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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/09/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1103 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angelo Ranchino sito in Orvieto Via Cipriano Manente n 38 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1
Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024, il ricorrente, premetteva: - di aver lavorato dal 1984 al 1988 quale lavoratore dipendente con la mansione di carpentiere in ferro presso le aziende “Finistauri Adriano” e “Rabeschi Sauro”, successivamente dal 1988 al 2001 alle dipendenze della società “Fornaci Briziarelli S.p.a” con la mansione di manutentore meccanico degli impianti e dei macchinari di produzione e di svolgere dal 2001 a tutt'oggi l'attività lavorativa di fabbro artigiano in qualità di lavoratore autonomo presso la sua officina sita ad IA RO (all.to 1 – estratto contributivo ); - di CP_3 occuparsi in particolare di attività di piccola e media carpenteria metallica, eseguendo la fabbricazione di porte, finestre, telai, imposte, scale, cancelli metallici, ringhiere e la realizzazione e l'assemblaggio di strutture metalliche così come definite dalla committenza e successivamente allestite e/o montate;
- di eseguire nello specifico lavorazioni di martellatura, cianfrinatura, tranciatura, battitura, saldatura e sabbiatura dei vari componenti, utilizzando strumenti di lavoro come trapani, mole elettriche, martelli per battitura, flex, frullini, saldatore, avvitatori pneumatici a percussione;
- che nell'officina vi è costante rumore prodotto dall'utilizzo ripetitivo dei predetti utensili e attrezzature;
- che il lavoro si svolge nell'arco dell'intera giornata da lunedì al sabato, per circa 10 ore al giorno;
- che, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente per l'espletamento delle suddette lavorazioni, l'utilizzo di strumenti vibranti, in ambiente chiuso e rumoroso, hanno comportato una intensa e prolungata esposizione dello stesso al rischio rumore otolesivo e alle sostanze ototossiche quali fumi di saldatura, determinando l'insorgere della patologia ipoacusia bilaterale neurosensoriale (Cfr. all. 4 Certificato medico Dott. ; Persona_2
- Di aver presentato all' , in data 03.05.2023, domanda per il riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della predetta patologia, definita negativamente dall'Istituto, con nota del 03/08/2023 deducendo l'inesistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui era stato esposto e la malattia denunciata (all.to 5); - Di aver proposto opposizione amministrativa, riscontrata negativamente dall'Istituto all'esito di collegiale medica discorde (Cfr. All. 7 al ricorso); Parte ricorrente, sostenendo l'origine professionale della patologia contratta, contestava la valutazione dell' e, pertanto, conveniva l'Istituto davanti al giudice CP_1 del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di accertare l'esistenza della malattia
“ipoacusia percettiva bilaterale” e dichiarare la stessa di origine professionale e che dalla stessa è derivato un grado di inabilità pari all'8%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo e/o CP_1 rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta, comunque, che la malattia denunciata dal ricorrente (ipoacusia da rumore) abbia origine professionale. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_4 Al fine di meglio valutare ed accertare se la malattia denunciata, come descritta in ricorso e risultante dalla documentazione allegata, sia o meno conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente e se dalla stessa siano derivati postumi di invalidità permanente, la causa veniva istruita mediante CTU medico legale. Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art.429 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni- MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per
2 il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . CP_1 Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente e la patologia contratta, decisione confermata anche in seguito ad opposizione (cfr. doc.ti 4-5-6 all.ti al ricorso). In particolare, l' dopo aver sottoposto il ricorrente in data 12/06/2023 ad CP_1 esame audiometrico e ad esame impedenzometrico, ha ritenuto che “l'esame audiometrico ottenuto durante la visita specialistica ORL, dal quale è emersa “ipoacusia neurosensoriale bilaterale notevolmente asimmetrica con caduta sui toni acuti nettamente peggiore all'orecchio sinistro”, non è assimilabile ad un tracciato tipico conseguente ad un trauma acustico cronico ed è completamente differente rispetto a Part quello eseguito presso l' in data 05/04/23 (appena due mesi prima di quello effettuato all' di Terni)”. CP_1 Parte ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza della patologia professionale “ipoacusia percettiva bilaterale” che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura dell'8% (Certificato medico Dott. all. 4 al ricorso). Persona_2 A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato, avendo l' riconosciuto l'esposizione al rischio da parte del CP_4 ricorrente nello svolgimento delle mansioni lavorative, è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza della patologia, la sua eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza della patologia denunciata. Rileva lo scrivente giudice in via preliminare che in occasione dell'inizio delle operazioni peritali il Ctu nominato, Dott. , riteneva opportuno sottoporre il Persona_3 ricorrente ad un accertamento specialistico ORL con audiometria (cfr. referto della Dr.ssa specialista otorinolaringoiatra allegato alla consulenza). Per_4 Orbene l'ausiliario del giudice, sulla scorta degli elementi anamnestici, clinici e strumentali esaminati e, soprattutto, sulla base delle risultanze della otoscopia ha accertato che il ricorrente è affetto da: “ipoacusia neurosensoriale bilaterale prevalentemente simmetrica a carico delle frequenze acute di grado medio-grave”.
