TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/11/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Modifica condizioni diseparazione, iscritto al n. R.g. 3517/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIESTE Parte_1 C.F._1 LEONARDA, elettivamente domiciliato in VIA BRINDISI 20 71019 VIESTE presso il difensore avv. VIESTE LEONARDA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINO Controparte_1 C.F._2 CIRIACO, elettivamente domiciliato in C. DA PIANO D'ANGELO, SNC 83030 TAURASI presso il difensore avv. MARTINO CIRIACO
RESISTENTE
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentire ammonire e/o adottare ogni opportuno provvedimento nei confronti Controparte_1 del resistente e garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso ed il rispetto delle modalità di accudimento ed esercizio del diritto dovere di visita del figlio , Per_1 così come determinato nelle condizioni della separazione consensuale allegate.
Ha premesso la ricorrente: di aver contratto matrimonio con il in data 22.09.2012 e che da tale CP_1 unione nasceva il piccolo , di anni 8, affetto purtroppo da una grave forma di encefalopatia Per_1 epilettica farmacoresistente;
che, in data 11.5.2020, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi, essendo le parti addivenute a tale determinazione in considerazione dei contrasti insorti;
che nell'accordo di separazione veniva stabilito a carico del padre un assegno di 700,00 euro mensili, per il mantenimento non solo del bambino, ma anche della stessa ricorrente;
che, considerate le condizioni di salute del figlio, risultava indispensabile un coinvolgimento del marito nella cura di che Per_1 non si esaurisse nella sola erogazione del contributo economico, ma integrasse una partecipazione fattiva nei giorni non lavorativi. Per le descritte ragioni la coppia si orientava per l'affidamento congiunto del piccolo con collocamento presso la dimora materna (in Vieste alla Via Giolitti, 2) e diritto/dovere del padre di tenere con sé il bambino ogni fine settimana, precisamente dal venerdì sera dalle ore 19:00 fino alle ore 10:00 del lunedì mattina, tenendolo con sé anche durante il pernottamento presso la dimora dei nonni paterni in Vieste alla Via Rossini 20. I coniugi regolavano, altresì, anche le ferie estive prevedendo la permanenza del padre con il figlio per dieci giorni nel mese di giugno, dieci giorni nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto e le festività principali, disponendo in maniera alternata periodi di permanenza con ciascuno dei genitori per Natale e Capodanno e per le festività Pasquali. Ha aggiunto la ricorrente come nel tempo il padre si fosse progressivamente sottratto ai suoi doveri, non tanto dal punto di vista economico quanto dal punto di vista della regolarità e puntualità nell'esercizio del diritto di visita a causa delle continue richieste di modifica dei giorni concordati per la permanenza con lui del figlio, in molte circostanze avanzate con così poco preavviso da non consentire all'istante di organizzare la propria quotidianità. Tanto sarebbe accaduto a seguito della formazione da parte del , di professione insegnante di musica, di un gruppo musicale CP_1 denominato Agapè per l'animazione e l'intrattenimento, a titolo oneroso, in cerimonie e ricorrenze e della intrapresa nuova relazione sentimentale del resistente.
Nel costituirsi in giudizio ha contestato la fondatezza della domanda, rappresentando Controparte_1 di non essere mai venuto meno ai propri impegni, se non in occasione di un serio infortunio che lo aveva colpito e del successivo periodo di convalescenza. Ha evidenziato, per converso, le grandi difficoltà affrontate per garantire la propria presenza al figlio, attesa la sua residenza in Apice, luogo che dista circa 230 chilometri da quello di residenza del figlio in Vieste, che egli copre in tre ore di auto circa, in costanza di plurime ernie e protrusioni alla colonna vertebrale. Ha infine aggiunto di versare in precarie condizioni economiche, atteso che dallo stipendio netto di 1.700,00 euro mensili, sottrae mensilmente euro 330,00 di cessione del quinto, nonché la somma di euro 700,00 per l'assegno disposto in favore del bambino e della di lui madre, a cui vanno a sommarsi l'affitto, le utenze, nonché chiaramente le spese di trasferte in Vieste. Di talché, ferma restando la gratuità a scopo benefico dell'attività svolta con il proprio gruppo musicale, ha evidenziato, senza per questo chiedere anche alcuna riduzione del contributo al mantenimento posto a suo carico, come, detratte le spese, gli rimanga ben poco per vivere, tanto da essere spesso costretto a far ricorso all'aiuto di prestiti da parte di persone di famiglia. Viceversa, la introiterebbe mensilmente la somma globale di euro 2.300,00 Parte_1 circa, compreso l'assegno unico che esso resistente ha lasciato che la predetta incamerasse integralmente. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, attesa la sua infondatezza.
