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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 2491 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. da
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
con gli avv.ti Gabrio ABEATICI e Federica LICATA del foro Controparte_1
di Trieste
-appellante- contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con gli avv.ti Paola NODARI, Controparte_2
Valentina FREZZA, Alda DE GENNARO e Sara DE BIAGGI
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 81/23 del 9.2.2023, depositata il 9.2.2023 R.G. 2244/22.
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. i procuratori delle parti così concludevano: per l'appellante: “i procuratori del dott. si richiamano alle domande, eccezioni e Pt_1
conclusioni come precisate nel ricorso in appello, chiedendo il loro accoglimento, per i motivi ivi e qui argomentati, nonché il rigetto delle domande, eccezioni, conclusioni ed istanze avversarie”;
1
per l'appellato: “Voglia l'Ecc. mo Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare di rito dichiarare inammissibile l'appello promosso dal dott. , in proprio e quale Parte_1
rappresentante legale di avverso il verbale di accertamento e Controparte_3
contestazione n. V0169 del 25.10.2018; nel merito rigettare l'appello proposto dal dott. , in proprio e quale rappresentante legale di Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 81/2023 dd. Controparte_3
09.02.2023, emessa nell'ambito del procedimento sub. R.G. n. 2244/2022 Giudice di Pace di
Trieste, pubblicata in pari data e non notificata, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, onorari e accessori del giudizio”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Premessa
Con ricorso depositato in data 21.06.2023 , in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante in carica di adiva il Giudice di Pace di Controparte_1
Trieste al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione n. prot.corr. II°-C141/18 I.A, notificata a mezzo PEC in data 07.11.2022 dal , Controparte_2
recante la sanzione pecuniaria di euro 1.666,67 complessivi “perché in qualità di legale rappresentante della società scuola privata per la Controparte_1 diffusione della lingua e della cultura italiana, ospitava studenti presso l'alloggio sito in via
Mazzini 21, al 3° piano, disponendo di appartamento con 6 camere da letto, ad uso foresteria, in assenza di SCIA al per tale attività”, e ciò in violazione degli artt. 46 co. 1 rif. Controparte_2
art. 32 della Legge Regionale n. 21 dd. 09.12.2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la Controparte_2 conferma dell'irrogata sanzione;
il Giudice di prime cure pronunciava sentenza di rigetto e contestuale conferma dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, a spese di lite compensate.
Avverso detta pronuncia è ricorsa in appello la Controparte_1 censurandone le scelte argomentative e chiedendone l'integrale riforma contestando, nella fattispecie:
2 - “L'inosservanza ed erronea applicazione della Legge Regionale n. 21/2016 a tipo di alloggio non turistico”, inconferente rispetto all'attività esercitata dalla poiché Controparte_1 riguardante “la disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”, attività diverse da quelle espletate dalla avente piuttosto come oggetto sociale Controparte_1
“l'istituzione di corsi di tipo universitario per italiani e stranieri, la prestazione di servizi, nel settore della cultura, resi a privati, ad enti pubblici, ad associazioni anche non riconosciute;
la promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale;
nonché di corsi di formazione per insegnanti, di corsi di lingua italiana e straniera, così come risulterebbe dalla visura Camerale della
Società appellante;
- L'“Erronea interpretazione della nozione di foresteria”, non potendosi attribuire importanza al mero dato letterale del termine “foresteria”; sebbene tale termine ricorra all'art. 32 della Legge
Regionale 21/2016, quest'ultima sarebbe da considerarsi come una norma descrittiva, da leggersi ed interpretarsi in combinato disposto con l'art. 37, il quale invero specifica come soltanto le strutture turistiche ricettive siano soggette a SCIA;
- L'“Inosservanza ed erronea applicazione della Legge 241/1990, normativa non direttamente contestata, vizio di ultra petizione”.
Il Giudice di prime cure avrebbe inteso la previsione di obbligatorietà della SCIA ai sensi dell'art. 19 come obbligatoria anche al fine dell'esercizio di attività non commerciali, ancorché la contestazione fosse stata fatta ai sensi della L.R. 12/2016 e senza menzione della L. 241/1990, configurandosi in questo modo una decisione ultra petitum.
Anche nel presente grado di giudizio si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame, CP_2
reputato infondato ed inammissibile per eccesso di genericità.
La causa, già in prima battuta ritenuta sufficientemente istruita, è stata trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Nel merito
Il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di cui di seguito si dirà.
Di non poco momento è la disamina di carattere prettamente letterale delle norme che qui vengono in considerazione, nella fattispecie l'art. 32, commi 4 e 8 L.R. 21/2016 “Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”, che definisce chiaramente il perimetro interpretativo della nozione di “foresterie”:
3 “4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività” ed al comma 8 “dotate di:
a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate
e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano;
in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
d) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
e) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi,
l'allestimento di un locale infermeria;
f) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
g) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia”.
Orbene, appare evidente come gli alloggi di Via Mazzini n. 21, oggetto dell'odierno ricorso, presentino i requisiti elencati, come emerge dalla lettura della medesima visura camerale della che nell'oggetto sociale ricomprende la “gestione di attività ricettive Controparte_1 proprie” e “prestazione di servizi di ospitalità ed accoglienza presso strutture private”, ed ancora, sotto la voce “attività esercitata: l'unità locale viene adibita a foresteria”. Non soltanto si apprende, dunque, che la ricorrente svolge attività di gestione di attività ricettiva, e pertanto assoggettata alla legge l.r. precitata ed al conseguente obbligo di “SCIA”, ma anche come sia del tutto irrilevante che la stessa abbia come oggetto, tra gli altri, “l'istituzione di corsi di tipo universitario per italiani e stranieri, la prestazione di servizi, nel settore della cultura, resi a privati, ad enti pubblici, ad associazioni anche non riconosciute;
la promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale;
nonché di corsi di formazione per insegnanti, di corsi di lingua italiana e straniera”, ciò non valendo ad escluderne, contemporaneamente, lo svolgimento di attività imprenditoriale, come si vorrebbe invece far intendere.
Parimenti non convincente l'esegesi che l'appellante fa del termine “foresteria”, non potendosi certo intendere in senso generico ed ampio di semplice “alloggio non a uso diretto del conduttore ma all'uso di altri soggetti” (pag. 7 ricorso) in presenza di una norma che lo delinii e circoscriva, invece, tanto esaurientemente.
4 Quanto poi al preteso vizio di ultrapetita, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure per avere applicato la Legge 241/1990, norma che non sarebbe stata formalmente invocata dall'ordinanza- ingiunzione, risulta essere un argomento del tutto inconferente.
Si suole parlare infatti di vizio di ultrapetizione ove il giudicante si pronunci interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni da queste dedotte, o ancora, su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio; la citazione di una specifica legge, sebbene non espressamente riportata nell'atto impugnato in primo grado, non costituisce l'attribuzione di un bene della vita diverso ed ulteriore, ma s'inserisce nella normale logica del potere-dovere argomentativo del giudice, il quale, nel motivare la propria decisione, è soggetto soltanto alla legge ed incontra come unici limiti logicità e non contraddittorietà.
Correttamente, dunque, e senza timore di spingersi oltre i poteri conferitigli, il giudice di primo grado ha osservato come l'attività imprenditoriale, qual è quella svolta dall'appellante, sia pacificamente assoggettata all'obbligo di presentazione di SCIA, ai sensi del l'art. 19 della L.
241/1990, che recita “1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso
o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali…” eccezione, quella relativa ai vincoli culturali, che nel caso di specie non sussiste;
come infatti perfettamente sintetizzato dal giudice di prime cure,
[...]
“è un imprenditore, che, secondo la nozione dell'art. 2082 c.c., Controparte_1 esercita professionalmente dal 2001 un'attività economica organizzata, al fine della produzione di un servizio, ossia l'allestimento di corsi di lingua italiana per soggetti stranieri. Controparte_3
è, inoltre, una società di capitali. Ora, giusto il disposto dell'art. 2447 c.c., l'esercizio
[...] di un'attività economica in forma di società è finalizzato alla realizzazione di utili, ossia quello che si definisce scopo di lucro…Ciò che la , dunque, è la Parte_2
fornitura di un servizio, i corsi di formazione per stranieri, con lo scopo del lucro. Il che esclude che si tratti di una scuola deputata alla formazione degli allievi per meri fini culturali”, rendendo così la legge prefata pienamente applicabile, nonché impiegabile, al fine del decidere.
Per tali ragioni, dunque, l'appello andrà rigettato e la sentenza del giudice di prime cure dovrà essere confermata.
5 Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto svolta nel corso del procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 81/23, emessa dal Giudice di Pace di Trieste in data 9 febbraio 2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, spese che liquida in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
Trieste, lì 10 giugno 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 2491 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. da
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
con gli avv.ti Gabrio ABEATICI e Federica LICATA del foro Controparte_1
di Trieste
-appellante- contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con gli avv.ti Paola NODARI, Controparte_2
Valentina FREZZA, Alda DE GENNARO e Sara DE BIAGGI
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 81/23 del 9.2.2023, depositata il 9.2.2023 R.G. 2244/22.
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. i procuratori delle parti così concludevano: per l'appellante: “i procuratori del dott. si richiamano alle domande, eccezioni e Pt_1
conclusioni come precisate nel ricorso in appello, chiedendo il loro accoglimento, per i motivi ivi e qui argomentati, nonché il rigetto delle domande, eccezioni, conclusioni ed istanze avversarie”;
1
per l'appellato: “Voglia l'Ecc. mo Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare di rito dichiarare inammissibile l'appello promosso dal dott. , in proprio e quale Parte_1
rappresentante legale di avverso il verbale di accertamento e Controparte_3
contestazione n. V0169 del 25.10.2018; nel merito rigettare l'appello proposto dal dott. , in proprio e quale rappresentante legale di Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 81/2023 dd. Controparte_3
09.02.2023, emessa nell'ambito del procedimento sub. R.G. n. 2244/2022 Giudice di Pace di
Trieste, pubblicata in pari data e non notificata, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, onorari e accessori del giudizio”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Premessa
Con ricorso depositato in data 21.06.2023 , in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante in carica di adiva il Giudice di Pace di Controparte_1
Trieste al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione n. prot.corr. II°-C141/18 I.A, notificata a mezzo PEC in data 07.11.2022 dal , Controparte_2
recante la sanzione pecuniaria di euro 1.666,67 complessivi “perché in qualità di legale rappresentante della società scuola privata per la Controparte_1 diffusione della lingua e della cultura italiana, ospitava studenti presso l'alloggio sito in via
Mazzini 21, al 3° piano, disponendo di appartamento con 6 camere da letto, ad uso foresteria, in assenza di SCIA al per tale attività”, e ciò in violazione degli artt. 46 co. 1 rif. Controparte_2
art. 32 della Legge Regionale n. 21 dd. 09.12.2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la Controparte_2 conferma dell'irrogata sanzione;
il Giudice di prime cure pronunciava sentenza di rigetto e contestuale conferma dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, a spese di lite compensate.
Avverso detta pronuncia è ricorsa in appello la Controparte_1 censurandone le scelte argomentative e chiedendone l'integrale riforma contestando, nella fattispecie:
2 - “L'inosservanza ed erronea applicazione della Legge Regionale n. 21/2016 a tipo di alloggio non turistico”, inconferente rispetto all'attività esercitata dalla poiché Controparte_1 riguardante “la disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”, attività diverse da quelle espletate dalla avente piuttosto come oggetto sociale Controparte_1
“l'istituzione di corsi di tipo universitario per italiani e stranieri, la prestazione di servizi, nel settore della cultura, resi a privati, ad enti pubblici, ad associazioni anche non riconosciute;
la promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale;
nonché di corsi di formazione per insegnanti, di corsi di lingua italiana e straniera, così come risulterebbe dalla visura Camerale della
Società appellante;
- L'“Erronea interpretazione della nozione di foresteria”, non potendosi attribuire importanza al mero dato letterale del termine “foresteria”; sebbene tale termine ricorra all'art. 32 della Legge
Regionale 21/2016, quest'ultima sarebbe da considerarsi come una norma descrittiva, da leggersi ed interpretarsi in combinato disposto con l'art. 37, il quale invero specifica come soltanto le strutture turistiche ricettive siano soggette a SCIA;
- L'“Inosservanza ed erronea applicazione della Legge 241/1990, normativa non direttamente contestata, vizio di ultra petizione”.
Il Giudice di prime cure avrebbe inteso la previsione di obbligatorietà della SCIA ai sensi dell'art. 19 come obbligatoria anche al fine dell'esercizio di attività non commerciali, ancorché la contestazione fosse stata fatta ai sensi della L.R. 12/2016 e senza menzione della L. 241/1990, configurandosi in questo modo una decisione ultra petitum.
Anche nel presente grado di giudizio si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame, CP_2
reputato infondato ed inammissibile per eccesso di genericità.
La causa, già in prima battuta ritenuta sufficientemente istruita, è stata trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Nel merito
Il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di cui di seguito si dirà.
