Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 1158
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica atti propedeutici

    La Corte ritiene che le cartelle di pagamento siano state ritualmente notificate e non opposte, precludendo la deduzione di vizi concernenti tali atti. Viene richiamato un principio della Cassazione secondo cui, una volta ritenute valide le notifiche delle cartelle, ogni doglianza sul merito della pretesa impositiva non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione, poiché ogni eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione

    L'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato è priva di pregio giuridico.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'eccezione di prescrizione è infondata perché genericamente prospettata. La parte debitrice ha l'onere di allegare e provare il fatto che determina l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione.

  • Accolto
    Incompetenza per materia relativi agli avvisi di addebito

    Si rileva l'incompetenza per materia dell'Ufficio adito a favore del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, per gli avvisi di addebito. Si rileva altresì l'incompetenza per materia a favore del giudice ordinario per cinque cartelle esattoriali.

  • Altro
    Impugnazione avvisi di addebito pendenti

    Si dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria, che include gli avvisi di addebito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 1158
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1158
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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