***** pagina 2 di 3 La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Rileva il collegio come la ricorrente non abbia dimostrato l'inadempimento ai propri obblighi di genitore da parte del resistente oltre il normale limite di tollerabilità.
ha infatti rappresentato in maniera puntuale il tipo di impegno affrontato per garantire Controparte_1 cura e presenza nei confronti del figlio . L'obiettiva difficoltà in cui la coppia genitoriale Per_1 versa è apparsa più che riconducibile a comportamenti di dolo o colpa di una delle parti, alle oggettive condizioni che la determinano: la grave malattia del figlio, l'impossibilità per la madre che se ne prende cura in via prevalente di conquistare propri spazi di espressione personale, la mancanza di risorse economiche sufficienti a garantire contemporaneamente al figlio e alla moglie, da un lato, e al padre, dall'altra, una vita dignitosa esclusivamente attingendo allo stipendio di insegnante di quest'ultimo.
Il resistente ha inoltre giustificato, circostanza peraltro incontestata, di essere stato vittima di un infortunio che gli ha impedito per un periodo non breve di viaggiare da Apice a Vieste per far visita al figlio, ma di aver, per converso, chiesto in molte occasioni di poter recuperare i tempi di permanenza presso di sé del figlio. Il quadro complessivamente emerso non consente, in buona sostanza, di ritenere che il sia venuto meno ai propri obblighi, essendo vero piuttosto che, data la difficile CP_1 condizione di salute in cui versa il figlio minore, la distanza tra i luoghi di residenza e le difficoltà economiche che il padre affronta, un certo grado di tolleranza da parte della madre sia non solo auspicabile ma addirittura indispensabile a garantire l'interesse superiore del figlio. D'altra parte, la legittima esigenza della madre di ritagliare propri spazi liberi dalle necessità di assistenza del figlio, rende opportuno richiamare entrambi i genitori ad una proficua collaborazione che garantisca il perseguimento del miglior equilibrio possibile tra le esigenze di e quelle dei genitori. Per_1
La delicatezza della vicenda umana sottostante il presente procedimento, vera causa dello stesso, non consentendo l'individuazione di una parte realmente soccombente, rende equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge la domanda;
• esorta entrambi i genitori ad una proficua collaborazione nell'interesse del figlio disabile;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Modifica condizioni diseparazione, iscritto al n. R.g. 3517/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIESTE Parte_1 C.F._1 LEONARDA, elettivamente domiciliato in VIA BRINDISI 20 71019 VIESTE presso il difensore avv. VIESTE LEONARDA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINO Controparte_1 C.F._2 CIRIACO, elettivamente domiciliato in C. DA PIANO D'ANGELO, SNC 83030 TAURASI presso il difensore avv. MARTINO CIRIACO
RESISTENTE
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentire ammonire e/o adottare ogni opportuno provvedimento nei confronti Controparte_1 del resistente e garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso ed il rispetto delle modalità di accudimento ed esercizio del diritto dovere di visita del figlio , Per_1 così come determinato nelle condizioni della separazione consensuale allegate.
Ha premesso la ricorrente: di aver contratto matrimonio con il in data 22.09.2012 e che da tale CP_1 unione nasceva il piccolo , di anni 8, affetto purtroppo da una grave forma di encefalopatia Per_1 epilettica farmacoresistente;
che, in data 11.5.2020, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi, essendo le parti addivenute a tale determinazione in considerazione dei contrasti insorti;
che nell'accordo di separazione veniva stabilito a carico del padre un assegno di 700,00 euro mensili, per il mantenimento non solo del bambino, ma anche della stessa ricorrente;
che, considerate le condizioni di salute del figlio, risultava indispensabile un coinvolgimento del marito nella cura di che Per_1 non si esaurisse nella sola erogazione del contributo economico, ma integrasse una partecipazione fattiva nei giorni non lavorativi. Per le descritte ragioni la coppia si orientava per l'affidamento congiunto del piccolo con collocamento presso la dimora materna (in Vieste alla Via Giolitti, 2) e diritto/dovere del padre di tenere con sé il bambino ogni fine settimana, precisamente dal venerdì sera dalle ore 19:00 fino alle ore 10:00 del lunedì mattina, tenendolo con sé anche durante il pernottamento presso la dimora dei nonni paterni in Vieste alla Via Rossini 20. I coniugi regolavano, altresì, anche le ferie estive prevedendo la permanenza del padre con il figlio per dieci giorni nel mese di giugno, dieci giorni nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto e le festività principali, disponendo in maniera alternata periodi di permanenza con ciascuno dei genitori per Natale e Capodanno e per le festività Pasquali. Ha aggiunto la ricorrente come nel tempo il padre si fosse progressivamente sottratto ai suoi doveri, non tanto dal punto di vista economico quanto dal punto di vista della regolarità e puntualità nell'esercizio del diritto di visita a causa delle continue richieste di modifica dei giorni concordati per la permanenza con lui del figlio, in molte circostanze avanzate con così poco preavviso da non consentire all'istante di organizzare la propria quotidianità. Tanto sarebbe accaduto a seguito della formazione da parte del , di professione insegnante di musica, di un gruppo musicale CP_1 denominato Agapè per l'animazione e l'intrattenimento, a titolo oneroso, in cerimonie e ricorrenze e della intrapresa nuova relazione sentimentale del resistente.