Di non poco momento è la disamina di carattere prettamente letterale delle norme che qui vengono in considerazione, nella fattispecie l'art. 32, commi 4 e 8 L.R. 21/2016 “Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”, che definisce chiaramente il perimetro interpretativo della nozione di “foresterie”:
3 “4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività” ed al comma 8 “dotate di:
a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate
e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano;
in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
d) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
e) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi,
l'allestimento di un locale infermeria;
f) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
g) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia”.
Orbene, appare evidente come gli alloggi di Via Mazzini n. 21, oggetto dell'odierno ricorso, presentino i requisiti elencati, come emerge dalla lettura della medesima visura camerale della che nell'oggetto sociale ricomprende la “gestione di attività ricettive Controparte_1 proprie” e “prestazione di servizi di ospitalità ed accoglienza presso strutture private”, ed ancora, sotto la voce “attività esercitata: l'unità locale viene adibita a foresteria”. Non soltanto si apprende, dunque, che la ricorrente svolge attività di gestione di attività ricettiva, e pertanto assoggettata alla legge l.r. precitata ed al conseguente obbligo di “SCIA”, ma anche come sia del tutto irrilevante che la stessa abbia come oggetto, tra gli altri, “l'istituzione di corsi di tipo universitario per italiani e stranieri, la prestazione di servizi, nel settore della cultura, resi a privati, ad enti pubblici, ad associazioni anche non riconosciute;
la promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale;
nonché di corsi di formazione per insegnanti, di corsi di lingua italiana e straniera”, ciò non valendo ad escluderne, contemporaneamente, lo svolgimento di attività imprenditoriale, come si vorrebbe invece far intendere.
Parimenti non convincente l'esegesi che l'appellante fa del termine “foresteria”, non potendosi certo intendere in senso generico ed ampio di semplice “alloggio non a uso diretto del conduttore ma all'uso di altri soggetti” (pag. 7 ricorso) in presenza di una norma che lo delinii e circoscriva, invece, tanto esaurientemente.
4 Quanto poi al preteso vizio di ultrapetita, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure per avere applicato la Legge 241/1990, norma che non sarebbe stata formalmente invocata dall'ordinanza- ingiunzione, risulta essere un argomento del tutto inconferente.
Si suole parlare infatti di vizio di ultrapetizione ove il giudicante si pronunci interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni da queste dedotte, o ancora, su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio; la citazione di una specifica legge, sebbene non espressamente riportata nell'atto impugnato in primo grado, non costituisce l'attribuzione di un bene della vita diverso ed ulteriore, ma s'inserisce nella normale logica del potere-dovere argomentativo del giudice, il quale, nel motivare la propria decisione, è soggetto soltanto alla legge ed incontra come unici limiti logicità e non contraddittorietà.
Correttamente, dunque, e senza timore di spingersi oltre i poteri conferitigli, il giudice di primo grado ha osservato come l'attività imprenditoriale, qual è quella svolta dall'appellante, sia pacificamente assoggettata all'obbligo di presentazione di SCIA, ai sensi del l'art. 19 della L.
241/1990, che recita “1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso
o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali…” eccezione, quella relativa ai vincoli culturali, che nel caso di specie non sussiste;
come infatti perfettamente sintetizzato dal giudice di prime cure,
[...]
“è un imprenditore, che, secondo la nozione dell'art. 2082 c.c., Controparte_1 esercita professionalmente dal 2001 un'attività economica organizzata, al fine della produzione di un servizio, ossia l'allestimento di corsi di lingua italiana per soggetti stranieri. Controparte_3
è, inoltre, una società di capitali. Ora, giusto il disposto dell'art. 2447 c.c., l'esercizio
[...] di un'attività economica in forma di società è finalizzato alla realizzazione di utili, ossia quello che si definisce scopo di lucro…Ciò che la , dunque, è la Parte_2
fornitura di un servizio, i corsi di formazione per stranieri, con lo scopo del lucro. Il che esclude che si tratti di una scuola deputata alla formazione degli allievi per meri fini culturali”, rendendo così la legge prefata pienamente applicabile, nonché impiegabile, al fine del decidere.
Per tali ragioni, dunque, l'appello andrà rigettato e la sentenza del giudice di prime cure dovrà essere confermata.
5 Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto svolta nel corso del procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 81/23, emessa dal Giudice di Pace di Trieste in data 9 febbraio 2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, spese che liquida in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
Trieste, lì 10 giugno 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
6