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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2426/2024 RG, introdotta da
(CORTINO (TE), 02/03/1951), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FLORIO ANTONIO;
(VALLEPIETRA (RM), 18/11/1947), con il CP_1
patrocinio dell'avv. RANIERI MANUEL;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio 05/09/2016, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 156/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio civile
tenutosi in Roma il giorno 05/09/2016 alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio per lo scioglimento del matrimonio
civile, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Roma.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel
Comune di Roma in Via Raul Chiodelli n. 41, a favore della sig.ra
[...]
. CP_1
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3. Confermare le disposizioni raggiunte in sede di separazione in
merito al mantenimento personale e cioè che ogni coniuge provvederà al
proprio mantenimento essendo ognuno economicamente autosufficiente, non
sussistendo alcun diritto e/o ragione per avere allo stato un assegno divorzile
essendo gli stessi percettori di propria pensione.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05/09/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2426/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
05/09/2016 tra 02/03/1951) e Parte_2
(VALLEPIETRA (RM), 18/11/1947) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00168, Parte I,
Serie 26, Anno 2016, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2426/2024 RG, introdotta da
(CORTINO (TE), 02/03/1951), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FLORIO ANTONIO;
(VALLEPIETRA (RM), 18/11/1947), con il CP_1
patrocinio dell'avv. RANIERI MANUEL;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio 05/09/2016, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 156/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio civile
tenutosi in Roma il giorno 05/09/2016 alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio per lo scioglimento del matrimonio
civile, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Roma.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel
Comune di Roma in Via Raul Chiodelli n. 41, a favore della sig.ra
[...]
. CP_1
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3. Confermare le disposizioni raggiunte in sede di separazione in
merito al mantenimento personale e cioè che ogni coniuge provvederà al
proprio mantenimento essendo ognuno economicamente autosufficiente, non
sussistendo alcun diritto e/o ragione per avere allo stato un assegno divorzile
essendo gli stessi percettori di propria pensione.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05/09/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2426/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
05/09/2016 tra 02/03/1951) e Parte_2
(VALLEPIETRA (RM), 18/11/1947) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00168, Parte I,
Serie 26, Anno 2016, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi