CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 834/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3110/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220064947466000 TARES - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220064947466000 TARI proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2022/002582 TARES 2013
- RUOLO n. 2022/002620 TARI 2014
- RUOLO n. 2022/02620 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 31 maggio 2023, impugnava la cartella di pagamento n. 29620220064947466000, notificatale il 14 gennaio 2023 per la somma complessiva di € 1.087,00, assumendo l'illegittimità delle pretese di cui ai ruoli sottesi, afferenti alla TARSU dovuta al Comune di Palermo per gli anni 2013, 2014 e 2015 nonchè la prescrizione delle pretese in questione, verificatasi anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo. Si costituivano in giudizio sia l'ente riscossore che quello impositore, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso. All'esito della pubblica udienza tenutasi in data odierna, questo Giudice monocratico ha deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Non è stato invero specificamente contestato dalla parte ricorrente che le pretese oggetto della cartella impugnata siano state manifestate dal Comune di Palermo con precedenti avvisi di accertamento, aventi, quale presupposto, l'omessa dichiarazione TARI relativa all'immobile sito in Indirizzo_1Palermo, , esteso mq 107, notificati alla contribuente in data 14 maggio 2019 (vedi allegati alle controdeduzioni del Comune di Palermo). Non possono, pertanto, trovare utile ingresso nel presente giudizio le doglianze in ordine alla illegittimità dell'imposizione tributaria, non essendo stati impugnati i superiori avvisi, ciò, al pari della sollevata eccezione di prescrizione, che la ricorrente deduce essersi maturata anteriormente alla notifica dello stesso avviso di accertamento. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in
€ 300,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle parti resistenti. Palermo, 10 febbraio 2026.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3110/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220064947466000 TARES - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220064947466000 TARI proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2022/002582 TARES 2013
- RUOLO n. 2022/002620 TARI 2014
- RUOLO n. 2022/02620 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 31 maggio 2023, impugnava la cartella di pagamento n. 29620220064947466000, notificatale il 14 gennaio 2023 per la somma complessiva di € 1.087,00, assumendo l'illegittimità delle pretese di cui ai ruoli sottesi, afferenti alla TARSU dovuta al Comune di Palermo per gli anni 2013, 2014 e 2015 nonchè la prescrizione delle pretese in questione, verificatasi anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo. Si costituivano in giudizio sia l'ente riscossore che quello impositore, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso. All'esito della pubblica udienza tenutasi in data odierna, questo Giudice monocratico ha deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Non è stato invero specificamente contestato dalla parte ricorrente che le pretese oggetto della cartella impugnata siano state manifestate dal Comune di Palermo con precedenti avvisi di accertamento, aventi, quale presupposto, l'omessa dichiarazione TARI relativa all'immobile sito in Indirizzo_1Palermo, , esteso mq 107, notificati alla contribuente in data 14 maggio 2019 (vedi allegati alle controdeduzioni del Comune di Palermo). Non possono, pertanto, trovare utile ingresso nel presente giudizio le doglianze in ordine alla illegittimità dell'imposizione tributaria, non essendo stati impugnati i superiori avvisi, ciò, al pari della sollevata eccezione di prescrizione, che la ricorrente deduce essersi maturata anteriormente alla notifica dello stesso avviso di accertamento. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in
€ 300,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle parti resistenti. Palermo, 10 febbraio 2026.