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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AG OM, RE
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7786/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 ADD COM
- INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 ADD REG 2015
- INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 IMPOSTA SOST 2020 - INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 IRPEF-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 IRAP 2014
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170110754238000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712018002371545000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190069887875000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220078823104000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230128207400000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17896/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 impugna, nei confronti di Società_1 S.p.A., e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 Napoli, l' intimazione di pagamento n. 071 2025 9000413628000, notificata in data 21/01/2025, limitatamente al carico rappresentato dalle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 07120170110754238000 relativa per l'anno 2014 ad IRAP per euro 689,00; add. com. per euro 136,00 ed add. reg. per euro 558,00;
2) n. 0712018002371545000 relativa per l'anno 2013 ad IRPEF per controllo ex art 36 ter DPR 600/73 per euro 3.156,00;
3) n. 07120190069887875000 relativa per l'anno 2015 per add. reg. per euro 181,00 e per add. com. per euro 458,00;
4) n. 07120220078823104000 relativa per l'anno 2016 ad IRPEF per euro 5.682,90; add. com. per euro
35,15 e per add. reg. 88,35;
5) n. 07120230128207400000 relativo per l'anno 2020 ad imposta sostitutiva per euro 2.052,00.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: - mancata comunicazione relativa alla pretesa tributaria impugnata;
in riferimento agli importi richiesti per
IRPEF dall'esame del ruolo lo stesso risulta emergere dal mancato abbinamento di un credito relativo alla dichiarazione dell'anno precedente;
sufficiente correggere la dichiarazione dell'anno precedente e non effettuare l'iscrizione a ruolo;
prescrizione della pretesa tributaria per la tardività della richiesta e la mancata documentazione dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «CHIEDE l'annullamento della cartelle di pagamento impugnata con il presente ricorso e riportata nell'intimazione di pagamento, per i motivi in precedenza esposti;
ordinare all'Agente delle Entrate-ON di esibire le relate di notifica della cartelle di pagamento indicata nell'intimazione impugnata. accogliere le doglianze dello scrivente per le motivazioni addotte in via di diritto, nonchè alla rifusione delle spese di giudizio come previsto dall'art. 15 D. Lgs. 546/92, nella misura che riterrà di giustizia e comunque secondo l'eventuale nota spese che si allegherà in caso di esito positivo del presente ricorso..».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'avverso ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «CONCLUDE affinché, alla luce di tutte le motivazioni rappresentate, l'Ill.mo Giudice adito voglia: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto oltre che inammissibile per tardività; - riconoscere in ogni caso il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sollevate riguardanti il merito dell'imposizione tributaria nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, condannare l'ente creditore a tenere indenne l'Agente di riscossione da qualsivoglia pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dal predetto accoglimento;
- condannare i soccombenti al pagamento delle spese di lite».
Si è costituita DP2, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'avverso ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia
Tributaria: 1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; 2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 20.10.2025 il ricorrente deposita una risposta ad istanza di rottamazione, senza ulteriori chiarimenti, ma riferita a n. 2 cartelle diverse da quelle oggetto di impugnazione.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, il ricorso è infondato.
ADER ha dato prova dell'effettiva notifica delle presupposte cartelle, divenute definitive per mancata impugnazione;
pertanto, ai sensi dell'art. 19 co,3 del D.Lgs.546/92, in virtù del quale ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri e solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, è impedito a questa Corte di scrutinare qualsiasi censura nel merito. Difatti,
“l'intimazione di pagamento, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19 co,3 del D.Lgs.546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” ( ex multis, Cass. Ordinanza n. 3005/20; n. 16641/11, n.
8704/2013).
Quanto agli altri vizi dell'intimazione dedotti dal ricorrente, la Corte condivide l'orientamento di legittimità
(Cass. n. 12140/2021; n. 11843/2023) in base al quale l' avviso di intimazione, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del DPR n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre
(anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento agli atti fiscali in precedenza notificati (nella fattispecie, le sopra menzionate cartelle). Laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare delle imposte e sanzioni costituenti la pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alle cartelle di pagamento od all'accertamento in precedenza notificati, senza che occorra nemmeno l'allegazione della stessi. (cfr Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e 28772 del 2021).
Irrilevante, oltre che inammissibile in quanto dedotto in violazione dei termini di legge, è poi il documento di
"riammissione" alla rottamazione depositato dal ricorrente, il quale è riferito a cartelle diverse da quelle poste a base dell'intimazione de qua.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. La soccombenza determina la condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro
500,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso spese generali al 15% ed oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AG OM, RE
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7786/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 ADD COM
- INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 ADD REG 2015
- INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 IMPOSTA SOST 2020 - INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 IRPEF-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 071202590000413626000 IRAP 2014
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170110754238000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712018002371545000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190069887875000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220078823104000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230128207400000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17896/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 impugna, nei confronti di Società_1 S.p.A., e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 Napoli, l' intimazione di pagamento n. 071 2025 9000413628000, notificata in data 21/01/2025, limitatamente al carico rappresentato dalle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 07120170110754238000 relativa per l'anno 2014 ad IRAP per euro 689,00; add. com. per euro 136,00 ed add. reg. per euro 558,00;
2) n. 0712018002371545000 relativa per l'anno 2013 ad IRPEF per controllo ex art 36 ter DPR 600/73 per euro 3.156,00;
3) n. 07120190069887875000 relativa per l'anno 2015 per add. reg. per euro 181,00 e per add. com. per euro 458,00;
4) n. 07120220078823104000 relativa per l'anno 2016 ad IRPEF per euro 5.682,90; add. com. per euro
35,15 e per add. reg. 88,35;
5) n. 07120230128207400000 relativo per l'anno 2020 ad imposta sostitutiva per euro 2.052,00.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: - mancata comunicazione relativa alla pretesa tributaria impugnata;
in riferimento agli importi richiesti per
IRPEF dall'esame del ruolo lo stesso risulta emergere dal mancato abbinamento di un credito relativo alla dichiarazione dell'anno precedente;
sufficiente correggere la dichiarazione dell'anno precedente e non effettuare l'iscrizione a ruolo;
prescrizione della pretesa tributaria per la tardività della richiesta e la mancata documentazione dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «CHIEDE l'annullamento della cartelle di pagamento impugnata con il presente ricorso e riportata nell'intimazione di pagamento, per i motivi in precedenza esposti;
ordinare all'Agente delle Entrate-ON di esibire le relate di notifica della cartelle di pagamento indicata nell'intimazione impugnata. accogliere le doglianze dello scrivente per le motivazioni addotte in via di diritto, nonchè alla rifusione delle spese di giudizio come previsto dall'art. 15 D. Lgs. 546/92, nella misura che riterrà di giustizia e comunque secondo l'eventuale nota spese che si allegherà in caso di esito positivo del presente ricorso..».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'avverso ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «CONCLUDE affinché, alla luce di tutte le motivazioni rappresentate, l'Ill.mo Giudice adito voglia: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto oltre che inammissibile per tardività; - riconoscere in ogni caso il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sollevate riguardanti il merito dell'imposizione tributaria nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, condannare l'ente creditore a tenere indenne l'Agente di riscossione da qualsivoglia pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dal predetto accoglimento;
- condannare i soccombenti al pagamento delle spese di lite».
Si è costituita DP2, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'avverso ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia
Tributaria: 1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; 2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 20.10.2025 il ricorrente deposita una risposta ad istanza di rottamazione, senza ulteriori chiarimenti, ma riferita a n. 2 cartelle diverse da quelle oggetto di impugnazione.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, il ricorso è infondato.
ADER ha dato prova dell'effettiva notifica delle presupposte cartelle, divenute definitive per mancata impugnazione;
pertanto, ai sensi dell'art. 19 co,3 del D.Lgs.546/92, in virtù del quale ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri e solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, è impedito a questa Corte di scrutinare qualsiasi censura nel merito. Difatti,
“l'intimazione di pagamento, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19 co,3 del D.Lgs.546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” ( ex multis, Cass. Ordinanza n. 3005/20; n. 16641/11, n.
8704/2013).
Quanto agli altri vizi dell'intimazione dedotti dal ricorrente, la Corte condivide l'orientamento di legittimità
(Cass. n. 12140/2021; n. 11843/2023) in base al quale l' avviso di intimazione, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del DPR n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre
(anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento agli atti fiscali in precedenza notificati (nella fattispecie, le sopra menzionate cartelle). Laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare delle imposte e sanzioni costituenti la pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alle cartelle di pagamento od all'accertamento in precedenza notificati, senza che occorra nemmeno l'allegazione della stessi. (cfr Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e 28772 del 2021).
Irrilevante, oltre che inammissibile in quanto dedotto in violazione dei termini di legge, è poi il documento di
"riammissione" alla rottamazione depositato dal ricorrente, il quale è riferito a cartelle diverse da quelle poste a base dell'intimazione de qua.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. La soccombenza determina la condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro
500,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso spese generali al 15% ed oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025.