TAR Roma, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 3290
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il ricorso è infondato, pertanto si prescinde dall'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse.

  • Rigettato
    Contestazione punteggio anzianità di servizio (Sezione A1)

    La censura è infondata. L'amministrazione ha utilizzato un applicativo che ha considerato l'anzianità maturata al momento della scadenza della domanda. Il calcolo dell'amministrazione (27 anni e 10 mesi) è corretto tra la data di arruolamento (3.3.1993) e la scadenza del termine (30.1.2021). Il computo dei termini segue il calendario comune, considerando i mesi come unità di misura.

  • Rigettato
    Contestazione punteggio anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti (Sezione A2)

    La tesi del ricorrente non convince. Tra il 1.1.2013 e il 30.1.2021 intercorrono solo otto anni, non otto anni e un mese.

  • Rigettato
    Contestazione punteggio incarichi e servizi di particolare rilevanza (Sezione A5)

    Le contestazioni non colgono nel segno. L'attività di capo scorta svolta dal ricorrente, essendo unico operatore, giustifica l'attribuzione di 0,08 punti come responsabile di unità operativa minore. Gli incarichi presso la D.D.A. non rientrano nelle categorie tipizzate dal verbale della commissione, e la valutazione di non riconducibilità analogica non è illogica. Per l'incarico di CTU, la domanda di inserimento nel foglio matricolare è stata presentata tardivamente, oltre la scadenza del termine di partecipazione al concorso e contestualmente all'invio della domanda, violando la doppia condizione prevista dal bando (indicazione nella domanda e annotazione nello stato matricolare entro la scadenza).

  • Rigettato
    Contestazione punteggio conoscenza sistemi informatici (Sezione B9)

    Le doglianze non colgono nel segno. La Commissione ha attribuito al titolo del ricorrente il punteggio di 0,15 punti, corrispondente al livello 'full standard'. Tale valutazione, nell'esercizio della discrezionalità tecnica, non è manifestamente irragionevole e non vi sono elementi che impongano la comparazione prospettata dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 3290
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3290
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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