Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 659 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 06.11.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Anna Grieco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in [...], alla CP_1 C.F._2
Via Gioacchino Rossini n.11;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2024 il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alla nota ex art. 473 bis
28 c.p.c., nonché il divorzio previo decorso dei termini di legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 24.01.2024, Parte_1
, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in
[...]
Frattamaggiore (NA) il 03.06.1999 con e precisando che dalla loro CP_1 unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio previo decorso dei termini di legge.
Con decreto depositato in data 25.01.2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 12.06.2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio in CP_1 giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento.
Il solo ricorrente compariva in data 12.06.2024 innanzi al Giudice Delegato, il quale, all'esito dell'audizione del ricorrente, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Giudice Delegato emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all' ordinanza in atti depositata in data
20.06.2024, qui di seguito trascritti:
2 Fissava, poi, davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione all'udienza cartolare del 29.10.2024 (rinviata al 06.11.2024, atteso il mancato deposito di note per la trattazione scritta).
All'udienza del 06.11.2024 sulle conclusioni di parte ricorrente, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sul visto del P.M. che esprimeva parere favorevole.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DELLA RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia di parte resistente,
3 sig.ra la quale, sebbene sia stata regolarmente citata, non si è CP_1 costituita in giudizio.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDA DI ADDEBITO
Per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dal ricorrente, la stessa va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente formulata soltanto in sede di note scritte di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 473bis.28
c.p.c., in data 29.07.2024.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento dei figli e , ritiene il tribunale Persona_1 CP_2 che come già rilevato dal giudice relatore in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, nessuno dei due figli può ritenersi completamente autonomo, in quanto di anni 22 è ancora studentessa e di anni 24 pur iniziando CP_2 Persona_1 un graduale inserimento nel mondo del lavoro a seguito dei titoli conseguiti, allo stato ha un reddito di soli 300,00 mensili che non consente di poterlo considerare completamente autosufficiente.
Orbene, ciò chiarito, considerato che gli stessi convivono con il padre, il quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico della madre.
Ritiene il Tribunale che, valutati i criteri ex art. 337 ter c.c., tenuto conto delle circostanze del caso concreto e comparate le rispettive situazioni economico- patrimoniali dei coniugi come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni (il ricorrente percepisce uno stipendio mensile di euro 1700,00 circa come infermiere, mentre non si ha alcuna informazione reddituale in ordine alla resistente), debba essere previsto a titolo di mantenimento di la somma pari ad euro 50,00 mensili ed a titolo di Persona_1 mantenimento di la somma mensile pari ad euro 100,00, da assoggettarsi CP_2
a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data 20.06.2024.
La somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore del sig. , presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul Parte_1 conto corrente bancario che sarà specificato dallo stesso con pari lettera 4 raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra tribunale di
Napoli nord e COA di Napoli nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione al ricorrente, genitore convivente con i figli e NA
, entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti. CP_2
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in Sant'Antimo (NA), alla via Gioacchino
Rossini n.11, è tutt'ora abitata dal ricorrente unitamente ai figli Persona_1
e , entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti, con la CP_2 conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione al sig. . Parte_1
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto
5 prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
SPESE DI LITE
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di (c.f.: ), nata CP_1 C.F._2
a Frattamaggiore (NA) il 25.04.1971 e residente in [...];
b) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f.: );
[...] C.F._2
c) dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dal sig. Parte_1 per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
d) assegna la casa coniugale sita in Sant'Antimo (NA) alla via Gioacchino Rossini
n.11 al sig. ; Parte_1
e) pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere in favore del CP_1 sig. l'assegno mensile pari alla somma di euro 150,00 (di cui Parte_1 euro 100,00 per ed euro 50,00 per ) a titolo di CP_2 Persona_3 mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie nei termini di cui in parte motiva;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) (Atto
n.44, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
g) spese al definitivo;
h) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7.1.2025
Il giudice estensore
6 Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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