3 Procedendo ad esaminare la documentazione in atti, ha dapprima ha accertato che il ricorrente è stato esposto al fattore di rischio rumore, circostanza non contestata in dall' e risultante nel DVR aziendale della ditta individuale . CP_1 Parte_1 Successivamente in merito alla contestazione dell' sull'incompatibilità della CP_1 curva ipoacusica, riscontrata nell'audiogramma del 12/06/2023 con un trauma acustico cronico, ha asserito che: “i tracciati audiometrici in atti, fatti effettuare sia da parte ricorrente che da parte convenuta, appaiono molto simili all'esame audiometrico effettuato dalla dr.ssa in qualità di ausiliario del CTU, e sono tutti Persona_5 caratterizzati da una caduta sulle frequenze più acute che è la caratteristica delle ipoacusie da rumore cronico”. Il CTU, quindi, all'esito della valutazione dei vari fattori di rischio lavorativi cui è stato esposto il ricorrente, ha concluso affermando che: “il ricorrente presenta una curva ipoacusica compatibile con l'esposizione a rumore cronico in ambito lavorativo”. Riconosciuta la eziologia professionale della patologia riscontrata, il CTU ha, quindi, proceduto alla determinazione dei riverberi invalidanti derivanti dalla predetta patologia, stimando il danno biologico nella misura del 6% (sei per cento), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.05.2023). Parte ricorrente nelle conclusioni di cui al ricorso ha richiesto, altresì, il cumulo del danno biologico accertato con riferimento all'ipoacusia con pregresse menomazioni non oggetto di contestazione. Lo scrivente Giudice ha, quindi, ai sensi dell'art.421 c.p.c. invitato il procuratore di parte ricorrente a depositare in atti e a trasmettere al CTU modello 22SS attestante la sussistenza di precedente riconoscimento da parte dell' di un danno biologico CP_1 permanente del 16%, conseguente all'infortunio sul lavoro del 23/10/2014, nel quale era stata riportata una ferita perforante all'occhio sinistro con cataratta traumatica, esitata in un leucoma corneale con riduzione del visus in bulbo pseudofachico (cfr. doc.to in atti). Il CTU dott. ha provveduto ad effettuare il cumulo tra le due Per_3 menomazioni giungendo alla percentuale complessiva del 21% con decorrenza dalla domanda amministrativa per ipoacusia.
Ritiene, dunque, il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente stante anche la non contestazione delle parti in causa. In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata, pari al 6% e complessiva del 21% per effetto del cumulo, deve essere riconosciuto parte alla ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b) del D. L.vo n. 38 del 2000 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
4 Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia “ipoacusia neurosensoriale bilaterale prevalentemente simmetrica a carico delle frequenze acute di grado medio-grave”, di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 6% e così per effetto del cumulo con pregressa menomazione complessivamente del 21% (ventuno per cento);
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, un CP_1 indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e lettera b) D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto. Terni, lì 25 settembre 2025 Il giudice Manuela Olivieri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1103 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angelo Ranchino sito in Orvieto Via Cipriano Manente n 38 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1
Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024, il ricorrente, premetteva: - di aver lavorato dal 1984 al 1988 quale lavoratore dipendente con la mansione di carpentiere in ferro presso le aziende “Finistauri Adriano” e “Rabeschi Sauro”, successivamente dal 1988 al 2001 alle dipendenze della società “Fornaci Briziarelli S.p.a” con la mansione di manutentore meccanico degli impianti e dei macchinari di produzione e di svolgere dal 2001 a tutt'oggi l'attività lavorativa di fabbro artigiano in qualità di lavoratore autonomo presso la sua officina sita ad IA RO (all.to 1 – estratto contributivo ); - di CP_3 occuparsi in particolare di attività di piccola e media carpenteria metallica, eseguendo la fabbricazione di porte, finestre, telai, imposte, scale, cancelli metallici, ringhiere e la realizzazione e l'assemblaggio di strutture metalliche così come definite dalla committenza e successivamente allestite e/o montate;
- di eseguire nello specifico lavorazioni di martellatura, cianfrinatura, tranciatura, battitura, saldatura e sabbiatura dei vari componenti, utilizzando strumenti di lavoro come trapani, mole elettriche, martelli per battitura, flex, frullini, saldatore, avvitatori pneumatici a percussione;
- che nell'officina vi è costante rumore prodotto dall'utilizzo ripetitivo dei predetti utensili e attrezzature;
- che il lavoro si svolge nell'arco dell'intera giornata da lunedì al sabato, per circa 10 ore al giorno;
- che, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente per l'espletamento delle suddette lavorazioni, l'utilizzo di strumenti vibranti, in ambiente chiuso e rumoroso, hanno comportato una intensa e prolungata esposizione dello stesso al rischio rumore otolesivo e alle sostanze ototossiche quali fumi di saldatura, determinando l'insorgere della patologia ipoacusia bilaterale neurosensoriale (Cfr. all. 4 Certificato medico Dott. ; Persona_2
- Di aver presentato all' , in data 03.05.2023, domanda per il riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della predetta patologia, definita negativamente dall'Istituto, con nota del 03/08/2023 deducendo l'inesistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui era stato esposto e la malattia denunciata (all.to 5); - Di aver proposto opposizione amministrativa, riscontrata negativamente dall'Istituto all'esito di collegiale medica discorde (Cfr. All. 7 al ricorso); Parte ricorrente, sostenendo l'origine professionale della patologia contratta, contestava la valutazione dell' e, pertanto, conveniva l'Istituto davanti al giudice CP_1 del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di accertare l'esistenza della malattia
“ipoacusia percettiva bilaterale” e dichiarare la stessa di origine professionale e che dalla stessa è derivato un grado di inabilità pari all'8%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo e/o CP_1 rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta, comunque, che la malattia denunciata dal ricorrente (ipoacusia da rumore) abbia origine professionale. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_4 Al fine di meglio valutare ed accertare se la malattia denunciata, come descritta in ricorso e risultante dalla documentazione allegata, sia o meno conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente e se dalla stessa siano derivati postumi di invalidità permanente, la causa veniva istruita mediante CTU medico legale. Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art.429 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni- MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per
2 il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . CP_1 Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente e la patologia contratta, decisione confermata anche in seguito ad opposizione (cfr. doc.ti 4-5-6 all.ti al ricorso). In particolare, l' dopo aver sottoposto il ricorrente in data 12/06/2023 ad CP_1 esame audiometrico e ad esame impedenzometrico, ha ritenuto che “l'esame audiometrico ottenuto durante la visita specialistica ORL, dal quale è emersa “ipoacusia neurosensoriale bilaterale notevolmente asimmetrica con caduta sui toni acuti nettamente peggiore all'orecchio sinistro”, non è assimilabile ad un tracciato tipico conseguente ad un trauma acustico cronico ed è completamente differente rispetto a Part quello eseguito presso l' in data 05/04/23 (appena due mesi prima di quello effettuato all' di Terni)”. CP_1 Parte ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza della patologia professionale “ipoacusia percettiva bilaterale” che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura dell'8% (Certificato medico Dott. all. 4 al ricorso). Persona_2 A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato, avendo l' riconosciuto l'esposizione al rischio da parte del CP_4 ricorrente nello svolgimento delle mansioni lavorative, è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza della patologia, la sua eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza della patologia denunciata. Rileva lo scrivente giudice in via preliminare che in occasione dell'inizio delle operazioni peritali il Ctu nominato, Dott. , riteneva opportuno sottoporre il Persona_3 ricorrente ad un accertamento specialistico ORL con audiometria (cfr. referto della Dr.ssa specialista otorinolaringoiatra allegato alla consulenza). Per_4 Orbene l'ausiliario del giudice, sulla scorta degli elementi anamnestici, clinici e strumentali esaminati e, soprattutto, sulla base delle risultanze della otoscopia ha accertato che il ricorrente è affetto da: “ipoacusia neurosensoriale bilaterale prevalentemente simmetrica a carico delle frequenze acute di grado medio-grave”.
3 Procedendo ad esaminare la documentazione in atti, ha dapprima ha accertato che il ricorrente è stato esposto al fattore di rischio rumore, circostanza non contestata in dall' e risultante nel DVR aziendale della ditta individuale . CP_1 Parte_1 Successivamente in merito alla contestazione dell' sull'incompatibilità della CP_1 curva ipoacusica, riscontrata nell'audiogramma del 12/06/2023 con un trauma acustico cronico, ha asserito che: “i tracciati audiometrici in atti, fatti effettuare sia da parte ricorrente che da parte convenuta, appaiono molto simili all'esame audiometrico effettuato dalla dr.ssa in qualità di ausiliario del CTU, e sono tutti Persona_5 caratterizzati da una caduta sulle frequenze più acute che è la caratteristica delle ipoacusie da rumore cronico”. Il CTU, quindi, all'esito della valutazione dei vari fattori di rischio lavorativi cui è stato esposto il ricorrente, ha concluso affermando che: “il ricorrente presenta una curva ipoacusica compatibile con l'esposizione a rumore cronico in ambito lavorativo”. Riconosciuta la eziologia professionale della patologia riscontrata, il CTU ha, quindi, proceduto alla determinazione dei riverberi invalidanti derivanti dalla predetta patologia, stimando il danno biologico nella misura del 6% (sei per cento), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.05.2023). Parte ricorrente nelle conclusioni di cui al ricorso ha richiesto, altresì, il cumulo del danno biologico accertato con riferimento all'ipoacusia con pregresse menomazioni non oggetto di contestazione. Lo scrivente Giudice ha, quindi, ai sensi dell'art.421 c.p.c. invitato il procuratore di parte ricorrente a depositare in atti e a trasmettere al CTU modello 22SS attestante la sussistenza di precedente riconoscimento da parte dell' di un danno biologico CP_1 permanente del 16%, conseguente all'infortunio sul lavoro del 23/10/2014, nel quale era stata riportata una ferita perforante all'occhio sinistro con cataratta traumatica, esitata in un leucoma corneale con riduzione del visus in bulbo pseudofachico (cfr. doc.to in atti). Il CTU dott. ha provveduto ad effettuare il cumulo tra le due Per_3 menomazioni giungendo alla percentuale complessiva del 21% con decorrenza dalla domanda amministrativa per ipoacusia.
Ritiene, dunque, il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente stante anche la non contestazione delle parti in causa. In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata, pari al 6% e complessiva del 21% per effetto del cumulo, deve essere riconosciuto parte alla ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b) del D. L.vo n. 38 del 2000 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
4 Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia “ipoacusia neurosensoriale bilaterale prevalentemente simmetrica a carico delle frequenze acute di grado medio-grave”, di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 6% e così per effetto del cumulo con pregressa menomazione complessivamente del 21% (ventuno per cento);
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, un CP_1 indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e lettera b) D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto. Terni, lì 25 settembre 2025 Il giudice Manuela Olivieri
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