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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 620/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marcolini Franco, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio CP_1 C.F._2 dall'avv. Tonti Marco, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.12.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Rimini la sorella esponendo di essere, insieme a quest'ultima, erede CP_1 legittima del padre, deceduto ab intestato il 29.06.2018. Persona_1
L'odierna attrice - rappresentato che, alla data dell'apertura della successione, l'asse ereditario relitto era costituito dal solo importo di complessivi euro 20.127,40 corrispondente al saldo del conto corrente n. 1113336 della Filiale di Cattolica (RN), viale Bovio n. 1 - Controparte_2 esponeva come la quota di tale importo fosse ampiamente inferiore a quanto alla stessa spettante, tenuto conto delle liberalità fatte in vita dal de cuius: quest'ultimo, infatti, aveva donato alla figlia
, in data 13.02.1986, lo stabilimento balneare allora denominato “Bagni LO e CP_1
Tina”, sito in Cattolica (RN) - il cui valore, al 29 giugno 2018, era di complessivi euro 1.133.427,00
- ed aveva alla medesima donato anche la somma di Lire 115.000.000, equivalenti ad euro
59.392,54, in data 3.11.1998 mediante bonifico bancario, la somma di euro 29.000,00 mediante quattro assegni bancari, oltre a somme ulteriori.
poi, affermava di aver ricevuto donazioni per complessivi euro 131.675,33, da Parte_1 imputare alla propria quota di legittima, e, quantificato in euro 1.373.621,73 l'importo della massa ereditaria, evidenziava come la quota alla stessa riservata dalla legge risultasse lesa per un controvalore di euro 316.134,88.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Rimini, - disattesa ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, - per le ragioni di fatto e di diritto suesposte che si hanno qui per integralmente trascritte, - previa riunione fittizia tra attivo residuo ed alcuni atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal , accertare e dichiarare che la quota riservata alla attrice per successione in morte del proprio padre signor
è stata lesa per un controvalore di € 316.134,88 o della maggiore o minore entità Persona_1 ritenuta di giustizia, quindi, in riduzione, disporre la realizzazione “per imputazione” della quota di legittima spettante alla signora con condanna della signora al Parte_1 CP_1 pagamento dell'equivalente pecuniario idoneo a far conseguire alla stessa la quota di legittima nella sua integrità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 29 giugno 2018 al saldo;
- il tutto con il favore di spese e competenze di causa, oltre
I.V.A., C.A. e rimborso forfettario”.
Con comparsa di risposta depositata in data 01.06.2021, si costituiva in giudizio la CP_3 quale, in primo luogo, rappresentava che il de cuis le aveva sì ceduto lo stabilimento balneare, imponendolo però al contempo di corrispondere direttamente alla sorella una somma di Parte_1 denaro pari alla metà esatta del suo valore - stimato di comune accordo con le figlie in complessive 600.000.000 lire - somma che, per complessive lire 220.000.000 (pari ad euro 113.620,52), era stata corrisposta mediante il rilascio, fra il 1992 ed il 1993, di 12 assegni bancari tratti su c/c intestato presso l'allora IT OM - 11 dei quali indicanti come beneficiario, su indicazione della sorella, il coniuge che poi li girava per l'incasso sul c/c cointestato con la moglie Persona_2 presso BA PO LC - e, per lire 100.000.000, era stata versata a favore di Parte_1 all'atto della successione ab intestato della madre deceduta nel 1997, Persona_3 mediante assegnazione di prodotti finanziari della madre per un controvalore di lire 385.000.000, a fronte di un'assegnazione ad dei medesimi prodotti finanziari per il minor controvalore di lire CP_1
185.000.000.
L'odierna convenuta, poi, evidenziava come la sorella avesse ricevuto dal padre, Parte_1 nell'arco di diversi anni, elargizioni in denaro per la somma di euro 201.108,05 (data dal controvalore di lire 378.750.000 sommato ad euro 5.500,00) - ben maggiore rispetto a quanto da essa quantificato nel suo atto di citazione - e rappresentava che l'atto di compravendita con cui il de cuius, in data 13.05.1998, aveva trasferito alla figlia i 4/6 della nuda proprietà di Parte_1 un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica, Via Milano n. 44, doveva ritenersi simulato, non avendo l'attrice mai corrisposto il prezzo della cessione della nuda proprietà dell'immobile, stabilito nell'importo di lire 210.000.000.
non contestata la natura di liberalità dell'attribuzione patrimoniale della somma di lire CP_3
115.000.000 mediante bonifico bancario del 03.11.1998, con sua conseguente imputazione alla sua quota di legittima (per un controvalore di euro 59.392,54), precisava come la somma complessiva di euro 29.000,00, elargita mediante il rilascio in proprio favore di n. 4 assegni bancari fra il 2014 ed il
2017, costituisse in realtà un rimborso forfettario in considerazione delle spese da lei sostenute per il mantenimento economico dell'anziano padre, ormai bisognoso di cure e di assistenza continua.
L'odierna convenuta, infine, rappresentava di aver sostenuto in proprio tutte le spese funerarie del padre, per complessivi euro 3.466,00, importo da considerare quale debito ereditario e da detrarre, quindi, dall'asse ereditario.
Precisato come il saldo del conto corrente intestato al de cuius si fosse ridotto ad euro 18.410,30 rispetto all'importo di euro 20.127,40 presente sul conto al momento dell'apertura della successione, - ricostruito l'asse ereditario e quantificata in euro 370.181,48 la quota di CP_3 legittima, pari ad un terzo della massa ereditaria secondo quanto previsto dall'art. 537 cpc - stimava in euro 233.344,63 la quota di legittima lesa, al netto delle liberalità già ricevute e delle somme relitte da devolvere interamente alla stessa essendo stata istituita erede universale dal padre con testamento olografo del 01.12.2009, pubblicato il 26.05.2021. Persona_1 L'odierna convenuta, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via principale: A) accertare e dichiarare la simulazione relativa della donazione intervenuta fra e per atto notaio il 13.02.1986, Persona_1 CP_1 Per_4 rep. n. 182271, raccolta n. 12749, dell'azienda costituita in Cattolica per la gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni LO e Tina n. 76”, nonché la contestuale esistenza di un dissimulato negotium mixtum cum donatione che ha comportato la cessione a titolo oneroso di una quota pari al 50% dell'azienda per il valore di lire 320.000.000 (controvalore di euro
165.266,21) e l'inefficacia in parte qua dell'atto di donazione;
accertare e dichiarare il collegato negozio giuridico intercorso fra ed a favore di a Persona_1 CP_1 Parte_1 mezzo del quale quest'ultima ha conseguito in pagamento dalla sorella la complessiva somma di lire 320.000.000, con un controvalore di euro 165.266,21, da considerarsi quale liberalità indiretta di denaro da parte del defunto padre;
- oppure, in subordine, accertare e dichiarare la simulazione assoluta della donazione intervenuta fra e per atto notaio Persona_1 CP_1 Per_4 il 13.02.1986, rep. n. 182271, raccolta n. 12749, dell'azienda costituita in Cattolica per la gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni LO e Tina n. 76” e la successiva cessione dell'azienda a titolo oneroso per il valore di lire 320.000.000 (controvalore di euro 165.266,21); accertare e dichiarare il collegato negozio giuridico intercorso fra ed Persona_1 CP_1
a favore di a mezzo del quale quest'ultima ha conseguito in pagamento dalla Parte_1 sorella la complessiva somma di lire 320.000.000, con un controvalore di euro 165.266,21, da considerarsi quale liberalità indiretta di denaro da parte del defunto padre;
- oppure, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la natura di donazione modale del suddetto atto di liberalità, ove
l'onere era costituito dall'impegno assunto da di corrispondere a un CP_1 Parte_1 corrispettivo di lire 320.000.000, da considerarsi quale liberalità indiretta di denaro a favore di quest'ultima da parte del defunto padre;
B) accertare e dichiarare, stante la volontà del de cuius di non disporre in alcun modo del proprio bene patrimoniale, la simulazione assoluta del contratto di compravendita avente ad oggetto la quota indivisa di 4/6 della nuda proprietà di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica,
Via Milano n. 44, composto da tre appartamenti, distinto al N.C.E.U. di Cattolica alla partita 2926, foglio 1 mappale 351, subalterni 5, 6 e 7, intervenuto fra e e, Persona_1 Parte_1 per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della compravendita nei confronti della convenuta con conseguente riconduzione del cespite immobiliare nell'asse ereditario al fine di integrare la quota di legittima lesa e consentire alla convenuta di beneficiare dei propri diritti successori;
oppure, in subordine, accertare e dichiarare la simulazione relativa del summenzionato contratto di compravendita e l'esistenza di una donazione dissimulata e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della compravendita nei confronti della convenuta con conseguente riconduzione del cespite immobiliare nell'asse ereditario al fine di integrare la quota di legittima lesa e consentire alla convenuta di beneficiare dei propri diritti successori;
- oppure, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, in relazione al suddetto cespite immobiliare, il perfezionamento di una liberalità indiretta sotto forma di “vendita mista a donazione” ove la quota di donatum corrisponde ai 2/3 del valore dell'immobile paterno, oppure alla quota che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia in parte qua della compravendita nei confronti della convenuta con conseguente riconduzione proporzionale del cespite immobiliare nell'asse ereditario o, in subordine, del suo controvalore pecuniario, al fine di integrare la quota di legittima lesa e consentire alla convenuta di beneficiare dei propri diritti successori;
C) accertare e dichiarare che ha ricevuto ulteriori liberalità in denaro per la Parte_1 complessiva somma di euro 201.108,05 o comunque per la somma che sarà ritenuta di giustizia;
D) accertare e dichiarare l'esistenza di debiti ereditari nei confronti di per euro CP_1
3.466,00;
- per gli effetti, previa riunione fittizia fra relictum e donatum (vedi infra tabella riepilogativa):
E) rigettare la domanda di reintegrazione della propria quota di legittima formulata dalla parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto;
F) accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante ad per un CP_1 controvalore pecuniario di euro 233.344,63, o per la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, disporre la sua reintegrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 553 c.c. e ss., mediante l'assegnazione ad previa divisione immobiliare, CP_1 dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato e distinto al N.C.E.U. di Cattolica alla partita
2926, foglio 1 mappale 351, subalterno 6, ed in ogni caso delle porzioni di immobile occorrenti al fine di soddisfare nell'interezza la quota ereditaria spettante alla convenuta, nella sua qualità di erede universale, oppure, in subordine, con l'attribuzione di una quota ideale del predetto immobile, ciò sempre nei limiti del valore corrispondente alla propria quota ereditaria, oppure, in ulteriore subordine, con condanna dell'attrice al pagamento di una somma pari all'equivalente pecuniario dei suoi diritti successori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20.06.2018 al saldo;
G) con vittoria di spese, compensi e spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
In via subordinata:
H) ferme tutte le ulteriori domande avanzate in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse valida ed efficace la donazione dell'azienda costituita in Cattolica per la gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni LO e Tina n. 76”, siccome intervenuta fra e per atto notaio il 13.02.1986, rep. n. 182271, raccolta n. Persona_1 CP_1 Per_4
12749, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. di ai danni di per la somma di lire 320.000.000 (pari ad euro Parte_1 CP_1
165.266,21), da quest'ultima elargita alla sorella e, per l'effetto, condannare l'attrice a corrispondere alla convenuta la medesima somma di euro 165.266,21, oppure la maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
I) rigettare in ogni caso la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto;
J) con vittoria di spese, compensi e spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Espletata la trattazione della causa, assunte le prove orali ammesse e disposta consulenza tecnica d'ufficio per la stima sia del valore della piena proprietà e della nuda proprietà della quota del compendio immobiliare sito in Cattolica, Via Milano n. 44, sia del valore dell'azienda balneare ubicata al n. 76 dell'arenile di Cattolica, all'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e il
Giudice Istruttore, verificato l'avvenuto deposito delle note di udienza, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 10.11.2025 il Collegio, “ritenuto necessario sottoporre al contraddittorio delle parti la questione - rilevante ai fini della definizione, anche parziale, del giudizio - della nullità delle liberalità aventi ad oggetto somme di denaro per difetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 782 c.c.”, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, assegnando alle parti termine per il deposito di note contenenti osservazioni sulla predetta questione, e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 04.12.2025 ore 13:30.
Le parti depositavano le note entro il termine alle stesse assegnato e, all'udienza del 04.12.2025, precisavano le rispettive conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, occorre procedere alla puntuale identificazione del thema decidendum oggetto del presente giudizio, anche alla luce dell'eccezione con cui ha contestato il difetto di CP_1 legittimazione ad agire da parte di qualificatasi in atto di citazione come erede Parte_2 legittima di Persona_1
Più in particolare, l'odierna convenuta ha evidenziato come, a fronte della circostanza - rappresentata in comparsa di costituzione e risposta - dell'avvenuta pubblicazione, in data
26.05.2021, di un testamento olografo con cui la stessa era stata istituita unica erede universale del defunto padre, sia rimasta silente e, non avendo impugnato le disposizioni Parte_1 testamentarie lesive della propria quota di legittima - essendo stata totalmente pretermessa dalla successione paterna - avrebbe perso il diritto a rivendicare l'operatività della collazione - al fine di incrementare l'asse ereditario ai sensi degli artt. 747 e 750 c.c. con i beni donati in vita dal de cuius
- e, per conseguenza, della reintegrazione della propria quota di legittima asseritamente lesa per effetto di disposizioni liberali compiute dal padre allorquando era in vita.
Ciò posto, occorre rilevare, in primo luogo, come la collazione sia operazione estranea alla riduzione delle disposizioni lesive della quota riservata dalla legge al legittimario.
La collazione è finalizzata alla divisione dell'asse ereditario e presuppone, quindi, l'esistenza di una comunione ereditaria;
essa si sostanza nell'atto con cui il coerede (legittimo o testamentario) – che sia coniuge, figlio (legittimo o naturale) o discendente del figlio del de cuius – conferisce, a questi stessi soggetti, in natura o per imputazione, quanto abbia ricevuto in vita dal de cuius per donazione diretta o indiretta.
La collazione ha in comune con l'azione di riduzione l'oggetto, nel senso che entrambe (la riduzione non esclusivamente) concernono le donazioni fatte in vita dal de cuius, ma, mentre la collazione determina una “attrazione” del diritto oggetto della donazione (o del relativo valore) alla massa ereditaria - che ne viene corrispondentemente incrementata -, l'azione di riduzione opera nella misura strettamente necessaria a far conseguire, al legittimario che l'abbia esercitata, la quota di riserva garantitagli dalla legge ove questa risulti lesa all'esito della riunione fittizia, ossia dell'operazione “contabile” funzionale alla determinazione della quota disponibile (e, specularmente, alla verifica della lesione dei diritti dei legittimari).
Tanto premesso, va rilevato - alla luce delle difese svolte dall'odierna attrice e delle conclusioni dalla stessa rassegnate - come abbia agito al fine di ottenere la reintegrazione della Parte_1 quota di legittima alla stessa riservata mediante riduzione delle donazioni asseritamente lesive effettuate dal padre in favore della figlia Persona_1 CP_1
La legge attribuisce l'azione di riduzione al legittimario in quanto tale - e cioè in quanto ricompreso tra i soggetti indicati nell'art. 536 c.c. - e non quale erede (sent. n. 2923-90; sent. n. 2621-74) e riserva al legittimario l'intangibile diritto su una determinata quota dell'eredità, precisamente su una quota di valore della massa - costituita dalla riunione fittizia (art. 556 c.c.) del valore stimato del relictum, al netto dei debiti, e del valore stimato del donatum - dalla quale vanno detratte le donazioni ed i legati fatti al legittimario (imputatio ex se: art. 564, comma 2, c.c.).
Con l'azione di riduzione si tende ad attuare in concreto il suindicato diritto, mediante l'accertamento dell'ammontare della quota disponibile e della complementare quota di riserva e della sussistenza o no della lesione e, se del caso, mediante la riduzione delle disposizioni nella misura necessaria ad integrare la legittima. Riduzione che deve riguardare, in primo luogo, le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e, solo dopo l'esaurimento del valore dei beni di cui si è disposto per testamento, le donazioni (artt. 555, comma 2, c.c.).
Gli artt. 554 e 555 c.c., tuttavia, non prevedono e regolano due distinte azioni, bensì un'unica azione e cioè l'azione di riduzione, concessa ai legittimari, a tutela dei diritti che la legge ad essi riserva, qualora siano lesi da disposizioni testamentarie (artt. 554 c.c.) ovvero da donazioni (art. 555 c.c.), prevedendosi per entrambe che “sono soggette a riduzione”.
L'unicità dell'azione, emergente dalla menzionata uniformità di previsione normativa, trova altresì conferma nella unitaria disciplina dettata, ai fini della trascrizione, dall'art. 2652, n. 8 c.c., per le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima (cfr.
Cass. n. 11873/1993).
Ciò posto, va rilevato come abbia promosso il presente giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
555 c.c. sul presupposto di una successione ab intestato e, quindi, nella duplice veste di erede legittimo e di legittimario.
Difettando, nella prospettazione attorea, un testamento, non vi era spazio per l'applicazione dell'art. 554 c.c.
Per effetto della condotta processuale della convenuta - che ha prodotto il testamento olografo pubblicato il 26.05.2021 (dopo l'introduzione del presente giudizio) con cui la stessa è stata istituita da sua erede universale - è mutato in corso di causa il quadro di riferimento della Persona_1 proposta azione di riduzione: non più successione ab intestato, secondo l'originaria prospettazione dell'attrice, bensì successione testamentaria.
Si pone, quindi, a fronte del necessario ordine di attuazione della riduzione ex art. 555, comma 2,
c.c. (che impone di ridurre prima le disposizioni testamentarie e dopo le donazioni), la questione della estensione della domanda anche alle disposizioni testamentarie.
Il Collegio ritiene che, interpretando la domanda proposta da alla luce della Parte_1 complessiva condotta processuale, l'odierna attrice, avendo tenuto ferma, dopo la produzione in giudizio del menzionato testamento, la pretesa di conseguire la sua quota di legittima, abbia inequivocabilmente manifestato, al di là delle espressioni usate, la volontà di agire in riduzione anche nei confronti delle disposizioni testamentarie, ex art. 554 c.c. (cfr. Cass. n. 11873/1993).
Ne consegue che non sussiste il difetto di legittimazione attiva prospettato dalla convenuta e, pertanto, l'azione di riduzione proposta da può essere esaminata nel merito. Parte_1
3. Orbene, l'odierna attrice, rappresentata la necessità di procedere alla riunione fittizia al fine di stabilire l'entità della lesione della quota di legittima alla stessa riservata, ha rilevato che “in data
13 febbraio 1986, il signor ha donato alla propria figlia , quale Persona_1 CP_1 anticipazione della propria successione, lo stabilimento balneare allora denominato “Bagni LO e Tina”, completo di ogni attrezzatura (cfr. doc. n. 4), sito in Cattolica (RN) nel tratto di arenile demaniale antistante la via Carducci (stabilimento identificato con il n. 76 ) il cui valore, al
29 giugno 2018, era di complessivi euro 1.133.427,00”.
A fronte della prospettazione attorea, la convenuta ha precisato che il de cuius, donatole lo stabilimento balneare, le aveva imposto di versare direttamente alla sorella una somma Parte_1 di denaro pari alla metà esatta del suo valore - stimato di comune accordo in complessive
600.000.000 lire - somma che, per complessive lire 220.000.000 (pari ad euro 113.620,52), era stata corrisposta mediante il rilascio, fra il 1992 ed il 1993, di 12 assegni bancari tratti su c/c intestato presso l'allora IT OM - 11 dei quali indicanti come beneficiario, su indicazione della sorella, il coniuge che poi li girava per l'incasso sul c/c cointestato con la moglie Persona_2 presso BA PO LC - e, per lire 100.000.000, era stata versata a favore di Parte_1 all'atto della successione ab intestato della madre deceduta nel 1997, Persona_3 mediante assegnazione di prodotti finanziari della madre per un controvalore di lire 385.000.000, a fronte di un'assegnazione ad dei medesimi prodotti finanziari per il minor controvalore di lire CP_1
185.000.000.
L'odierna attrice, ammesso di aver ricevuto l'assegno di lire 20.000.000,00, ha formulato capitoli di prova al fine di comprovare che “negli anni 1990 e 1991 il signor e la signora Persona_2 [...]
hanno lavorato presso lo stabilimento balneare di sito sull'arenile Parte_1 CP_1 demaniale antistante la via Milano di Cattolica e che quest'ultima in quegli anni ha dichiarato che avrebbe corrisposto loro un quarto dell'utile aziendale” e che “dal 1986 fino al 1996 la defunta
ha lavorato presso lo stabilimento balneare di e che la stessa, in Persona_3 CP_1 data 30 settembre 1996, ha dichiarato che il guadagno ad essa spettante per il lavoro svolto doveva essere corrisposto, in ragione di un mezzo, a sua figlia ”. Parte_1
Alla luce degli esiti dell'attività istruttoria espletata nel presente giudizio, tale ultima circostanza non può dirsi comprovata, non essendo emersi elementi certi al fine di poter identificare nella asserita attività lavorativa prestata da nello stabilimento balneare di Prioli Persona_3
Adele la ragione giustificatrice dell'attribuzione, in favore di di strumenti Parte_1 finanziari per un valore superiore a quello dei prodotti assegnati all'odierna convenuta.
Quanto agli assegni emessi per complessive lire 220.000.000, l'attività lavorativa prestata negli anni
1990 e 1991 da e nello stabilimento balneare di Prioli Adele appare Persona_2 Parte_1 idonea a giustificare unicamente la circostanza, ammessa dall'attrice, dell'emissione in proprio favore dell'assegno di lire 20.000.000,00 - somma che può ritenersi proporzionata ad un'attività lavorativa prestata da due persone per due stagioni - ma non anche il rilascio degli ulteriori assegni in favore di per complessivi euro 200.000.000,00. Persona_2 Dalla documentazione acquisita in giudizio, è emerso che 7 assegni bancari sono confluiti sul conto corrente intestato a e la circostanza da questi rappresentata in sede di escussione Persona_2 testimoniale - secondo cui l'emissione di tali assegni sarebbe dovuta dall'aver lo stesso anticipato soldi per (cfr. verbale di udienza del 12.07.2023) - è del tutto priva di riscontro, oltre a CP_1 non essere mai stata allegata dall'odierna attrice al fine di giustificare l'emissione degli assegni in favore del marito.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento utile a confortare la prospettazione della convenuta, che, nel testamento olografo di del 01.12.2009, pubblicato il 26.05.2021, il de cuius, Persona_1 dopo aver nominato erede universale la figlia , ha rappresentato quanto segue: “Preciso CP_1 che l'azienda, "Bagni AR e Tina n. 76," a lei donata per atto notaio di Persona_5
Cottolica in data 13 febbraio 1986, non è soggetta a collazione, perché tale atto era in realtà preordinato a consentirmi di percepire la pensione e i proventi della attività sono stati incassati da me e da mia moglie fino al 1992, allorquando mia figlia ne è divenuta Persona_3 CP_1 esclusiva proprietaria e ha provveduto a liquidare la quota spettante alla sorella Parte_1 pagando a questa la somma concordata di lire 300.000.000, pari alla metà del suo valore, tra lo stesso 1992 (200.000.000) e il 1998 (100.000.000.)”.
Gli elementi acquisiti al presente giudizio consentono, quindi, di ritenere che ricevuto CP_1 lo stabilimento balneare in donazione, abbia versato a la somma di euro Parte_1
300.000.000,00 - corrispondente alla metà del valore attribuito al predetto stabilimento balneare - in adempimento di un onere apposto alla donazione per volontà del padre donatario.
L'onere o modus costituisce un elemento accidentale del contratto di donazione (come anche del testamento), disciplinato per quanto riguarda tale contratto dall'art. 793 cod. civ., caratterizzato dal fatto di non condizionarne (a differenza della condizione) l'efficacia e, pur essendo costituito da un obbligo avente ad oggetto una prestazione di carattere economico-patrimoniale, il relativo valore non può sopravanzare quello dell'oggetto della donazione stessa. Dunque, il modus può consistere sia nell'erogazione di una parte del bene donato (e persino di tutto) per un determinato scopo, sia nel compimento di un'azione od omissione in favore del donante stesso o di un terzo, sempre col limite surriferito.
Nel caso in cui beneficiario del modo sia un terzo determinato e l'istituzione dell'onere sia dovuta allo spirito di liberalità del disponente, la donazione modale costituisce una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l'altra eseguita a favore del beneficiario dell'onere (Cass. 24 dicembre 2020, n. 29506; Cass.17 giugno 2022, n. 19561): il donante realizza l'arricchimento patrimoniale del beneficiario (arg. ex art. 769 c.c.) attraverso l'intermediazione materiale del donatario, che agisce come sua longa manus (alla stregua di un mero ausiliario) per eseguire l'attribuzione o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere.
La donazione, infatti, non presuppone che sia solo il donante a “erogare” il bene al donatario, perché è proprio della donazione indiretta che, invece, il beneficio sia ricevuto attraverso il terzo (o perché questi versa una somma al beneficiario, o perché questi riceve denaro dovuto dal beneficiario allo stesso).
Nel caso di specie, quindi, può dirsi che la donazione dello stabilimento balneare a ed CP_1 il versamento, da parte di quest'ultima, della somma di euro 300.000.000 a Parte_1 integrino la fattispecie della donazione modale con cui il donante, ha realizzato due Persona_1 donazioni: una diretta, in favore di e una indiretta, in favore di CP_1 Parte_1
Non viene, pertanto, in rilevo il divieto dei patti successori che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe violato da un'operazione così congegnata.
Ne deriva che, essendo ravvisabile una doppia donazione, ai fini della riunione fittizia occorrerà considerare sia la donazione diretta dello stabilimento balneare a sia la donazione CP_1 indiretta del denaro a Parte_1
4. A quest'ultima il de cuius, con atto pubblico del 13.05.1998, ha alienato i 4/6 della nuda proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica, Via Milano n. 44, riservandosi l'usufrutto vita natural durante.
Secondo la prospettazione della convenuta, tale compravendita sarebbe affetta da simulazione assoluta o, alternativamente, dissimulerebbe una donazione, non essendo mai stato versato il prezzo di euro 210.000.000,00 indicato quale corrispettivo per la cessione della nuda proprietà.
Al fine di verificare se e quali limiti incontri nel dare la prova della natura simulata CP_1 dell'atto di compravendita, viene in rilievo quanto precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso” (cfr.
Cass. n. 19912/2014; 20868/2004).
Nel caso di specie, ha proposto l'azione di simulazione al fine di tutelare il proprio CP_1 diritto all'intangibilità della quota di riserva e, pertanto, deve essere considerata “terzo” rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni.
Inoltre, la natura di terzo rispetto - in particolare - a esclude che, nel presente Persona_1 giudizio, possano assumere valore vincolante le statuizioni della sentenza che, a definizione del giudizio promosso da nei confronti di ha rigettato le domande Persona_1 Parte_1 proposte da intese all'annullamento per dolo del contratto stipulato il 13.05.1998 - Persona_1 con cui lo stesso ha venduto alla figlia la quota di 4/6 della nuda proprietà Parte_1 dell'appartamento sito in Cattolica, Via Milano n. 44, al prezzo di lire 210.000.000 - o, in subordine, alla dichiarazione di simulazione del suddetto contratto, costituendo donazione di immobile in funzione della successione del stesso. CP_1
Ciò posto, deve ritenersi acquisita al presente giudizio la prova della natura simulata dell'atto di compravendita del 13.05.1998: tale atto, infatti, dissimula una donazione valida, rivestendo l'atto del 13.05.1998 la forma dell'atto pubblico ed essendo stato stipulato alla presenza di due testimoni.
A tale conclusione non osta quanto affermato da nella dichiarazione del 20.05.1998, Persona_1 dallo stesso sottoscritta, in cui si legge: “1) sono il padre di e;
2) mia moglie ed CP_1 Parte_1 io abbiamo intestato, diversi anni fa, la concessione di spiaggia n. 76 di Cattolica a nostra figlia che la gestisce tuttora;
3) così facendo abbiamo dato ad un lavoro ed una ottima fonte CP_1 CP_1 di reddito;
4) siccome mia moglie voleva che ad ogni figlia andasse un bene, mia moglie aveva intenzione di vendere alla nostra figlia la casa in Cattolica via Milano, 44; 5) Parte_1 purtroppo mia moglie è morta prima di poter fare quello che aveva in mente così dopo la morte di mia moglie io ho venduto alla la mia quota della casa in cattolica ricevendo un Parte_1 regolare pagamento;
(…)”.
Dagli elementi acquisiti al presente giudizio, risulta, infatti, coma abbia Persona_1 effettivamente ricevuto la somma di euro 210.000.000, versata in data 22.05.1998 sul conto corrente n. 7772 cointestato a e ma tale somma è successivamente Persona_1 Parte_1 rientrata nella disponibilità di Parte_1
Tale circostanza emerge dal testamento olografo di del 01.12.2009, pubblicato il Persona_1
26.05.2021, in cui il de cuius ha dichiarato che “la vendita con riserva di usufrutto della quota di quattro sesti del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica, Via Milano n 44, conposto da tre appartamenti distinto al N.C.E.U. di Cattolica alla partita 2826, foglio 1, mappale 351, subalterni 5, 6 e 7, stipulata per atto notaio in data 13 maggio 1998 in favore Persona_6 dell'altra mia figlia nata a [...] il [...], è simulata, in quanto il Parte_1 contratto aveva il solo fine di evitare che sul bene potesse vantare qualche diritto l'allora qonvivente di mia figlia di nazionalità egiziana, e l'assegno di lire 210.000.000 in mio CP_1 favore, che rappresentava formalmente il corrispettivo, è stato versato sul conto corrente n. 7772 presso la BA PO LC, cointestato con la medesima , la quale è Parte_1 integralmente ritornata in possesso della somma attraverso tre prelievi nel novembre del 1998 e
l'incasso di un assegno di lire 115.000.000 il 25 settembre 2000”.
Dalla documentazione in atti, emerge che la somma di euro 210.000.000 è stata versata in data
22.05.1998 sul conto corrente n. 7772 cointestato a e ed acceso in Persona_1 Parte_1 pari data;
con operazioni poste in essere tra il 26.05.1998 e il 25.11.1998 - e quindi successivamente al 20.05.1998, data in cui ha reso la dichiarazione in cui ha affermato di aver Persona_1 ricevuto “un regolare pagamento” - l'intera somma di euro 210.000.000 è fuoriuscita dal predetto conto.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la documentazione in atti non dimostra che il conto corrente è stato estinto da con prelievo della somma di lire 115.818.786 Persona_1 mediante assegno di pari importo a sua firma: dalla copia dell'assegno in atti (doc. n. 13.4 di parte attrice) non risulta alcun elemento utile ad affermare che lo stesso sia stato effettivamente negoziato, non essendo in esso riportato alcun dato riconducibile alla banca da cui possa emergere l'avvenuto utilizzo dell'assegno.
Inoltre, il doc. 13.1, denominato “autorizzazione all'estinzione del conto corrente n. 7772 del
25/11/1998” risulta parzialmente compilato e dallo stesso non emerge alcuna indicazione al fine di comprendere le modalità di estinzione del conto che non risultano neppure dalla “contabile relativa all'importo per estinzione del conto”.
Quanto, poi, all'assegno del 19/11/1998 a mezzo del quale ha prelevato dal conto Persona_1 corrente n. 7772 la somma di Lire 60.000.000, dall'esame della documentazione acquisita in giudizio non risulta che tale somma sia stata versata su altro conto allo stesso intestato.
Occorre, poi, considerare che la c.t.u. disposta nel presente giudizio ha verificato come il prezzo di lire 210.000.000 per la compravendita di 4/6 della nuda proprietà del compendio immobiliare sito in
Cattolica, Via Milano n. 44, non fosse corrispondente al valore di mercato, stimato in lire
389.207.466,66 (euro 201.008,90).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, può ritenersi che l'atto di compravendita del 13.05.1998 dissimuli una donazione valida: gli elementi acquisiti al presente giudizio dimostrano, infatti, come le parti non abbiano inteso porre in essere un trasferimento a titolo oneroso, bensì una liberalità, atteso che la somma versata dall'odierna attrice acquirente quale “apparente” corrispettivo è rientrata nella disponibilità della stessa Parte_1
5. Quest'ultima, promuovendo il presente giudizio, ha ammesso di aver ricevuto donazioni per complessivi euro 131.675,33. ha evidenziato come la sorella abbia, in realtà, ricevuto dal padre, nell'arco di diversi CP_1 anni, elargizioni in denaro per la maggior somma di euro 201.108,05 rappresentando che “si rileva già in data 03.11.1998 un accredito tramite bonifico bancario per la somma di lire 115.000.000.
Un ulteriore bonifico bancario per lire 105.000.000 venne poi eseguito in data 04.10.1999 (doc.
6 - contabili di bonifico a favore di del 03.11.1998 e del 04.10.1999). Parte_1
Successivamente, vennero rilasciati dal Sig. alla figlia i seguenti assegni bancari tratti sulla CP_1 allora RO BA 1473 (doc.
7 - n. 7 assegni bancari emessi da all'ordine di Persona_1
: 1) Assegno bancario n. 1615945194 di lire 115.000.000 del 25.09.2000 Parte_1 all'ordine di;
2) Assegno bancario n.1615943930 di lire 10.000.000 del Parte_1
22.02.1999 all'ordine di;
3) Assegno bancario n.1615945192 di lire 10.000.000 Parte_1 del 13.01.2000 all'ordine di;
4) Assegno bancario n.1615945193 di lire Parte_1
1.250.000 del 03.04.2000 all'ordine di;
5) Assegno bancario n.1615945197 di Parte_1 lire 10.000.000 del 19.12.2000 all'ordine di;
6) Assegno bancario n. Parte_1
1615945199 di lire 12.500.000 del 27.12.2001 all'ordine di;
7) Assegno Parte_1 bancario n.0000019232-05 di euro 5.500,00 del 27.12.2002 all'ordine di ”. Parte_1
L'odierna attrice non ha mai negato di aver ricevuto ed incassato le somme indicate, essendosi limitata a contestare genericamente all'udienza del 23.06.2021 la conformità agli originali dei documenti allegati in fotocopia sub 7.
Inoltre, in sede di interrogatorio formale, dopo aver visionato i documenti n. 6 e Parte_1
n. 7 prodotti dalla convenuta, ha confermato il seguente capitolo “Vero che suo padre le elargì, tramite bonifici ed assegni bancari, somme di denaro fra il 2000 ed il 2002 per un importo di euro
201.108,05?” rispondendo: “E' vero, ma la stessa cifra l'ha avuta anche lei;
erano titoli che scadevano e mio padre ha deciso di darne a ciascuna”.
In tal modo, l'odierna attrice ha confermato di aver ricevuto la somma complessiva di euro
201.108,05 e, non avendo la stessa indicato alcuna giustificazione a fondamento dell'attribuzione patrimoniale, deve ritenersi che tale somma sia stata oggetto di una pluralità di donazioni effettuate dal padre Persona_1
6. Al contempo, ha confermato di aver ricevuto, quale liberalità, la somma di lire CP_1
115.000.000 (oggi 59.392,54) mediante bonifico bancario del 03.11.1998, mentre ha contestato la natura liberale del versamento della somma complessiva di euro 29.000,00, corrisposta mediante il rilascio in suo favore, fra il 2014 ed il 2017, di n. 4 assegni bancari.
L'odierna convenuta ha precisato come tali esborsi costituissero dei rimborsi forfettari in considerazione delle spese da lei sostenute per il mantenimento economico dell'anziano padre. Tale circostanza risulta confermata dalle affermazioni dei testimoni di parte convenuta e non può dirsi smentita da quanto dichiarato dai testimoni di parte attrice i quali, sul punto, non hanno fornito indicazioni utili a contestare la prospettazione della convenuta.
7. Quanto, invece, alle donazioni che, secondo la prospettazione attorea, ha disposto Persona_1 in favore della NI , figlia della convenuta, in data 4.10.1999 ed in data 25.09.2000, CP_4 rispettivamente di Lire 105.000.000 e Lire 115.000.000, va rilevato come tali circostanze siano state rappresentate da solo nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Parte_1
Le allegazioni attoree aventi ad oggetto donazioni ulteriori rispetto a quelle indicate in citazione risultano tardive - non avendo, peraltro, l'attrice neppure indicato le ragioni che hanno determinato la deduzione delle predette circostanze solo in prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - , non potendo quindi essere prese in considerazione ai fini della decisione della causa.
8. Tanto premesso, va rilevato, in ordine alle liberalità aventi ad oggetto somme di denaro, che l'elargizione di denaro mediante bonifico, la dazione di un assegno circolare e/o bancario, la consegna di una somma di denaro in contanti, qualora gli importi non siano di modico valore e non sia osservato il formalismo dell'atto pubblico celebrato alla presenza di due testimoni, integrano atti radicalmente nulli per difetto della forma che la legge prescrive indispensabilmente per la liberalità donativa (arg. ex Cass. n. 20633/2014).
Il mancato rispetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 782 c.c. non rende la donazione invalida nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto un bene mobile di modico valore, modicità da valutarsi anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, secondo quanto previsto dall'art. 783, comma 2, c.c.
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam,
l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante”. Poiché il comma 2 dell'art. 783 c.c. stabilisce che la modicità del valore della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, ciò importa che, sulla base della varia potenzialità reddituale di quest'ultimo, può venire meno il carattere della modicità se, al tempo della donazione, quelle condizioni siano modeste, come, viceversa, può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere (cfr. in tal senso Cass. n. 3858/2020). Occorre altresì considerare come competa al donatario l'obbligo di provare il carattere modico della donazione e, cioè, che il suo valore non è in grado di incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Orbene, nel caso di specie, e non hanno indicato alcun elemento utile Parte_1 CP_1 al fine di affermare che le condizioni economiche del donante fossero tali da poter considerare di modico valore le donazioni dallo stesso effettuate.
Ne deriva che le elargizioni di denaro in favore di per la somma di euro Parte_1
201.108,05 ed in favore di per la somma di euro 59.392,54 devono considerarsi quali CP_1 donazioni non di modico valore le quali, in mancanza dei requisiti formali prescritti dall'art. 782
c.c., risultano affette da nullità.
A fronte di una donazione nulla, il bene che ne è oggetto si considera come mai uscito dal patrimonio del de cuius, con la conseguenza che, al momento dell'apertura della successione, esso fa parte del relictum e non del donatum.
A tale conclusione, non osta quanto rappresentato da e nelle note Parte_1 CP_1 depositate a seguito dell'ordinanza con cui è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione della nullità delle liberalità aventi ad oggetto somme di denaro per difetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 782 c.c.
rappresentato che “i trasferimenti di denaro (bonifici e assegni) eseguiti dal de Parte_1 cuius in favore dell'attrice ed inclusi nel donatum, costituiscono, in assenza di atto pubblico (con due testimoni) e di prova del modico valore, donazioni dirette nulle per difetto di forma ex art. 782
c.c.”, ha osservato “che la mera indicazione contabile nel donatum non integra, di per sé, né una conferma formale (mancando le menzioni prescritte: negozio invalido, causa del vizio, volontà di convalida – Cfr. Cass. Civ. 12 aprile 2018 n. 9091 ), neppure un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, né riconoscimento di alcun eventuale preteso diritto ex adverso”, chiedendo, di conseguenza, “che si prenda atto della nullità delle donazioni de quibus per difetto di forma, rilevando che l'indicazione “contabile” nel donatum è stata effettuata solo ai fini della eventuale riunione fittizia e rigettando qualsivoglia pretesa avversaria per mancanza di domanda, ovvero per intervenuta prescrizione”. ha evidenziato come “la nullità delle donazioni di denaro per carenza della forma CP_1 solenne non possa più essere fatta valere dall'erede del donante ( dopo che con Parte_1 il suo atto di citazione essa ha espresso la volontà di confermarle, imputando alla propria quota di legittima la somma di euro 131.675,33 (cfr. pag. 2 atto di citazione e doc. 8 fascicolo parte attrice)”. Al riguardo, deve evidenziarsi che la conferma della donazione esige la volontà di attribuire efficacia all'atto invalido, come si desume dal requisito della conoscenza della causa di invalidità, imposto dall'art. 799 c.c., per la realizzazione dell'effetto sanante. La rivelazione di tale volontà non comporta l'adozione di formule sacramentali ed anzi è, per legge, implicita nella volontaria esecuzione della liberalità nulla da parte di chi aveva conoscenza della causa invalidante. Tuttavia, se la convalida avviene attraverso un atto formale, quest'atto deve contenere i requisiti previstiti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile, cioè l'indicazione del negozio invalido e della causa d'invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo (cfr. Cass. n.
1545/1974).
Nel caso di specie, quanto prospettato dall'attrice in atto di citazione non può essere considerato manifestazione della volontà di conferma, trattandosi della mera espressione delle sue difese che non dimostra in alcun modo la conoscenza del vizio produttivo della nullità - conoscenza che, peraltro, deve essere comprovata dalla parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria - e neppure l'intenzione di rendere l'atto invalido produttivo dei suoi effetti.
9. Individuati e qualificati giuridicamente gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal de cuius, rilevanti a fronte della lesione della quota di legittima lamentata sia da che Parte_1 da al fine di accertare se vi sia stata la predetta lesione occorre procedere alla c.d. CP_1 riunione fittizia, ossia alle operazioni di natura meramente contabile identificate dall'art. 556 c.c.
Più in particolare, secondo quanto previsto dalla disposizione da ultimo citata, è necessario formare la massa dei beni relitti con determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, detrarre dal “relictum” i debiti, da valutare con riferimento alla medesima data, e, infine, riunire al valore netto dei beni relitti (risultante dalle due operazioni precedenti) il
“donatum”, costituito dal valore dei beni di cui il de cuius abbia disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità, da determinare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, quanto alle donazioni in denaro, con riferimento al valore nominale (art. 751 c.c.). Il risultato delle operazioni così descritte rappresenta il valore del patrimonio ereditario ai fini del calcolo della quota indisponibile: considerato il numero e la qualità dei legittimari ed applicando le norme che individuano le singole quote di riserva, si calcola la porzione riservata a ciascuno di essi e, indirettamente, la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre.
Orbene, il relictum è costituito:
- dalla somma di euro 20.127,40 corrispondente al saldo del conto corrente n. 1113336 accesso presso Filiale di Cattolica (RN), viale Bovio n. 1; Controparte_2 - dalle somme oggetto delle donazioni di denaro nulle, pari a complessivi euro 260.500,59 (euro
201.108,05, oggetto delle donazioni nulle in favore dell'attrice a cui vanno sommati euro 59.392,54 oggetto della donazione nulla in favore della convenuta).
Dal relictum, pari a complessivi euro 280.627,99, arrotondato ad euro 280.628,00, occorre sottrarre l'importo di euro 3.466,00, corrispondente alle spese funerarie del padre sostenute da CP_1
(circostanza non contestata da parte attrice).
I debiti, infatti, sono non soltanto quelli contratti in vita dal de cuius e non ancora estinti alla sua morte, ma anche le spese funerarie e quelle sostenute per la successione del defunto (v. Cass., n.
28/02).
Dal relictum, inoltre, va detratta anche la somma corrispondente ai costi che, dalla data di apertura della successione, hanno ridotto ad euro 18.410,30 il saldo del suindicato conto corrente n.
1113336, intestato al de cuius: di tali costi, pari ad euro 1.717,10 (20.127,40 - 18.410,30), arrotondati ad euro 1.717,00, occorre tener conto in sede di riunione fittizia, trattandosi di spese a carico della massa.
Occorre, quindi, riunire al valore netto dei beni relitti (pari ad euro 275.445,00) i beni di cui sia stato disposto per donazione, da valutare secondo le regole dettate dagli artt. 747 - 750 c.c. sulla collazione dei beni nella divisione, richiamate dall'art. 556 c.c.
Viene in rilievo, in primo luogo, l'azienda balneare che, in data 13.02.1986, ha Persona_1 donato alla propria figlia , la quale ha rappresentato di aver apportato nel corso degli CP_1 anni migliorie ed addizioni allo stabilimento balneare.
Per la valutazione della predetta azienda, occorre far riferimento alle modalità indicate dall'art. 746
c.c. per gli immobili, dovendo aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione (arg. ex Cass. n.
2505/2022).
Trovano applicazione, quindi, anche le disposizioni dell'art. 748 c.c. che contengono un temperamento al principio generale del riferimento temporale all'epoca dell'apertura della successione per la determinazione del valore dell'immobile (sia ai fini della collazione che dell'imputazione) nel senso che le modificazioni migliorative o peggiorative delle condizioni del bene, intervenute medio tempore tra la data della donazione e quella dell'aperta successione, sono giuridicamente rilevanti ai fini della determinazione stessa quando siano dipese da un atto o fatto volontario del donatario o comunque a questi riferibili. Pertanto, deve essere dedotto dal valore dell'immobile il valore dei miglioramenti apportati dal donatario, sempreché quest'ultimo abbia dato prova delle opere asseritamente realizzate sui beni oggetto di donazione. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “A norma dell'art 748 cod civ, in tema di valutazione dei miglioramenti, spese e deterioramenti apportati ai beni soggetti a collazione, le migliorie apportate al fondo devono essere calcolate non in base alle spese fatte, ma in relazione all'incremento di valore del fondo” (cfr. Cass. n. 5982/1979).
Orbene, la c.t.u. disposta nel presente giudizio ha prima determinato in € 224.850,00 il valore complessivo del complesso aziendale che, al 29.06.2018, gestiva gli stabilimenti balneari n.76 e n.77 dell'arenile del Comune di Cattolica;
poi, rilevato che, in questa sede, la valutazione riguarda il solo complesso aziendale che alla data di riferimento gestiva lo stabilimento n.76, ha dimezzato il suddetto valore “assumendo, come in realtà è accaduto con il conferimento delle rispettive aziende in sede di costituzione della società “BAGNI 76-77 , che gli Parte_3 stabilimenti balneari fossero identici o comunque di eguale valore”.
Il c.t.u., quindi, arrotondando la cifra di euro 112.425,00 - ottenuta dividendo in due l'importo di euro 224.850,00 -, ha stimato in euro 115.000,00 il valore del compendio aziendale che, alla data del 29.06.2018, gestiva lo stabilimento balneare n.76 sull'arenile del Comune di Cattolica, evidenziando che tale valutazione è stata operata “assumendo come elemento fondamentale che alla data del 29 giugno 2018 la concessione demaniale fosse stata prorogata solo fino al 31 dicembre
2020 (con tutte le incertezze connesse alla cosiddetta “direttiva Bolkestein”)” e precisando, al contempo, che “se l'orizzonte temporale fosse stato di 15 anni (anziché 3 anni come invece considerato) il valore dell'avviamento sarebbe stato di quasi € 400.000,00 con un valore complessivo dei compendi aziendali ricompresi nella società “ Parte_4
di circa € 550.000,00”.
[...]
Diversamente da quanto affermato dal c.t.u., il Collegio ritiene di dover assumere, quale valore dello stabilimento balneare, quello determinato considerando il periodo di avviamento di 15 anni che, secondo quanto rappresentato dallo stesso c.t.u., può essere utilizzato come riferimento
“considerato cio che ha caratterizzato gli stabilimenti balneari della riviera romagnola che spesso sono “rimasti” in gestione agli stessi soggetti per decenni e decenni”.
Alla data del 29.06.2018, infatti, il quadro normativo e giurisprudenziale non era ancora tale da escludere con certezza un'ulteriore proroga della durata della concessione balneare e, quindi, ben può essere assunto come termine di riferimento il maggior orizzonte temporale indicato dal c.t.u.
Ne deriva che, avendo il c.t.u. stimato in circa € 550.000,00 il valore complessivo dei compendi aziendali ricompresi nella società ed avendo Parte_4 ritenuto di uguale valore gli stabilimenti balneari n.76 e n.77, il valore del complesso aziendale che al 29.06.2018 gestiva lo stabilimento n.76 può essere determinato in euro 275.000,00
(550.000,00/2). Il c.t.u., poi, ha quantificato in euro 65.000,00 l'incremento di valore del compendio per effetto delle migliorie apportate tra la data della donazione e la data di apertura della successione.
La predetta somma deve essere dedotta dal valore dello stabilimento balneare, così ottenendo l'importo di euro 210.000,00, corrispondente al valore dello stabilimento determinato secondo le regole di cui agli artt. 747 e ss. c.c.
Al contempo, occorre considerare che, come già rilevato, con la donazione dello stabilimento balneare a ed il versamento da parte di quest'ultima a della somma CP_1 Parte_1 corrispondente alla metà del valore dello stabilimento si è realizzata una donazione modale con cui il donante, ha posto in essere una donazione diretta, in favore di e una Persona_1 CP_1 donazione indiretta, in favore di Parte_1
La Suprema Corte ha precisato che “In materia di donazione modale, l'imposizione di un onere in capo al donante - sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell'attribuzione da gratuito in oneroso - comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 cod. civ.”
(cfr. Cass. n. 6925/2015).
Ai fini della riunione fittizia, quindi, il valore dell'onere deve essere detratto dal valore del bene donato.
Nel caso di specie, poiché la donazione indiretta in favore di ha avuto ad oggetto Parte_1 una somma corrispondente alla metà del valore attribuito dalle parti al bene donato ad CP_1 si ritiene di scomputare dal valore del compendio aziendale alla data del 29.06.2018 la metà del predetto valore.
Si ottiene, pertanto, l'importo di euro 105.000,00, che dovrà essere oggetto di riunione fittizia.
Nel compiere le operazioni di cui all'art. 556 c.c., viene, poi, in rilievo la donazione indiretta posta in essere da onerando del versamento a della somma Persona_1 CP_1 Parte_1 corrispondente alla metà del valore dello stabilimento balneare oggetto di donazione diretta in favore dell'odierna convenuta.
Valorizzando i termini dell'operazione posta in essere tra le parti, si ritiene di riunire fittiziamente la metà del valore che lo stabilimento balneare aveva al tempo dell'apertura della successione, pari ad euro 105.000,00 (ossia il valore dello stabilimento, al netto dei miglioramenti, diviso per due).
Occorre, poi, considerare la donazione - valida - dei 4/6 della nuda proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica, Via Milano n. 44, dissimulata dall'atto di compravendita del
13.05.1998. Nel determinare il valore da computare in sede di riunione fittizia, viene in rilievo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal "de cuius" sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione” (cfr. Cass. n. 20387/2008).
La c.t.u. disposta nel presente giudizio ha stimato in euro 469.134,00 il valore della quota di proprietà di 4/6 del compendio immobiliare sito in Cattolica, Via Milano n. 44 alla data del
29.06.2018.
In conclusione, al valore netto dei beni relitti, pari ad euro 275.445,00, va fittiziamente riunito il valore del donatum, pari ad euro 679.134,00, così ottenendo la somma di euro 954.579,00 su cui calcolare il valore della quota indisponibile alla luce dell'art. 537, comma 2, c.c. che riserva ai figli complessivamente 2/3 del patrimonio del defunto, da dividere poi in parti uguali tra tutti i figli.
Ne consegue che, essendo due le figlie del de cuius, la legittima spettante a ciascuna di esse ha un valore di euro 318.193,00 - pari ad 1/3 del patrimonio del defunto - mentre la quota c.d. disponibile che residua corrisponde ad euro 318.193,00.
10. Ciò posto, al fine di verificare se e abbiano subito la lesione della Parte_1 CP_1 quota di riserva, da entrambe lamentata, occorre considerare che, secondo quanto previsto dall'art. 564, comma 2, c.c., nell'ambito delle operazioni di calcolo prodromiche all'accertamento dell'eventuale lesione delle ragioni del legittimario che abbia domandato la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, lo stesso “deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.
La c.d. imputazione ex se costituisce non una condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione, ma, piuttosto, un'operazione contabile che risulta necessaria per il calcolo della quota spettante in concreto al legittimario, in aggiunta alle altre operazioni stabilite dalla legge, sempre che il legittimario non ne sia stato espressamente dispensato.
La dispensa dalla imputazione esige un'apposita manifestazione di volontà e non può desumersi dalla dispensa da collazione da cui va tenuta distinta: in presenza di dispensa da collazione, quindi, la donazione dovrà pur sempre essere contemplata ai fini della imputazione ex se.
Orbene, ha ricevuto donazioni per un valore complessivo di euro 574.134 (ossia Parte_1 la donazione indiretta della somma corrispondente alla metà del valore dello stabilimento balneare e la donazione dei 4/6 della nuda proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica,
Via Milano n. 44), superiore al valore della legittima alla stessa spettante di euro 318.193,00.
Deve escludersi, quindi, che l'odierna attrice abbia subito la lamentata lesione della propria quota di legittima e, pertanto, la domanda dalla stessa proposta deve essere rigettata. Quanto, invece, a la stessa deve imputare alla propria quota la donazione dello CP_1 stabilimento balneare. Ne deriva che, essendo stato stimato in euro 105.000,00 il valore del bene donato (dovendo tenersi conto sia dei miglioramenti, sia dell'onere), la quota di legittima spettante in concreto all'odierna convenuta ha un valore di euro 213.193,00.
Essendo il valore netto dei beni relitti pari ad euro 275.445,00 ed essendo unica erede CP_1 testamentaria di con diritto, quindi, di conseguire integralmente il relictum, ne Persona_1 deriva che la stessa non può lamentare alcuna lesione della propria quota di riserva.
Il relictum risulta, infatti, di valore sufficiente ad integrare la quota riservata ad e, CP_1 pertanto, la domanda dalla stessa proposta deve essere rigettata.
Peraltro, non avendo l'odierna convenuta formulato alcuna istanza al fine di conseguire l'oggetto delle donazioni nulle disposte dal padre in favore della sorella non può essere Parte_1 emessa nei confronti di quest'ultima alcuna statuizione di condanna.
11. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese delle c.t.u. disposte nel presente giudizio, liquidate con decreto del 28.12.2024 e con decreto del 28.12.2024, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in solido, in ragione del 50% ciascuna nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
620/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara la nullità per difetto di forma delle seguenti donazioni effettuate da Per_1
[...]
