Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del rapporto di lavoro dipendente e incompatibilità con il potere di rappresentanza

    Il collegio ritiene che l'ufficio non abbia sufficientemente provato la subordinazione del Signor Nominativo_1, ma accerta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini IVA, le prestazioni non sono assoggettabili ad IVA in quanto non effettuate nell'esercizio d'impresa, arte o professione, rendendo l'IVA addebitata indetraibile.

  • Rigettato
    Assenza di vantaggio fiscale e indebito arricchimento dell'erario

    Viene accolta l'eccezione dell'amministrazione finanziaria secondo cui l'azione di indebito arricchimento può essere promossa solo dalla SO SO_1 SR e non dalla RE S.p.a. I compensi per reddito assimilato sono indeducibili ai fini IRAP in quanto escluse le spese per il personale assimilato al lavoro dipendente.

  • Rigettato
    Omessa effettuazione e versamento ritenute d'acconto

    Si accerta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La RE S.p.a. è tenuta a versare le omesse ritenute alla fonte quale sostituto d'imposta.

  • Rigettato
    Omessa effettuazione e versamento ritenute d'acconto

    Si accerta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La RE S.p.a. è tenuta a versare le omesse ritenute alla fonte quale sostituto d'imposta.

  • Rigettato
    Omessa effettuazione e versamento ritenute d'acconto

    Si accerta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La RE S.p.a. è tenuta a versare le omesse ritenute alla fonte quale sostituto d'imposta.

  • Rigettato
    Omessa effettuazione e versamento ritenute d'acconto

    Si accerta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La RE S.p.a. è tenuta a versare le omesse ritenute alla fonte quale sostituto d'imposta.

  • Rigettato
    Insussistenza del rapporto di lavoro dipendente e incompatibilità con il potere di rappresentanza

    Il collegio ritiene che l'ufficio non abbia sufficientemente provato la subordinazione del Signor Nominativo_1, ma accerta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini IVA, le prestazioni non sono assoggettabili ad IVA in quanto non effettuate nell'esercizio d'impresa, arte o professione, rendendo l'IVA addebitata indetraibile.

  • Rigettato
    Assenza di vantaggio fiscale e indebito arricchimento dell'erario

    Viene accolta l'eccezione dell'amministrazione finanziaria secondo cui l'azione di indebito arricchimento può essere promossa solo dalla SO SO_1 SR e non dalla RE S.p.a. I compensi per reddito assimilato sono indeducibili ai fini IRAP in quanto escluse le spese per il personale assimilato al lavoro dipendente.

  • Rigettato
    Sgravio per doppia imposizione

    Viene accolta l'eccezione dell'amministrazione finanziaria secondo cui il diritto allo sgravio è palesemente insussistente, trattandosi di tributi presuntivamente versati da altra società.

  • Rigettato
    Errata applicazione del cumulo giuridico

    Il collegio rigetta il motivo, ritenendo che non opera il cumulo giuridico in quanto la società ha commesso diverse violazioni non formali (infedele dichiarazione IRAP e IVA, omesso versamento di ritenute IRPEF).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 9
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo