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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1004/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9518/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taurianova - Piazza Liberta' 2 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09437202400065018000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5945/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di presa in carico n. 094 37 2024 000650 18 000, notificato in data 17 settembre 2024 da Agenzia delle Entrate – IO (euro 2.577,62) su incarico dell'Ente creditore Comune di Taurianova.
Parte ricorrente premette che l'avviso origina da richiesta contenuta nell'avviso di accertamento n. 13640, che sarebbe stato notificato in data 20 novembre 2021.
Censura, quindi, la mancata notifica dell'atto presupposto.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate- IO, eccependo di rimanere del tutto estranea sia alla notifica dell'avviso di accertamento sia alla formazione del ruolo esattoriale.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Taurianova.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
E' fondata, infatti, la censura di omessa notifica del presupposto avviso di accertamento, tenuto conto che l'intimato Comune non si è costituito in giudizio e, ovviamente, non è stata data prova della notifica dell'atto presupposto.
La pretesa tributaria indicata nell'avviso di presa in carico opposto, quindi, si è formata irregolarmente e il ricorso va accolto.
Spese per come indicato nel dispositivo, poste a carico del Comune e compensate nei confronti dell'Agenzia, la cui attività finalizzata alla riscossione è da considerarsi regolare.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Taurianova al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 (duecentocinquanta), con distrazione;
spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate - IO.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9518/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taurianova - Piazza Liberta' 2 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09437202400065018000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5945/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di presa in carico n. 094 37 2024 000650 18 000, notificato in data 17 settembre 2024 da Agenzia delle Entrate – IO (euro 2.577,62) su incarico dell'Ente creditore Comune di Taurianova.
Parte ricorrente premette che l'avviso origina da richiesta contenuta nell'avviso di accertamento n. 13640, che sarebbe stato notificato in data 20 novembre 2021.
Censura, quindi, la mancata notifica dell'atto presupposto.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate- IO, eccependo di rimanere del tutto estranea sia alla notifica dell'avviso di accertamento sia alla formazione del ruolo esattoriale.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Taurianova.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
E' fondata, infatti, la censura di omessa notifica del presupposto avviso di accertamento, tenuto conto che l'intimato Comune non si è costituito in giudizio e, ovviamente, non è stata data prova della notifica dell'atto presupposto.
La pretesa tributaria indicata nell'avviso di presa in carico opposto, quindi, si è formata irregolarmente e il ricorso va accolto.
Spese per come indicato nel dispositivo, poste a carico del Comune e compensate nei confronti dell'Agenzia, la cui attività finalizzata alla riscossione è da considerarsi regolare.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Taurianova al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 (duecentocinquanta), con distrazione;
spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate - IO.