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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3621/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3621/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. LANARI MARCO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. GIOMBETTI ALESSANDRA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI.
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Signori e in data 6 dicembre 2003, in Parte_2 Parte_1
Senigallia (AN), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 96, parte 2, serie A (cfr. doc. 3);
-ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare integralmente compensate le spese del presente procedimento;
-omologare le seguenti condizioni:
1) SA e sono entrambi maggiorenni: pertanto, non si pongono problemi in Per_1 ordine all'affidamento e ai tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore. SA e potranno continuare a vivere presso l'abitazione della mamma e potranno Per_1 frequentare il padre quando vorranno, secondo liberi accordi che intercorreranno tra i giovani e il genitore stesso.
2) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti SA e , l'importo di €. 1.100,00 (€. 550,00 per ciascun figlio) Per_1 da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario.
3) Entrambi i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie medico specialistiche, scolastiche ed extrascolastiche, documentate, da affrontare nell'interesse dei figli, nel rispetto dei criteri sanciti dal Protocollo in vigore presso codesto Tribunale, di seguito ritrascritto, con l'eccezione di cui infra:
1. SE ED
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, de-tergenti, disinfettanti ecc.);
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
-ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
-cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
-tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolasti-che per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgrega-zione del nucleo familiare;
-libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
-libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
-alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto 4 strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-master e corsi di specializzazione anche all'estero;
-gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private;
-pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
-preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
-corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
-baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
-vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
-acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); -baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-frequenza di centri estivi.
Con riferimento alle spese universitarie per SA, le parti, in parziale deroga a quanto stabilito nel Protocollo sopra riportato, stabiliscono che siano ripartite tra i genitori in misura pari al 50% solamente nell'ipotesi in cui le stesse non siano coperte da borsa di studio.
4) L'Assegno Unico universale, corrisposto dall' verrà ripartito tra i genitori, CP_1 odierni ricorrenti, in pari quota tra loro.
5) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di €. 4.255,30, oltre agli interessi pari a €. 187,50 e, quindi, complessiva-mente la somma di €. 4.442,80, a titolo di conguagli per adeguamento ISTAT sull'assegno di mantenimento per i figli per il periodo luglio 2020 – luglio 2025. Il pagamento verrà effettuato, mediante bonifico bancario, in tre rate di pari importo di €. 1.480,90 ciascuna, alle seguenti scadenze: 30.9.2025, 31.10.2025 e 30.11.2025.
6) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver più nulla da chiedere e/o a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento e/o di spese straordinarie affrontate nel pregresso per i figli, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso. In particolare, la Sig.ra
[...] rinuncia a qualsiasi pretesa in merito all'assegno divorzile, riconoscendo che, allo Pt_1 stato, non ne sussistono i presupposti.
7) Per espressa volontà delle parti il presente accordo sarà valido ed efficace sin dal-la data di sottoscrizione.
8) Le spese legali per la presente procedura sono interamente compensate tra le parti e sottoscrivono il presente atto, anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale, i rispettivi procuratori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia (AN) il
6/12/2003. 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero, il quale ha dichiarato di intervenire ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 15/10/2019 il Tribunale di Pistoia ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 25/09/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Senigallia
(AN) il 6/12/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 96, parte 2, serie A dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Senigallia (AN) il 6/12/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 96, parte 2, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3621/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. LANARI MARCO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. GIOMBETTI ALESSANDRA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI.
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Signori e in data 6 dicembre 2003, in Parte_2 Parte_1
Senigallia (AN), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 96, parte 2, serie A (cfr. doc. 3);
-ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare integralmente compensate le spese del presente procedimento;
-omologare le seguenti condizioni:
1) SA e sono entrambi maggiorenni: pertanto, non si pongono problemi in Per_1 ordine all'affidamento e ai tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore. SA e potranno continuare a vivere presso l'abitazione della mamma e potranno Per_1 frequentare il padre quando vorranno, secondo liberi accordi che intercorreranno tra i giovani e il genitore stesso.
2) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti SA e , l'importo di €. 1.100,00 (€. 550,00 per ciascun figlio) Per_1 da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario.
3) Entrambi i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie medico specialistiche, scolastiche ed extrascolastiche, documentate, da affrontare nell'interesse dei figli, nel rispetto dei criteri sanciti dal Protocollo in vigore presso codesto Tribunale, di seguito ritrascritto, con l'eccezione di cui infra:
1. SE ED
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, de-tergenti, disinfettanti ecc.);
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
-ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
-cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
-tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolasti-che per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgrega-zione del nucleo familiare;
-libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
-libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
-alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto 4 strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-master e corsi di specializzazione anche all'estero;
-gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private;
-pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
-preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
-corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
-baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
-vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
-acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); -baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-frequenza di centri estivi.
Con riferimento alle spese universitarie per SA, le parti, in parziale deroga a quanto stabilito nel Protocollo sopra riportato, stabiliscono che siano ripartite tra i genitori in misura pari al 50% solamente nell'ipotesi in cui le stesse non siano coperte da borsa di studio.
4) L'Assegno Unico universale, corrisposto dall' verrà ripartito tra i genitori, CP_1 odierni ricorrenti, in pari quota tra loro.
5) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di €. 4.255,30, oltre agli interessi pari a €. 187,50 e, quindi, complessiva-mente la somma di €. 4.442,80, a titolo di conguagli per adeguamento ISTAT sull'assegno di mantenimento per i figli per il periodo luglio 2020 – luglio 2025. Il pagamento verrà effettuato, mediante bonifico bancario, in tre rate di pari importo di €. 1.480,90 ciascuna, alle seguenti scadenze: 30.9.2025, 31.10.2025 e 30.11.2025.
6) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver più nulla da chiedere e/o a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento e/o di spese straordinarie affrontate nel pregresso per i figli, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso. In particolare, la Sig.ra
[...] rinuncia a qualsiasi pretesa in merito all'assegno divorzile, riconoscendo che, allo Pt_1 stato, non ne sussistono i presupposti.
7) Per espressa volontà delle parti il presente accordo sarà valido ed efficace sin dal-la data di sottoscrizione.
8) Le spese legali per la presente procedura sono interamente compensate tra le parti e sottoscrivono il presente atto, anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale, i rispettivi procuratori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia (AN) il
6/12/2003. 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero, il quale ha dichiarato di intervenire ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 15/10/2019 il Tribunale di Pistoia ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 25/09/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Senigallia
(AN) il 6/12/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 96, parte 2, serie A dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Senigallia (AN) il 6/12/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 96, parte 2, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi