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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1158/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
CA ET, LA
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4354/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202590004905 64 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 385/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.01.2025 è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720259000490564/000 dell'importo di euro 95.670,27.
Nella detta intimazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione elenca 13 cartelle di pagamento e 4 avvisi di addebito, di cui la stessa intimazione è la diretta conseguenza.
Il ricorrente eccepisce che non ha mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle, per cui non essendo stato notificato alcun atto propedeutico alla intimazione di pagamento impugnata, la stessa è nulla.
Inoltre, l'atto impugnato è nullo per difetto di motivazione.
Infine, sempre con riferimento alle cartelle di pagamento, l'intimazione di pagamento impugnata è nulla in quanto le richieste dell'Amministrazione Finanziaria sono prescritte.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito, il ricorrente asserisce che gli stessi sono stati tutti regolarmente impugnati avanti al giudice competente e i giudizi sono pendenti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce l'incompetenza parziale per materia a favore del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, relativamente agli avvisi di addebito e l'incompetenza per materia
, a favore del Tribunale di Roma, relativamente a cinque cartelle esattoriali.
Nel merito, la parte resistente contro deduce che tutte le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e non opposte per cui al ricorrente resta preclusa la deduzione di vizi concernenti le stesse non tempestivamente opposti.
Inoltre, AD ha anche notificato tre intimazioni di pagamento e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 20.01.2025 è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720259000490564/000 dell'importo di euro 95.670,27, contenente 13 cartelle di pagamento e 4 avvisi di addebito.
Il ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle, ma, invero, le stesse sono state tutte ritualmente notificate e non opposte, come da relate di notifica ed estratti di ruolo allegati.
In ragione di ciò resta preclusa la deduzione di vizi concernenti tali cartelle non tempestivamente opposti. La stessa Cassazione, con ordinanza n. 37259/2023, ha asserito che “una volta ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento sono state validamente effettuate, ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, poiché qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Poi, per quanto riguarda gli avvisi di addebito si rileva l'incompetenza per materia dell'Ufficio adito a favore del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro.
Anche per le cartelle esattoriali nn. 09720190246735878000, 09720200167361775000, 09720220188863543000,
09720230131542669000 e 09720230210074402000, esse non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario.
L'ADER ha, altresì, notificato al ricorrente tre intimazioni di pagamento: n. 09720199075767811000, notificata in data 04.10.2019; n. 09720239045898862000, notificata in data 23.06.2023 e n. 09720249028271204000, notificata in data 13.02.2024, e, in data 29.06.2022, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202200001765000.
L'eccezione di prescrizione del credito è infondata perché genericamente prospettata;
infatti, essa deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, per cui il debitore ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Infine, è priva di pregio giuridico l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Pertanto, dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria. Rigetta per il resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria. Rigetta per il resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
CA ET, LA
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4354/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202590004905 64 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 385/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.01.2025 è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720259000490564/000 dell'importo di euro 95.670,27.
Nella detta intimazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione elenca 13 cartelle di pagamento e 4 avvisi di addebito, di cui la stessa intimazione è la diretta conseguenza.
Il ricorrente eccepisce che non ha mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle, per cui non essendo stato notificato alcun atto propedeutico alla intimazione di pagamento impugnata, la stessa è nulla.
Inoltre, l'atto impugnato è nullo per difetto di motivazione.
Infine, sempre con riferimento alle cartelle di pagamento, l'intimazione di pagamento impugnata è nulla in quanto le richieste dell'Amministrazione Finanziaria sono prescritte.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito, il ricorrente asserisce che gli stessi sono stati tutti regolarmente impugnati avanti al giudice competente e i giudizi sono pendenti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce l'incompetenza parziale per materia a favore del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, relativamente agli avvisi di addebito e l'incompetenza per materia
, a favore del Tribunale di Roma, relativamente a cinque cartelle esattoriali.
Nel merito, la parte resistente contro deduce che tutte le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e non opposte per cui al ricorrente resta preclusa la deduzione di vizi concernenti le stesse non tempestivamente opposti.
Inoltre, AD ha anche notificato tre intimazioni di pagamento e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 20.01.2025 è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720259000490564/000 dell'importo di euro 95.670,27, contenente 13 cartelle di pagamento e 4 avvisi di addebito.
Il ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle, ma, invero, le stesse sono state tutte ritualmente notificate e non opposte, come da relate di notifica ed estratti di ruolo allegati.
In ragione di ciò resta preclusa la deduzione di vizi concernenti tali cartelle non tempestivamente opposti. La stessa Cassazione, con ordinanza n. 37259/2023, ha asserito che “una volta ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento sono state validamente effettuate, ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, poiché qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Poi, per quanto riguarda gli avvisi di addebito si rileva l'incompetenza per materia dell'Ufficio adito a favore del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro.
Anche per le cartelle esattoriali nn. 09720190246735878000, 09720200167361775000, 09720220188863543000,
09720230131542669000 e 09720230210074402000, esse non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario.
L'ADER ha, altresì, notificato al ricorrente tre intimazioni di pagamento: n. 09720199075767811000, notificata in data 04.10.2019; n. 09720239045898862000, notificata in data 23.06.2023 e n. 09720249028271204000, notificata in data 13.02.2024, e, in data 29.06.2022, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202200001765000.
L'eccezione di prescrizione del credito è infondata perché genericamente prospettata;
infatti, essa deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, per cui il debitore ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Infine, è priva di pregio giuridico l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Pertanto, dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria. Rigetta per il resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria. Rigetta per il resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.