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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Pers Del Lr Rapp. Legale 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rapp. Legale 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512025000467730000 IMPOSTA SOSTIT. 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512025000467730000 RIT. ALLA FONTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512025000467730000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512025000467730000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1. ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento -emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito d'iscrizione a ruolo in dipendenza di un controllo ex art. 36 bis D.P.R. 600
1973- con la quale si contesta l'omesso/ insufficiente versamento di imposte.
Deduce la ricorrente a motivo dell'impugnazione:
1. Mancata comunicazione preventiva: La cartella di pagamento è nulla poiché non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo, violando il diritto al contraddittorio preventivo e l'art. 6, comma 5, dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
2. Carenza di motivazione: La cartella di pagamento è illegittima perché non adeguatamente motivata, limitandosi a indicare "omesso o carente versamento" senza specificare le ragioni della pretesa fiscale.
3. Inefficacia della riduzione delle sanzioni: La previsione di riduzione delle sanzioni non sana la procedura, spostando l'onere della comunicazione dall'A.D.E.R. al contribuente.
4. Obbligo di motivazione: La cartella deve essere motivata ab origine, garantendo il diritto di difesa del contribuente e rispettando i principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
5. Onere della prova rafforzato: L'A.D.E.R. non ha fornito prove circostanziate e puntuali per giustificare la pretesa tributaria, violando il comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n.546/1992.
6. Nullità degli avvisi bonari tardivi: Gli avvisi bonari notificati oltre i termini di legge sono nulli per decadenza.
7. Controlli automatizzati senza contraddittorio: I controlli ex art. 36-bis DPR n.600/73 e art. 54-bis
DPR n.633/72 devono essere preceduti dalla comunicazione preventiva, pena la nullità della cartella.
8. Mancanza di motivazione e prova: L'A.D.E.R. non ha allegato documenti necessari per verificare la legittimità della pretesa tributaria, determinando la nullità dell'atto.
9. Vizi procedurali: L'omissione di atti presupposti e la mancata notifica degli stessi rendono nullo l'atto consequenziale notificato.
10. Assenza di documentazione completa: L'A.D.E.R. non ha allegato la sequenza degli atti tributari notificati, impedendo al contribuente di predisporre una difesa organica.
11. Mancanza di requisiti del funzionario firmatario: Non è stata fornita prova che il funzionario firmatario dell'atto avesse i requisiti per emanarlo.
12. Critiche al sistema giudiziario tributario: Si evidenziano carenze strutturali e organizzative che ostacolano il giusto processo.
13. Motivazione ab origine: La motivazione deve essere completa al momento dell'emanazione dell'atto, senza possibilità di integrazione postuma.
14. Incostituzionalità del sistema sanzionatorio: richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n.
34909/2024 si solleva questione di legittimità costituzionale per il nuovo sistema sanzionatorio nella parte in cui non si prevede la sua retroattività in bonam partem. L'ADER si è costituito resistendo al ricorso.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso si caratterizza per la presenza di plurimi motivi inammissibili poiché incoerenti all'atto impugnato e/o genericissimi e privi di riferimenti alla cartella in esame.
Così il motivo sub 14) , con il quale si contesta il sistema sanzionatorio senza peraltro prendere in esame le sanzioni in concreto applicate e richiamando una pronuncia della Corte Suprema che non pone in discussione la costituzionalità della mancata retroattività del nuovo sistema sanzionatorio ma si limita a rilevare un'assenza di motivazione sul punto da parte del giudice d'appello.
Del pari inammissibili i motivi sub 13), 12) e 3) che non prendono in considerazione l'atto impugnato ma si limitano a generiche affermazioni circa i generali presupposti di legittimità degli atti tributari.
Quanto ai motivi sub 1), 2), 6), 7), 9) e 10) che è opportuno trattare unitariamente, va anzitutto precisato che con il controllo automatizzato fu rilevato il “mancato o insufficiente versamento” (così nella motivazione della cartella) delle imposte autoliquidate, il che esclude la necessità di un contraddittorio preventivo innescato da un avviso bonario. Ne segue l'infondatezza dei motivi afferenti la carenza di motivazione dell'atto, la mancanza dell'avviso bonario e del contraddittorio endoprocedimentale nonché della mancanza di notifica di atti presupposti, la cartella essendo il primo atto esterno successivo all'iscrizione a ruolo.
In merito ai motivi sub 4) 5) e 8) si rileva che la cartella esattoriale non ha funzione di prova delle pretese tributarie, ma deve solo contenere il riferimento alla ragione della pretesa, riferimento che è eseguito mediante l'indicazione della norma dell'art. 36 bis citato (quindi dell'avvenuto controllo automatizzato della dichiarazione della parte) e dall'indicazione del mancato o insufficiente versamento.
Quanto al motivo sub 11), con il quale si lamenta che all'atto non sia allegata la prova della legittimazione del firmatario dell'atto impugnato, si osserva che nessuna norma prevede che alla cartella sia allegata un'attestazione di tal fatta (in realtà nessuna norma prevede che alla cartella vada allegato alcunché) e che l'onere di dar prova -ma solo nel processo innescato dal ricorso- della legittimazione del firmatario dell'atto scaturisce esclusivamente da una negazione esplicita e circostanziata di tale legittimazione da parte del ricorrente. Nel caso in esame tale negazione non c'è, il motivo consistendo solo nell'assunto della mancata allegazione di documentazione alla cartella.
Il ricorso va quindi respinto, con condanna del contribuente alle spese di lite.
P.Q.M.
La corte respinge il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 900 in favore dell'ADER.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Pers Del Lr Rapp. Legale 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rapp. Legale 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512025000467730000 IMPOSTA SOSTIT. 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512025000467730000 RIT. ALLA FONTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512025000467730000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0512025000467730000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1. ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento -emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito d'iscrizione a ruolo in dipendenza di un controllo ex art. 36 bis D.P.R. 600
1973- con la quale si contesta l'omesso/ insufficiente versamento di imposte.
Deduce la ricorrente a motivo dell'impugnazione:
1. Mancata comunicazione preventiva: La cartella di pagamento è nulla poiché non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo, violando il diritto al contraddittorio preventivo e l'art. 6, comma 5, dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
2. Carenza di motivazione: La cartella di pagamento è illegittima perché non adeguatamente motivata, limitandosi a indicare "omesso o carente versamento" senza specificare le ragioni della pretesa fiscale.
3. Inefficacia della riduzione delle sanzioni: La previsione di riduzione delle sanzioni non sana la procedura, spostando l'onere della comunicazione dall'A.D.E.R. al contribuente.
4. Obbligo di motivazione: La cartella deve essere motivata ab origine, garantendo il diritto di difesa del contribuente e rispettando i principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
5. Onere della prova rafforzato: L'A.D.E.R. non ha fornito prove circostanziate e puntuali per giustificare la pretesa tributaria, violando il comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n.546/1992.
6. Nullità degli avvisi bonari tardivi: Gli avvisi bonari notificati oltre i termini di legge sono nulli per decadenza.
7. Controlli automatizzati senza contraddittorio: I controlli ex art. 36-bis DPR n.600/73 e art. 54-bis
DPR n.633/72 devono essere preceduti dalla comunicazione preventiva, pena la nullità della cartella.
8. Mancanza di motivazione e prova: L'A.D.E.R. non ha allegato documenti necessari per verificare la legittimità della pretesa tributaria, determinando la nullità dell'atto.
9. Vizi procedurali: L'omissione di atti presupposti e la mancata notifica degli stessi rendono nullo l'atto consequenziale notificato.
10. Assenza di documentazione completa: L'A.D.E.R. non ha allegato la sequenza degli atti tributari notificati, impedendo al contribuente di predisporre una difesa organica.
11. Mancanza di requisiti del funzionario firmatario: Non è stata fornita prova che il funzionario firmatario dell'atto avesse i requisiti per emanarlo.
12. Critiche al sistema giudiziario tributario: Si evidenziano carenze strutturali e organizzative che ostacolano il giusto processo.
13. Motivazione ab origine: La motivazione deve essere completa al momento dell'emanazione dell'atto, senza possibilità di integrazione postuma.
14. Incostituzionalità del sistema sanzionatorio: richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n.
34909/2024 si solleva questione di legittimità costituzionale per il nuovo sistema sanzionatorio nella parte in cui non si prevede la sua retroattività in bonam partem. L'ADER si è costituito resistendo al ricorso.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso si caratterizza per la presenza di plurimi motivi inammissibili poiché incoerenti all'atto impugnato e/o genericissimi e privi di riferimenti alla cartella in esame.
Così il motivo sub 14) , con il quale si contesta il sistema sanzionatorio senza peraltro prendere in esame le sanzioni in concreto applicate e richiamando una pronuncia della Corte Suprema che non pone in discussione la costituzionalità della mancata retroattività del nuovo sistema sanzionatorio ma si limita a rilevare un'assenza di motivazione sul punto da parte del giudice d'appello.
Del pari inammissibili i motivi sub 13), 12) e 3) che non prendono in considerazione l'atto impugnato ma si limitano a generiche affermazioni circa i generali presupposti di legittimità degli atti tributari.
Quanto ai motivi sub 1), 2), 6), 7), 9) e 10) che è opportuno trattare unitariamente, va anzitutto precisato che con il controllo automatizzato fu rilevato il “mancato o insufficiente versamento” (così nella motivazione della cartella) delle imposte autoliquidate, il che esclude la necessità di un contraddittorio preventivo innescato da un avviso bonario. Ne segue l'infondatezza dei motivi afferenti la carenza di motivazione dell'atto, la mancanza dell'avviso bonario e del contraddittorio endoprocedimentale nonché della mancanza di notifica di atti presupposti, la cartella essendo il primo atto esterno successivo all'iscrizione a ruolo.
In merito ai motivi sub 4) 5) e 8) si rileva che la cartella esattoriale non ha funzione di prova delle pretese tributarie, ma deve solo contenere il riferimento alla ragione della pretesa, riferimento che è eseguito mediante l'indicazione della norma dell'art. 36 bis citato (quindi dell'avvenuto controllo automatizzato della dichiarazione della parte) e dall'indicazione del mancato o insufficiente versamento.
Quanto al motivo sub 11), con il quale si lamenta che all'atto non sia allegata la prova della legittimazione del firmatario dell'atto impugnato, si osserva che nessuna norma prevede che alla cartella sia allegata un'attestazione di tal fatta (in realtà nessuna norma prevede che alla cartella vada allegato alcunché) e che l'onere di dar prova -ma solo nel processo innescato dal ricorso- della legittimazione del firmatario dell'atto scaturisce esclusivamente da una negazione esplicita e circostanziata di tale legittimazione da parte del ricorrente. Nel caso in esame tale negazione non c'è, il motivo consistendo solo nell'assunto della mancata allegazione di documentazione alla cartella.
Il ricorso va quindi respinto, con condanna del contribuente alle spese di lite.
P.Q.M.
La corte respinge il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 900 in favore dell'ADER.