TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9442 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10123/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 10123/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NO NA (c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO (c.f.: dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso in virtù di procura in atti.
- Appellato
NONCHE'
con sede in Via Bolzano (Vr) alla Viale GH.R Gumpert 1. Controparte_2
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 6.05.2024, il sig. ha impugnato la sentenza n° 9631/2024 dell'08.04.2024, resa dal Parte_2
Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Raffaella D'Angelo, nel giudizio
1
recante n. rg. 50369/2020, con cui veniva rigettata la domanda del sig. di Pt_1
accertare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione Controparte_2
del sinistro del 16.06.2019, e di condannare entrambi i convenuti al pagamento di una somma pari ad euro 2.688,11 per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovet- tura Fiat Idea TG. CJ953RM.
L'appellante ha riferito che, in tale occasione, alle ore 17.05 circa in Napoli, mentre l'autovettura Fiat Idea TG. CJ953RM, in comproprietà dei Sigg.ri e Parte_3
(quali cedenti del credito in favore del Sig. , cessionario), Parte_4 Parte_1
assicurata per la rca con la , si stava immettendo sulla Via Controparte_1
Chiatamone, nel senso unico di marcia, sarebbe stata urtata dall'autovettura Volskwa- gen Golf Tg. 07, il cui conducente effettuava un'improvvisa e non consentita manovra di retromarcia, nel tentativo di immettersi nella galleria e cambiare direzio- ne.
Tale vettura risultava essere di proprietà della Six Rent car s.r.l. ed assicurata per la rca con la . Controparte_3
Parte appellante, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dava conto del pagamento (euro 800,00) unilateralmente disposto dalla compagnia
[...]
sul dichiarato assunto dell'applicabilità della presunzione di pari responsabi- CP_1
lità di cui all'art.2054 2° comma c.c.; evidenziava, però, di considerare inappagante sia l'affermazione del concorso di colpa (rivendicando la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto antagonista), sia la quantificazione dei danni operata da
contro
- parte (euro 1.000, ridotti ad euro 500 all'esito dell'applicazione dell'art.2054 2° comma c.c., a fronte del rivendicato importo di euro 4.517,29, emergente dall'allegato atto, denominato “Preventivo”, acquisito presso l' Controparte_4
Il Giudice di Pace, nella gravata sentenza, ha, di fatto, ritenuto provata la dinamica del sinistro, come descritto in citazione, alla luce della deposizione del teste
[...]
ma non ha ritenuto raggiunto la prova che l'autovettura di parte appellante Tes_1
avesse subito i danni di cui è stato chiesto il ristoro; dopo un'inconferente digressione sui presupposti per accedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni (carenti nel caso di specie, liquidazione di tal genere, tuttavia, neppure invocata dall'attore), ha
2
fondato le conclusioni raggiunte su tre argomenti:
a) inadeguatezza del mero preventivo di spesa a supportare la prova dei danni;
b) inammissibilità di una ctu volta alla stima dei danni, in assenza di un principio di prova;
c) misura eccessiva dell'importo richiesto, alla luce dei danni come emergenti dalla documentazione in atti (verosimilmente le fotografie dell'autovettura allegata) e della data di immatricolazione del veicolo (anno 2004).
L'appellante ha censurato tale statuizione affermando che la prova dei danni emer- geva dal materiale fotografico e dalla deposizione testimoniale;
ha, poi, evidenziato che difficoltà nella liquidazione dei costi di riparazione occorrenti erano ben superabili mediante l'ammissione di una ctu specificamente volta a quantificarli, nei limiti di quanto provato.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza appellata affer- mando la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del Controparte_2
sinistro e per l'effetto condannare entrambi i convenuti, ovvero in proporzione delle rispettive responsabilità e ragioni, al pagamento di una somma pari ad euro 2.688,11
(duemilaseicentoottantotto/11) ovvero a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuto di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto e fino all'effettivo soddisfo”
Costituitasi in giudizio, la ha rilevato l'infondatezza dei motivi di Controparte_1
appello, ed ha proposto appello incidentale ex art. 342 c.p.c. avverso la sentenza di primo grado nella sola parte in cui ha ritenuto raggiunto l'an debeatur sulla scorta della deposizione resa dal teste per la documentata nullità della resa deposi- Testimone_2
zione in quanto assunta prima dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile;
ha, inoltre, assunto l'inutilizzabilità dell'ulteriore testimonianza, acquisita allorquando era già decaduta dalla prova..