- in favore di degli importi di lire 115.000.000 in data 03.11.1998, di lire Parte_1
105.000.000 in data 04.10.1999, di lire 115.000.000 in data 25.09.2000, di lire 10.000.000 in data
22.02.1999, di lire 10.000.000 in data 13.01.2000, di lire 1.250.000 in data 03.04.2000, di lire
10.000.000 in data 19.12.2000, di lire 12.500.000 in data 27.12.2001, di euro 5.500,00 in data
27.12.2002;
- in favore di dell'importo di lire 115.000.000 in data 03.11.1998; CP_1
b) rigetta l'azione di riduzione proposta da Parte_1
c) rigetta l'azione di riduzione proposta da CP_1
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
e) pone le spese delle c.t.u. disposte nel presente giudizio, liquidate con decreto del 28.12.2024 e con decreto del 28.12.2024, definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in solido, in ragione del 50% ciascuna nei rapporti interni. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marcolini Franco, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio CP_1 C.F._2 dall'avv. Tonti Marco, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.12.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Rimini la sorella esponendo di essere, insieme a quest'ultima, erede CP_1 legittima del padre, deceduto ab intestato il 29.06.2018. Persona_1
L'odierna attrice - rappresentato che, alla data dell'apertura della successione, l'asse ereditario relitto era costituito dal solo importo di complessivi euro 20.127,40 corrispondente al saldo del conto corrente n. 1113336 della Filiale di Cattolica (RN), viale Bovio n. 1 - Controparte_2 esponeva come la quota di tale importo fosse ampiamente inferiore a quanto alla stessa spettante, tenuto conto delle liberalità fatte in vita dal de cuius: quest'ultimo, infatti, aveva donato alla figlia
, in data 13.02.1986, lo stabilimento balneare allora denominato “Bagni LO e CP_1
Tina”, sito in Cattolica (RN) - il cui valore, al 29 giugno 2018, era di complessivi euro 1.133.427,00
- ed aveva alla medesima donato anche la somma di Lire 115.000.000, equivalenti ad euro
59.392,54, in data 3.11.1998 mediante bonifico bancario, la somma di euro 29.000,00 mediante quattro assegni bancari, oltre a somme ulteriori.
poi, affermava di aver ricevuto donazioni per complessivi euro 131.675,33, da Parte_1 imputare alla propria quota di legittima, e, quantificato in euro 1.373.621,73 l'importo della massa ereditaria, evidenziava come la quota alla stessa riservata dalla legge risultasse lesa per un controvalore di euro 316.134,88.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Rimini, - disattesa ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, - per le ragioni di fatto e di diritto suesposte che si hanno qui per integralmente trascritte, - previa riunione fittizia tra attivo residuo ed alcuni atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal , accertare e dichiarare che la quota riservata alla attrice per successione in morte del proprio padre signor
è stata lesa per un controvalore di € 316.134,88 o della maggiore o minore entità Persona_1 ritenuta di giustizia, quindi, in riduzione, disporre la realizzazione “per imputazione” della quota di legittima spettante alla signora con condanna della signora al Parte_1 CP_1 pagamento dell'equivalente pecuniario idoneo a far conseguire alla stessa la quota di legittima nella sua integrità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 29 giugno 2018 al saldo;
- il tutto con il favore di spese e competenze di causa, oltre
I.V.A., C.A. e rimborso forfettario”.
Con comparsa di risposta depositata in data 01.06.2021, si costituiva in giudizio la CP_3 quale, in primo luogo, rappresentava che il de cuis le aveva sì ceduto lo stabilimento balneare, imponendolo però al contempo di corrispondere direttamente alla sorella una somma di Parte_1 denaro pari alla metà esatta del suo valore - stimato di comune accordo con le figlie in complessive 600.000.000 lire - somma che, per complessive lire 220.000.000 (pari ad euro 113.620,52), era stata corrisposta mediante il rilascio, fra il 1992 ed il 1993, di 12 assegni bancari tratti su c/c intestato presso l'allora IT OM - 11 dei quali indicanti come beneficiario, su indicazione della sorella, il coniuge che poi li girava per l'incasso sul c/c cointestato con la moglie Persona_2 presso BA PO LC - e, per lire 100.000.000, era stata versata a favore di Parte_1 all'atto della successione ab intestato della madre deceduta nel 1997, Persona_3 mediante assegnazione di prodotti finanziari della madre per un controvalore di lire 385.000.000, a fronte di un'assegnazione ad dei medesimi prodotti finanziari per il minor controvalore di lire CP_1
185.000.000.
L'odierna convenuta, poi, evidenziava come la sorella avesse ricevuto dal padre, Parte_1 nell'arco di diversi anni, elargizioni in denaro per la somma di euro 201.108,05 (data dal controvalore di lire 378.750.000 sommato ad euro 5.500,00) - ben maggiore rispetto a quanto da essa quantificato nel suo atto di citazione - e rappresentava che l'atto di compravendita con cui il de cuius, in data 13.05.1998, aveva trasferito alla figlia i 4/6 della nuda proprietà di Parte_1 un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica, Via Milano n. 44, doveva ritenersi simulato, non avendo l'attrice mai corrisposto il prezzo della cessione della nuda proprietà dell'immobile, stabilito nell'importo di lire 210.000.000.
non contestata la natura di liberalità dell'attribuzione patrimoniale della somma di lire CP_3
115.000.000 mediante bonifico bancario del 03.11.1998, con sua conseguente imputazione alla sua quota di legittima (per un controvalore di euro 59.392,54), precisava come la somma complessiva di euro 29.000,00, elargita mediante il rilascio in proprio favore di n. 4 assegni bancari fra il 2014 ed il
2017, costituisse in realtà un rimborso forfettario in considerazione delle spese da lei sostenute per il mantenimento economico dell'anziano padre, ormai bisognoso di cure e di assistenza continua.
L'odierna convenuta, infine, rappresentava di aver sostenuto in proprio tutte le spese funerarie del padre, per complessivi euro 3.466,00, importo da considerare quale debito ereditario e da detrarre, quindi, dall'asse ereditario.
Precisato come il saldo del conto corrente intestato al de cuius si fosse ridotto ad euro 18.410,30 rispetto all'importo di euro 20.127,40 presente sul conto al momento dell'apertura della successione, - ricostruito l'asse ereditario e quantificata in euro 370.181,48 la quota di CP_3 legittima, pari ad un terzo della massa ereditaria secondo quanto previsto dall'art. 537 cpc - stimava in euro 233.344,63 la quota di legittima lesa, al netto delle liberalità già ricevute e delle somme relitte da devolvere interamente alla stessa essendo stata istituita erede universale dal padre con testamento olografo del 01.12.2009, pubblicato il 26.05.2021. Persona_1 L'odierna convenuta, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via principale: A) accertare e dichiarare la simulazione relativa della donazione intervenuta fra e per atto notaio il 13.02.1986, Persona_1 CP_1 Per_4 rep. n. 182271, raccolta n. 12749, dell'azienda costituita in Cattolica per la gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni LO e Tina n. 76”, nonché la contestuale esistenza di un dissimulato negotium mixtum cum donatione che ha comportato la cessione a titolo oneroso di una quota pari al 50% dell'azienda per il valore di lire 320.000.000 (controvalore di euro
165.266,21) e l'inefficacia in parte qua dell'atto di donazione;
accertare e dichiarare il collegato negozio giuridico intercorso fra ed a favore di a Persona_1 CP_1 Parte_1 mezzo del quale quest'ultima ha conseguito in pagamento dalla sorella la complessiva somma di lire 320.000.000, con un controvalore di euro 165.266,21, da considerarsi quale liberalità indiretta di denaro da parte del defunto padre;
- oppure, in subordine, accertare e dichiarare la simulazione assoluta della donazione intervenuta fra e per atto notaio Persona_1 CP_1 Per_4 il 13.02.1986, rep. n. 182271, raccolta n. 12749, dell'azienda costituita in Cattolica per la gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni LO e Tina n. 76” e la successiva cessione dell'azienda a titolo oneroso per il valore di lire 320.000.000 (controvalore di euro 165.266,21); accertare e dichiarare il collegato negozio giuridico intercorso fra ed Persona_1 CP_1
a favore di a mezzo del quale quest'ultima ha conseguito in pagamento dalla Parte_1 sorella la complessiva somma di lire 320.000.000, con un controvalore di euro 165.266,21, da considerarsi quale liberalità indiretta di denaro da parte del defunto padre;
- oppure, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la natura di donazione modale del suddetto atto di liberalità, ove
l'onere era costituito dall'impegno assunto da di corrispondere a un CP_1 Parte_1 corrispettivo di lire 320.000.000, da considerarsi quale liberalità indiretta di denaro a favore di quest'ultima da parte del defunto padre;
B) accertare e dichiarare, stante la volontà del de cuius di non disporre in alcun modo del proprio bene patrimoniale, la simulazione assoluta del contratto di compravendita avente ad oggetto la quota indivisa di 4/6 della nuda proprietà di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica,
Via Milano n. 44, composto da tre appartamenti, distinto al N.C.E.U. di Cattolica alla partita 2926, foglio 1 mappale 351, subalterni 5, 6 e 7, intervenuto fra e e, Persona_1 Parte_1 per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della compravendita nei confronti della convenuta con conseguente riconduzione del cespite immobiliare nell'asse ereditario al fine di integrare la quota di legittima lesa e consentire alla convenuta di beneficiare dei propri diritti successori;
oppure, in subordine, accertare e dichiarare la simulazione relativa del summenzionato contratto di compravendita e l'esistenza di una donazione dissimulata e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della compravendita nei confronti della convenuta con conseguente riconduzione del cespite immobiliare nell'asse ereditario al fine di integrare la quota di legittima lesa e consentire alla convenuta di beneficiare dei propri diritti successori;
- oppure, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, in relazione al suddetto cespite immobiliare, il perfezionamento di una liberalità indiretta sotto forma di “vendita mista a donazione” ove la quota di donatum corrisponde ai 2/3 del valore dell'immobile paterno, oppure alla quota che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia in parte qua della compravendita nei confronti della convenuta con conseguente riconduzione proporzionale del cespite immobiliare nell'asse ereditario o, in subordine, del suo controvalore pecuniario, al fine di integrare la quota di legittima lesa e consentire alla convenuta di beneficiare dei propri diritti successori;
C) accertare e dichiarare che ha ricevuto ulteriori liberalità in denaro per la Parte_1 complessiva somma di euro 201.108,05 o comunque per la somma che sarà ritenuta di giustizia;
D) accertare e dichiarare l'esistenza di debiti ereditari nei confronti di per euro CP_1
3.466,00;
- per gli effetti, previa riunione fittizia fra relictum e donatum (vedi infra tabella riepilogativa):
E) rigettare la domanda di reintegrazione della propria quota di legittima formulata dalla parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto;
F) accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante ad per un CP_1 controvalore pecuniario di euro 233.344,63, o per la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, disporre la sua reintegrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 553 c.c. e ss., mediante l'assegnazione ad previa divisione immobiliare, CP_1 dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato e distinto al N.C.E.U. di Cattolica alla partita
2926, foglio 1 mappale 351, subalterno 6, ed in ogni caso delle porzioni di immobile occorrenti al fine di soddisfare nell'interezza la quota ereditaria spettante alla convenuta, nella sua qualità di erede universale, oppure, in subordine, con l'attribuzione di una quota ideale del predetto immobile, ciò sempre nei limiti del valore corrispondente alla propria quota ereditaria, oppure, in ulteriore subordine, con condanna dell'attrice al pagamento di una somma pari all'equivalente pecuniario dei suoi diritti successori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20.06.2018 al saldo;
G) con vittoria di spese, compensi e spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
In via subordinata:
H) ferme tutte le ulteriori domande avanzate in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse valida ed efficace la donazione dell'azienda costituita in Cattolica per la gestione dello stabilimento balneare denominato “Bagni LO e Tina n. 76”, siccome intervenuta fra e per atto notaio il 13.02.1986, rep. n. 182271, raccolta n. Persona_1 CP_1 Per_4
12749, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. di ai danni di per la somma di lire 320.000.000 (pari ad euro Parte_1 CP_1
165.266,21), da quest'ultima elargita alla sorella e, per l'effetto, condannare l'attrice a corrispondere alla convenuta la medesima somma di euro 165.266,21, oppure la maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
I) rigettare in ogni caso la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto;
J) con vittoria di spese, compensi e spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Espletata la trattazione della causa, assunte le prove orali ammesse e disposta consulenza tecnica d'ufficio per la stima sia del valore della piena proprietà e della nuda proprietà della quota del compendio immobiliare sito in Cattolica, Via Milano n. 44, sia del valore dell'azienda balneare ubicata al n. 76 dell'arenile di Cattolica, all'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e il
Giudice Istruttore, verificato l'avvenuto deposito delle note di udienza, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 10.11.2025 il Collegio, “ritenuto necessario sottoporre al contraddittorio delle parti la questione - rilevante ai fini della definizione, anche parziale, del giudizio - della nullità delle liberalità aventi ad oggetto somme di denaro per difetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 782 c.c.”, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, assegnando alle parti termine per il deposito di note contenenti osservazioni sulla predetta questione, e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 04.12.2025 ore 13:30.
Le parti depositavano le note entro il termine alle stesse assegnato e, all'udienza del 04.12.2025, precisavano le rispettive conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, occorre procedere alla puntuale identificazione del thema decidendum oggetto del presente giudizio, anche alla luce dell'eccezione con cui ha contestato il difetto di CP_1 legittimazione ad agire da parte di qualificatasi in atto di citazione come erede Parte_2 legittima di Persona_1
Più in particolare, l'odierna convenuta ha evidenziato come, a fronte della circostanza - rappresentata in comparsa di costituzione e risposta - dell'avvenuta pubblicazione, in data
26.05.2021, di un testamento olografo con cui la stessa era stata istituita unica erede universale del defunto padre, sia rimasta silente e, non avendo impugnato le disposizioni Parte_1 testamentarie lesive della propria quota di legittima - essendo stata totalmente pretermessa dalla successione paterna - avrebbe perso il diritto a rivendicare l'operatività della collazione - al fine di incrementare l'asse ereditario ai sensi degli artt. 747 e 750 c.c. con i beni donati in vita dal de cuius
- e, per conseguenza, della reintegrazione della propria quota di legittima asseritamente lesa per effetto di disposizioni liberali compiute dal padre allorquando era in vita.
Ciò posto, occorre rilevare, in primo luogo, come la collazione sia operazione estranea alla riduzione delle disposizioni lesive della quota riservata dalla legge al legittimario.
La collazione è finalizzata alla divisione dell'asse ereditario e presuppone, quindi, l'esistenza di una comunione ereditaria;
essa si sostanza nell'atto con cui il coerede (legittimo o testamentario) – che sia coniuge, figlio (legittimo o naturale) o discendente del figlio del de cuius – conferisce, a questi stessi soggetti, in natura o per imputazione, quanto abbia ricevuto in vita dal de cuius per donazione diretta o indiretta.
La collazione ha in comune con l'azione di riduzione l'oggetto, nel senso che entrambe (la riduzione non esclusivamente) concernono le donazioni fatte in vita dal de cuius, ma, mentre la collazione determina una “attrazione” del diritto oggetto della donazione (o del relativo valore) alla massa ereditaria - che ne viene corrispondentemente incrementata -, l'azione di riduzione opera nella misura strettamente necessaria a far conseguire, al legittimario che l'abbia esercitata, la quota di riserva garantitagli dalla legge ove questa risulti lesa all'esito della riunione fittizia, ossia dell'operazione “contabile” funzionale alla determinazione della quota disponibile (e, specularmente, alla verifica della lesione dei diritti dei legittimari).
Tanto premesso, va rilevato - alla luce delle difese svolte dall'odierna attrice e delle conclusioni dalla stessa rassegnate - come abbia agito al fine di ottenere la reintegrazione della Parte_1 quota di legittima alla stessa riservata mediante riduzione delle donazioni asseritamente lesive effettuate dal padre in favore della figlia Persona_1 CP_1
La legge attribuisce l'azione di riduzione al legittimario in quanto tale - e cioè in quanto ricompreso tra i soggetti indicati nell'art. 536 c.c. - e non quale erede (sent. n. 2923-90; sent. n. 2621-74) e riserva al legittimario l'intangibile diritto su una determinata quota dell'eredità, precisamente su una quota di valore della massa - costituita dalla riunione fittizia (art. 556 c.c.) del valore stimato del relictum, al netto dei debiti, e del valore stimato del donatum - dalla quale vanno detratte le donazioni ed i legati fatti al legittimario (imputatio ex se: art. 564, comma 2, c.c.).
Con l'azione di riduzione si tende ad attuare in concreto il suindicato diritto, mediante l'accertamento dell'ammontare della quota disponibile e della complementare quota di riserva e della sussistenza o no della lesione e, se del caso, mediante la riduzione delle disposizioni nella misura necessaria ad integrare la legittima. Riduzione che deve riguardare, in primo luogo, le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e, solo dopo l'esaurimento del valore dei beni di cui si è disposto per testamento, le donazioni (artt. 555, comma 2, c.c.).
Gli artt. 554 e 555 c.c., tuttavia, non prevedono e regolano due distinte azioni, bensì un'unica azione e cioè l'azione di riduzione, concessa ai legittimari, a tutela dei diritti che la legge ad essi riserva, qualora siano lesi da disposizioni testamentarie (artt. 554 c.c.) ovvero da donazioni (art. 555 c.c.), prevedendosi per entrambe che “sono soggette a riduzione”.
L'unicità dell'azione, emergente dalla menzionata uniformità di previsione normativa, trova altresì conferma nella unitaria disciplina dettata, ai fini della trascrizione, dall'art. 2652, n. 8 c.c., per le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima (cfr.
Cass. n. 11873/1993).
Ciò posto, va rilevato come abbia promosso il presente giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
555 c.c. sul presupposto di una successione ab intestato e, quindi, nella duplice veste di erede legittimo e di legittimario.
Difettando, nella prospettazione attorea, un testamento, non vi era spazio per l'applicazione dell'art. 554 c.c.
Per effetto della condotta processuale della convenuta - che ha prodotto il testamento olografo pubblicato il 26.05.2021 (dopo l'introduzione del presente giudizio) con cui la stessa è stata istituita da sua erede universale - è mutato in corso di causa il quadro di riferimento della Persona_1 proposta azione di riduzione: non più successione ab intestato, secondo l'originaria prospettazione dell'attrice, bensì successione testamentaria.
Si pone, quindi, a fronte del necessario ordine di attuazione della riduzione ex art. 555, comma 2,
c.c. (che impone di ridurre prima le disposizioni testamentarie e dopo le donazioni), la questione della estensione della domanda anche alle disposizioni testamentarie.
Il Collegio ritiene che, interpretando la domanda proposta da alla luce della Parte_1 complessiva condotta processuale, l'odierna attrice, avendo tenuto ferma, dopo la produzione in giudizio del menzionato testamento, la pretesa di conseguire la sua quota di legittima, abbia inequivocabilmente manifestato, al di là delle espressioni usate, la volontà di agire in riduzione anche nei confronti delle disposizioni testamentarie, ex art. 554 c.c. (cfr. Cass. n. 11873/1993).
Ne consegue che non sussiste il difetto di legittimazione attiva prospettato dalla convenuta e, pertanto, l'azione di riduzione proposta da può essere esaminata nel merito. Parte_1
3. Orbene, l'odierna attrice, rappresentata la necessità di procedere alla riunione fittizia al fine di stabilire l'entità della lesione della quota di legittima alla stessa riservata, ha rilevato che “in data
13 febbraio 1986, il signor ha donato alla propria figlia , quale Persona_1 CP_1 anticipazione della propria successione, lo stabilimento balneare allora denominato “Bagni LO e Tina”, completo di ogni attrezzatura (cfr. doc. n. 4), sito in Cattolica (RN) nel tratto di arenile demaniale antistante la via Carducci (stabilimento identificato con il n. 76 ) il cui valore, al
29 giugno 2018, era di complessivi euro 1.133.427,00”.
A fronte della prospettazione attorea, la convenuta ha precisato che il de cuius, donatole lo stabilimento balneare, le aveva imposto di versare direttamente alla sorella una somma Parte_1 di denaro pari alla metà esatta del suo valore - stimato di comune accordo in complessive
600.000.000 lire - somma che, per complessive lire 220.000.000 (pari ad euro 113.620,52), era stata corrisposta mediante il rilascio, fra il 1992 ed il 1993, di 12 assegni bancari tratti su c/c intestato presso l'allora IT OM - 11 dei quali indicanti come beneficiario, su indicazione della sorella, il coniuge che poi li girava per l'incasso sul c/c cointestato con la moglie Persona_2 presso BA PO LC - e, per lire 100.000.000, era stata versata a favore di Parte_1 all'atto della successione ab intestato della madre deceduta nel 1997, Persona_3 mediante assegnazione di prodotti finanziari della madre per un controvalore di lire 385.000.000, a fronte di un'assegnazione ad dei medesimi prodotti finanziari per il minor controvalore di lire CP_1
185.000.000.
L'odierna attrice, ammesso di aver ricevuto l'assegno di lire 20.000.000,00, ha formulato capitoli di prova al fine di comprovare che “negli anni 1990 e 1991 il signor e la signora Persona_2 [...]
hanno lavorato presso lo stabilimento balneare di sito sull'arenile Parte_1 CP_1 demaniale antistante la via Milano di Cattolica e che quest'ultima in quegli anni ha dichiarato che avrebbe corrisposto loro un quarto dell'utile aziendale” e che “dal 1986 fino al 1996 la defunta
ha lavorato presso lo stabilimento balneare di e che la stessa, in Persona_3 CP_1 data 30 settembre 1996, ha dichiarato che il guadagno ad essa spettante per il lavoro svolto doveva essere corrisposto, in ragione di un mezzo, a sua figlia ”. Parte_1
Alla luce degli esiti dell'attività istruttoria espletata nel presente giudizio, tale ultima circostanza non può dirsi comprovata, non essendo emersi elementi certi al fine di poter identificare nella asserita attività lavorativa prestata da nello stabilimento balneare di Prioli Persona_3
Adele la ragione giustificatrice dell'attribuzione, in favore di di strumenti Parte_1 finanziari per un valore superiore a quello dei prodotti assegnati all'odierna convenuta.
Quanto agli assegni emessi per complessive lire 220.000.000, l'attività lavorativa prestata negli anni
1990 e 1991 da e nello stabilimento balneare di Prioli Adele appare Persona_2 Parte_1 idonea a giustificare unicamente la circostanza, ammessa dall'attrice, dell'emissione in proprio favore dell'assegno di lire 20.000.000,00 - somma che può ritenersi proporzionata ad un'attività lavorativa prestata da due persone per due stagioni - ma non anche il rilascio degli ulteriori assegni in favore di per complessivi euro 200.000.000,00. Persona_2 Dalla documentazione acquisita in giudizio, è emerso che 7 assegni bancari sono confluiti sul conto corrente intestato a e la circostanza da questi rappresentata in sede di escussione Persona_2 testimoniale - secondo cui l'emissione di tali assegni sarebbe dovuta dall'aver lo stesso anticipato soldi per (cfr. verbale di udienza del 12.07.2023) - è del tutto priva di riscontro, oltre a CP_1 non essere mai stata allegata dall'odierna attrice al fine di giustificare l'emissione degli assegni in favore del marito.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento utile a confortare la prospettazione della convenuta, che, nel testamento olografo di del 01.12.2009, pubblicato il 26.05.2021, il de cuius, Persona_1 dopo aver nominato erede universale la figlia , ha rappresentato quanto segue: “Preciso CP_1 che l'azienda, "Bagni AR e Tina n. 76," a lei donata per atto notaio di Persona_5
Cottolica in data 13 febbraio 1986, non è soggetta a collazione, perché tale atto era in realtà preordinato a consentirmi di percepire la pensione e i proventi della attività sono stati incassati da me e da mia moglie fino al 1992, allorquando mia figlia ne è divenuta Persona_3 CP_1 esclusiva proprietaria e ha provveduto a liquidare la quota spettante alla sorella Parte_1 pagando a questa la somma concordata di lire 300.000.000, pari alla metà del suo valore, tra lo stesso 1992 (200.000.000) e il 1998 (100.000.000.)”.
Gli elementi acquisiti al presente giudizio consentono, quindi, di ritenere che ricevuto CP_1 lo stabilimento balneare in donazione, abbia versato a la somma di euro Parte_1
300.000.000,00 - corrispondente alla metà del valore attribuito al predetto stabilimento balneare - in adempimento di un onere apposto alla donazione per volontà del padre donatario.
L'onere o modus costituisce un elemento accidentale del contratto di donazione (come anche del testamento), disciplinato per quanto riguarda tale contratto dall'art. 793 cod. civ., caratterizzato dal fatto di non condizionarne (a differenza della condizione) l'efficacia e, pur essendo costituito da un obbligo avente ad oggetto una prestazione di carattere economico-patrimoniale, il relativo valore non può sopravanzare quello dell'oggetto della donazione stessa. Dunque, il modus può consistere sia nell'erogazione di una parte del bene donato (e persino di tutto) per un determinato scopo, sia nel compimento di un'azione od omissione in favore del donante stesso o di un terzo, sempre col limite surriferito.
Nel caso in cui beneficiario del modo sia un terzo determinato e l'istituzione dell'onere sia dovuta allo spirito di liberalità del disponente, la donazione modale costituisce una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l'altra eseguita a favore del beneficiario dell'onere (Cass. 24 dicembre 2020, n. 29506; Cass.17 giugno 2022, n. 19561): il donante realizza l'arricchimento patrimoniale del beneficiario (arg. ex art. 769 c.c.) attraverso l'intermediazione materiale del donatario, che agisce come sua longa manus (alla stregua di un mero ausiliario) per eseguire l'attribuzione o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere.
La donazione, infatti, non presuppone che sia solo il donante a “erogare” il bene al donatario, perché è proprio della donazione indiretta che, invece, il beneficio sia ricevuto attraverso il terzo (o perché questi versa una somma al beneficiario, o perché questi riceve denaro dovuto dal beneficiario allo stesso).
Nel caso di specie, quindi, può dirsi che la donazione dello stabilimento balneare a ed CP_1 il versamento, da parte di quest'ultima, della somma di euro 300.000.000 a Parte_1 integrino la fattispecie della donazione modale con cui il donante, ha realizzato due Persona_1 donazioni: una diretta, in favore di e una indiretta, in favore di CP_1 Parte_1
Non viene, pertanto, in rilevo il divieto dei patti successori che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe violato da un'operazione così congegnata.
Ne deriva che, essendo ravvisabile una doppia donazione, ai fini della riunione fittizia occorrerà considerare sia la donazione diretta dello stabilimento balneare a sia la donazione CP_1 indiretta del denaro a Parte_1
4. A quest'ultima il de cuius, con atto pubblico del 13.05.1998, ha alienato i 4/6 della nuda proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica, Via Milano n. 44, riservandosi l'usufrutto vita natural durante.
Secondo la prospettazione della convenuta, tale compravendita sarebbe affetta da simulazione assoluta o, alternativamente, dissimulerebbe una donazione, non essendo mai stato versato il prezzo di euro 210.000.000,00 indicato quale corrispettivo per la cessione della nuda proprietà.
Al fine di verificare se e quali limiti incontri nel dare la prova della natura simulata CP_1 dell'atto di compravendita, viene in rilievo quanto precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso” (cfr.
Cass. n. 19912/2014; 20868/2004).
Nel caso di specie, ha proposto l'azione di simulazione al fine di tutelare il proprio CP_1 diritto all'intangibilità della quota di riserva e, pertanto, deve essere considerata “terzo” rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni.
Inoltre, la natura di terzo rispetto - in particolare - a esclude che, nel presente Persona_1 giudizio, possano assumere valore vincolante le statuizioni della sentenza che, a definizione del giudizio promosso da nei confronti di ha rigettato le domande Persona_1 Parte_1 proposte da intese all'annullamento per dolo del contratto stipulato il 13.05.1998 - Persona_1 con cui lo stesso ha venduto alla figlia la quota di 4/6 della nuda proprietà Parte_1 dell'appartamento sito in Cattolica, Via Milano n. 44, al prezzo di lire 210.000.000 - o, in subordine, alla dichiarazione di simulazione del suddetto contratto, costituendo donazione di immobile in funzione della successione del stesso. CP_1
Ciò posto, deve ritenersi acquisita al presente giudizio la prova della natura simulata dell'atto di compravendita del 13.05.1998: tale atto, infatti, dissimula una donazione valida, rivestendo l'atto del 13.05.1998 la forma dell'atto pubblico ed essendo stato stipulato alla presenza di due testimoni.
A tale conclusione non osta quanto affermato da nella dichiarazione del 20.05.1998, Persona_1 dallo stesso sottoscritta, in cui si legge: “1) sono il padre di e;
2) mia moglie ed CP_1 Parte_1 io abbiamo intestato, diversi anni fa, la concessione di spiaggia n. 76 di Cattolica a nostra figlia che la gestisce tuttora;
3) così facendo abbiamo dato ad un lavoro ed una ottima fonte CP_1 CP_1 di reddito;
4) siccome mia moglie voleva che ad ogni figlia andasse un bene, mia moglie aveva intenzione di vendere alla nostra figlia la casa in Cattolica via Milano, 44; 5) Parte_1 purtroppo mia moglie è morta prima di poter fare quello che aveva in mente così dopo la morte di mia moglie io ho venduto alla la mia quota della casa in cattolica ricevendo un Parte_1 regolare pagamento;
(…)”.
Dagli elementi acquisiti al presente giudizio, risulta, infatti, coma abbia Persona_1 effettivamente ricevuto la somma di euro 210.000.000, versata in data 22.05.1998 sul conto corrente n. 7772 cointestato a e ma tale somma è successivamente Persona_1 Parte_1 rientrata nella disponibilità di Parte_1
Tale circostanza emerge dal testamento olografo di del 01.12.2009, pubblicato il Persona_1
26.05.2021, in cui il de cuius ha dichiarato che “la vendita con riserva di usufrutto della quota di quattro sesti del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica, Via Milano n 44, conposto da tre appartamenti distinto al N.C.E.U. di Cattolica alla partita 2826, foglio 1, mappale 351, subalterni 5, 6 e 7, stipulata per atto notaio in data 13 maggio 1998 in favore Persona_6 dell'altra mia figlia nata a [...] il [...], è simulata, in quanto il Parte_1 contratto aveva il solo fine di evitare che sul bene potesse vantare qualche diritto l'allora qonvivente di mia figlia di nazionalità egiziana, e l'assegno di lire 210.000.000 in mio CP_1 favore, che rappresentava formalmente il corrispettivo, è stato versato sul conto corrente n. 7772 presso la BA PO LC, cointestato con la medesima , la quale è Parte_1 integralmente ritornata in possesso della somma attraverso tre prelievi nel novembre del 1998 e
l'incasso di un assegno di lire 115.000.000 il 25 settembre 2000”.
Dalla documentazione in atti, emerge che la somma di euro 210.000.000 è stata versata in data
22.05.1998 sul conto corrente n. 7772 cointestato a e ed acceso in Persona_1 Parte_1 pari data;
con operazioni poste in essere tra il 26.05.1998 e il 25.11.1998 - e quindi successivamente al 20.05.1998, data in cui ha reso la dichiarazione in cui ha affermato di aver Persona_1 ricevuto “un regolare pagamento” - l'intera somma di euro 210.000.000 è fuoriuscita dal predetto conto.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la documentazione in atti non dimostra che il conto corrente è stato estinto da con prelievo della somma di lire 115.818.786 Persona_1 mediante assegno di pari importo a sua firma: dalla copia dell'assegno in atti (doc. n. 13.4 di parte attrice) non risulta alcun elemento utile ad affermare che lo stesso sia stato effettivamente negoziato, non essendo in esso riportato alcun dato riconducibile alla banca da cui possa emergere l'avvenuto utilizzo dell'assegno.
Inoltre, il doc. 13.1, denominato “autorizzazione all'estinzione del conto corrente n. 7772 del
25/11/1998” risulta parzialmente compilato e dallo stesso non emerge alcuna indicazione al fine di comprendere le modalità di estinzione del conto che non risultano neppure dalla “contabile relativa all'importo per estinzione del conto”.
Quanto, poi, all'assegno del 19/11/1998 a mezzo del quale ha prelevato dal conto Persona_1 corrente n. 7772 la somma di Lire 60.000.000, dall'esame della documentazione acquisita in giudizio non risulta che tale somma sia stata versata su altro conto allo stesso intestato.
Occorre, poi, considerare che la c.t.u. disposta nel presente giudizio ha verificato come il prezzo di lire 210.000.000 per la compravendita di 4/6 della nuda proprietà del compendio immobiliare sito in
Cattolica, Via Milano n. 44, non fosse corrispondente al valore di mercato, stimato in lire
389.207.466,66 (euro 201.008,90).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, può ritenersi che l'atto di compravendita del 13.05.1998 dissimuli una donazione valida: gli elementi acquisiti al presente giudizio dimostrano, infatti, come le parti non abbiano inteso porre in essere un trasferimento a titolo oneroso, bensì una liberalità, atteso che la somma versata dall'odierna attrice acquirente quale “apparente” corrispettivo è rientrata nella disponibilità della stessa Parte_1
5. Quest'ultima, promuovendo il presente giudizio, ha ammesso di aver ricevuto donazioni per complessivi euro 131.675,33. ha evidenziato come la sorella abbia, in realtà, ricevuto dal padre, nell'arco di diversi CP_1 anni, elargizioni in denaro per la maggior somma di euro 201.108,05 rappresentando che “si rileva già in data 03.11.1998 un accredito tramite bonifico bancario per la somma di lire 115.000.000.
Un ulteriore bonifico bancario per lire 105.000.000 venne poi eseguito in data 04.10.1999 (doc.
6 - contabili di bonifico a favore di del 03.11.1998 e del 04.10.1999). Parte_1
Successivamente, vennero rilasciati dal Sig. alla figlia i seguenti assegni bancari tratti sulla CP_1 allora RO BA 1473 (doc.
7 - n. 7 assegni bancari emessi da all'ordine di Persona_1
: 1) Assegno bancario n. 1615945194 di lire 115.000.000 del 25.09.2000 Parte_1 all'ordine di;
2) Assegno bancario n.1615943930 di lire 10.000.000 del Parte_1
22.02.1999 all'ordine di;
3) Assegno bancario n.1615945192 di lire 10.000.000 Parte_1 del 13.01.2000 all'ordine di;
4) Assegno bancario n.1615945193 di lire Parte_1
1.250.000 del 03.04.2000 all'ordine di;
5) Assegno bancario n.1615945197 di Parte_1 lire 10.000.000 del 19.12.2000 all'ordine di;
6) Assegno bancario n. Parte_1
1615945199 di lire 12.500.000 del 27.12.2001 all'ordine di;
7) Assegno Parte_1 bancario n.0000019232-05 di euro 5.500,00 del 27.12.2002 all'ordine di ”. Parte_1
L'odierna attrice non ha mai negato di aver ricevuto ed incassato le somme indicate, essendosi limitata a contestare genericamente all'udienza del 23.06.2021 la conformità agli originali dei documenti allegati in fotocopia sub 7.
Inoltre, in sede di interrogatorio formale, dopo aver visionato i documenti n. 6 e Parte_1
n. 7 prodotti dalla convenuta, ha confermato il seguente capitolo “Vero che suo padre le elargì, tramite bonifici ed assegni bancari, somme di denaro fra il 2000 ed il 2002 per un importo di euro
201.108,05?” rispondendo: “E' vero, ma la stessa cifra l'ha avuta anche lei;
erano titoli che scadevano e mio padre ha deciso di darne a ciascuna”.
In tal modo, l'odierna attrice ha confermato di aver ricevuto la somma complessiva di euro
201.108,05 e, non avendo la stessa indicato alcuna giustificazione a fondamento dell'attribuzione patrimoniale, deve ritenersi che tale somma sia stata oggetto di una pluralità di donazioni effettuate dal padre Persona_1
6. Al contempo, ha confermato di aver ricevuto, quale liberalità, la somma di lire CP_1
115.000.000 (oggi 59.392,54) mediante bonifico bancario del 03.11.1998, mentre ha contestato la natura liberale del versamento della somma complessiva di euro 29.000,00, corrisposta mediante il rilascio in suo favore, fra il 2014 ed il 2017, di n. 4 assegni bancari.
L'odierna convenuta ha precisato come tali esborsi costituissero dei rimborsi forfettari in considerazione delle spese da lei sostenute per il mantenimento economico dell'anziano padre. Tale circostanza risulta confermata dalle affermazioni dei testimoni di parte convenuta e non può dirsi smentita da quanto dichiarato dai testimoni di parte attrice i quali, sul punto, non hanno fornito indicazioni utili a contestare la prospettazione della convenuta.
7. Quanto, invece, alle donazioni che, secondo la prospettazione attorea, ha disposto Persona_1 in favore della NI , figlia della convenuta, in data 4.10.1999 ed in data 25.09.2000, CP_4 rispettivamente di Lire 105.000.000 e Lire 115.000.000, va rilevato come tali circostanze siano state rappresentate da solo nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Parte_1
Le allegazioni attoree aventi ad oggetto donazioni ulteriori rispetto a quelle indicate in citazione risultano tardive - non avendo, peraltro, l'attrice neppure indicato le ragioni che hanno determinato la deduzione delle predette circostanze solo in prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - , non potendo quindi essere prese in considerazione ai fini della decisione della causa.
8. Tanto premesso, va rilevato, in ordine alle liberalità aventi ad oggetto somme di denaro, che l'elargizione di denaro mediante bonifico, la dazione di un assegno circolare e/o bancario, la consegna di una somma di denaro in contanti, qualora gli importi non siano di modico valore e non sia osservato il formalismo dell'atto pubblico celebrato alla presenza di due testimoni, integrano atti radicalmente nulli per difetto della forma che la legge prescrive indispensabilmente per la liberalità donativa (arg. ex Cass. n. 20633/2014).
Il mancato rispetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 782 c.c. non rende la donazione invalida nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto un bene mobile di modico valore, modicità da valutarsi anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, secondo quanto previsto dall'art. 783, comma 2, c.c.
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam,
l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante”. Poiché il comma 2 dell'art. 783 c.c. stabilisce che la modicità del valore della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, ciò importa che, sulla base della varia potenzialità reddituale di quest'ultimo, può venire meno il carattere della modicità se, al tempo della donazione, quelle condizioni siano modeste, come, viceversa, può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere (cfr. in tal senso Cass. n. 3858/2020). Occorre altresì considerare come competa al donatario l'obbligo di provare il carattere modico della donazione e, cioè, che il suo valore non è in grado di incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Orbene, nel caso di specie, e non hanno indicato alcun elemento utile Parte_1 CP_1 al fine di affermare che le condizioni economiche del donante fossero tali da poter considerare di modico valore le donazioni dallo stesso effettuate.
Ne deriva che le elargizioni di denaro in favore di per la somma di euro Parte_1
201.108,05 ed in favore di per la somma di euro 59.392,54 devono considerarsi quali CP_1 donazioni non di modico valore le quali, in mancanza dei requisiti formali prescritti dall'art. 782
c.c., risultano affette da nullità.
A fronte di una donazione nulla, il bene che ne è oggetto si considera come mai uscito dal patrimonio del de cuius, con la conseguenza che, al momento dell'apertura della successione, esso fa parte del relictum e non del donatum.
A tale conclusione, non osta quanto rappresentato da e nelle note Parte_1 CP_1 depositate a seguito dell'ordinanza con cui è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione della nullità delle liberalità aventi ad oggetto somme di denaro per difetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 782 c.c.
rappresentato che “i trasferimenti di denaro (bonifici e assegni) eseguiti dal de Parte_1 cuius in favore dell'attrice ed inclusi nel donatum, costituiscono, in assenza di atto pubblico (con due testimoni) e di prova del modico valore, donazioni dirette nulle per difetto di forma ex art. 782
c.c.”, ha osservato “che la mera indicazione contabile nel donatum non integra, di per sé, né una conferma formale (mancando le menzioni prescritte: negozio invalido, causa del vizio, volontà di convalida – Cfr. Cass. Civ. 12 aprile 2018 n. 9091 ), neppure un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, né riconoscimento di alcun eventuale preteso diritto ex adverso”, chiedendo, di conseguenza, “che si prenda atto della nullità delle donazioni de quibus per difetto di forma, rilevando che l'indicazione “contabile” nel donatum è stata effettuata solo ai fini della eventuale riunione fittizia e rigettando qualsivoglia pretesa avversaria per mancanza di domanda, ovvero per intervenuta prescrizione”. ha evidenziato come “la nullità delle donazioni di denaro per carenza della forma CP_1 solenne non possa più essere fatta valere dall'erede del donante ( dopo che con Parte_1 il suo atto di citazione essa ha espresso la volontà di confermarle, imputando alla propria quota di legittima la somma di euro 131.675,33 (cfr. pag. 2 atto di citazione e doc. 8 fascicolo parte attrice)”. Al riguardo, deve evidenziarsi che la conferma della donazione esige la volontà di attribuire efficacia all'atto invalido, come si desume dal requisito della conoscenza della causa di invalidità, imposto dall'art. 799 c.c., per la realizzazione dell'effetto sanante. La rivelazione di tale volontà non comporta l'adozione di formule sacramentali ed anzi è, per legge, implicita nella volontaria esecuzione della liberalità nulla da parte di chi aveva conoscenza della causa invalidante. Tuttavia, se la convalida avviene attraverso un atto formale, quest'atto deve contenere i requisiti previstiti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile, cioè l'indicazione del negozio invalido e della causa d'invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo (cfr. Cass. n.
1545/1974).
Nel caso di specie, quanto prospettato dall'attrice in atto di citazione non può essere considerato manifestazione della volontà di conferma, trattandosi della mera espressione delle sue difese che non dimostra in alcun modo la conoscenza del vizio produttivo della nullità - conoscenza che, peraltro, deve essere comprovata dalla parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria - e neppure l'intenzione di rendere l'atto invalido produttivo dei suoi effetti.
9. Individuati e qualificati giuridicamente gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal de cuius, rilevanti a fronte della lesione della quota di legittima lamentata sia da che Parte_1 da al fine di accertare se vi sia stata la predetta lesione occorre procedere alla c.d. CP_1 riunione fittizia, ossia alle operazioni di natura meramente contabile identificate dall'art. 556 c.c.
Più in particolare, secondo quanto previsto dalla disposizione da ultimo citata, è necessario formare la massa dei beni relitti con determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, detrarre dal “relictum” i debiti, da valutare con riferimento alla medesima data, e, infine, riunire al valore netto dei beni relitti (risultante dalle due operazioni precedenti) il
“donatum”, costituito dal valore dei beni di cui il de cuius abbia disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità, da determinare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, quanto alle donazioni in denaro, con riferimento al valore nominale (art. 751 c.c.). Il risultato delle operazioni così descritte rappresenta il valore del patrimonio ereditario ai fini del calcolo della quota indisponibile: considerato il numero e la qualità dei legittimari ed applicando le norme che individuano le singole quote di riserva, si calcola la porzione riservata a ciascuno di essi e, indirettamente, la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre.
Orbene, il relictum è costituito:
- dalla somma di euro 20.127,40 corrispondente al saldo del conto corrente n. 1113336 accesso presso Filiale di Cattolica (RN), viale Bovio n. 1; Controparte_2 - dalle somme oggetto delle donazioni di denaro nulle, pari a complessivi euro 260.500,59 (euro
201.108,05, oggetto delle donazioni nulle in favore dell'attrice a cui vanno sommati euro 59.392,54 oggetto della donazione nulla in favore della convenuta).
Dal relictum, pari a complessivi euro 280.627,99, arrotondato ad euro 280.628,00, occorre sottrarre l'importo di euro 3.466,00, corrispondente alle spese funerarie del padre sostenute da CP_1
(circostanza non contestata da parte attrice).
I debiti, infatti, sono non soltanto quelli contratti in vita dal de cuius e non ancora estinti alla sua morte, ma anche le spese funerarie e quelle sostenute per la successione del defunto (v. Cass., n.
28/02).
Dal relictum, inoltre, va detratta anche la somma corrispondente ai costi che, dalla data di apertura della successione, hanno ridotto ad euro 18.410,30 il saldo del suindicato conto corrente n.
1113336, intestato al de cuius: di tali costi, pari ad euro 1.717,10 (20.127,40 - 18.410,30), arrotondati ad euro 1.717,00, occorre tener conto in sede di riunione fittizia, trattandosi di spese a carico della massa.
Occorre, quindi, riunire al valore netto dei beni relitti (pari ad euro 275.445,00) i beni di cui sia stato disposto per donazione, da valutare secondo le regole dettate dagli artt. 747 - 750 c.c. sulla collazione dei beni nella divisione, richiamate dall'art. 556 c.c.
Viene in rilievo, in primo luogo, l'azienda balneare che, in data 13.02.1986, ha Persona_1 donato alla propria figlia , la quale ha rappresentato di aver apportato nel corso degli CP_1 anni migliorie ed addizioni allo stabilimento balneare.
Per la valutazione della predetta azienda, occorre far riferimento alle modalità indicate dall'art. 746
c.c. per gli immobili, dovendo aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione (arg. ex Cass. n.
2505/2022).
Trovano applicazione, quindi, anche le disposizioni dell'art. 748 c.c. che contengono un temperamento al principio generale del riferimento temporale all'epoca dell'apertura della successione per la determinazione del valore dell'immobile (sia ai fini della collazione che dell'imputazione) nel senso che le modificazioni migliorative o peggiorative delle condizioni del bene, intervenute medio tempore tra la data della donazione e quella dell'aperta successione, sono giuridicamente rilevanti ai fini della determinazione stessa quando siano dipese da un atto o fatto volontario del donatario o comunque a questi riferibili. Pertanto, deve essere dedotto dal valore dell'immobile il valore dei miglioramenti apportati dal donatario, sempreché quest'ultimo abbia dato prova delle opere asseritamente realizzate sui beni oggetto di donazione. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “A norma dell'art 748 cod civ, in tema di valutazione dei miglioramenti, spese e deterioramenti apportati ai beni soggetti a collazione, le migliorie apportate al fondo devono essere calcolate non in base alle spese fatte, ma in relazione all'incremento di valore del fondo” (cfr. Cass. n. 5982/1979).
Orbene, la c.t.u. disposta nel presente giudizio ha prima determinato in € 224.850,00 il valore complessivo del complesso aziendale che, al 29.06.2018, gestiva gli stabilimenti balneari n.76 e n.77 dell'arenile del Comune di Cattolica;
poi, rilevato che, in questa sede, la valutazione riguarda il solo complesso aziendale che alla data di riferimento gestiva lo stabilimento n.76, ha dimezzato il suddetto valore “assumendo, come in realtà è accaduto con il conferimento delle rispettive aziende in sede di costituzione della società “BAGNI 76-77 , che gli Parte_3 stabilimenti balneari fossero identici o comunque di eguale valore”.
Il c.t.u., quindi, arrotondando la cifra di euro 112.425,00 - ottenuta dividendo in due l'importo di euro 224.850,00 -, ha stimato in euro 115.000,00 il valore del compendio aziendale che, alla data del 29.06.2018, gestiva lo stabilimento balneare n.76 sull'arenile del Comune di Cattolica, evidenziando che tale valutazione è stata operata “assumendo come elemento fondamentale che alla data del 29 giugno 2018 la concessione demaniale fosse stata prorogata solo fino al 31 dicembre
2020 (con tutte le incertezze connesse alla cosiddetta “direttiva Bolkestein”)” e precisando, al contempo, che “se l'orizzonte temporale fosse stato di 15 anni (anziché 3 anni come invece considerato) il valore dell'avviamento sarebbe stato di quasi € 400.000,00 con un valore complessivo dei compendi aziendali ricompresi nella società “ Parte_4
di circa € 550.000,00”.
[...]
Diversamente da quanto affermato dal c.t.u., il Collegio ritiene di dover assumere, quale valore dello stabilimento balneare, quello determinato considerando il periodo di avviamento di 15 anni che, secondo quanto rappresentato dallo stesso c.t.u., può essere utilizzato come riferimento
“considerato cio che ha caratterizzato gli stabilimenti balneari della riviera romagnola che spesso sono “rimasti” in gestione agli stessi soggetti per decenni e decenni”.
Alla data del 29.06.2018, infatti, il quadro normativo e giurisprudenziale non era ancora tale da escludere con certezza un'ulteriore proroga della durata della concessione balneare e, quindi, ben può essere assunto come termine di riferimento il maggior orizzonte temporale indicato dal c.t.u.
Ne deriva che, avendo il c.t.u. stimato in circa € 550.000,00 il valore complessivo dei compendi aziendali ricompresi nella società ed avendo Parte_4 ritenuto di uguale valore gli stabilimenti balneari n.76 e n.77, il valore del complesso aziendale che al 29.06.2018 gestiva lo stabilimento n.76 può essere determinato in euro 275.000,00
(550.000,00/2). Il c.t.u., poi, ha quantificato in euro 65.000,00 l'incremento di valore del compendio per effetto delle migliorie apportate tra la data della donazione e la data di apertura della successione.
La predetta somma deve essere dedotta dal valore dello stabilimento balneare, così ottenendo l'importo di euro 210.000,00, corrispondente al valore dello stabilimento determinato secondo le regole di cui agli artt. 747 e ss. c.c.
Al contempo, occorre considerare che, come già rilevato, con la donazione dello stabilimento balneare a ed il versamento da parte di quest'ultima a della somma CP_1 Parte_1 corrispondente alla metà del valore dello stabilimento si è realizzata una donazione modale con cui il donante, ha posto in essere una donazione diretta, in favore di e una Persona_1 CP_1 donazione indiretta, in favore di Parte_1
La Suprema Corte ha precisato che “In materia di donazione modale, l'imposizione di un onere in capo al donante - sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell'attribuzione da gratuito in oneroso - comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 cod. civ.”
(cfr. Cass. n. 6925/2015).
Ai fini della riunione fittizia, quindi, il valore dell'onere deve essere detratto dal valore del bene donato.
Nel caso di specie, poiché la donazione indiretta in favore di ha avuto ad oggetto Parte_1 una somma corrispondente alla metà del valore attribuito dalle parti al bene donato ad CP_1 si ritiene di scomputare dal valore del compendio aziendale alla data del 29.06.2018 la metà del predetto valore.
Si ottiene, pertanto, l'importo di euro 105.000,00, che dovrà essere oggetto di riunione fittizia.
Nel compiere le operazioni di cui all'art. 556 c.c., viene, poi, in rilievo la donazione indiretta posta in essere da onerando del versamento a della somma Persona_1 CP_1 Parte_1 corrispondente alla metà del valore dello stabilimento balneare oggetto di donazione diretta in favore dell'odierna convenuta.
Valorizzando i termini dell'operazione posta in essere tra le parti, si ritiene di riunire fittiziamente la metà del valore che lo stabilimento balneare aveva al tempo dell'apertura della successione, pari ad euro 105.000,00 (ossia il valore dello stabilimento, al netto dei miglioramenti, diviso per due).
Occorre, poi, considerare la donazione - valida - dei 4/6 della nuda proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica, Via Milano n. 44, dissimulata dall'atto di compravendita del
13.05.1998. Nel determinare il valore da computare in sede di riunione fittizia, viene in rilievo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal "de cuius" sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione” (cfr. Cass. n. 20387/2008).
La c.t.u. disposta nel presente giudizio ha stimato in euro 469.134,00 il valore della quota di proprietà di 4/6 del compendio immobiliare sito in Cattolica, Via Milano n. 44 alla data del
29.06.2018.
In conclusione, al valore netto dei beni relitti, pari ad euro 275.445,00, va fittiziamente riunito il valore del donatum, pari ad euro 679.134,00, così ottenendo la somma di euro 954.579,00 su cui calcolare il valore della quota indisponibile alla luce dell'art. 537, comma 2, c.c. che riserva ai figli complessivamente 2/3 del patrimonio del defunto, da dividere poi in parti uguali tra tutti i figli.
Ne consegue che, essendo due le figlie del de cuius, la legittima spettante a ciascuna di esse ha un valore di euro 318.193,00 - pari ad 1/3 del patrimonio del defunto - mentre la quota c.d. disponibile che residua corrisponde ad euro 318.193,00.
10. Ciò posto, al fine di verificare se e abbiano subito la lesione della Parte_1 CP_1 quota di riserva, da entrambe lamentata, occorre considerare che, secondo quanto previsto dall'art. 564, comma 2, c.c., nell'ambito delle operazioni di calcolo prodromiche all'accertamento dell'eventuale lesione delle ragioni del legittimario che abbia domandato la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, lo stesso “deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.
La c.d. imputazione ex se costituisce non una condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione, ma, piuttosto, un'operazione contabile che risulta necessaria per il calcolo della quota spettante in concreto al legittimario, in aggiunta alle altre operazioni stabilite dalla legge, sempre che il legittimario non ne sia stato espressamente dispensato.
La dispensa dalla imputazione esige un'apposita manifestazione di volontà e non può desumersi dalla dispensa da collazione da cui va tenuta distinta: in presenza di dispensa da collazione, quindi, la donazione dovrà pur sempre essere contemplata ai fini della imputazione ex se.
Orbene, ha ricevuto donazioni per un valore complessivo di euro 574.134 (ossia Parte_1 la donazione indiretta della somma corrispondente alla metà del valore dello stabilimento balneare e la donazione dei 4/6 della nuda proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Cattolica,
Via Milano n. 44), superiore al valore della legittima alla stessa spettante di euro 318.193,00.
Deve escludersi, quindi, che l'odierna attrice abbia subito la lamentata lesione della propria quota di legittima e, pertanto, la domanda dalla stessa proposta deve essere rigettata. Quanto, invece, a la stessa deve imputare alla propria quota la donazione dello CP_1 stabilimento balneare. Ne deriva che, essendo stato stimato in euro 105.000,00 il valore del bene donato (dovendo tenersi conto sia dei miglioramenti, sia dell'onere), la quota di legittima spettante in concreto all'odierna convenuta ha un valore di euro 213.193,00.
Essendo il valore netto dei beni relitti pari ad euro 275.445,00 ed essendo unica erede CP_1 testamentaria di con diritto, quindi, di conseguire integralmente il relictum, ne Persona_1 deriva che la stessa non può lamentare alcuna lesione della propria quota di riserva.
Il relictum risulta, infatti, di valore sufficiente ad integrare la quota riservata ad e, CP_1 pertanto, la domanda dalla stessa proposta deve essere rigettata.
Peraltro, non avendo l'odierna convenuta formulato alcuna istanza al fine di conseguire l'oggetto delle donazioni nulle disposte dal padre in favore della sorella non può essere Parte_1 emessa nei confronti di quest'ultima alcuna statuizione di condanna.
11. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese delle c.t.u. disposte nel presente giudizio, liquidate con decreto del 28.12.2024 e con decreto del 28.12.2024, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in solido, in ragione del 50% ciascuna nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
620/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara la nullità per difetto di forma delle seguenti donazioni effettuate da Per_1
[...]
- in favore di degli importi di lire 115.000.000 in data 03.11.1998, di lire Parte_1
105.000.000 in data 04.10.1999, di lire 115.000.000 in data 25.09.2000, di lire 10.000.000 in data
22.02.1999, di lire 10.000.000 in data 13.01.2000, di lire 1.250.000 in data 03.04.2000, di lire
10.000.000 in data 19.12.2000, di lire 12.500.000 in data 27.12.2001, di euro 5.500,00 in data
27.12.2002;
- in favore di dell'importo di lire 115.000.000 in data 03.11.1998; CP_1
b) rigetta l'azione di riduzione proposta da Parte_1
c) rigetta l'azione di riduzione proposta da CP_1
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
e) pone le spese delle c.t.u. disposte nel presente giudizio, liquidate con decreto del 28.12.2024 e con decreto del 28.12.2024, definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in solido, in ragione del 50% ciascuna nei rapporti interni. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi