Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7788/2021 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7788/2021 R.G.A.C. promossa da
, rapp.to e difeso dall' Avv.to Cursano Francesca Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE
Contro in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con il proc. dom. Avv. S. Graziuso e V. Giroldi, in Lecce al Viale Marche n.12.
RESISTENTE
Oggetto: assegno nucleo familiare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 luglio 2021 parte ricorrente evidenziava di aver proposto all domanda per il riconoscimento del diritto ad CP_1 includere nel proprio nucleo familiare i minori conviventi Persona_1
e al fine di ottenere dall' Istituto il modello di Persona_2 autorizzazione ANF 43 con decorrenza dal 1.5.2020; che con provvedimento del 4.8.2020 l' comunicava che la domanda era stata respinta con la CP_1 seguente motivazione “non risulta essere stato effettuato il cambio di residenza”; che la decisione dell' doveva ritenersi illegittima atteso CP_1 che i figli e erano stati affidati Persona_2 Persona_1 ad entrambi i coniugi;
che per gli stessi minori era già stato autorizzato il diritto a far parte del nucleo familiare del ricorrente sino al
30.04.2020 e che la signora aveva reso apposita Parte_2
15.7.2020 ivi allegando il decreto di omologa della separazione, la dichiarazione dell' ex coniuge di non aver chiesto e goduto di assegni al nucleo familiare, lo stato di famiglia;
che il requisito della certificazione anagrafica dalla quale desumere che i coniugi vivono separatamente rileva solo in caso di separazione di fatto e non in caso di separazione legale.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva accertare l' illegittimità del provvedimento del 4.8.2020 di reiezione della domanda del ricorrente CP_1 di autorizzazione agli assegni al nucleo familiare ANF 43 e il diritto del ricorrente ad includere nel proprio nucleo familiare i minori conviventi e con decorrenza dal Persona_1 Persona_2
1.5.2020;ordinare all' convenuto di riconoscere il diritto del CP_1 ricorrente ad includere nel proprio nucleo familiare i predetti minori a far data dal 1.5.2020 e ordinare all' di emettere e consegnare al CP_1 ricorrente il modello ANF43 attestante il diritto dei minori Per_1
e a far parte del nucleo familiare del ricorrente
[...] Persona_2 con la predetta decorrenza con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l e chiedeva il rigetto della domanda sulla base CP_1 della mancanza di prova della natura effettiva della separazione atteso che il ricorrente non aveva provveduto al cambio di residenza.
All'odierna udienza, quindi, la causa - istruita sulla base della documentazione acquisita - è stata decisa con la presente sentenza ex art
127 ter c.p.c., sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2 DM 11 maggio 1990, l'assegno unico per il nucleo familiare deve ricevere la preventiva autorizzazione dell tra gli CP_1 altri, nei seguenti casi: “La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere autorizzata dall nei seguenti casi: 1) figli ed CP_1 equiparati di genitori legalmente separati o divorziati….”
Correttamente, quindi, il ricorrente, in data 15 luglio 2020 ha presentato domanda di autorizzazione all indicando di essere padre di due figli CP_1 minori e di essere legalmente separata dal coniuge. La predetta domanda è stata, tuttavia, respinta dall in quanto “non risulta essere stato CP_1 effettuato il cambio di residenza”. In punto di diritto, l'assegno per il nucleo familiare è regolato dalla l.n. 153/88 che così ha disposto: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1deg. gennaio
1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare (…)
Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818 , di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.”. Tanto premesso l ha ritenuto che pur a fronte della CP_1 documentazione offerta dall'istante, la separazione non si potesse ritenere effettiva stante la permanenza della residenza comune presso la casa coniugale.
Va tuttavia evidenziato che la separazione personale dei coniugi risulta documentata dal provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Lecce il
23 maggio 2014. Le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento congiunto dei due figli minori e la circostanza secondo la quale i coniugi erano liberi di vivere separati nel luogo che avrebbero ritenuto opportuno obbligandosi reciprocamente a comunicarsi gli eventuali cambiamenti di domicilio.
La separazione può, quindi, dirsi, in diritto, accertata.
Non si ritiene che l' effettività della separazione possa essere esclusa per la sola comune residenza anagrafica, allorchè la stessa non sia richiesta dalla norma.
Per tali ragioni, il ricorso può essere accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo anche considerando la particolare semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, così decide:
-Dichiara l' illegittimità del provvedimento del 4.8.2020 di reiezione CP_1 della domanda del ricorrente di autorizzazione agli assegni al nucleo familiare ANF 43 e il diritto del ricorrente ad includere nel proprio nucleo familiare i minori conviventi e Persona_1 Persona_2
con decorrenza dal 1.5.2020;
[...]
-Ordina all' di riconoscere il diritto del ricorrente ad includere CP_1 nel proprio nucleo familiare i predetti minori a far data dal 1.5.2020 e ordina all' di emettere e consegnare al ricorrente il modello ANF43 CP_1 attestante il diritto dei minori e a far Persona_1 Persona_2 parte del nucleo familiare del ricorrente con la predetta decorrenza.
3)- Condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1 del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessive euro
1500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con distrazione.
Lecce, 22.1.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca Costa