Nel costituirsi in giudizio ha contestato la fondatezza della domanda, rappresentando Controparte_1 di non essere mai venuto meno ai propri impegni, se non in occasione di un serio infortunio che lo aveva colpito e del successivo periodo di convalescenza. Ha evidenziato, per converso, le grandi difficoltà affrontate per garantire la propria presenza al figlio, attesa la sua residenza in Apice, luogo che dista circa 230 chilometri da quello di residenza del figlio in Vieste, che egli copre in tre ore di auto circa, in costanza di plurime ernie e protrusioni alla colonna vertebrale. Ha infine aggiunto di versare in precarie condizioni economiche, atteso che dallo stipendio netto di 1.700,00 euro mensili, sottrae mensilmente euro 330,00 di cessione del quinto, nonché la somma di euro 700,00 per l'assegno disposto in favore del bambino e della di lui madre, a cui vanno a sommarsi l'affitto, le utenze, nonché chiaramente le spese di trasferte in Vieste. Di talché, ferma restando la gratuità a scopo benefico dell'attività svolta con il proprio gruppo musicale, ha evidenziato, senza per questo chiedere anche alcuna riduzione del contributo al mantenimento posto a suo carico, come, detratte le spese, gli rimanga ben poco per vivere, tanto da essere spesso costretto a far ricorso all'aiuto di prestiti da parte di persone di famiglia. Viceversa, la introiterebbe mensilmente la somma globale di euro 2.300,00 Parte_1 circa, compreso l'assegno unico che esso resistente ha lasciato che la predetta incamerasse integralmente. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, attesa la sua infondatezza.
***** pagina 2 di 3 La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Rileva il collegio come la ricorrente non abbia dimostrato l'inadempimento ai propri obblighi di genitore da parte del resistente oltre il normale limite di tollerabilità.
ha infatti rappresentato in maniera puntuale il tipo di impegno affrontato per garantire Controparte_1 cura e presenza nei confronti del figlio . L'obiettiva difficoltà in cui la coppia genitoriale Per_1 versa è apparsa più che riconducibile a comportamenti di dolo o colpa di una delle parti, alle oggettive condizioni che la determinano: la grave malattia del figlio, l'impossibilità per la madre che se ne prende cura in via prevalente di conquistare propri spazi di espressione personale, la mancanza di risorse economiche sufficienti a garantire contemporaneamente al figlio e alla moglie, da un lato, e al padre, dall'altra, una vita dignitosa esclusivamente attingendo allo stipendio di insegnante di quest'ultimo.
Il resistente ha inoltre giustificato, circostanza peraltro incontestata, di essere stato vittima di un infortunio che gli ha impedito per un periodo non breve di viaggiare da Apice a Vieste per far visita al figlio, ma di aver, per converso, chiesto in molte occasioni di poter recuperare i tempi di permanenza presso di sé del figlio. Il quadro complessivamente emerso non consente, in buona sostanza, di ritenere che il sia venuto meno ai propri obblighi, essendo vero piuttosto che, data la difficile CP_1 condizione di salute in cui versa il figlio minore, la distanza tra i luoghi di residenza e le difficoltà economiche che il padre affronta, un certo grado di tolleranza da parte della madre sia non solo auspicabile ma addirittura indispensabile a garantire l'interesse superiore del figlio. D'altra parte, la legittima esigenza della madre di ritagliare propri spazi liberi dalle necessità di assistenza del figlio, rende opportuno richiamare entrambi i genitori ad una proficua collaborazione che garantisca il perseguimento del miglior equilibrio possibile tra le esigenze di e quelle dei genitori. Per_1
La delicatezza della vicenda umana sottostante il presente procedimento, vera causa dello stesso, non consentendo l'individuazione di una parte realmente soccombente, rende equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge la domanda;
• esorta entrambi i genitori ad una proficua collaborazione nell'interesse del figlio disabile;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3