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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 781/2018 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 15.4.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG N. 781/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 781/2018 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
TRA (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta PA C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Berardi (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CaroviLL al Corso Orientale n.
7;
- attore E
, (C.F. ) rappresentato e OP C.F._3 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Conti (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._4
Maurizio Carugno sito in Isernia alla Via Kennedy n.39;
- convenuto CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione del 24 luglio 2018 conveniva PA OP
davanti al Tribunale di Isernia per sentirlo “dichiarare obbligato alla
[...] restituzione della somma di € 200.000,00 (somma rivalutata con gli interessi della iniziale lire 210.472.055) in quanto garante e fideiussore, di fatto, del padre Per_1 con il quale ha condotto e conduce, tuttora, l'azienda agricola di famiglia, ovvero al pagamento della somma, nei limiti del beneficio ereditario e con ogni altra conseguenza e statuizione di legge;
con condanna del convenuto anche alle spese di lite, con gli accessori di legge”.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che, con decreto ingiuntivo n.124/2000 emesso dal Tribunale di Isernia, veniva intimato a padre Persona_2 dell'odierno convenuto, il pagamento, in favore di , della somma di PA lire 210.472.055, oltre interessi e spese.
Rappresentava, inoltre, che il predetto era deceduto nell'anno 2016 Persona_2 lasciando quale erede il solo , deducendo che quest'ultimo OP sarebbe stato a conoscenza dell'obbligazione del suo dante causa, il quale aveva investito nell'azienda di famiglia il denaro a lui erogato a titolo di prestito dal
. Pt_1
Asseriva, ancora, che, prima del decesso di il convenuto Persona_2 [...]
si sarebbe recato più volte, anche in compagnia del padre, presso CP_1
l'attività della società F.LL ER e in tali occasioni, anche alla presenza di altre persone, avrebbe riconosciuto le obbligazioni assunte dal padre e si sarebbe dichiarato “implicitamente” fideiussore e garante di quest'ultimo, promettendo la restituzione del capitale a condizione che il si fosse astenuto dal procedere Pt_1 alla vendita dei beni pignorati.
Deduceva, inoltre, che sarebbe stato invitato alla restituzione OP della predetta somma e di essere a conoscenza del fatto che lo stesso aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Sosteneva, infine, che la proprietà immobiliare e l'azienda degli avrebbe CP_1 avuto un valore di gran lunga superiore alla somma di circa € 200.000,00.
Si costituiva in giudizio , giusta comparsa di costituzione e OP risposta ritualmente depositata in data 23.11.2018, chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, il convenuto si difendeva mettendo in luce i seguenti profili: - inesistenza della fideiussione “implicita” paventata da parte attorea;
- nuLLtà dell'atto di citazione per l'inconciliabilità dell'azione incardinata avverso l' CP_1 in qualità sia di fideiussore del defunto padre sia di erede;
- mancata chiara indicazione degli elementi costituenti le ragioni della domanda;
- prescrizione del diritto di credito azionato dall'attore.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “1.- rigettare, siccome inammissibile, infondata ed erronea, la domanda proposta da , PA dichiarando, in via subordinata, la prescrizione ordinaria del credito azionato;
2. - condannare l'attore alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del giudizio, comprese le competenze di avvocato, oltre al rimborso forfettario, al contributo previdenziale e all'IVA.”
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione fornita dalle parti nonché interrogatorio formale di parte convenuta, mentre venivano ritenute inammissibili dal G.I. le prove orali richieste da parte attrice poiché generiche.
La causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il GI decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
* * * * *
Preliminarmente va respinta l'eccezione del convenuto relativa alla nuLLtà dell'atto introduttivo.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la declaratoria di nuLLtà della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva”.
Alla luce di tali principi, a parere di questo Giudice deve ritenersi che, considerati l'atto di citazione, i documenti allegati, le deduzioni svolte, la ricostruzione in punto di fatto e di diritto della vicenda è stata idonea a consentire a parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in ordine ai fatti contestati. Del resto, parte convenuta ha articolato fin dalla comparsa di costituzione ampie ed articolate contestazioni anche nel merito, ragion per cui non appare ravvisabile alcun pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e, pertanto, dev'essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate. Per quanto concerne la domanda formulata da nei confronti di PA
quale erede di la stessa parte attrice, nei propri OP Persona_2 scritti difensivi, asserisce di avere, con riguardo al medesimo credito oggetto del presente giudizio, già ottenuto un titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n.
124/2000, emesso dal Tribunale di Isernia in data 5.4.2000, divenuto esecutivo in mancanza di opposizione e per di più posto in esecuzione (con iscrizione di ipoteca su tutti i beni immobili del debitore).
Orbene, Cass. civ., Sez. 3, n. 21768/2019 ha chiarito che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e finanche nei confronti del medesimo creditore;
tuttavia,
“la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100
c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt.
1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del
18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del
15/05/2015 (Rv. 635325 - 01).”
A parere di questo Tribunale, atteso che il decreto ingiuntivo non opposto fu emesso nei confronti della medesima persona ( nei cui confronti l'odierno Persona_2 attore agisce (posto che cita quale erede di PA OP
, la domanda si pone in violazione del principio del ne bis in idem. Persona_2
Tralasciando, dunque, gli ulteriori principi potenzialmente lesi (si pensi a quello dell'interesse ad agire, posto che alcuna utilità ulteriore sarebbe ravvisabile nell'ottenimento di un titolo esecutivo rispetto al decreto ingiuntivo non opposto, sulla base del quale era anche stata iscritta ipoteca), la domanda va respinta per violazione del ne bis in idem,.
Quanto, poi, alla domanda formulata dall'attore nei confronti di OP
quale fideiussore, non appare in alcun modo provata la fideiussione in parola.
[...] Ed infatti, alcuna documentazione rilevante in tal senso è stata prodotta e dall'interrogatorio formale del convenuto alcun elemento a supporto della tesi attorea appare ricavabile.
Con riferimento alle istanze di prova orale, le stesse sono state rigettate da questo
Tribunale, in quanto assolutamente generiche, con provvedimento dell'11.11.2024, che in questa sede si conferma.
Va, infatti, ricordato che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 2149/2021), “l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte di formulare un'adeguata prova contraria, potendo la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati essere condotta non solo alla stregua della loro letterale formulazione ma anche in relazione agli altri atti di causa, (Cass., 2, n. 11765 del
6/5/2019); l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli deve essere valutato dal giudice del merito con motivazione adeguata non solo alla stregua della formulazione letterale dei capitoli articolati dalla parte istante ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni dei ricorrenti (Cass.-,
L, n. 10371 del 3/10/1995).”
Tuttavia, i capitoli di prova articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.6
n. 2 c.p.c., risultano formulati in modo da non consentire alla controparte di formulare un'adeguata prova contraria, anche in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle parti. I riferimenti alle “diverse volte” in cui si PA sarebbe recato in Agnone per richiedere la restituzione di somme (capo 1), a “tutte le volte” in cui presso l'Azienda Agricola in Agnone c'erano e Per_1 CP_1
a garantire la restituzione di somme (capo 2), ai rapporti tra
[...] PA
e la famiglia “sempre ottimi” tanto che gli stessi “attraverso gli anni” si CP_1 sarebbero serviti anche di materiale commerciato dalla F.LL ER (capo 3), ai
“numerosi accessi” presso la F.LL ER effettuati da (capo OP
4), alle “più volte” in cui si sarebbe recato a Isernia presso OP
l'attività Commerciale della F.LL ER (capo 1, pag. 4), alle “più occasioni” in cui sarebbe stata “riconosciuta la generosità di ” (capo 2, pag. 4), ai PA prestiti personali, infruttiferi e senza interessi ricevuti da senza alcun PA riferimento temporale (capo 4, pag. 4), così come, infine, a “ogni altra utile circostanza che si renderà necessaria all'atto del raccoglimento della prova” (cfr. capo 4, pag. 4), non paiono idonei, pure se inseriti nel contesto delle deduzioni delle parti (invero, anche queste, non particolarmente specifiche e circostanziate), ad articolare una adeguata prova contraria, né, a ben vedere, a consentire al giudice di controllarne influenza e pertinenza.
Alla luce del principio dispositivo compendiato nell'art. 115 c.p.c., infine, assolutamente inconferenti risultano le considerazioni espresse, nelle memorie di discussione autorizzate da questo Giudice e depositate in data 16.3.2025, da parte attrice, secondo cui “il Giudice, è tenuto ad accertare la verità dei fatti, avendo ampio potere di disporre, anche di ufficio, prove che possano portare ad una equilibrata e giusta decisione, immune da vizi logici e giuridici.”.
Non essendo, dunque, stata provata l'esistenza della fideiussione sulla base della quale si fonderebbe il credito vantato da nei confronti di PA [...]
, la domanda va rigettata. CP_1
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (euro 200.000,00) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del
Dott. Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda formulata da;
PA
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore di PA [...]
, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre iva e cpa come per CP_1 legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositato telematicamente in data 7.5.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 781/2018 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 15.4.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG N. 781/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 781/2018 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
TRA (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta PA C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Berardi (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CaroviLL al Corso Orientale n.
7;
- attore E
, (C.F. ) rappresentato e OP C.F._3 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Conti (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._4
Maurizio Carugno sito in Isernia alla Via Kennedy n.39;
- convenuto CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione del 24 luglio 2018 conveniva PA OP
davanti al Tribunale di Isernia per sentirlo “dichiarare obbligato alla
[...] restituzione della somma di € 200.000,00 (somma rivalutata con gli interessi della iniziale lire 210.472.055) in quanto garante e fideiussore, di fatto, del padre Per_1 con il quale ha condotto e conduce, tuttora, l'azienda agricola di famiglia, ovvero al pagamento della somma, nei limiti del beneficio ereditario e con ogni altra conseguenza e statuizione di legge;
con condanna del convenuto anche alle spese di lite, con gli accessori di legge”.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che, con decreto ingiuntivo n.124/2000 emesso dal Tribunale di Isernia, veniva intimato a padre Persona_2 dell'odierno convenuto, il pagamento, in favore di , della somma di PA lire 210.472.055, oltre interessi e spese.
Rappresentava, inoltre, che il predetto era deceduto nell'anno 2016 Persona_2 lasciando quale erede il solo , deducendo che quest'ultimo OP sarebbe stato a conoscenza dell'obbligazione del suo dante causa, il quale aveva investito nell'azienda di famiglia il denaro a lui erogato a titolo di prestito dal
. Pt_1
Asseriva, ancora, che, prima del decesso di il convenuto Persona_2 [...]
si sarebbe recato più volte, anche in compagnia del padre, presso CP_1
l'attività della società F.LL ER e in tali occasioni, anche alla presenza di altre persone, avrebbe riconosciuto le obbligazioni assunte dal padre e si sarebbe dichiarato “implicitamente” fideiussore e garante di quest'ultimo, promettendo la restituzione del capitale a condizione che il si fosse astenuto dal procedere Pt_1 alla vendita dei beni pignorati.
Deduceva, inoltre, che sarebbe stato invitato alla restituzione OP della predetta somma e di essere a conoscenza del fatto che lo stesso aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Sosteneva, infine, che la proprietà immobiliare e l'azienda degli avrebbe CP_1 avuto un valore di gran lunga superiore alla somma di circa € 200.000,00.
Si costituiva in giudizio , giusta comparsa di costituzione e OP risposta ritualmente depositata in data 23.11.2018, chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, il convenuto si difendeva mettendo in luce i seguenti profili: - inesistenza della fideiussione “implicita” paventata da parte attorea;
- nuLLtà dell'atto di citazione per l'inconciliabilità dell'azione incardinata avverso l' CP_1 in qualità sia di fideiussore del defunto padre sia di erede;
- mancata chiara indicazione degli elementi costituenti le ragioni della domanda;
- prescrizione del diritto di credito azionato dall'attore.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “1.- rigettare, siccome inammissibile, infondata ed erronea, la domanda proposta da , PA dichiarando, in via subordinata, la prescrizione ordinaria del credito azionato;
2. - condannare l'attore alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del giudizio, comprese le competenze di avvocato, oltre al rimborso forfettario, al contributo previdenziale e all'IVA.”
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione fornita dalle parti nonché interrogatorio formale di parte convenuta, mentre venivano ritenute inammissibili dal G.I. le prove orali richieste da parte attrice poiché generiche.
La causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il GI decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
* * * * *
Preliminarmente va respinta l'eccezione del convenuto relativa alla nuLLtà dell'atto introduttivo.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la declaratoria di nuLLtà della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva”.
Alla luce di tali principi, a parere di questo Giudice deve ritenersi che, considerati l'atto di citazione, i documenti allegati, le deduzioni svolte, la ricostruzione in punto di fatto e di diritto della vicenda è stata idonea a consentire a parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in ordine ai fatti contestati. Del resto, parte convenuta ha articolato fin dalla comparsa di costituzione ampie ed articolate contestazioni anche nel merito, ragion per cui non appare ravvisabile alcun pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e, pertanto, dev'essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate. Per quanto concerne la domanda formulata da nei confronti di PA
quale erede di la stessa parte attrice, nei propri OP Persona_2 scritti difensivi, asserisce di avere, con riguardo al medesimo credito oggetto del presente giudizio, già ottenuto un titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n.
124/2000, emesso dal Tribunale di Isernia in data 5.4.2000, divenuto esecutivo in mancanza di opposizione e per di più posto in esecuzione (con iscrizione di ipoteca su tutti i beni immobili del debitore).
Orbene, Cass. civ., Sez. 3, n. 21768/2019 ha chiarito che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e finanche nei confronti del medesimo creditore;
tuttavia,
“la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100
c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt.
1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del
18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del
15/05/2015 (Rv. 635325 - 01).”
A parere di questo Tribunale, atteso che il decreto ingiuntivo non opposto fu emesso nei confronti della medesima persona ( nei cui confronti l'odierno Persona_2 attore agisce (posto che cita quale erede di PA OP
, la domanda si pone in violazione del principio del ne bis in idem. Persona_2
Tralasciando, dunque, gli ulteriori principi potenzialmente lesi (si pensi a quello dell'interesse ad agire, posto che alcuna utilità ulteriore sarebbe ravvisabile nell'ottenimento di un titolo esecutivo rispetto al decreto ingiuntivo non opposto, sulla base del quale era anche stata iscritta ipoteca), la domanda va respinta per violazione del ne bis in idem,.
Quanto, poi, alla domanda formulata dall'attore nei confronti di OP
quale fideiussore, non appare in alcun modo provata la fideiussione in parola.
[...] Ed infatti, alcuna documentazione rilevante in tal senso è stata prodotta e dall'interrogatorio formale del convenuto alcun elemento a supporto della tesi attorea appare ricavabile.
Con riferimento alle istanze di prova orale, le stesse sono state rigettate da questo
Tribunale, in quanto assolutamente generiche, con provvedimento dell'11.11.2024, che in questa sede si conferma.
Va, infatti, ricordato che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 2149/2021), “l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte di formulare un'adeguata prova contraria, potendo la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati essere condotta non solo alla stregua della loro letterale formulazione ma anche in relazione agli altri atti di causa, (Cass., 2, n. 11765 del
6/5/2019); l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli deve essere valutato dal giudice del merito con motivazione adeguata non solo alla stregua della formulazione letterale dei capitoli articolati dalla parte istante ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni dei ricorrenti (Cass.-,
L, n. 10371 del 3/10/1995).”
Tuttavia, i capitoli di prova articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.6
n. 2 c.p.c., risultano formulati in modo da non consentire alla controparte di formulare un'adeguata prova contraria, anche in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle parti. I riferimenti alle “diverse volte” in cui si PA sarebbe recato in Agnone per richiedere la restituzione di somme (capo 1), a “tutte le volte” in cui presso l'Azienda Agricola in Agnone c'erano e Per_1 CP_1
a garantire la restituzione di somme (capo 2), ai rapporti tra
[...] PA
e la famiglia “sempre ottimi” tanto che gli stessi “attraverso gli anni” si CP_1 sarebbero serviti anche di materiale commerciato dalla F.LL ER (capo 3), ai
“numerosi accessi” presso la F.LL ER effettuati da (capo OP
4), alle “più volte” in cui si sarebbe recato a Isernia presso OP
l'attività Commerciale della F.LL ER (capo 1, pag. 4), alle “più occasioni” in cui sarebbe stata “riconosciuta la generosità di ” (capo 2, pag. 4), ai PA prestiti personali, infruttiferi e senza interessi ricevuti da senza alcun PA riferimento temporale (capo 4, pag. 4), così come, infine, a “ogni altra utile circostanza che si renderà necessaria all'atto del raccoglimento della prova” (cfr. capo 4, pag. 4), non paiono idonei, pure se inseriti nel contesto delle deduzioni delle parti (invero, anche queste, non particolarmente specifiche e circostanziate), ad articolare una adeguata prova contraria, né, a ben vedere, a consentire al giudice di controllarne influenza e pertinenza.
Alla luce del principio dispositivo compendiato nell'art. 115 c.p.c., infine, assolutamente inconferenti risultano le considerazioni espresse, nelle memorie di discussione autorizzate da questo Giudice e depositate in data 16.3.2025, da parte attrice, secondo cui “il Giudice, è tenuto ad accertare la verità dei fatti, avendo ampio potere di disporre, anche di ufficio, prove che possano portare ad una equilibrata e giusta decisione, immune da vizi logici e giuridici.”.
Non essendo, dunque, stata provata l'esistenza della fideiussione sulla base della quale si fonderebbe il credito vantato da nei confronti di PA [...]
, la domanda va rigettata. CP_1
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (euro 200.000,00) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del
Dott. Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda formulata da;
PA
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore di PA [...]
, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre iva e cpa come per CP_1 legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositato telematicamente in data 7.5.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione