat famiglie a fare data dal mese di febbraio 2026.
5) porre a carico del signor il 50% delle spese straordinarie per il figlio Parte_2 Per_1 come individuate e disciplinate dal Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Vicenza, mediante pagamento diretto della propria quota, ovvero rimborso della stessa all'altro genitore che ha anticipato e sostenuto interamente la spesa o richiesta di rimborso della quota da parte dell'altro genitore qualora il signor la abbia sostenuta interamente. Il rimborso/compensazione Parte_2 dovrà avvenire preferibilmente mensilmente, come indicato nel Protocollo, ed il pagamento preferibilmente a mezzo bonifico bancario;
6) le parti concordano che l'assegno unico erogato dall'Inps verrà richiesto unicamente dalla madre
e dalla stessa verrà interamente percepito al 100% impegnandosi il signor a non farne Parte_2 richiesta all'Inps, neanche pro quota, ed a rendersi disponibile, qualora necessario, a sottoscrivere dichiarazioni o altri documenti necessari affinchè la misura economica venga percepita interamente dalla signora Parte_1
7) Nulla per i coniugi entrambi economicamente autosufficienti.
8) Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano
2 all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza
(VI) in data 04/09/2004.
All'esito dell'udienza del 29/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 20/02/2015 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti senza avanzare pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in VICENZA (VI) il 04/09/2004 alle condizioni in
[...] Parte_2 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VICENZA (VI) al n. 149, parte I, anno 2004;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice Est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 527 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
02/03/1977,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato DE ROSSI VALENTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'accoglimento delle seguenti concordate condizioni:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori Parte_3
e in data 4.09.2004 in Vicenza, iscritto nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 del Comune di Vicenza al n. 149, parte 1, serie A, dell'anno 2004 ordinando all'ufficiale di stato civile di compiere le annotazioni di legge;
2) disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore nato a [...]
Vicenza il 23 febbraio 2009 con collocamento prevalente presso la madre in Costabissara via Lago di Como 68 con la quale manterrà la residenza;
1 3) disporsi che il padre potrà vedere il figlio minore a week end alternati dal venerdì sera alla Per_1 domenica sera quando verrà prelevato e riaccompagnato a casa della madre e comunque fermo restando che potrà recarsi in visita dal padre anche in altri momenti quando lo desideri. Il Per_1 minore trascorrerà ad anni alterni una settimana col padre ed una con la madre durante le vacanze natalizie avendo cura di alternare di anno in anno la settimana dal giorno di natale all'ultimo dell'anno e dalla sera dell'ultimo dell'anno fino all'epifania. La vigilia di Natale verrà trascorsa dal minore con il genitore con il quale non trascorrerà il giorno di Natale. Le vacanze pasquali verranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori. potrà trascorrere col padre durante le Per_1 vacanze scolastiche estive un periodo di due settimane anche non consecutive da concordarsi con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno.
4) porre a carico del sig. , quale contributo al mantenimento del figlio Parte_2 [...]
minorenne non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €360,00 Per_1
(corrispondente a quanto era già stato previsto in sede di separazione oltre rivalutazione istat), da versarsi a decorrere dal mese di febbraio 2025 sul conto corrente bancario intestato alla signora noto alle parti, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo verrà rivalutato Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat famiglie a fare data dal mese di febbraio 2026.
5) porre a carico del signor il 50% delle spese straordinarie per il figlio Parte_2 Per_1 come individuate e disciplinate dal Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Vicenza, mediante pagamento diretto della propria quota, ovvero rimborso della stessa all'altro genitore che ha anticipato e sostenuto interamente la spesa o richiesta di rimborso della quota da parte dell'altro genitore qualora il signor la abbia sostenuta interamente. Il rimborso/compensazione Parte_2 dovrà avvenire preferibilmente mensilmente, come indicato nel Protocollo, ed il pagamento preferibilmente a mezzo bonifico bancario;
6) le parti concordano che l'assegno unico erogato dall'Inps verrà richiesto unicamente dalla madre
e dalla stessa verrà interamente percepito al 100% impegnandosi il signor a non farne Parte_2 richiesta all'Inps, neanche pro quota, ed a rendersi disponibile, qualora necessario, a sottoscrivere dichiarazioni o altri documenti necessari affinchè la misura economica venga percepita interamente dalla signora Parte_1
7) Nulla per i coniugi entrambi economicamente autosufficienti.
8) Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano
2 all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza
(VI) in data 04/09/2004.
All'esito dell'udienza del 29/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 20/02/2015 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti senza avanzare pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in VICENZA (VI) il 04/09/2004 alle condizioni in
[...] Parte_2 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VICENZA (VI) al n. 149, parte I, anno 2004;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice Est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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