Più precisamente, la compagnia assicuratrice ha rilevato che il teste sig. Testimone_2
era stato escusso in assenza di regolare contraddittorio di tutte le parti convenute, poiché il giudice di prime cure, con ordinanza di rimessione istruttoria sul ruolo del
23.11.2023, revocava quella precedente di assegnazione della causa in decisione,
3
disponeva la rinnovazione della prova testimoniale e fissava l'udienza del 16.1.24. In quest'ultima udienza, il Sig. non compariva in aula, ed al suo posto Testimone_2
compariva l'ulteriore teste originariamente ammesso, sig. , ciò sebbene Testimone_3
la parte attrice fosse decaduto dalla relativa prova per intervenuta rinunzia.
Pertanto, la ha eccepito la nullità della prima prova testimoniale (Sig. CP_1
), poiché raccolta in assenza di regolare contraddittorio di tutte le parti in Testimone_2
causa ,e della seconda poiché era stato escusso un teste per il quale vi è stata tacita rinuncia da parte appellante, all'esito della deposizione resa dal primo teste.
La società in persona del l.r.p.t., pure ritualmente citata, ha Controparte_5
omesso di costituirsi in primo grado e nel presente giudizio.
All'udienza del 10.10.2024, la causa veniva rinviata alla data del 20.10.2025 per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
********
Va preliminarmente scrutinato l'appello incidentale proposto dall'appella CP_1
Quest'ultimo, laddove volto a superare l'affermazione, contenuta in sentenza, di raggiungimento della prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, quindi, ad ottenere una statuizione di rigetto più radicale, ovvero fondata sul mancato raggiungimento della prova del fatto storico, è palesemente infondato sulla base del fatto che in data 20 settembre 2019 (ovvero anteriormente all'introduzione del giudizio di primo grado) la compagnia ha corrisposto a controparte CP_1
l'importo di euro 800, di cui euro 500,00 a titolo di risarcimento dei danni occorsi ed euro 300,00 a titolo di onorari, espressamente invocando l'operatività della presunzio- ne di pari responsabilità di cui all'art.2054 2° comma c.c..
Orbene ciò ha comportato l'espressa ammissione, da parte della compagnia, del verificarsi del sinistro e dell'esistenza di danni all'autovettura attorea derivanti da detto sinistro stimabili in euro 1.000,00 (l'importo di euro 500,00 è pari al 50% derivan- te dall'invocato art.2054 2° comma c.c.). La contestazione ha, quindi, residualmente investito: a) l'invocata responsabilità esclusiva dell'auto antagonista, in luogo della non contestata operatività della presunzione di pari responsabilità dei conducenti;
b) la
4
quantificazione dei danni in misura superiore a quanto sopra riconosciuto (euro 1.000).
Da ciò deriva, pertanto, la palese inammissibilità ed infondatezza dell'appello inciden- tale di addove volto ad ottenere una declaratoria giudiziale volta a riaffermare CP_1
il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio in ordine allo stesso verificarsi del sinistro.
Peraltro l'invocata nullità della deposizione del teste (in quanto Testimone_2
escusso anteriormente all'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabi- le civile, quale litisconsorte necessario pretermesso) contrasta con pacifici principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte preter- messa;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2,
c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio” (in tal senso da ultimo Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 17761 del
27/06/2024).
Da ciò deriva che l'appellata (appellante in via incidentale) lad- Controparte_1
dove avesse voluto effettivamente contrastare le univoche affermazioni contenute nella sentenza gravata in ordine al raggiungimento della prova in ordine al verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione ed alla responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Volskwagen Golf Tg. 07 (affermazioni univo- camente fondate sulla deposizione del teste ), avrebbe dovuto farsi Testimone_2
specifico carico di censurare ed evidenziare eventuali profili di inattendibilità e non credibilità di detto teste, non potendo affidare le proprie difese al solo profilo di presunta nullità della deposizione, rivelatosi, per le ragioni appena evidenziate, infonda- to.
Conclusivamente l'appello incidentale proposto da va rigettato. Controparte_1
Occorre, a tal punto, passare ad esaminare l'appello principale proposto da Parte_1
che, una volta acclarata l'intangibilità delle statuizioni afferenti all'affermato
[...]
verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione ed all'affermata respon- sabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Volskwagen Golf Tg. 07,
5
residualmente investe la sola prova dei danni di cui si chiede il ristoro e la relativa quantificazione.
A tal punto non può non recuperarsi quanto sopra evidenziato in ordine all'espressa ammissione, da parte di dell'esistenza di danni all'autovettura Controparte_1
attorea derivanti dal sinistro oggetto di causa e quantificabili in euro 1.000,00, di cui solo euro 500,00 corrisposti sulla base di un'invocata applicazione della presunzione di cui all'art.2054 2° comma c.c., presunzione espressamente superata dalla predetta affermazione giudiziale di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagoni- sta.
All'appellante va, pertanto, attribuito quanto meno un importo (euro 500,00) pari alla differenza tra la quantificazione dei danni operata dalla compagnia e quanto effettiva- mente corrisposto (euro 1.000-euro 500,00).
Venendo alla richiesta del maggior importo rispetto a quanto sopra riconosciuto, occorre effettivamente misurarsi con le gravi lacune dell'attività deduttiva e del mate- riale istruttorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado (in primo luogo, con le fotografie allegate alla produzione di parte attrice, asseritamente riproduttive dei danni occorsi).
Sul punto non può non segnalarsi gravi carenze dell'attività assertiva palesandosi del tutto generico il richiamo presente in citazione a “danni alla parte anteriore”; parimenti inidoneo allo scopo (ovvero alla puntuale deduzione ed individuazione dei danni concretamente patiti dall'autovettura) è il rinvio al preventivo sopra richiamato che, lungi dal caratterizzarsi per la puntuale descrizione richiesta a fini ricostruttivi, si traduce in un'apodittica elencazione di pezzi di ricambio e di ore di lavorazione necessarie per interventi riparativi neppure descritti.
A ciò si affianca l'obiettiva equivocità e scarsa significativa del materiale fotografico depositato in occasione della costituzione in giudizio;
oltre alla pessima qualità della riproduzione, si segnala l'assenza di significativi danni rilevabili; ancor più va esclusa la percezione di danni per il cui ristoro si imponga una spesa maggiore di quella sopra individuata (euro 1.000,00), tenuto altresì conto del modestissimo valore residuo di mercato di una autovettura immatricolata nel lontano anno 2004.
6
Conclusivamente l'appello principale può accogliersi nei limiti di cui in premessa ed, in riforma della sentenza di primo grado, gli appellati vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno di euro 500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento parziale (20 settembre 2019) e sino al soddisfo.
Le spese di lite relative al giudizio di primo grado seguono la soccombenza degli ap- pellati e si liquidano facendo applicazione del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore entro cui la domanda è stata accolta
(euro 500,00) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, tale da giustificare il riconoscimento di valori tra i medi ed i minimi tariffari, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, Avvocato Gennaro Alfano.
Anche le spese del giudizio di appello (tenuto altresì conto della soccombenza di in merito al proposto appello incidentale) vanno poste a carico degli appellati e CP_1
si liquidano come da dispositivo sulla base degli stessi criteri, con attribuzione al difen- sore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellata in persona del l.r.p.t.; Controparte_6
➢ rigetta l'appello incidentale proposto da in Controparte_7
persona del l.r.p.t.;
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'appello principale proposto da
[...]
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna le Parte_1
appellate in persona del l.r.p.t., e Controparte_6 Controparte_8
in persona del l.r.p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni,
[...]
in favore dell'appellante dell'importo di euro 500,00, oltre inte- Parte_1
ressi legali dalla data del 20 settembre 2020 e sino al soddisfo;
➢ condanna le appellate in persona del l.r.p.t., e Controparte_6 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_9 Pt_5
delle spese di lite relative al giudizio di primo grado che si liquidano in
[...]
7
euro 300,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, Avvocato Gennaro Alfano;
➢ condanna le appellate in persona del l.r.p.t., e Controparte_6 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_9 Pt_5
delle spese di lite relative al giudizio di appello che si liquidano in euro
[...]
400,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfet- tario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, con attribuzione al di- fensore dichiaratosi antistatario, Avvocato Gennaro Alfano;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giusti- zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale di un ulte- Controparte_7
riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il propo- sto appello in via incidentale.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 10123/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NO NA (c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO (c.f.: dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso in virtù di procura in atti.
