TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/12/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 206/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 10/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 206 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 in qualità di padre e tutore del figlio minore , elettivamente Persona_1 domiciliato in Roma, via Valdinievole, 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ceci, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE
E
, Controparte_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_2
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e
[...] con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29. RESISTENTE OGGETTO: indennità di frequenza, handicap grave. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente, in qualità di padre e tutore del figlio minore, ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/90. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza dei presupposti sanitari della prestazione), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Ha diritto all'indennità di frequenza, ai sensi dell'art. 1 L. 289/90, il “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età” (L. 289/90) o il “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore” nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o se infine si tratti di mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 per i quali sia necessaria la frequentazione di scuole o di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, e/o specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Quanto allo status di soggetto portatore di handicap grave, l'art. 3, comma 1, della l. n. 104/1992 dispone che “è persona handicappata colui che presenti una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il successivo comma 3 stabilisce che la situazione assume connotazione di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione …”. Tanto premesso, la CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri, ha ritenuto che “il minore non si trovava all'epoca della presentazione Persona_1 della domanda (04.07.2023) e non si trova tutt'ora nelle condizioni previste dall'art 1 della Legge 289/90 e nemmeno in quelle previste dall'art 3 comma 3 della Legge 104/92”. Va pertanto dichiarato che il minore non è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex art 1 della Legge 289/90 e non è in possesso del requisito ex art. 3, co. 3, L. 104/92. Ne consegue il rigetto del ricorso. Quanto alle spese del giudizio (comprese quelle di CTU), il ricorrente non può godere del beneficio della irripetibilità ex art. 152 disp. att. c.p.c in quanto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso ha dichiarato un reddito per l'anno 2023 inferiore al limite previsto ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, ma non inferiore al limite utile per l'irripetibilità delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese del procedimento, pertanto, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da , in qualità di padre e tutore del figlio Parte_1 minore , nei confronti dell' Persona_1 CP_1
- condanna il ricorrente a rimborsare in favore dell' i compensi legali, che si liquidano CP_1 in € 1.800,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU separatamente liquidate.
Viterbo lì, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 206/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 10/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 206 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 in qualità di padre e tutore del figlio minore , elettivamente Persona_1 domiciliato in Roma, via Valdinievole, 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ceci, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE
E
, Controparte_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_2
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e
[...] con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29. RESISTENTE OGGETTO: indennità di frequenza, handicap grave. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente, in qualità di padre e tutore del figlio minore, ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/90. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza dei presupposti sanitari della prestazione), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Ha diritto all'indennità di frequenza, ai sensi dell'art. 1 L. 289/90, il “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età” (L. 289/90) o il “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore” nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o se infine si tratti di mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 per i quali sia necessaria la frequentazione di scuole o di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, e/o specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Quanto allo status di soggetto portatore di handicap grave, l'art. 3, comma 1, della l. n. 104/1992 dispone che “è persona handicappata colui che presenti una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il successivo comma 3 stabilisce che la situazione assume connotazione di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione …”. Tanto premesso, la CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri, ha ritenuto che “il minore non si trovava all'epoca della presentazione Persona_1 della domanda (04.07.2023) e non si trova tutt'ora nelle condizioni previste dall'art 1 della Legge 289/90 e nemmeno in quelle previste dall'art 3 comma 3 della Legge 104/92”. Va pertanto dichiarato che il minore non è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex art 1 della Legge 289/90 e non è in possesso del requisito ex art. 3, co. 3, L. 104/92. Ne consegue il rigetto del ricorso. Quanto alle spese del giudizio (comprese quelle di CTU), il ricorrente non può godere del beneficio della irripetibilità ex art. 152 disp. att. c.p.c in quanto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso ha dichiarato un reddito per l'anno 2023 inferiore al limite previsto ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, ma non inferiore al limite utile per l'irripetibilità delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese del procedimento, pertanto, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da , in qualità di padre e tutore del figlio Parte_1 minore , nei confronti dell' Persona_1 CP_1
- condanna il ricorrente a rimborsare in favore dell' i compensi legali, che si liquidano CP_1 in € 1.800,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU separatamente liquidate.
Viterbo lì, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.ssa Michela Mignucci