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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, introdotto ai sensi dell'art 473bis.29 c.p.c. (oggetto: revisione dell'assegno di mantenimento), da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato ad Empoli, Piazza Parte_1 C.F._1
Gramsci n. 41, presso lo studio dell'avv. Silvia Taddei che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente nei confronti di:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), Via Controparte_1 C.F._2
Silvio Pellico n.3, presso lo studio dell'avv. Chiara Bonini che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente
con intervento del PM sede;
OGGETTO: “ricorso per la revisione dell'assegno di mantenimento ex art 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.11.2025.
*****
1 Con ricorso depositato in data 2.07.2025 ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., a Parte_1 domandato al Tribunale di Pisa la modifica dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1 stabilito con sentenza n. 329/14 del 4.03.2014, chiedendo, in particolare, di “accertare e dichiarare
l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.° 329/14, e per l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella succitata sentenza
– ridurre ad euro 250,00, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo Parte_1 al mantenimento del proprio figlio. Disporre che le spese straordinarie per il minore, vengano ripartite al 50%, con necessità di previo consenso per tutte tranne, per quelle medico-sanitarie urgenti, come da
Linee guida del CNF del 2017 e seguenti. Nulla disporre in ordine all' affidamento ed alla collocazione del figlio in quanto maggiorenne”.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto l'intervenuto mutamento in peius della propria condizione economica ed il miglioramento di quella della resistente rispetto al momento della sentenza di divorzio, allegando, nel dettaglio: - di lavorare presso la Conceria AR AM spa sita in Ponte
a Egola, percependo uno stipendio medio di euro 2.000,00, analogo a quello percepito nell'anno 2013; - di avere vissuto, dall'anno 2020 fino all'anno 2023, presso l'abitazione del padre, in un immobile di
Ediliza Pubblica, ove si è trasferito dopo che l'immobile della compagna in cui abitava al momento del divorzio è stato venduto all'asta; - di avere sottoscritto, in data 5.10.2023, un preliminare di vendita per l'acquisto dell'immobile sito in Via Arturo Romboli n. 24, Montopoli Valdarno, dove attualmente vive unitamente alla compagna, alla figlia e al padre invalido;
- che l'importo per l'acquisto della casa è di euro 85.000, di cui euro 23.000 sono già stati corrisposti nell'anno 2023, euro 18.000 vengono corrisposti in bonifici di euro 1500,00 ogni tre mesi per un totale di 12 bonifici, il saldo di euro 44.000 verrà versato al momento del rogito che dovrà avvenire entro il giorno 30.11.2026; - di avere contratto, in data
15.04.24, con l'istituto Unicredit, un Finanziamento di euro 29.857,44 per il quale paga l'importo mensile di euro 386,00; - di aver stipulato, in data 10.01.2023, in previsione dell'acquisto della casa, un contratto di finanziamento Unicredit di importo totale dovuto pari ad euro 85.816,00 (importo tot. Credito
57.057,00), da corrispondersi in rate mensili di euro 715,00 mensili;
- che, a seguito di un fido concesso da GO AT, ogni mese deve alla banca euro 350,00; - di dover provvedere al mantenimento dell'altra sua figlia, nata il [...]; - che, ad oggi, l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
, a seguito della rivalutazione ISTAT, ammonta a circa 588,00 euro;
- che la dopo il Per_1 CP_1 divorzio si è trasferita presso l'immobile sito in Via Luigi Pirandello n. 49 let. D, Loc. Capanne,
2 Montopoli In Val D'Arno (PI) acquistato in comproprietà con il sig. , attuale marito, con Persona_2 il quale ha avuto un altro figlio;
- che il è titolare del Calzaturificio Everyn srl ed ha diverse Per_2 proprietà immobiliari;
- che l'immobile sito in Montopoli, Via Sandro Pertini, precedentemente adibito a casa familiare, di proprietà esclusiva della è stato venduto a terzi nell'anno 2022; - che, in CP_1 violazione degli accordi formalizzati dalle parti con scrittura privata, a seguito della vendita del predetto immobile, la non ha corrisposto la somma pari ad euro 10.000 a favore dello come CP_1 Parte_1 pattuito.
In data 17.10.2025 si è costituita chiedendo al Tribunale di recepire l'accordo Controparte_1 medio tempore raggiunto dalle parti.
All'udienza del 18.11.2025 le parti, resi i chiarimenti richiesti, hanno precisato le condizioni dell'accordo e hanno insistito quindi per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini per la decisione.
In data 21.11.2025 è stato apposto il visto del PM.
*****
L'accordo raggiunto dalle parti è orientato a realizzare il superiore interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le condizioni pattuite consentono infatti a (appena ventenne) di proseguire il proprio Per_1 percorso universitario presso un istituto privato nel quale, essendo affetto da ADHD, può beneficiare di un'offerta formativa maggiormente adeguata alle sue specifiche esigenze, con maggiori probabilità di completare gli studi e di conseguire, in prospettiva, una più solida e adeguata integrazione nel mondo del lavoro.
La maggiore età raggiunta dal figlio delle parti non esige alcuna pronuncia in ordine all'affidamento e al suo collocamento, trattandosi di aspetti rimessi alla libera determinazione delle parti medesime.
L'accordo può quindi essere recepito e il Tribunale dispone in conformità, anche in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 329/2014, emessa dal Tribunale di Pisa in data 04/03/2014, e depositata in data
13/04/2014, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità, in particolare:
a) DISPONE che verserà in favore del figlio maggiorenne non economicamente Parte_1 autosufficiente, , nato a Empoli (FI), in data [...], a [...] contributo per il Persona_3 mantenimento, la somma mensile di euro 650,00, comprensiva delle spese ordinarie e straordinarie,
3 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, per la durata di anni tre, a far data dalla pronuncia del Tribunale di Pisa nel presente procedimento, e comunque, dal mese di novembre 2025 al mese di dicembre 2028 compreso;
b) DISPONE che decorsi i tre anni di cui sopra, verserà in favore del figlio Parte_1 maggiorenne, , nato a Empoli (FI), in data [...], a [...] contributo per il Persona_3 mantenimento, la somma mensile di euro 400,00, comprensiva delle spese ordinarie e straordinarie, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
c) DISPONE che, stante il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, la suddetta somma verrà versata da su un conto corrente e/o carta ricaricabile intestata al figlio Parte_1 Per_3
.
[...]
PRENDE ATTO che quest'ultimo si impegna ad aprire un conto corrente bancario e/o postale o a munirsi di una carta ricaricabile, presso un Istituto di credito a sua scelta, entro la data del 18 novembre 2025, con conseguente comunicazione a delle coordinate bancarie e/o postali ove effettuare Parte_1 il pagamento;
d) PRENDE ATTO che rinuncia a chiedere la rivalutazione in base agli indici Istat Controparte_1 sugli importi dovuti a titolo di mantenimento del figlio, sia ordinario che straordinario, per le somme maturate a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa dal Tribunale di Pisa, in data 04/03/2014 e depositata in data 13/04/20214, ad oggi;
e) PRENDE ATTO dell'impegno delle parti (madre e figlio) a tenere costantemente aggiornato sull'andamento scolastico del figlio medesimo e a renderlo edotto del Parte_1 calendario relativo agli esami da sostenere;
f) DISPONE che, nel caso in cui il percorso universitario si interrompa prima dei tre anni previsti, le condizioni di cui all'assegno di mantenimento verranno riviste e l'importo verrà diminuito ad euro 400,00 comprensivo delle spese straordinarie;
g) PRENDE ATTO che e dichiarano e ribadiscono (come già statuito Parte_1 Controparte_1 nella Sentenza n. 329/2014 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Pisa) di avere regolato ogni ulteriore questione e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, precisando, altresì, di avere regolato ogni questione relativa all'immobile sito in Montopoli in
Val d'Arno (PI), Via Sandro Pertini n.81/83, precedentemente adibito a casa familiare, divenuto in seguito di proprietà esclusiva di e poi venduto, anche in ordine ad ogni questione Controparte_1
4 e/o scrittura privata ad esso collegata e/o connessa. Pertanto, nulla deve a Parte_1 CP_1
e nulla deve a , in ordine al predetto immobile;
[...] Controparte_1 Parte_1
h) DISPONE che a far data dalla presente pronuncia, essendo comprese nell'assegno Parte_1 di mantenimento, non dovrà più corrispondere la somma di euro 500,00 a titolo di spese straordinarie una volta all'anno;
i) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pisa, in data 25.11.2025
Si comunichi.
La Presidente dott.ssa Santa Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, introdotto ai sensi dell'art 473bis.29 c.p.c. (oggetto: revisione dell'assegno di mantenimento), da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato ad Empoli, Piazza Parte_1 C.F._1
Gramsci n. 41, presso lo studio dell'avv. Silvia Taddei che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente nei confronti di:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), Via Controparte_1 C.F._2
Silvio Pellico n.3, presso lo studio dell'avv. Chiara Bonini che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente
con intervento del PM sede;
OGGETTO: “ricorso per la revisione dell'assegno di mantenimento ex art 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.11.2025.
*****
1 Con ricorso depositato in data 2.07.2025 ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., a Parte_1 domandato al Tribunale di Pisa la modifica dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1 stabilito con sentenza n. 329/14 del 4.03.2014, chiedendo, in particolare, di “accertare e dichiarare
l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.° 329/14, e per l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella succitata sentenza
– ridurre ad euro 250,00, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo Parte_1 al mantenimento del proprio figlio. Disporre che le spese straordinarie per il minore, vengano ripartite al 50%, con necessità di previo consenso per tutte tranne, per quelle medico-sanitarie urgenti, come da
Linee guida del CNF del 2017 e seguenti. Nulla disporre in ordine all' affidamento ed alla collocazione del figlio in quanto maggiorenne”.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto l'intervenuto mutamento in peius della propria condizione economica ed il miglioramento di quella della resistente rispetto al momento della sentenza di divorzio, allegando, nel dettaglio: - di lavorare presso la Conceria AR AM spa sita in Ponte
a Egola, percependo uno stipendio medio di euro 2.000,00, analogo a quello percepito nell'anno 2013; - di avere vissuto, dall'anno 2020 fino all'anno 2023, presso l'abitazione del padre, in un immobile di
Ediliza Pubblica, ove si è trasferito dopo che l'immobile della compagna in cui abitava al momento del divorzio è stato venduto all'asta; - di avere sottoscritto, in data 5.10.2023, un preliminare di vendita per l'acquisto dell'immobile sito in Via Arturo Romboli n. 24, Montopoli Valdarno, dove attualmente vive unitamente alla compagna, alla figlia e al padre invalido;
- che l'importo per l'acquisto della casa è di euro 85.000, di cui euro 23.000 sono già stati corrisposti nell'anno 2023, euro 18.000 vengono corrisposti in bonifici di euro 1500,00 ogni tre mesi per un totale di 12 bonifici, il saldo di euro 44.000 verrà versato al momento del rogito che dovrà avvenire entro il giorno 30.11.2026; - di avere contratto, in data
15.04.24, con l'istituto Unicredit, un Finanziamento di euro 29.857,44 per il quale paga l'importo mensile di euro 386,00; - di aver stipulato, in data 10.01.2023, in previsione dell'acquisto della casa, un contratto di finanziamento Unicredit di importo totale dovuto pari ad euro 85.816,00 (importo tot. Credito
57.057,00), da corrispondersi in rate mensili di euro 715,00 mensili;
- che, a seguito di un fido concesso da GO AT, ogni mese deve alla banca euro 350,00; - di dover provvedere al mantenimento dell'altra sua figlia, nata il [...]; - che, ad oggi, l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
, a seguito della rivalutazione ISTAT, ammonta a circa 588,00 euro;
- che la dopo il Per_1 CP_1 divorzio si è trasferita presso l'immobile sito in Via Luigi Pirandello n. 49 let. D, Loc. Capanne,
2 Montopoli In Val D'Arno (PI) acquistato in comproprietà con il sig. , attuale marito, con Persona_2 il quale ha avuto un altro figlio;
- che il è titolare del Calzaturificio Everyn srl ed ha diverse Per_2 proprietà immobiliari;
- che l'immobile sito in Montopoli, Via Sandro Pertini, precedentemente adibito a casa familiare, di proprietà esclusiva della è stato venduto a terzi nell'anno 2022; - che, in CP_1 violazione degli accordi formalizzati dalle parti con scrittura privata, a seguito della vendita del predetto immobile, la non ha corrisposto la somma pari ad euro 10.000 a favore dello come CP_1 Parte_1 pattuito.
In data 17.10.2025 si è costituita chiedendo al Tribunale di recepire l'accordo Controparte_1 medio tempore raggiunto dalle parti.
All'udienza del 18.11.2025 le parti, resi i chiarimenti richiesti, hanno precisato le condizioni dell'accordo e hanno insistito quindi per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini per la decisione.
In data 21.11.2025 è stato apposto il visto del PM.
*****
L'accordo raggiunto dalle parti è orientato a realizzare il superiore interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le condizioni pattuite consentono infatti a (appena ventenne) di proseguire il proprio Per_1 percorso universitario presso un istituto privato nel quale, essendo affetto da ADHD, può beneficiare di un'offerta formativa maggiormente adeguata alle sue specifiche esigenze, con maggiori probabilità di completare gli studi e di conseguire, in prospettiva, una più solida e adeguata integrazione nel mondo del lavoro.
La maggiore età raggiunta dal figlio delle parti non esige alcuna pronuncia in ordine all'affidamento e al suo collocamento, trattandosi di aspetti rimessi alla libera determinazione delle parti medesime.
L'accordo può quindi essere recepito e il Tribunale dispone in conformità, anche in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 329/2014, emessa dal Tribunale di Pisa in data 04/03/2014, e depositata in data
13/04/2014, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità, in particolare:
a) DISPONE che verserà in favore del figlio maggiorenne non economicamente Parte_1 autosufficiente, , nato a Empoli (FI), in data [...], a [...] contributo per il Persona_3 mantenimento, la somma mensile di euro 650,00, comprensiva delle spese ordinarie e straordinarie,
3 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, per la durata di anni tre, a far data dalla pronuncia del Tribunale di Pisa nel presente procedimento, e comunque, dal mese di novembre 2025 al mese di dicembre 2028 compreso;
b) DISPONE che decorsi i tre anni di cui sopra, verserà in favore del figlio Parte_1 maggiorenne, , nato a Empoli (FI), in data [...], a [...] contributo per il Persona_3 mantenimento, la somma mensile di euro 400,00, comprensiva delle spese ordinarie e straordinarie, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
c) DISPONE che, stante il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, la suddetta somma verrà versata da su un conto corrente e/o carta ricaricabile intestata al figlio Parte_1 Per_3
.
[...]
PRENDE ATTO che quest'ultimo si impegna ad aprire un conto corrente bancario e/o postale o a munirsi di una carta ricaricabile, presso un Istituto di credito a sua scelta, entro la data del 18 novembre 2025, con conseguente comunicazione a delle coordinate bancarie e/o postali ove effettuare Parte_1 il pagamento;
d) PRENDE ATTO che rinuncia a chiedere la rivalutazione in base agli indici Istat Controparte_1 sugli importi dovuti a titolo di mantenimento del figlio, sia ordinario che straordinario, per le somme maturate a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa dal Tribunale di Pisa, in data 04/03/2014 e depositata in data 13/04/20214, ad oggi;
e) PRENDE ATTO dell'impegno delle parti (madre e figlio) a tenere costantemente aggiornato sull'andamento scolastico del figlio medesimo e a renderlo edotto del Parte_1 calendario relativo agli esami da sostenere;
f) DISPONE che, nel caso in cui il percorso universitario si interrompa prima dei tre anni previsti, le condizioni di cui all'assegno di mantenimento verranno riviste e l'importo verrà diminuito ad euro 400,00 comprensivo delle spese straordinarie;
g) PRENDE ATTO che e dichiarano e ribadiscono (come già statuito Parte_1 Controparte_1 nella Sentenza n. 329/2014 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Pisa) di avere regolato ogni ulteriore questione e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, precisando, altresì, di avere regolato ogni questione relativa all'immobile sito in Montopoli in
Val d'Arno (PI), Via Sandro Pertini n.81/83, precedentemente adibito a casa familiare, divenuto in seguito di proprietà esclusiva di e poi venduto, anche in ordine ad ogni questione Controparte_1
4 e/o scrittura privata ad esso collegata e/o connessa. Pertanto, nulla deve a Parte_1 CP_1
e nulla deve a , in ordine al predetto immobile;
[...] Controparte_1 Parte_1
h) DISPONE che a far data dalla presente pronuncia, essendo comprese nell'assegno Parte_1 di mantenimento, non dovrà più corrispondere la somma di euro 500,00 a titolo di spese straordinarie una volta all'anno;
i) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pisa, in data 25.11.2025
Si comunichi.
La Presidente dott.ssa Santa Spina
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