- Appellato
NONCHE'
con sede in Via Bolzano (Vr) alla Viale GH.R Gumpert 1. Controparte_2
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 6.05.2024, il sig. ha impugnato la sentenza n° 9631/2024 dell'08.04.2024, resa dal Parte_2
Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Raffaella D'Angelo, nel giudizio
1
recante n. rg. 50369/2020, con cui veniva rigettata la domanda del sig. di Pt_1
accertare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione Controparte_2
del sinistro del 16.06.2019, e di condannare entrambi i convenuti al pagamento di una somma pari ad euro 2.688,11 per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovet- tura Fiat Idea TG. CJ953RM.
L'appellante ha riferito che, in tale occasione, alle ore 17.05 circa in Napoli, mentre l'autovettura Fiat Idea TG. CJ953RM, in comproprietà dei Sigg.ri e Parte_3
(quali cedenti del credito in favore del Sig. , cessionario), Parte_4 Parte_1
assicurata per la rca con la , si stava immettendo sulla Via Controparte_1
Chiatamone, nel senso unico di marcia, sarebbe stata urtata dall'autovettura Volskwa- gen Golf Tg. 07, il cui conducente effettuava un'improvvisa e non consentita manovra di retromarcia, nel tentativo di immettersi nella galleria e cambiare direzio- ne.
Tale vettura risultava essere di proprietà della Six Rent car s.r.l. ed assicurata per la rca con la . Controparte_3
Parte appellante, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dava conto del pagamento (euro 800,00) unilateralmente disposto dalla compagnia
[...]
sul dichiarato assunto dell'applicabilità della presunzione di pari responsabi- CP_1
lità di cui all'art.2054 2° comma c.c.; evidenziava, però, di considerare inappagante sia l'affermazione del concorso di colpa (rivendicando la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto antagonista), sia la quantificazione dei danni operata da
contro
- parte (euro 1.000, ridotti ad euro 500 all'esito dell'applicazione dell'art.2054 2° comma c.c., a fronte del rivendicato importo di euro 4.517,29, emergente dall'allegato atto, denominato “Preventivo”, acquisito presso l' Controparte_4
Il Giudice di Pace, nella gravata sentenza, ha, di fatto, ritenuto provata la dinamica del sinistro, come descritto in citazione, alla luce della deposizione del teste
[...]
ma non ha ritenuto raggiunto la prova che l'autovettura di parte appellante Tes_1
avesse subito i danni di cui è stato chiesto il ristoro; dopo un'inconferente digressione sui presupposti per accedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni (carenti nel caso di specie, liquidazione di tal genere, tuttavia, neppure invocata dall'attore), ha
2
fondato le conclusioni raggiunte su tre argomenti:
a) inadeguatezza del mero preventivo di spesa a supportare la prova dei danni;
b) inammissibilità di una ctu volta alla stima dei danni, in assenza di un principio di prova;
c) misura eccessiva dell'importo richiesto, alla luce dei danni come emergenti dalla documentazione in atti (verosimilmente le fotografie dell'autovettura allegata) e della data di immatricolazione del veicolo (anno 2004).
L'appellante ha censurato tale statuizione affermando che la prova dei danni emer- geva dal materiale fotografico e dalla deposizione testimoniale;
ha, poi, evidenziato che difficoltà nella liquidazione dei costi di riparazione occorrenti erano ben superabili mediante l'ammissione di una ctu specificamente volta a quantificarli, nei limiti di quanto provato.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza appellata affer- mando la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del Controparte_2
sinistro e per l'effetto condannare entrambi i convenuti, ovvero in proporzione delle rispettive responsabilità e ragioni, al pagamento di una somma pari ad euro 2.688,11
(duemilaseicentoottantotto/11) ovvero a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuto di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto e fino all'effettivo soddisfo”
Costituitasi in giudizio, la ha rilevato l'infondatezza dei motivi di Controparte_1
appello, ed ha proposto appello incidentale ex art. 342 c.p.c. avverso la sentenza di primo grado nella sola parte in cui ha ritenuto raggiunto l'an debeatur sulla scorta della deposizione resa dal teste per la documentata nullità della resa deposi- Testimone_2
zione in quanto assunta prima dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile;
ha, inoltre, assunto l'inutilizzabilità dell'ulteriore testimonianza, acquisita allorquando era già decaduta dalla prova..
Più precisamente, la compagnia assicuratrice ha rilevato che il teste sig. Testimone_2
era stato escusso in assenza di regolare contraddittorio di tutte le parti convenute, poiché il giudice di prime cure, con ordinanza di rimessione istruttoria sul ruolo del
23.11.2023, revocava quella precedente di assegnazione della causa in decisione,
3
disponeva la rinnovazione della prova testimoniale e fissava l'udienza del 16.1.24. In quest'ultima udienza, il Sig. non compariva in aula, ed al suo posto Testimone_2
compariva l'ulteriore teste originariamente ammesso, sig. , ciò sebbene Testimone_3
la parte attrice fosse decaduto dalla relativa prova per intervenuta rinunzia.
Pertanto, la ha eccepito la nullità della prima prova testimoniale (Sig. CP_1
), poiché raccolta in assenza di regolare contraddittorio di tutte le parti in Testimone_2
causa ,e della seconda poiché era stato escusso un teste per il quale vi è stata tacita rinuncia da parte appellante, all'esito della deposizione resa dal primo teste.
La società in persona del l.r.p.t., pure ritualmente citata, ha Controparte_5
omesso di costituirsi in primo grado e nel presente giudizio.
All'udienza del 10.10.2024, la causa veniva rinviata alla data del 20.10.2025 per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
********
Va preliminarmente scrutinato l'appello incidentale proposto dall'appella CP_1
Quest'ultimo, laddove volto a superare l'affermazione, contenuta in sentenza, di raggiungimento della prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, quindi, ad ottenere una statuizione di rigetto più radicale, ovvero fondata sul mancato raggiungimento della prova del fatto storico, è palesemente infondato sulla base del fatto che in data 20 settembre 2019 (ovvero anteriormente all'introduzione del giudizio di primo grado) la compagnia ha corrisposto a controparte CP_1
l'importo di euro 800, di cui euro 500,00 a titolo di risarcimento dei danni occorsi ed euro 300,00 a titolo di onorari, espressamente invocando l'operatività della presunzio- ne di pari responsabilità di cui all'art.2054 2° comma c.c..
Orbene ciò ha comportato l'espressa ammissione, da parte della compagnia, del verificarsi del sinistro e dell'esistenza di danni all'autovettura attorea derivanti da detto sinistro stimabili in euro 1.000,00 (l'importo di euro 500,00 è pari al 50% derivan- te dall'invocato art.2054 2° comma c.c.). La contestazione ha, quindi, residualmente investito: a) l'invocata responsabilità esclusiva dell'auto antagonista, in luogo della non contestata operatività della presunzione di pari responsabilità dei conducenti;
b) la
4
quantificazione dei danni in misura superiore a quanto sopra riconosciuto (euro 1.000).
Da ciò deriva, pertanto, la palese inammissibilità ed infondatezza dell'appello inciden- tale di addove volto ad ottenere una declaratoria giudiziale volta a riaffermare CP_1
il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio in ordine allo stesso verificarsi del sinistro.
Peraltro l'invocata nullità della deposizione del teste (in quanto Testimone_2
escusso anteriormente all'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabi- le civile, quale litisconsorte necessario pretermesso) contrasta con pacifici principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte preter- messa;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2,
c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio” (in tal senso da ultimo Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 17761 del
27/06/2024).
Da ciò deriva che l'appellata (appellante in via incidentale) lad- Controparte_1
dove avesse voluto effettivamente contrastare le univoche affermazioni contenute nella sentenza gravata in ordine al raggiungimento della prova in ordine al verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione ed alla responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Volskwagen Golf Tg. 07 (affermazioni univo- camente fondate sulla deposizione del teste ), avrebbe dovuto farsi Testimone_2
specifico carico di censurare ed evidenziare eventuali profili di inattendibilità e non credibilità di detto teste, non potendo affidare le proprie difese al solo profilo di presunta nullità della deposizione, rivelatosi, per le ragioni appena evidenziate, infonda- to.
Conclusivamente l'appello incidentale proposto da va rigettato. Controparte_1
Occorre, a tal punto, passare ad esaminare l'appello principale proposto da Parte_1
che, una volta acclarata l'intangibilità delle statuizioni afferenti all'affermato
[...]
verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione ed all'affermata respon- sabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Volskwagen Golf Tg. 07,
5
residualmente investe la sola prova dei danni di cui si chiede il ristoro e la relativa quantificazione.
A tal punto non può non recuperarsi quanto sopra evidenziato in ordine all'espressa ammissione, da parte di dell'esistenza di danni all'autovettura Controparte_1
attorea derivanti dal sinistro oggetto di causa e quantificabili in euro 1.000,00, di cui solo euro 500,00 corrisposti sulla base di un'invocata applicazione della presunzione di cui all'art.2054 2° comma c.c., presunzione espressamente superata dalla predetta affermazione giudiziale di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagoni- sta.
All'appellante va, pertanto, attribuito quanto meno un importo (euro 500,00) pari alla differenza tra la quantificazione dei danni operata dalla compagnia e quanto effettiva- mente corrisposto (euro 1.000-euro 500,00).
Venendo alla richiesta del maggior importo rispetto a quanto sopra riconosciuto, occorre effettivamente misurarsi con le gravi lacune dell'attività deduttiva e del mate- riale istruttorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado (in primo luogo, con le fotografie allegate alla produzione di parte attrice, asseritamente riproduttive dei danni occorsi).
Sul punto non può non segnalarsi gravi carenze dell'attività assertiva palesandosi del tutto generico il richiamo presente in citazione a “danni alla parte anteriore”; parimenti inidoneo allo scopo (ovvero alla puntuale deduzione ed individuazione dei danni concretamente patiti dall'autovettura) è il rinvio al preventivo sopra richiamato che, lungi dal caratterizzarsi per la puntuale descrizione richiesta a fini ricostruttivi, si traduce in un'apodittica elencazione di pezzi di ricambio e di ore di lavorazione necessarie per interventi riparativi neppure descritti.
A ciò si affianca l'obiettiva equivocità e scarsa significativa del materiale fotografico depositato in occasione della costituzione in giudizio;
oltre alla pessima qualità della riproduzione, si segnala l'assenza di significativi danni rilevabili; ancor più va esclusa la percezione di danni per il cui ristoro si imponga una spesa maggiore di quella sopra individuata (euro 1.000,00), tenuto altresì conto del modestissimo valore residuo di mercato di una autovettura immatricolata nel lontano anno 2004.
6
Conclusivamente l'appello principale può accogliersi nei limiti di cui in premessa ed, in riforma della sentenza di primo grado, gli appellati vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno di euro 500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento parziale (20 settembre 2019) e sino al soddisfo.
Le spese di lite relative al giudizio di primo grado seguono la soccombenza degli ap- pellati e si liquidano facendo applicazione del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore entro cui la domanda è stata accolta
(euro 500,00) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, tale da giustificare il riconoscimento di valori tra i medi ed i minimi tariffari, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, Avvocato Gennaro Alfano.
Anche le spese del giudizio di appello (tenuto altresì conto della soccombenza di in merito al proposto appello incidentale) vanno poste a carico degli appellati e CP_1
si liquidano come da dispositivo sulla base degli stessi criteri, con attribuzione al difen- sore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellata in persona del l.r.p.t.; Controparte_6
➢ rigetta l'appello incidentale proposto da in Controparte_7
persona del l.r.p.t.;
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'appello principale proposto da
[...]
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna le Parte_1
appellate in persona del l.r.p.t., e Controparte_6 Controparte_8
in persona del l.r.p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni,
[...]
in favore dell'appellante dell'importo di euro 500,00, oltre inte- Parte_1
ressi legali dalla data del 20 settembre 2020 e sino al soddisfo;
➢ condanna le appellate in persona del l.r.p.t., e Controparte_6 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_9 Pt_5
delle spese di lite relative al giudizio di primo grado che si liquidano in
[...]
7
euro 300,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, Avvocato Gennaro Alfano;
➢ condanna le appellate in persona del l.r.p.t., e Controparte_6 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_9 Pt_5
delle spese di lite relative al giudizio di appello che si liquidano in euro
[...]
400,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfet- tario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, con attribuzione al di- fensore dichiaratosi antistatario, Avvocato Gennaro Alfano;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giusti- zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale di un ulte- Controparte_7
riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il propo- sto appello in via incidentale.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
8