Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12939/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12939 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Larussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di: -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della graduatoria di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti per Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, approvata con decreto della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 21 giugno 2022, come rideterminata con decreto del 5 luglio 2022, nella misura in cui il ricorrente non è stato inserito tra i vincitori;
- dei menzionati decreti del Direttore Centrale del DAGEP del 21 giugno e del 5 luglio 2022;
- della circolare n. -OMISSIS-, del 13 luglio 2022, del DAGEP, che dispone l'avvio delle procedure di assegnazione e del corso di formazione per il 28 luglio 2022;
- del decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha indetto il citato concorso, nella parte in cui non ha consentito al ricorrente, candidato promosso per meriti straordinari, di indicare nella domanda di partecipazione la sua effettiva di anzianità nel ruolo e nella qualifica di Sovrintendente Capo e non ha previsto che la Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, dovesse tenere conto degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, c. 1, del D.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale;
- ove occorra, del verbale del 18 giugno 2021 con cui la Commissione esaminatrice del suddetto concorso ha determinato i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di titolo;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. IO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti per Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.
1.1. Ha esposto in fatto di aver partecipato al concorso in questione e di aver conseguito il punteggio di 24,827, con conseguente collocazione alla posizione n. 3369.
1.2. Parte ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso, così rubricato: “ violazione degli art. 3 e 7 l. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l’amministrazione non ha evidenziato i motivi posti a base della graduatoria - violazione degli art: 3 e 97 della Costituzione per asserita contrarietà del giudizio e della graduatoria finale ai principi di ragionevolezza e proporzionalità-difetto e/o inesistenza di motivazione - eccesso di potere - difetto d’istruttoria - illogicità, perplessità, erroneità manifeste -. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 e dell’art 6 del decreto legge e del bando di concorso interno, di tutte le norme e principi, anche costituzionali, applicabili alla fattispecie ”.
1.3. Ha chiesto di annullare gli atti impugnati, nonché di accertare e dichiarare che il punteggio che gli sarebbe spettato sarebbe stato pari ad almeno 25,979. Il tutto con vittoria delle spese di lite, di cui ha chiesto la distrazione al procuratore antistatario.
2. Si è costituita l'intimata amministrazione a mezzo della difesa erariale che, con successiva memoria, ha richiamato la relazione n. -OMISSIS- del 9 marzo 2023. Essa ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, argomentando nel merito per la reiezione del ricorso.
3. All'udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’infondatezza del ricorso consente di prescindere dalla vista eccezione di inammissibilità.
2. Il ricorrente ha contestato l'erroneità del punteggio ottenuto con riguardo alle seguenti voci: anzianità di servizio (Sezione A1); anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti (Sezione A2); incarichi e servizi di particolare rilevanza annotati nel foglio matricolare (Sezione A5); conoscenza dei sistemi informatici (Sezione B9).
3. Si prendano le mosse dalla voce sull’anzianità complessiva di servizio (Sezione A1).
3.1. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe erroneamente considerato a tale riguardo n. 27 anni e 10 mesi in luogo di n. 27 anni 11 mesi.
3.2. L'amministrazione ha replicato di aver all'uopo utilizzato un applicativo appositamente predisposto, che avrebbe preso in considerazione l'anzianità maturata al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda (30.1.2021).
3.3. La censura è infondata.
Il ricorrente è entrato in servizio il 3.3.1993 (cfr. la scheda valutativa - all. 3 della difesa erariale).
L'anzianità complessiva di servizio è valutata dall'arruolamento sino al 30.1.2021 (cfr. il verbale n. 1, prodotto come all. 4 della difesa erariale; v. la precisazione in calce al suddetto verbale per chiarire il riferimento sino al 30.1.2021).
La scheda di valutazione del ricorrente ha considerato 27 anni e 10 mesi, che è il tempo effettivamente intercorrente tra il 3.3.1993 e il 30.1.2021.
Il differente calcolo proposto dal ricorrente, basato sulla rilevanza dei giorni all’interno dei singoli mesi, non può trovare accoglimento.
È principio generale quello per cui il computo dei termini segue il calendario comune (art. 2963, c.c.; art. 155, c.p.c.).: da ciò discende che, se un termine va computato in mesi, l’unità di misura da considerare è – appunto – il mese. Null’altro.
4. Le medesime ragioni consentono di rigettare le contestazioni di parte ricorrente sul calcolo della sua anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti (Sezione A2).
4.1. In questo caso, parte ricorrente ha contestato l'attribuzione di n. 0 mesi laddove, a suo dire, essendo egli entrato nel relativo ruolo l'1.1.2013, avrebbe maturato al 30.1.2021 un'anzianità complessiva pari a n. 1 mese sopra gli otto anni, con conseguente attribuzione del punteggio inerente a tale mese.
4.2. Una simile tesi non convince, tenuto conto che, tra il 1.1.2013 e il 30.1.2021, non intercorrono 8 anni e un mese, ma solo otto anni.
5. Si può quindi dire degli incarichi e servizi di particolare rilevanza annotati nel foglio matricolare (Sezione A5).
5.1. Quanto agli incarichi e ai servizi di particolare importanza, parte ricorrente si è doluta:
- dell'attribuzione di n. 0,08 punti in luogo di 0,6 punti, atteso che la sua attività di capo tutela quale unico operatore di scorta e sicurezza di un onorevole avrebbe dovuto essere qualificata nei più favorevoli termini di “ coordinatore ”, in luogo di “ responsabile di un'unità operativa minore ”, come invece fatto dalla Commissione;
- dell'attribuzione di n. 0 punti in luogo di 0,08 punti quale responsabile di un'unità operativa minore o di gruppo di lavoro con riguardo ai servizi prestati presso una D.D.A. in due distinti periodi;
- dell'attribuzione del punteggio di 0 punti in luogo di 0,12 punti per l'incarico di CTU presso una Procura della Repubblica, non trascritto sul suo foglio matricolare nonostante egli avesse fatto apposita istanza il 30.1.2021 (ultimo giorno utile per la proposizione della domanda di partecipazione al concorso).
5.2. La resistente amministrazione ha sostenuto che l'attività del coordinatore sarebbe differente da quella di capo scorta, posto che il primo fungerebbe da filtro tra l'ufficio di intelligence e gli operatori di scorta.
5.3. Nessuna delle superiori contestazioni coglie nel segno.
5.3.1. Al riguardo, si mostrano convincenti le difese dell’amministrazione, tenuto peraltro conto del fatto che il ricorrente risultava essere egli stesso l’unico operatore di scorta.
Non risulta, pertanto, manifestamente irragionevole l’attribuzione del punteggio di 0,08 punti quale responsabile di un’unità operativa minore.
5.3.2. Allo stesso modo, non può dirsi manifestamente irragionevole l’attribuzione di n. 0 punti con riguardo ai due periodi per i quali il ricorrente ha prestato servizio presso una D.D.A.
Il verbale n. 1 ha tipizzato i seguenti incarichi e i servizi di particolare importanza:
Responsabile posto - sottosezione - nucleo - settore - sezione -squadra;
Indagini sotto copertura specificatamente determinata con provvedimento della autorità competente (dcsa);
Responsabile servizio prevenzione e proiezione;
Coordinatore dispositivo tutela;
Cassiere;
Consegnatario veca/tlc/responsabile armeria;
Addetto segreteria di sicurezza;
Focal point;
Preposto (sicurezza sul lavoro);
Addetto servizio prevenzione e protezione;
Componente commissione gara Appalto/ esame/ controllo/ collaudo;
Missione estero superiore a tre mesi continuativi;
Incaricato trattamento dati sensibili;
Amministratore di reti informatiche/ tutor/mipg-web;
Collaboratore in qualità di "pari";
Segretario commissione gara Appalto/ esame/ controllo/ collaudo;
Incaricati misure di pronto soccorso e gestione emergenze;
Incarico di consulente tecnico d'ufficio designato a.g./perito;
Componente comitato/ gruppo di lavoro/commissione paritetica;
Responsabile unità operativa minore/contabile/tecnica;
Responsabile posto polizia stagionale;
Pubblico ministero;
Docenza;
Conferenza .
Gli incarichi svolti dal ricorrente presso una D.D.A. non rientrano in alcuna delle superiori categorie.
Si precisa, peraltro, che il verbale n. 1 ha espressamente consentito alla Commissione di valutare incarichi non ricompresi nel superiore elenco secondo un criterio di analogia.
Ma la riconduzione analogica di un incarico estraneo al superiore elenco a una delle superiori categorie è attività rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione.
Nel caso di specie, come risulta dalla scheda di valutazione, la Commissione ha ritenuto di non poter ricondurre tali incarichi ad alcuna delle superiori categorie nemmeno facendo ricorso all’analogia.
Siffatta valutazione, di per sé, non può dirsi manifestamente illogica.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che il ricorrente – che pure ha ritenuto di poter ricondurre tali incarichi alle - eterogenee - categorie del “ gruppo di lavoro ” o del “ responsabile unità operativa minore ”, non ha nemmeno specificato le ragioni che avrebbero imposto una simile analogia.
5.3.3. Può dirsi infine dell’incarico di C.T.U.
La questione, in questo caso, ruota sul mancato aggiornamento del foglio matricolare.
Su simili fattispecie questo Tribunale ha talora accolto analoghe doglianze, pur dando conto di una pluralità di visioni nella giurisprudenza amministrativa (cfr., per una puntuale ricostruzione del dibattito, Lazio, sez. I- quater , 9 maggio 2023, n. 7781).
In estrema sintesi: a chi sostiene che sia un onere per l’interessato attivarsi tempestivamente per verificare la completezza dei propri dati matricolari, si oppone chi invece sostiene la doverosità del controllo, da parte dell’amministrazione, di tutti i documenti dichiarati dal candidato, tenuto altresì conto dei principi di buona fede e correttezza che innervano il rapporto tra amministrazione e cittadino.
Nel caso di specie non si ravvisano margini per dar seguito all’orientamento più favorevole alla tesi del ricorrente.
Com’è dato evincere dalla sua domanda (cfr. all. 2 della resistente amministrazione), si discute di un incarico svolto tra il giugno e l’agosto 2019 per conto di una Procura della Repubblica.
In sede di istanza di riesame, il ricorrente ha dato atto di aver chiesto l’inserimento del suddetto incarico a oltre un anno dalla sua conclusione, il 30.1.2021. L’inserimento sarebbe avvenuto il 1.2.2021.
Non si discute, dunque, di una mancata annotazione da parte di un’amministrazione inerte quanto, piuttosto, di una tardiva istanza di iscrizione.
Istanza che, si badi bene, il ricorrente ha dichiarato di aver presentato alla scadenza del termine di partecipazione al concorso (trenta giorni dalla pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale del Ministero dell’interno; cfr. art. 2 del bando) e contestualmente all’invio della sua domanda (anch’essa risale al 30.1.2021; cfr. all. 5 della resistente amministrazione).
Parte ricorrente, peraltro, non ha nemmeno espressamente contestato l’art. 5, c. 3, del bando, a mente del quale “ La Commissione esaminatrice procede alla valutazione di cui al comma 1 [vale a dire, la valutazione sui titoli dei candidati] , limitatamente ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati in essa indicati e risultino, altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane — Ufficio Attività Concorsuali ”.
La doppia condizione prevista dal bando – e non censurata da parte ricorrente – è quindi l’indicazione dei titoli nella domanda e la loro correlata annotazione nello stato matricolare, entro la data di scadenza del termine di proposizione della domanda di partecipazione al concorso .
Mancando pacificamente la seconda condizione, è chiaro che l’incarico in questione non avrebbe mai potuto essere valutato dalla Commissione.
6. Può infine dirsi delle doglianze del ricorrente sulla valutazione ottenuta con riguardo alla conoscenza dei sistemi informatici (Sezione B9).
6.1. Egli, più nel dettaglio, ha contestato l'attribuzione di n. 0,15 punti in luogo di 0,50 punti, in quanto il titolo da questi posseduto (Eipass progressive) avrebbe dovuto essere comparato all'ECDL Expert, con la conseguente attribuzione del suddetto superiore punteggio.
6.2. La resistente amministrazione ha, di contro, sostenuto che la valutazione della certificazione Eipass progressive sarebbe stata ritenuta dalla Commissione come equivalente alla certificazione Ecdl full standard e sarebbe dunque corretta l'attribuzione di 0,15 punti.
6.3. Le doglianze del ricorrente non colgono nel segno.
Il verbale n. 1 distingue vari punteggi per la conoscenza di sistemi informatici: 0,50 punti per una conoscenza di livello “ expert ”; 0,30 punti per una conoscenza di livello “ advanced ”; 0,15 punti per una conoscenza di livello “ full standard ”; 0,10 punti per una conoscenza di livello “ base/standard ”.
La Commissione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, ha attribuito al titolo posseduto dal ricorrente il punteggio di 0,15.
Una simile valutazione, in assenza di puntuali elementi che renderebbero addirittura doverosa la comparazione prospettata dal ricorrente, non può ritenersi manifestamente irragionevole.
7. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La peculiarità degli interessi sottesi alla decisione consente di compensare le spese di lite tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
LE OM, Presidente
Rita Luce, Consigliere
IO IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IA | LE OM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.