Art. 5.
Il soprassoldo per servizio notturno previsto dall'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979, ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980.
Il soprassoldo per servizio notturno previsto dall'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979, ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980.